§ 1.5.20 - L.R. 16 febbraio 2010, n. 14.
Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.5 partecipazione, diritti dei cittadini, referendum
Data:16/02/2010
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Principi ed obiettivi)
Art. 2.  (Strumenti della partecipazione)
Art. 3.  (Titolari del diritto di iniziativa)
Art. 4.  (Requisiti)
Art. 5.  (Limiti)
Art. 6.  (Assistenza ai titolari del diritto di iniziativa)
Art. 7.  (Esercizio dell’iniziativa popolare)
Art. 8.  (Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme)
Art. 9.  (Raccolta ed autenticazione delle firme)
Art. 10.  (Deposito delle firme)
Art. 11.  (Ammissibilità del progetto di legge)
Art. 12.  (Assegnazione alla Commissione consiliare competente)
Art. 13.  (Iniziativa legislativa degli enti locali)
Art. 14.  (Iniziativa legislativa del C.A.L.)
Art. 15.  (Indizione del referendum e soggetti legittimati alla richiesta)
Art. 16.  (Limiti di ammissibilità)
Art. 17.  (Richiesta di referendum di iniziativa popolare)
Art. 18.  (Quesito referendario)
Art. 19.  (Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme)
Art. 20.  (Raccolta e autenticazione delle firme)
Art. 21.  (Esame di regolarità della richiesta di referendum)
Art. 22.  (Acquisizione del parere sull’ammissibilità del referendum)
Art. 23.  (Ammissibilità del referendum abrogativo)
Art. 24.  (Richiesta del referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali)
Art. 25.  (Indizione del referendum)
Art. 26.  (Concentrazione di istanze referendarie)
Art. 27.  (Norme di raccordo del procedimento referendario regionale con quello nazionale)
Art. 28.  (Sospensione del referendum)
Art. 29.  (Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum)
Art. 30.  (Disciplina della votazione)
Art. 31.  (Ufficio centrale circoscrizionale e regionale - Ufficio elettorale di sezione)
Art. 32.  (Svolgimento del referendum)
Art. 33.  (Operazioni di scrutinio)
Art. 34.  (Validità del referendum. Adempimenti degli Uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale)
Art. 35.  (Proclamazione del risultato)
Art. 36.  (Osservazioni e reclami)
Art. 37.  (Oggetto del referendum consultivo)
Art. 38.  (Limiti di ammissibilità)
Art. 39.  (Richiesta di referendum consultivo e ammissibilità)
Art. 40.  (Indizione del referendum consultivo)
Art. 41.  (Procedimento)
Art. 42.  (Esito del referendum ed efficacia)
Art. 43.  (Deliberazione e indizione del referendum per l’istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni)
Art. 44.  (Limiti)
Art. 45.  (Ammissibilità)
Art. 46.  (Indizione)
Art. 47.  (Rinvio)
Art. 48.  (Esito del referendum e adempimenti conseguenti)
Art. 49.  (Oggetto e Pubblicazione delle leggi di revisione statutaria ai fini della richiesta di referendum)
Art. 50.  (Questione di legittimità costituzionale)
Art. 51.  (Promulgazione in caso di scadenza dei termini)
Art. 52.  (Richiesta di referendum)
Art. 53.  (Responsabile del procedimento)
Art. 54.  (Iniziativa popolare)
Art. 55.  (Raccolta delle firme)
Art. 56.  (Deposito delle firme)
Art. 57.  (Indizione del referendum)
Art. 58.  (Richiesta di referendum ad iniziativa dei Consiglieri regionali)
Art. 59.  (Svolgimento del referendum)
Art. 60.  (Proclamazione dei risultati - promulgazione o decadenza)
Art. 61.  (Diritto di petizione)
Art. 62.  (Definizione)
Art. 63.  (Processo decisionale partecipato)
Art. 64.  (Modalità della consultazione)
Art. 65.  (Decisione della consultazione)
Art. 66.  (Esiti e pubblicità della consultazione)
Art. 67.  (Informazione e pubblicità)
Art. 68.  (Contributo per l’autenticazione delle firme)
Art. 69.  (Rimborso di spese)
Art. 70.  (Norma finanziaria)
Art. 71.  (Norma finanziaria per il caso di svolgimento contestuale di referendum)
Art. 72.  (Disposizioni transitorie sul giudizio di regolarità e ammissibilità)
Art. 73.  (Modificazioni a leggi regionali)
Art. 74.  (Abrogazioni)


§ 1.5.20 - L.R. 16 febbraio 2010, n. 14.

Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione).

(B.U. 24 febbraio 2010, n. 9 - S.O. n. 2)

 

Capo I

Principi generali

 

Art. 1. (Principi ed obiettivi)

1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle funzioni legislative, amministrative e di governo delle istituzioni regionali e l’esercizio del referendum quale istituto di democrazia partecipativa.

 

2. La presente legge attua, in particolare, le seguenti disposizioni dello Statuto regionale:

 

a) articolo 5, comma 3, in quanto assicura il rispetto dei diritti delle persone disabili e ne favorisce la piena partecipazione alla vita della comunità regionale, e comma 4, in quanto assicura la partecipazione alla vita della comunità regionale delle giovani generazioni;

 

b) articolo 8, comma 1, in quanto promuove la partecipazione alla vita della comunità regionale ed il coinvolgimento nelle iniziative della Regione da parte degli umbri residenti all’estero;

 

c) articolo 13, comma 1, in quanto assicura il coinvolgimento degli utenti, dei cittadini, delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nei campi della tutela della salute e dell’attuazione delle politiche sanitarie;

 

d) articolo 16, sulla sussidiarietà, in quanto prevede la leale collaborazione tra le diverse istituzioni e favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale;

 

e) articolo 30, in quanto fornisce strumenti per realizzare buona amministrazione secondo i principi di imparzialità, efficienza, economicità ed efficacia.

 

3. La presente legge persegue altresì gli obiettivi di:

 

a) contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni integrandola con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;

 

b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori;

 

c) rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;

 

d) creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società;

 

e) contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione;

 

f) contribuire alla parità di genere;

 

g) favorire l’inclusione dei soggetti deboli e l’emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;

 

h) sollecitare e attivare l’impegno e la partecipazione di tutti alle scelte e alla vita delle comunità locali e regionale;

 

i) valorizzare i saperi, le competenze e l’impegno diffusi nella società;

 

j) promuovere la diffusione delle migliori pratiche di partecipazione e dei relativi modelli;

 

k) valorizzare le esperienze partecipative in atto.

