§ 1.5.7 - L.R. 21 marzo 1997, n. 7.
Norme sulla partecipazione all'esercizio delle funzioni di competenza del Consiglio regionale e sul referendum consultivo.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.5 partecipazione, diritti dei cittadini, referendum
Data:21/03/1997
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Informazione).
Art. 3.  (Strumenti della partecipazione).
Art. 4.  (Casi e modi della consultazione).
Art. 5.  (Consultazione obbligatoria).
Art. 6.  (Esiti della consultazione).
Art. 7.  (Iniziativa popolare).
Art. 8.  (Forma delle proposte e ammissibilità).
Art. 9.  (Partecipazione ai lavori di commissione).
Art. 10.  (Iniziativa dei cittadini).
Art. 11.  (Raccolta ed autenticazione delle firme).
Art. 12.  (Deposito delle firme).
Art. 13.  (Spese).
Art. 14.  (Consulenza degli Uffici del Consiglio).
Art. 15.  (Interrogazioni e petizioni).
Art. 16.  (Forma e contenuto).
Art. 17.  (Risposta alle interrogazioni).
Art. 18.  (Risposta alle petizioni).
Art. 19.  (Oggetto).
Art. 20.  (Referendum di iniziativa del Consiglio regionale).
Art. 21.  (Referendum di iniziativa popolare).
Art. 22.  (Ammissibilità).
Art. 23.  (Limiti).
Art. 24.  (Indizione).
Art. 25.  (Sospensioni del referendum).
Art. 26.  (Inefficacia del referendum già indetto).
Art. 27.  (Ufficio elettorale).
Art. 28.  (Proclamazione dei risultati).
Art. 29.  (Adempimenti successivi).
Art. 30.  (Abrogazione).
Art. 31.  (Imputazione della spesa).


§ 1.5.7 - L.R. 21 marzo 1997, n. 7. [1]

Norme sulla partecipazione all'esercizio delle funzioni di competenza del Consiglio regionale e sul referendum consultivo.

(B.U. n. 15 del 26 marzo 1997).

 

TITOLO I

PARTECIPAZIONE

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente titolo disciplina la partecipazione di tutti i cittadini e loro organizzazioni, delle istituzioni e degli enti pubblici e privati, all'esercizio della funzione legislativa e regolamentare e della funzione amministrativa di indirizzo e programmazione.

 

     Art. 2. (Informazione).

     1. Il Consiglio regionale assicura l'informazione su tutte le proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione, mediante:

     a) pubblicazione del loro oggetto nel Bollettino Ufficiale della Regione, parte V;

     b) ogni eventuale ulteriore mezzo di informazione ritenuto utile dall'Ufficio di Presidenza su richiesta della commissione consiliare competente.

     2. Chiunque ha diritto di prendere visione delle proposte e di richiederne copia integrale.

     3. La V parte del Bollettino Ufficiale viene inviata gratuitamente agli enti pubblici, ai sindacati, alle associazioni e ad ogni altra formazione sociale, che ne facciano richiesta.

 

     Art. 3. (Strumenti della partecipazione).

     1. La partecipazione si esplica mediante:

     a) consultazione;

     b) diritto di iniziativa;

     c) diritto di petizione;

     d) diritto di interrogazione.

 

     Art. 4. (Casi e modi della consultazione).

     1. Le commissioni consiliari stabiliscono in quali casi è promossa la consultazione.

     2. La consultazione è attuata attraverso:

     a) incontri consultivi pubblici, indetti anche nelle forme di convegno o conferenza di studio;

     b) audizione diretta degli enti locali, dei sindacati e delle organizzazioni sociali, economiche e professionali interessate al provvedimento;

     c) richiesta di pareri scritti anche mediante l'invio di apposito questionario con invito a restituirlo entro un termine determinato;

     d) sondaggi di opinione, anche attraverso istituti specializzati, sull'oggetto dell'atto all'esame della commissione.

     3. L'invito per gli incontri consultivi pubblici, di cui al comma 2, lett. a), è diramato dal Presidente del Consiglio almeno quindici giorni prima della data fissata per l'incontro.

     4. I pareri scritti vanno presentati entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 2, comma 1, alla Presidenza del Consiglio regionale. Il termine è ridotto a dieci giorni per gli atti i quali sia stata richiesta l'urgenza.

     5. I soggetti di cui al comma 2, lett. b), negli stessi termini di cui al comma 4, possono inviare pareri scritti, che la commissione ha l'obbligo di esaminare.

