§ 3.2.190 - R.R. 4 novembre 2013, n. 4.
Ulteriore integrazione al regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:04/11/2013
Numero:4


Sommario
Art. 1 . (Integrazione al r.r. 7/2002)


§ 3.2.190 - R.R. 4 novembre 2013, n. 4.

Ulteriore integrazione al regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28).

(B.U. 13 novembre 2013, n. 51)

 

Art. 1. (Integrazione al r.r. 7/2002)

1. Dopo l'articolo 56 del regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 ), è aggiunto il seguente:

 

"Art. 56 bis. (Trattamento dei residui vegetali delle coltivazioni e impiego nel ciclo colturale)

1. Il rilascio, la triturazione e l'abbruciamento in loco dei residui vegetali provenienti da interventi agro-silvopastorali è consentito ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza a condizione che:

a) le operazioni riguardino esclusivamente i residui ligno-cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura, raccolta di castagne o da altri interventi agricoli e forestali;

b) l'abbruciamento in loco sia effettuato garantendo la sorveglianza fino all'avvenuto spegnimento;

c) il materiale triturato e le ceneri siano impiegate nel ciclo colturale, nell'ambito del medesimo terreno da cui derivano, come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione e lo spessore del materiale distribuito non superi i quindici centimetri nel caso di triturazione e i cinque centimetri nel caso di ceneri. La formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego.

2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere eseguite nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 24 della l.r. 28/2001 e all'articolo 13, comma 3.

3. Per le violazioni al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 14-ter della l.r. 28/2001.".