 

4. La partecipazione alle funzioni legislative ed amministrative è garantita in tutte le fasi dei relativi procedimenti, secondo le modalità definite dalla presente legge.

 

     Art. 2. (Strumenti della partecipazione)

1. Ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto regionale la partecipazione si attua mediante:

a) l’iniziativa legislativa;

b) l’iniziativa referendaria;

c) il diritto di petizione;

d) la consultazione.

1 bis. La partecipazione di cui al comma 1, lettera b), limitatamente all'articolo 37, e lettere c) e d) è riconosciuta anche ai giovani residenti nel territorio regionale che hanno compiuto il sedicesimo anno di età [1].

1 ter. Per le finalità di cui al comma 1 bis i comuni istituiscono un apposito elenco ove sono iscritti i giovani di cui al medesimo comma 1 bis che ne facciano richiesta [2].

 

Capo II

Iniziativa legislativa

 

Sezione I

Disposizioni generali

 

     Art. 3. (Titolari del diritto di iniziativa)

1. In attuazione dell’articolo 35 dello Statuto regionale, l’iniziativa delle leggi è esercitata:

 

a) da ciascun membro del Consiglio regionale;

 

b) dalla Giunta regionale;

 

c) da ciascun Consiglio provinciale;

 

d) da uno o più Consigli comunali con popolazione complessiva di almeno diecimila abitanti;

 

e) da cinque Consigli comunali, quale che sia la popolazione complessiva;

 

f) dal Consiglio delle Autonomie locali (C.A.L.).

 

2. L’iniziativa popolare delle leggi è esercitata da tremila elettori del Consiglio regionale, calcolati sulla base del numero totale di essi accertato nell’ultima revisione delle liste elettorali per l’elezione del Consiglio regionale in carica.

 

     Art. 4. (Requisiti)

1. La proposta di iniziativa deve contenere il testo del progetto di legge, redatto in forma scritta e in articoli, ed essere accompagnata da una relazione che ne indichi le finalità e fornisca i necessari elementi per valutare la fattibilità dell’iniziativa.

 

     Art. 5. (Limiti)

1. L’iniziativa di cui all’articolo 3 può avere ad oggetto le materie di competenza regionale con esclusione della revisione dello Statuto regionale, delle leggi di organizzazione interna del Consiglio, di bilancio, finanziarie e tributarie.

 

     Art. 6. (Assistenza ai titolari del diritto di iniziativa)

1. Gli elettori che intendono presentare una proposta di iniziativa popolare possono chiedere all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di essere assistiti nella redazione dei testi dalla struttura consiliare addetta all’assistenza legislativa. Allo stesso fine possono anche richiedere dati e informazioni alle strutture del Consiglio e della Giunta regionale.

 

2. Le competenti strutture della Giunta regionale sono tenute a fornire l’assistenza concernente gli aspetti finanziari della proposta, nonché i dati e le informazioni di loro competenza richiesti a norma del comma 1.

 

3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale delibera in ordine alle richieste e prende gli opportuni accordi con il Presidente della Giunta regionale in ordine all’assistenza da fornire ai sensi del comma 2, nonché ai dati e alle informazioni che devono essere forniti dalle strutture dipendenti dalla Giunta.

 

4. Le facoltà previste al comma 1 spettano al Presidente della Provincia, a ciascun Sindaco, e al Presidente del C.A.L..

 

Sezione II

Iniziativa degli elettori

 

     Art. 7. (Esercizio dell’iniziativa popolare)

1. Gli elettori esercitano il diritto di iniziativa apponendo la propria firma in calce ad un progetto redatto in articoli, e corredato dalla relazione di cui all’articolo 4, esteso su appositi moduli vidimati e rilasciati dall’Ufficio di presidenza del Consiglio ai soggetti promotori dell’iniziativa, costituiti da almeno tre elettori del Consiglio regionale, che ne facciano richiesta.

 

2. La firma deve avere a fianco il nome ed il cognome del firmatario a carattere stampatello ed accanto ad essa devono essere indicati luogo e data di nascita.

 

3. Unitamente al progetto di legge di cui al comma 1, i promotori dell’iniziativa depositano i certificati, anche collettivi, comprovanti l’iscrizione dei promotori nelle liste elettorali di un Comune della regione.

 

4. Un dirigente regionale, designato dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale o un funzionario da lui delegato, svolge la funzione di responsabile del procedimento.

 

5. All’atto del deposito i promotori indicano i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax di tre soggetti, che possono essere i promotori stessi o altri, che assumono la funzione di delegati, i quali:

 

a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;

 

b) intervengono nelle fasi del procedimento;

 

c) esercitano le azioni, i ricorsi ed ogni altra iniziativa a tutela dell’iniziativa legislativa. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale di cui al comma 7, i delegati possono agire disgiuntamente.

 

6. Le eventuali comunicazioni ai delegati sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di urgenza sono effettuate via telefax o per via telematica, assicurando il ricevimento della comunicazione.

 

7. Il responsabile del procedimento di cui al comma 4 redige verbale della presentazione del progetto di legge, facente fede del giorno e dell’ora dell’avvenuto deposito. Il verbale, nel quale si dà conto delle indicazioni di cui al comma 5, è sottoscritto dai promotori e dal responsabile. Ai promotori è rilasciata copia del verbale.

 

     Art. 8. (Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme)

1. Le firme per la presentazione della proposta di iniziativa popolare sono raccolte esclusivamente su fogli di carta semplice di dimensione uguale a quelli della carta bollata, firmati e vidimati a norma del comma 2. Ciascun foglio da vidimare contiene, stampato in epigrafe, il testo del progetto di legge.

 

2. Entro venti giorni dal deposito di cui al comma 7 dell’articolo 7, il responsabile del procedimento di cui al comma 4 dell’articolo 7:

 

a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d’ordine, il timbro, la data e la propria firma;

 

b) dà notizia dell’avvenuta vidimazione ai delegati di cui al comma 5 dell’articolo 7, uno almeno dei quali provvede al ritiro dei fogli.

 

3. Delle operazioni di consegna dei fogli vidimati è redatto processo verbale sottoscritto dai delegati e dal responsabile del procedimento.

 

     Art. 9. (Raccolta ed autenticazione delle firme)

1. L’elettore appone la propria firma, in calce al progetto, sui fogli vidimati ai sensi dell’articolo 8. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo chiaro e leggibile, il nome e il cognome per esteso, il luogo e la data di nascita ed il Comune della regione nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono nulle.