 

     Art. 5. (Consultazione obbligatoria).

     1. Gli incontri consultivi pubblici, di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), sono disposti dalla commissione per gli atti per i quali non è consentita la procedura d'urgenza dal Regolamento interno del Consiglio regionale o qualora ne facciano richiesta al Presidente della commissione, entro tre giorni dall'assegnazione dell'atto, tre commissari o un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione.

 

     Art. 6. (Esiti della consultazione).

     l. I contributi emersi dalla consultazione hanno natura politica e nel caso di atti amministrativi di indirizzo e programmazione non possono costituire elementi di motivazione giuridicamente rilevanti.

 

     Art. 7. (Iniziativa popolare).

     1. L'iniziativa delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi di indirizzo e programmazione appartiene a:

     a) ciascun Consiglio provinciale;

     b) uno o più Consigli comunali con popolazione complessiva di almeno 10.000 abitanti;

     c) cinque Consigli comunali, quale che sia la popolazione complessiva;

     d) 3.000 cittadini elettori del Consiglio regionale.

     2. L'iniziativa di cui al comma 1 può avere ad oggetto le materie di competenza regionale con esclusione della revisione dello Statuto, degli atti di organizzazione interna del Consiglio, del bilancio, della contabilità e dei tributi.

 

     Art. 8. (Forma delle proposte e ammissibilità).

     1. L'iniziativa di cui all'art. 7 si attua mediante proposte redatte in forma scritta e, qualora sia relativa a legge e regolamenti, la proposta è formulata in articoli.

     2. Le proposte di iniziativa provinciale o comunale devono essere approvate a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati a ciascun Consiglio provinciale e comunale e devono essere depositate unitamente a copia della deliberazione o delle deliberazioni dei Consigli proponenti.

     3. Le proposte sono depositate presso la Presidenza del Consiglio, che, previa verifica delle condizioni di ammissibilità, ai sensi dei commi 1 e 2 e dell'art. 7, ne dispone l'assegnazione alle Commissioni consiliari permanenti, secondo le norme del Regolamento interno.

 

     Art. 9. (Partecipazione ai lavori di commissione).

     1. I sindaci dei Comuni e i presidenti delle Province proponenti, o il consigliere da loro appositamente delegato, possono essere invitati a partecipare ai lavori delle commissioni.

 

     Art. 10. (Iniziativa dei cittadini).

     1. Il cittadino esercita il diritto di iniziativa apponendo la propria firma in calce ad un progetto redatto in articoli esteso su appositi moduli vidimati e rilasciati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio ai soggetti promotori dell'iniziativa, costituiti da almeno tre elettori del Consiglio regionale, che ne facciano richiesta.

     2. La firma deve avere a fianco il nome ed il cognome del firmatario a carattere stampatello ed accanto ad essa devono essere indicati luogo e data di nascita.

 

     Art. 11. (Raccolta ed autenticazione delle firme).

     1. La firma va apposta in calce alla proposta alla presenza di chi abbia titolo a garantirne l'autenticità e ad accertare l'identità del firmatario, anche con certificato collettivo, ai sensi di legge.

     2. Il pubblico ufficiale provvede personalmente alla stesura del nome cognome e generalità del cittadino analfabeta o comunque impedito a sottoscrivere, dopo aver raccolto la sua dichiarazione di volontà, indicando a margine i motivi dell'impedimento.

 

     Art. 12. (Deposito delle firme).

     1. I fogli contenenti la proposta e le firme autenticate devono essere depositati dai promotori dell'iniziativa presso la Presidenza del Consiglio regionale, nel termine di sei mesi dalla data del ritiro degli stampati.

     2. Alla proposta devono essere allegati i certificati elettorali, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei Comuni di appartenenza dei sottoscrittori, attestanti la iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.

 

     Art. 13. (Spese).

     1. La Regione rimborsa le spese di autenticazione delle firme nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali, limitatamente al numero minimo previsto per l'ammissibilità della proposta ed ai soli casi in cui la medesima venga dichiarata ammissibile.

     2. La richiesta di rimborso è presentata unitamente alla proposta e deve contenere l'indicazione del soggetto delegato a riscuotere la somma ed a rilasciare la quietanza liberatoria.

 

     Art. 14. (Consulenza degli Uffici del Consiglio).

     1. I soggetti che intendono promuovere l'iniziativa possono chiedere per iscritto alla Presidenza del Consiglio regionale di essere assistiti dai competenti Uffici del Consiglio.