 

2. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli su cui è stampata la proposta di iniziativa popolare.

 

3. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati dall’articolo 14, comma 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), come modificato dall’articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120 (Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale), o dai Consiglieri regionali che dichiarano la loro disponibilità al Presidente del Consiglio regionale.

 

4. L’autenticazione reca l’indicazione della data in cui è effettuata; può essere unica per tutte le firme apposte su ciascun foglio e, in questo caso, indica il numero delle firme complessivamente autenticate.

 

5. Il pubblico ufficiale che procede all’autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell’elettore analfabeta o impossibilitato ad apporre la propria firma.

 

6. L’iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori o da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

 

     Art. 10. (Deposito delle firme)

1. I fogli contenenti il progetto di legge e le firme autenticate devono essere depositati dai promotori dell’iniziativa presso la Presidenza del Consiglio regionale, nel termine di centottanta giorni dalla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno.

 

2. Entro il termine di venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, a pena di decadenza, almeno uno dei delegati di cui al comma 5 dell’articolo 7, deposita presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale i fogli contenenti le firme unitamente ai certificati o alle dichiarazioni sostitutive dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali. La decadenza è dichiarata d’ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata ai delegati.

 

3. Il responsabile del procedimento redige processo verbale in cui dà atto dell’avvenuto deposito e raccoglie le dichiarazioni dei depositanti, rese sotto la loro responsabilità, in ordine:

 

a) al numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;

 

b) alla regolarità delle autenticazioni delle firme;

 

c) alla regolarità e al numero delle certificazioni allegate;

 

d) alla assenza di firme doppie.

 

4. Entro quaranta giorni dal deposito di cui al comma 2, il responsabile del procedimento verifica:

 

a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati e se tali firme sono almeno tremila, calcolate ai sensi dell’articolo 3;

 

b) se le firme di almeno tremila elettori, calcolate ai sensi dell’articolo 3 risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;

 

c) se le firme di almeno tremila elettori, calcolate ai sensi dell’articolo 3 sono autenticate secondo quanto disposto dall’articolo 9;

 

d) se le firme di almeno tremila elettori, calcolate ai sensi dell’articolo 3 sono corredate del certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della regione o delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’articolo 10.

 

5. Il responsabile del procedimento dichiara nulle le firme:

 

a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell’articolo 9, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto dalla stessa norma;

 

b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;

 

c) non regolarmente autenticate, o non corredate della certificazione d’iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione o della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 5 dell’articolo 9.

 

6. Il responsabile del procedimento redige verbale in cui si dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 4 e 5 e delle loro conseguenze. Il verbale è comunicato ai delegati di cui al comma 5 dell’articolo 7.

 

     Art. 11. (Ammissibilità del progetto di legge)

1. Entro quarantacinque giorni dal deposito del verbale di cui al comma 6 dell’articolo 10, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale delibera sull’ammissibilità del progetto di legge in base:

 

a) alla competenza regionale nella materia oggetto del progetto;

 

b) alla conformità del progetto alle norme della Costituzione e dello Statuto.

 

2. Il responsabile del procedimento di cui al comma 4 dell’articolo 7, con almeno cinque giorni di anticipo, comunica ai delegati di cui al comma 5 dell’articolo 7, la data della riunione dell’Ufficio di presidenza per la verifica sull’ammissibilità del progetto di legge. I delegati hanno diritto di intervenire alla riunione per illustrare il progetto di legge e possono produrre relazioni e documenti del cui esame l’Ufficio di presidenza dà conto nella propria decisione. L’Ufficio di presidenza può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

 

3. Il responsabile del procedimento di cui al comma 4 dell’articolo 7, entro cinque giorni dall’adozione, comunica la deliberazione di cui al comma 1 ai delegati di cui al comma 5 dell’articolo 7.

 

     Art. 12. (Assegnazione alla Commissione consiliare competente)

1. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base del positivo esito della deliberazione di ammissibilità di cui all’articolo 11, assegna il progetto alla Commissione consiliare competente per materia e ne dà comunicazione ai delegati di cui al comma 5 dell’articolo 7.

 

2. Il Presidente della Commissione consiliare di cui al comma 1 informa tempestivamente della data in cui il progetto è discusso i delegati di cui al comma 5 dell’articolo 7 che hanno facoltà di intervenire alla seduta della Commissione per illustrare il progetto di legge e presentare documenti e relazioni.

 

3. La Commissione di cui al comma 1, a norma del regolamento interno del Consiglio, presenta al Consiglio la propria relazione.

 

4. Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge, senza che su di esso il Consiglio si sia pronunciato, lo stesso è iscritto al primo punto dell’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio, il quale lo discute con precedenza su ogni altro argomento.

 

Sezione III

Iniziativa dei Consigli provinciali,

comunali e del C.A.L.

 

     Art. 13. (Iniziativa legislativa degli enti locali)

1. Le deliberazioni degli enti locali di cui alle lettere c), d) ed e), dell’articolo 3 contenenti il progetto di legge sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e sono trasmesse dai relativi Presidenti all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

 

2. Nelle deliberazioni di cui al comma 1 sono indicati i nomi dei delegati di cui al comma 5 dell’articolo 7. In caso di iniziativa promossa da più Consigli comunali, i nomi dei delegati devono essere gli stessi per tutti i comuni; in caso di difformità vale l’indicazione data dal Comune che ha presentato la prima deliberazione.

 

3. Un Dirigente regionale designato dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale o un funzionario da lui delegato dà atto, mediante processo verbale, della data del deposito del progetto di legge.

 

4. In caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, tra la data di adozione della prima deliberazione e quella di adozione dell’ultima deliberazione necessaria ad integrare i requisiti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, dell’articolo 3, non possono intercorrere più di centottanta giorni.

 

5. Ai fini della decisione di ammissibilità del progetto di legge e dell’assegnazione alla Commissione consiliare competente si applica la disciplina rispettivamente degli articoli 11 e 12.

 

6. In caso di iniziativa esercitata da più Consigli comunali, il Dirigente di cui al comma 3 o un funzionario da lui delegato, dopo la decisione di ammissibilità, riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare i requisiti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 3, siano pervenute entro il termine di cui al comma 4.

 

     Art. 14. (Iniziativa legislativa del C.A.L.)

1. Le deliberazioni di cui alla lettera f), dell’articolo 3, contenenti il progetto di legge, sono assunte a maggioranza dei due terzi del C.A.L..

 

2. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 13.

 

Capo III

Iniziativa referendaria

 

Sezione I

Richiesta di referendum abrogativo

 

     Art. 15. (Indizione del referendum e soggetti legittimati alla richiesta)

1. In attuazione del comma 1, dell’articolo 24 dello Statuto, il referendum per l’abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale o di un regolamento regionale è indetto quando lo richiedono:

 

a) almeno diecimila elettori, calcolati sulla base del numero totale di essi accertato nell’ultima revisione disponibile delle liste elettorali per l’elezione del Consiglio regionale in carica;

 

b) un Consiglio provinciale o tanti Consigli comunali che rappresentano almeno un quinto degli abitanti della regione, secondo i dati dell’ultimo censimento ufficiale, i quali deliberino la proposta a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio comunale o provinciale.

 

     Art. 16. (Limiti di ammissibilità)

1. Ai sensi del comma 2, dell’articolo 24 dello Statuto, non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

 

a) le norme dello Statuto e le leggi di integrazione e revisione dello stesso;

 

b) le leggi di bilancio, finanziarie e tributarie;

 

c) le leggi di attuazione ed esecuzione delle normative comunitarie;

 

d) le leggi di governo del territorio, di valorizzazione dei beni culturali e ambientali;

 

e) le leggi di ratifica di intese e accordi con altre Regioni o con enti territoriali interni ad altro Stato o con Stati esteri.

 

2. I regolamenti meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.

 

3. L’iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

 

4. Nel caso in cui la proposta di abrogazione non sia approvata, il medesimo atto non può essere sottoposto nuovamente a referendum prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della pubblicazione dell’esito del referendum precedente.

 

5. Le consultazioni elettorali per i referendum abrogativi non possono essere indette più di una volta all’anno.

 

     Art. 17. (Richiesta di referendum di iniziativa popolare)

1. Al fine di esercitare l’iniziativa referendaria abrogativa, almeno tre elettori della regione, che assumono la qualità di promotori della raccolta, depositano all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale:

 

a) il testo del quesito referendario, formulato ai sensi dell’articolo 18, su fogli recanti in calce le firme dei promotori autenticate a norma dell’articolo 20;

 

b) una relazione illustrativa della proposta di referendum abrogativo;

 

c) i certificati comprovanti l’iscrizione dei promotori nelle liste elettorali di un Comune della regione;

 

d) i fogli da vidimare, occorrenti per la raccolta delle firme necessarie alla consultazione referendaria che si intende promuovere, contenenti le indicazioni di cui all’articolo 19, comma 1.

 

2. All’atto del deposito i promotori indicano i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax di tre soggetti, che possono essere i promotori stessi o altri, che assumono la funzione di delegati, i quali:

 

a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;

 

b) intervengono nelle fasi del procedimento referendario;

 

c) esercitano le azioni, i ricorsi ed ogni altra iniziativa a tutela del referendum. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale di cui al comma 5, i delegati possono agire disgiuntamente.

 

3. Le eventuali comunicazioni ai delegati sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di urgenza sono effettuate via telefax o per via telematica, assicurando il ricevimento della comunicazione.

 

4. Un Dirigente regionale designato dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale o un funzionario da lui delegato svolge la funzione di responsabile del procedimento.

 

5. Il responsabile del procedimento di cui al comma 4 redige verbale della presentazione della richiesta di referendum, facente fede del giorno e dell’ora dell’avvenuto deposito. Il verbale, nel quale si dà conto delle indicazioni di cui al comma 2, è sottoscritto dai promotori e dal responsabile. Ai promotori è rilasciata copia del verbale.

 

6. Il responsabile del procedimento di cui al comma 4, entro due giorni lavorativi dal deposito, invia copia del verbale al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e al Presidente della Commissione di garanzia statutaria.

 

     Art. 18. (Quesito referendario)

1. Il quesito referendario, che si intende sottoporre a referendum abrogativo, consiste nella formula: “volete che sia abrogato/a ...” seguita dalla indicazione della data, numero e titolo della legge o regolamento sul quale è richiesto il referendum.

 

2. Il quesito referendario per l’abrogazione parziale di una legge o di un regolamento indica, oltre agli elementi di cui al comma 1, anche il numero dell’articolo o degli articoli sui quali è richiesto il referendum.

 

3. Il quesito referendario per l’abrogazione parziale di uno o più articoli di legge o di regolamento, indica, oltre agli elementi di cui ai commi 1 e 2, anche il comma e il testo letterale delle disposizioni delle quali è richiesta l’abrogazione.

 

4. Il quesito referendario contiene la sintesi dell’oggetto del referendum per favorire la chiarezza e l’univocità del quesito. La sintesi, che forma parte integrante del quesito, è premessa alla formula di cui al comma 1.

 

5. Il quesito referendario è formulato in termini semplici e chiari. Possono costituire oggetto della stessa richiesta di referendum anche disposizioni contenute in diversi atti legislativi o regolamentari, nel rispetto dei criteri di omogeneità e coerenza.

 

     Art. 19. (Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme)

1. Le firme per la richiesta di referendum popolare sono raccolte esclusivamente su fogli di carta semplice di dimensione uguale a quelli della carta bollata, firmati e vidimati a norma del comma 2. Ciascun foglio da vidimare contiene, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario come determinato dall’articolo 18.

 

2. Entro venti giorni dal deposito del verbale di cui al comma 5 dell’articolo 17, il responsabile del procedimento di cui al comma 4 dell’articolo 17:

 

a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d’ordine, il timbro, la data e la propria firma;

 

b) dà notizia dell’avvenuta vidimazione ai delegati di cui al comma 2 dell’articolo 17, uno almeno dei quali provvede al ritiro dei fogli.

 

3. Delle operazioni di consegna dei fogli vidimati è redatto processo verbale sottoscritto dai delegati e dal responsabile del procedimento.

 

     Art. 20. (Raccolta e autenticazione delle firme)

1. La richiesta di referendum viene effettuata dall’elettore mediante l’apposizione della propria firma sul foglio vidimato di cui all’articolo 19.

Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo chiaro e leggibile, il nome e il cognome per esteso, il luogo e la data di nascita ed il Comune della regione nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono nulle.

 

2. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli su cui è stampato il quesito referendario.