     2. L'Ufficio di Presidenza delibera sulla richiesta di cui al comma 1 e stabilisce modalità e limiti dell'assistenza.

 

     Art. 15. (Interrogazioni e petizioni).

     1. I Consigli provinciali ed i Consigli comunali possono rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale.

     2. Ogni cittadino elettore del Consiglio regionale può rivolgere petizioni al Consiglio.

     3. Le interrogazioni e le petizioni sono depositate presso la Presidenza del Consiglio, che ne dispone l'assegnazione alle commissioni consiliari competenti secondo le norme del Regolamento interno.

     4. Le petizioni possono essere inoltrate anche a mezzo del servizio postale.

 

     Art. 16. (Forma e contenuto).

     1. Le interrogazioni e le petizioni devono avere ad oggetto questioni di pubblico interesse attinenti le materie di competenza regionale e sono presentate in forma scritta.

     2. Per le petizioni deve farsi riferimento all'atto di cui si richiede la adozione.

 

     Art. 17. (Risposta alle interrogazioni).

     1. La commissione consiliare competente, sentita la Giunta regionale, riferisce al Consiglio sull'interrogazione nel termine di trenta giorni.

     2. Il Consiglio delibera la risposta definitiva.

     3. Il presidente della Provincia o il sindaco del Comune possono intervenire alla seduta del Consiglio regionale per udire la risposta all'interrogazione e svolgere una breve replica.

     4. La risposta viene trasmessa al proponente in forma scritta.

 

     Art. 18. (Risposta alle petizioni).

     1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al presentatore della petizione le determinazioni assunte al riguardo, entro sessanta giorni, a norma del Regolamento interno del Consiglio regionale.

 

TITOLO II

REFERENDUM CONSULTIVO

 

     Art. 19. (Oggetto).

     1. Il presente titolo disciplina il referendum consultivo di cui all'art. 71, comma 2, dello Statuto.

     2. Il referendum consultivo è indetto per conoscere gli orientamenti della comunità regionale o di comunità locali su specifici temi che comunque interessino l'iniziativa politica e amministrativa della Regione.

 

     Art. 20. (Referendum di iniziativa del Consiglio regionale).

     1. Il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum su proposta della Giunta regionale o di un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione, a maggioranza assoluta dei componenti.

     2. Qualora il referendum sia diretto a conoscere orientamenti di comunità locali, il Consiglio regionale, con la stessa deliberazione, individua gli ambiti territoriali di riferimento e le popolazioni interessate alla consultazione referendaria.

     3. La delibera del Consiglio regionale è trasmessa al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del referendum.

 

     Art. 21. (Referendum di iniziativa popolare).

     1. Il referendum consultivo è indetto qualora lo richiedano almeno diecimila elettori della Regione ed abbia ad oggetto temi che interessino l'intera comunità regionale.

     2. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere il referendum di cui al comma 1, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a tre, devono presentarsi muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione, presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne da atto con verbale di cui rilascia copia, unitamente agli appositi fogli per la raccolta delle firme.

     3. Il deposito presso l'Ufficio di Presidenza, a cura dei promotori, dei fogli contenenti le firme di almeno tremila elettori e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta di referendum. Il deposito deve essere effettuato entro trenta giorni dalla consegna dei fogli per la raccolta delle firme di cui al comma 2.

 

     Art. 22. (Ammissibilità).

     1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, verificato il numero e la regolarità delle firme raccolte, decide con provvedimento motivato sulla ammissibilità della richiesta di referendum in relazione a quanto disposto dall'art. 23, indicando con chiarezza il quesito o i quesiti da rivolgere agli elettori.

     2. Della pronuncia di ammissibilità del referendum viene data comunicazione ai promotori, che si incaricano della raccolta delle ulteriori firme necessarie per il raggiungimento del quorum di cui all'art. 21, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione stessa, acquisendo dall'Ufficio di Presidenza gli ulteriori fogli necessari.

     3. I promotori depositano i fogli contenenti le firme raccolte ancora mancanti per il raggiungimento del numero richiesto dall'art. 21, comma 1, e i certificati elettorali dei sottoscrittori presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio che, verificato il numero e la regolarità delle firme, trasmette copia del relativo verbale al Presidente della Giunta regionale per la indizione del referendum.

     4. Non è ammessa, per ogni anno, più di una convocazione degli elettori per le votazioni di referendum.

 

     Art. 23. (Limiti).