 

3. Si applicano per ciò che riguarda la raccolta delle firme, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla richiesta di referendum, le disposizioni di cui all’articolo 9.

 

     Art. 21. (Esame di regolarità della richiesta di referendum)

1. Le sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate, a pena di nullità, entro i centoventi giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno.

 

2. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, a pena di decadenza, almeno uno dei delegati di cui al comma 2 dell’articolo 17 deposita presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale i fogli contenenti le firme unitamente ai certificati o alle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 6 dell’articolo 9. La decadenza è dichiarata d’ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata ai delegati.

 

3. Il responsabile del procedimento di cui al comma 4 dell’articolo 17 redige processo verbale in cui dà atto dell’avvenuto deposito e raccoglie le dichiarazioni dei depositanti, rese sotto la loro responsabilità, in ordine:

 

a) al numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;

 

b) alla regolarità delle autenticazioni delle firme;

 

c) alla regolarità e al numero delle certificazioni allegate;

 

d) alla assenza di firme doppie.

 

4. Entro quaranta giorni dal deposito di cui al comma 2 il responsabile del procedimento verifica:

 

a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati e se tali firme sono pari a quelle di diecimila elettori, calcolato ai sensi dell’articolo 15;

 

b) se le firme di almeno diecimila elettori, calcolato ai sensi dell’articolo 15, risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;

 

c) se le firme di almeno diecimila elettori, calcolato ai sensi dell’articolo 15, sono autenticate secondo quanto disposto dall’articolo 9;

 

d) se le firme di almeno diecimila elettori, calcolato ai sensi dell’articolo 15, sono corredate del certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della regione o delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 6 dell’articolo 9.

 

5. Il responsabile del procedimento dichiara nulle le firme:

 

a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell’articolo 9, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto dalla stessa norma;

 

b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;

 

c) non regolarmente autenticate, o non corredate della certificazione d’iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione o della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 6 dell’articolo 9.

 

6. Il responsabile del procedimento redige verbale in cui si dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 4 e 5 e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso alla Commissione di garanzia statutaria ed è comunicato ai delegati di cui al comma 2 dell’articolo 17.

 

     Art. 22. (Acquisizione del parere sull’ammissibilità del referendum)

1. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6 dell’articolo 21, la Commissione di garanzia statutaria esprime il proprio parere sull’ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo in base:

 

a) al rispetto dei limiti di cui all’articolo 16;

 

b) alla chiarezza ed univocità della formulazione del quesito, per consentire la consapevole scelta degli elettori, nonché all’omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito, a norma dell’articolo 18.

 

2. Il Presidente della Commissione di garanzia statutaria comunica ai delegati di cui al comma 2 dell’articolo 17, con almeno cinque giorni di anticipo, la data della riunione per la verifica sull’ammissibilità del quesito referendario. I delegati hanno diritto di intervenire alla riunione per illustrare il quesito referendario e possono produrre relazioni e documenti del cui esame la Commissione dà conto nella propria decisione. La Commissione può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione. Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali dei Comuni della regione può presentare alla Commissione le proprie osservazioni in ordine al quesito presentato e alla sua ammissibilità.

 

3. La Commissione di garanzia statutaria verifica, altresì, se successivamente alla presentazione della richiesta di referendum di cui all’articolo 17:

 

a) è intervenuta l’abrogazione, totale o parziale, della legge o del regolamento regionale oggetto del referendum;

 

b) l’abrogazione, totale o parziale, di cui alla lettera a) è accompagnata da altra disciplina della stessa materia.

 

4. In caso di abrogazione totale della disciplina sottoposta a referendum, la Commissione esprime parere motivato sull’improcedibilità del referendum.

 

5. In caso di abrogazione parziale della disciplina sottoposta a referendum, la Commissione verifica se le disposizioni rimaste in vigore possono essere comunque sottoposte a referendum e procede alla eventuale modificazione del quesito. A tal fine la Commissione acquisisce, con le modalità di cui al comma 2, il parere e le osservazioni dei delegati.

 

6. In caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Commissione riscontra se la nuova normativa ha modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti. A tal fine acquisisce, con le modalità di cui al comma 2, il parere e le osservazioni dei delegati.

 

7. Se dal riscontro risulta che le disposizioni di cui al comma 5 rimaste in vigore o la nuova normativa di cui al comma 6 modificano sostanzialmente la disciplina preesistente, la Commissione esprime parere motivato sull’improcedibilità del referendum.

 

8. Se dal riscontro risulta che le disposizioni di cui al comma 5 rimaste in vigore o la nuova normativa di cui al comma 6 non modificano sostanzialmente la disciplina preesistente, la Commissione esprime parere sulla procedibilità del referendum e modifica, per quanto necessario, il quesito referendario.

 

9. Il Presidente della Commissione comunica, entro cinque giorni dall’adozione, i pareri di cui ai commi 1, 4, 7 e 8 al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e ai delegati di cui al comma 2, dell’articolo 17.

 

     Art. 23. (Ammissibilità del referendum abrogativo)

1. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dei pareri di cui ai commi 1, 4, 7 e 8 dell’articolo 22, provvede con decreto motivato sull’ammissibilità del referendum.

 

2. Il decreto di cui al comma 1, entro dieci giorni dall’adozione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 24. (Richiesta del referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali)

1. La richiesta del referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali di cui all’articolo 15 contiene l’indicazione del Consiglio provinciale o comunale proponenti, della data delle rispettive deliberazioni e dei nomi dei delegati di cui al comma 2 dell’articolo 17. La richiesta è sottoscritta dai delegati ed è corredata da copia delle deliberazioni di cui al comma 2, sottoscritte dal Presidente del Consiglio provinciale o dal Sindaco di ciascun Consiglio comunale.

 

2. Le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali contenenti il quesito referendario, come determinato dall’articolo 18, sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e sono trasmesse dai Presidenti delle province o dai Sindaci dei comuni interessati all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per l’inoltro alla Commissione di garanzia statutaria.

 

3. La Commissione di garanzia statutaria esprime parere sull’ammissibilità del quesito referendario, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1.

 

Sezione II

Indizione, svolgimento del referendum abrogativo

e proclamazione dei risultati

 

     Art. 25. (Indizione del referendum)

1. I referendum abrogativi si svolgono in una tornata annuale. Il Presidente della Regione decreta entro il 15 marzo di ogni anno l’indizione dei referendum con riferimento alla valutazione di ammissibilità intervenuta entro il 15 febbraio, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica tra il 15 aprile e il 30 giugno.

 

2. Il decreto di cui al comma 1 indica la data di svolgimento del referendum e riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.

 

3. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, è notificato al Presidente della Corte d’appello di Perugia ed è comunicato ai Sindaci dei Comuni della Regione.

 

4. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione, i Sindaci dei Comuni della Regione provvedono a dare notizia agli elettori della indizione del referendum mediante appositi manifesti, che riportano integralmente il testo del quesito sottoposto a referendum.

 

5. Se nel corso dell’anno sono indetti referendum nazionali, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro dell’Interno, può indire, con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4, i referendum regionali per la stessa data di svolgimento dei referendum nazionali, modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori del periodo previsto dal comma 1. In tal caso restano valide, per quanto possibile, le operazioni già effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del referendum.

 

     Art. 26. (Concentrazione di istanze referendarie)

1. Con il decreto di cui al comma 1 dell’articolo 25, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di garanzia statutaria, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che presentano uniformità o analogia di materia.

2. Con il parere di cui al comma 1, la Commissione di garanzia statutaria indica le correzioni eventualmente necessarie od opportune da apportare al testo delle istanze da concentrare per rendere chiaro il quesito da porre agli elettori.

 

3. Il parere di cui ai comma 1 è espresso entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 27. (Norme di raccordo del procedimento referendario regionale con quello nazionale)

1. Quando le consultazioni sui referendum abrogativi regionali si effettuano contestualmente a quelle relative ai referendum nazionali, si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa del popolo) e successive modificazioni e integrazioni, e dal presente articolo.

 

2. Le operazioni di scrutinio concernenti i referendum abrogativi regionali sono effettuate al termine delle operazioni di scrutinio concernenti i referendum nazionali. Con decreto del Presidente della Regione, nel rispetto dei principi di economicità, di celerità e di accuratezza delle operazioni di spoglio, sono stabiliti l’ordine ed i tempi dello scrutinio per i referendum regionali.

 

3. Le operazioni relative ai referendum regionali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive. Gli onorari riferiti a tali operazioni sono a carico della Regione.

 

     Art. 28. (Sospensione del referendum)

1. Le operazioni e le attività regolate dalla presente Sezione, relative alla indizione, allo svolgimento e alla proclamazione dei risultati, sono sospese:

a) nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio regionale;

b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all’elezione del nuovo Consiglio regionale;

c) all’atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per lo svolgimento di elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei Comuni della Regione [3].

 

2. La sospensione di cui al comma 1 non opera nel caso del referendum sulle leggi di approvazione o di modificazione dello Statuto regionale.

 

3. Il Presidente della Regione, con decreto pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, rinvia i referendum abrogativi già indetti alla prima tornata utile ad una domenica compresa in uno dei periodi di cui al comma 1 dell’articolo 25.

 

     Art. 29. (Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum)

1. Se prima della data di svolgimento del referendum interviene l’abrogazione totale della disciplina sottoposta a referendum, il Presidente della Giunta regionale dichiara con decreto che il referendum non ha più luogo.

 

2. In caso di abrogazione parziale della disciplina sottoposta a referendum, il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Commissione di garanzia statutaria, dichiara, con decreto, se la consultazione referendaria ha ugualmente luogo con riferimento alle disposizioni rimaste in vigore, ovvero se il referendum non ha più luogo.

 

3. In caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Commissione di garanzia statutaria, dichiara, con decreto, se la consultazione ha ugualmente luogo e quali sono le disposizioni oggetto del referendum. A tali effetti, se la nuova normativa non modifica i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni.

 

4. Qualora nei casi di cui ai commi 2 e 3 il referendum ha comunque luogo, con il parere di cui ai commi 2 e 3, la Commissione di garanzia statutaria prospetta, se necessario, la eventuale riformulazione del quesito referendario.

 

5. La Commissione di garanzia statutaria esprime i pareri di cui ai commi 2 e 3 entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale.

 

6. I decreti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 30. (Disciplina della votazione)

1. Salvo quanto previsto ai commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 2, hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione [4].

 

2. La votazione si svolge in una sola giornata a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

 

3. L’elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni per sezioni elettorali e la scelta di luoghi di riunione sono regolati secondo quanto previsto dalle leggi 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario).

 

     Art. 31. (Ufficio centrale circoscrizionale e regionale - Ufficio elettorale di sezione)

1. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e l’Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108. A tal fine il Presidente della Regione promuove con i competenti organi dello Stato le forme di collaborazione ritenute più idonee.

 

2. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione, composto di un Presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

 

     Art. 32. (Svolgimento del referendum)

1. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale e hanno le caratteristiche determinate dalla Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dalla legge n. 352/1970 e successive modifiche e integrazioni.

 

2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, così come determinato dall’articolo 18 letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell’elettore: “Si all’abrogazione”, “No all’abrogazione”.

 

3. In caso di svolgimento contestuale di più referendum, all’elettore sono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.

 

4. L’elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

 

5. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7.00 della domenica individuata dal decreto di indizione di cui all’articolo 25 e terminano alle ore 22.00 della medesima domenica.

 

     Art. 33. (Operazioni di scrutinio)

1. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel decreto di indizione di cui all’articolo 25.

 

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici elettorali di sezione, nonché alle operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale possono assistere, previa richiesta:

 

a) un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale;

 

b) un rappresentante dei sottoscrittori del referendum, indicato dai delegati di cui al comma 2 dell’articolo 17 con dichiarazione scritta su carta libera ed autenticata a norma del comma 6, dell’articolo 9.

 

3. I rappresentanti di partiti o gruppi politici sono designati da persona munita di mandato, autenticato a norma del comma 6, dell’articolo 9, del Segretario provinciale o regionale del relativo partito o gruppo politico, rispettivamente per assistere alle operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale o dell’Ufficio centrale regionale.

 

4. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l’Ufficio elettorale di sezione osserva, per gli scrutini, l’ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dal decreto di indizione di cui all’articolo 25.

 

5. Nel caso previsto dal comma 4, delle operazioni compiute dagli Uffici centrali circoscrizionali e dagli Uffici elettorali di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati sono riportati distintamente per ciascun referendum.

 

     Art. 34. (Validità del referendum. Adempimenti degli Uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale)

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici elettorali di sezione della provincia, l’Ufficio centrale circoscrizionale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.