     1. Il referendum consultivo, di cui agli articoli 20 e 21 non può essere indetto nei casi in cui non è ammissibile il referendum abrogativo, nonché per le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi di carattere generale, concernenti l'organizzazione degli uffici e lo status di consigliere regionale.

     2. Non può essere promosso il referendum consultivo di iniziativa popolare su temi che già siano all'esame del Consiglio regionale, in quanto oggetto di una proposta di legge, di regolamento o di atto amministrativo.

     3. La indizione del referendum consultivo non preclude l'iniziativa di leggi, regolamenti e atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale sui temi oggetto della consultazione referendaria, ma in tal caso il Consiglio regionale, prima di deliberare, dovrà attendere l'espletamento della procedura referendaria.

     4: Non è ammesso, in un'unica tornata, lo svolgimento di più di tre referendum consultivi.

 

     Art. 24. (Indizione).

     1. Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data di ricevimento della delibera del Consiglio regionale, di cui all'art. 20, comma 3, o del verbale di cui all'art. 22, comma 3. Nel caso di referendum consultivo di iniziativa popolare debbono trascorrere dalla data di promozione del referendum alla data di indizione dello stesso almeno sessanta giorni.

     2. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e deve contenere la data di convocazione degli elettori da fissarsi in una domenica compresa tra i sessanta ed i novanta giorni successivi alla pubblicazione del decreto, con esclusione del periodo dal 1° luglio al 15 settembre, nonché il numero dei seggi in relazione al numero degli elettori.

 

     Art. 25. (Sospensioni del referendum).

     1. Nel caso siano già stati indetti i comizi elettorali per lo svolgimento di elezioni politiche regionali o amministrative o di referendum nazionali, da tenersi nei sessanta giorni antecedenti o successivi alla possibile data della consultazione referendaria, la stessa ha luogo nell'ultima domenica dei due mesi successivi alla data delle elezioni, con esclusione per il periodo dal 1° luglio al 15 settembre.

     2. Il referendum consultivo già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per lo svolgimento di elezioni politiche, regionali od amministrative o di referendum nazionali, qualora la data prevista per le stesse ricada nei quarantacinque giorni precedenti o nei sessanta giorni successivi a quella della consultazione referendaria.

     3. Il referendum sospeso ai sensi del comma 2 è fissato con decreto del Presidente della Giunta regionale nell'ultima domenica dei due mesi successivi alla data delle elezioni, con esclusione per il periodo dal 1° luglio al 15 settembre.

 

     Art. 26. (Inefficacia del referendum già indetto).

     1. Nel caso la consultazione referendaria debba essere fissata in una data successiva, perché altrimenti ricadente nel periodo 1° luglio-15 settembre, così come disposto dal comma 2 dell'art. 24 ed inoltre nei casi previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 25, il Consiglio regionale può deliberare sull'oggetto del referendum fino al sessantesimo giorno antecedente la consultazione. La deliberazione del Consiglio regionale sull'oggetto del referendum dispone che le relative operazioni elettorali non hanno più corso.

 

     Art. 27. (Ufficio elettorale).

     1. All'organizzazione e alla dislocazione dei seggi provvedono i Comuni interessati alla consultazione.

     2. Ciascun seggio è composto da un Presidente e due scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di segretario. I componenti dei seggi sono nominati dai sindaci dei Comuni interessati, tra i cittadini elettori aventi i requisiti di legge.

     3. Per la raccolta delle firme e le operazioni relative al referendum consultivo si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge, le norme regionali in materia di referendum abrogativo, intendendosi sostituiti gli uffici circoscrizionali provinciali con l'Ufficio regionale per il referendum, di cui ai commi 4 e 5.

     4. Presso il Consiglio regionale è costituito l'Ufficio regionale per il referendum.

     5. L'Ufficio regionale è composto da tre funzionari della Regione nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di cui uno con funzioni di presidente.

 

     Art. 28. (Proclamazione dei risultati).

     1. Il referendum consultivo è valido se abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.

     2. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'Ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 29. (Adempimenti successivi).

     1. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum consultivo, deve deliberare relativamente al progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum consultivo.

     2. Nell'ipotesi in cui l'atto amministrativo successivamente adottato non sia conforme all'esito della consultazione referendaria il provvedimento deve essere congruamente motivato sul punto.

 

TITOLO III

NORME FINALI E DI SPESA

 

     Art. 30. (Abrogazione).

     1. E' abrogata la legge regionale 10 luglio 1972, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 31. (Imputazione della spesa).

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento che sarà appositamente previsto sull'esistente capitolo 6/1 del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1997.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 74 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 14.