 

2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l’altro viene subito inviato, unitamente alla documentazione trasmessa dagli Uffici elettorali di sezione, all’Ufficio centrale regionale.

 

3. I delegati di cui al comma 2 dell’articolo 17 possono prendere cognizione e fare copia dell’esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.

 

4. L’Ufficio centrale regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici centrali circoscrizionali e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all’accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto e alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari.

 

5. La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

 

6. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale regionale è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso l’Ufficio centrale regionale e l’altro è trasmesso al Presidente della Regione, per la successiva proclamazione.

 

     Art. 35. (Proclamazione del risultato)

1. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6 dell’articolo 34, con decreto pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione, proclama l’esito del referendum.

 

2. Se il risultato delle votazioni è favorevole all’abrogazione, il Presidente della Regione con il decreto di cui al comma 1 dichiara altresì l’abrogazione della disposizione sottoposta a referendum, la quale ha effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

 

3. Se il risultato del referendum è contrario all’abrogazione, il Presidente della Regione, con il decreto di cui al comma 1, ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

4. La proposta di referendum respinta, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto regionale, non può essere ripresentata se non sono trascorsi cinque anni dalla data di svolgimento del referendum.

 

5. Le consultazioni elettorali per i referendum abrogativi non possono essere indette più di una volta all’anno.

 

     Art. 36. (Osservazioni e reclami)

1. L’Ufficio centrale regionale decide, nella pubblica adunanza di cui all’articolo 34, sulle eventuali osservazioni e reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati, prima di procedere alle altre operazioni.

 

Sezione III

Referendum consultivo ai sensi dell’articolo 23, comma 1 dello Statuto

 

     Art. 37. (Oggetto del referendum consultivo)

1. Il Consiglio regionale, a norma dell’articolo 23, comma 1, dello Statuto regionale, delibera l’indizione del referendum consultivo a maggioranza assoluta dei componenti per conoscere gli orientamenti della comunità regionale e di comunità locali su specifici temi che interessano l’iniziativa politica e amministrativa della Regione.

 

     Art. 38. (Limiti di ammissibilità)

1. Non sono sottoposti a referendum consultivo quesiti relativi ai temi per i quali non è ammesso referendum abrogativo, con l’eccezione delle questioni attinenti al governo del territorio ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Non sono inoltre sottoponibili a referendum consultivo quesiti concernenti nomine e designazioni.

 

2. Non possono svolgersi contestualmente referendum abrogativi e consultivi inerenti lo stesso tema. Conseguentemente il referendum presentato per secondo è inammissibile.

 

3. Le questioni già sottoposte a referendum abrogativo non possono essere oggetto di referendum consultivo nel corso della stessa legislatura o comunque prima che siano trascorsi tre anni dalla data della pubblicazione dell’esito del referendum.

 

4. Le questioni inerenti lo stesso tema già sottoposte a referendum consultivo non possono essere oggetto di referendum abrogativo prima che siano trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione dell’esito del referendum.

 

5. L’iniziativa referendaria non può essere presentata e le operazioni relative a referendum già presentati restano sospese, nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale.

 

     Art. 39. (Richiesta di referendum consultivo e ammissibilità)

1. La proposta di referendum consultivo può essere avanzata dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, o da un quinto dei Consiglieri regionali.

 

2. La richiesta di referendum consultivo contiene:

 

a) una relazione illustrativa che esplicita le intenzioni dei richiedenti e le motivazioni del quesito referendario;

 

b) il quesito referendario, formulato a norma dell’articolo 18, in quanto compatibile.

 

3. La richiesta di referendum consultivo è depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale per il successivo invio alla Commissione di garanzia statutaria che, entro trenta giorni, esprime parere a maggioranza assoluta dei suoi componenti sull’ammissibilità in base al rispetto dei requisiti di cui all’articolo 38, nonché alla sussistenza dell’interesse delle comunità regionale o locali interessate allo svolgimento del referendum.

 

4. Il Consiglio regionale delibera sulla richiesta di referendum entro quindici giorni dalla iscrizione della richiesta all’ordine del giorno.

Trascorsi sei mesi dal deposito di cui al comma 3 senza che il Consiglio regionale si sia espresso sulla richiesta di referendum consultivo diventa ammissibile una successiva richiesta di referendum abrogativo vertente sullo stesso tema.

 

5. La deliberazione di cui al comma 4 che ammette lo svolgimento del referendum consultivo contiene il quesito da rivolgere agli elettori nonché l’ambito territoriale entro il quale è indetto il referendum.

 

6. Il procedimento di esame e di approvazione degli atti vertenti sullo stesso tema cui la proposta si riferisce, ove in corso, è sospeso per effetto della presentazione al Consiglio regionale della proposta di referendum.

 

     Art. 40. (Indizione del referendum consultivo)

1. La deliberazione consiliare di cui al comma 4 dell’articolo 39 che ammette lo svolgimento del referendum consultivo è trasmessa, entro cinque giorni dalla sua adozione, al Presidente della Giunta regionale.

 

2. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, indice con decreto il referendum per una domenica ricadente nel periodo compreso tra i novanta ed i centoventi giorni dal giorno del decreto di indizione.

 

     Art. 41. (Procedimento)

1. Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della Sezione II del presente Capo per lo svolgimento del referendum abrogativo in ordine alla costituzione degli Uffici elettorali, alle operazioni di voto e di scrutinio, alla proclamazione dei risultati e ai reclami.

 

2. Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.

 

3. Il Presidente della Giunta regionale cura la pubblicazione del risultato del referendum sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

3 bis. L'ipotesi di sospensione di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 28 non si applica nel caso di referendum consultivo ai sensi dell'articolo 23, comma 1 dello Statuto [5].

 

     Art. 42. (Esito del referendum ed efficacia)

1. L’iter di esame e di approvazione delle proposte sottoposte a referendum inizia o riprende dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei risultati del referendum stesso. L’atto di approvazione definitiva, nel caso in cui le proposte sottoposte a referendum continuino il loro corso, dà atto dell’intervenuto referendum e motiva le eventuali difformità del contenuto dell’atto rispetto all’esito del referendum. Se l’atto ha natura legislativa, le stesse indicazioni devono essere contenute nella relazione alla proposta redatta dalla Commissione consiliare competente.

 

Sezione IV

Referendum consultivo per l’istituzione di nuovi comuni, per la fusione di comuni esistenti o per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, ai sensi dell’articolo 133, comma 2, della Costituzione e dell’articolo 23, comma 4 dello Statuto

 

     Art. 43. (Deliberazione e indizione del referendum per l’istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni)

1. Ai sensi dell’articolo 23, comma 4 dello Statuto, l’istituzione di nuovi comuni, anche mediante fusione di due o più comuni contigui, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali sono approvati con legge regionale, previo svolgimento del referendum consultivo delle popolazioni interessate, come disciplinato dalla presente sezione.

 

2. Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta della Giunta o di un quinto dei Consiglieri regionali, previa acquisizione del parere di cui al comma 1 dell’articolo 45. La deliberazione del Consiglio regionale favorevole allo svolgimento del referendum consultivo è trasmessa al Presidente della Regione.

 

3. L’istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più comuni contigui avviene previa acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati.

 

4. La deliberazione del Consiglio regionale favorevole allo svolgimento del referendum consultivo indica il quesito da sottoporre a votazione, nonché i territori ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

 

5. Al referendum consultivo partecipano:

 

a) nel caso di elevazione in Comune autonomo di una o più frazioni, sia gli elettori delle frazioni, sia gli elettori delle rimanenti parti del territorio del Comune o dei Comuni da cui si propone il distacco;

 

b) nel caso di passaggio di frazioni da uno ad altro Comune, sia gli elettori del territorio del Comune da cui si propone il distacco, sia gli elettori del Comune cui si chiede l’aggregazione;

 

c) nel caso di fusione tra due o più Comuni, gli elettori dei Comuni coinvolti nella fusione;

 

d) nel caso di modificazione della denominazione del Comune, tutti gli elettori del Comune interessato.

 

     Art. 44. (Limiti)

1. I mutamenti delle circoscrizioni comunali e l’istituzione di nuovi comuni possono riguardare esclusivamente territori contigui di comuni.

 

2. Non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, né possono essere disposte modificazioni delle circoscrizioni comunali che producono l’effetto di portare uno o più Comuni ad avere popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, salvo i casi di fusione dei Comuni.

 

3. Non si svolge il referendum consultivo di cui all’articolo 43:

 

a) per le rettifiche di confine fra comuni per mancanza di delimitazione naturale o per obiettiva incertezza nonché per ragioni topografiche, quando tutti i Consigli comunali interessati ne facciano richiesta e ne fissino d’accordo le condizioni;

 

b) per eventuali rettifiche di confini fra comuni in assenza di popolazione sul territorio interessato dalla rettifica, quando ne facciano richiesta i Consigli comunali.

 

     Art. 45. (Ammissibilità)

1. La proposta della Giunta regionale o di un quinto dei Consiglieri regionali di indizione del referendum consultivo è trasmessa alla Commissione di garanzia statutaria che, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, esprime parere sull’ammissibilità entro trenta giorni dalla data di ricezione valutando il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 43 e 44.

 

     Art. 46. (Indizione)

1. In seguito alla trasmissione della deliberazione di cui al comma 2 dell’articolo 43, il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo fissando la data della consultazione popolare in una domenica ricadente nel periodo compreso tra i trenta e i centoventi giorni dalla data del medesimo decreto di indizione del referendum [6].

 

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, è notificato al Presidente della Corte d’appello di Perugia ed è comunicato ai Sindaci dei Comuni della regione interessati alla consultazione.

 

3. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione, i Sindaci dei Comuni della regione interessati alla consultazione provvedono a dare notizia agli elettori della indizione del referendum mediante appositi manifesti.

 

     Art. 47. (Rinvio) [7]

1. Per lo svolgimento del referendum consultivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per lo svolgimento del referendum abrogativo di cui alla Sezione II.

2. Le ipotesi di sospensione di cui all'articolo 28 non operano nel caso di referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, per la fusione di comuni esistenti o per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, di cui alla presente Sezione.

 

     Art. 48. (Esito del referendum e adempimenti conseguenti)

1. La proposta soggetta a referendum consultivo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi [8].

 

2. Se l’esito è favorevole, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, il Presidente della Regione propone al Consiglio regionale un disegno di legge sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

 

3. Se l’esito è negativo, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, il Presidente della Regione ha facoltà di proporre al Consiglio regionale un disegno di legge sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum. L’esito negativo non preclude l’esercizio dell’iniziativa legislativa ai sensi dell’articolo 35 dello Statuto.

 

Sezione V

Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione

o di modificazione dello Statuto regionale

 

     Art. 49. (Oggetto e Pubblicazione delle leggi di revisione statutaria ai fini della richiesta di referendum)

1. La presente Sezione disciplina le modalità di svolgimento del referendum sulla approvazione o modifica dello Statuto della Regione Umbria.

 

2. Il testo della legge di approvazione o di modifica dello Statuto è trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta entro cinque giorni dalla data della seconda deliberazione da parte del Consiglio, adottata ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione.

 

3. Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento, provvede alla pubblicazione del testo della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria senza formula di promulgazione e senza numerazione, con l’intestazione: «Testo di legge di approvazione (o di modifica) statutaria deliberato a norma dell’articolo 123, secondo comma della Costituzione».

 

4. Dopo il testo della legge è inserito l’avvertimento che, entro tre mesi dalla pubblicazione, un cinquantesimo degli elettori della regione o un numero di Consiglieri pari a un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere che si proceda a referendum popolare ai sensi dell’articolo 123, terzo comma, della Costituzione e della presente legge.

 

5. Con l’avvertimento di cui al comma 4 è specificato il numero degli elettori, calcolato sulla base delle liste elettorali per l’elezione del Consiglio regionale, e dei consiglieri regionali che possono richiedere il referendum.

 

6. In allegato alla pubblicazione è pubblicato il fac-simile del modulo da utilizzare, a pena di nullità, per la richiesta di referendum di cui all’articolo 52 e per la raccolta delle firme di cui all’articolo 55.

 

     Art. 50. (Questione di legittimità costituzionale)

1. Qualora il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione, il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso, ne dà notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e comunicazione agli eventuali promotori del referendum di cui agli articoli 54 e 58.

 

2. Dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, il termine di tre mesi di cui al comma 4, dell’articolo 49 è sospeso e, sino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della decisione della Corte costituzionale, è preclusa ogni attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste.

 

3. Nel caso in cui la Corte costituzionale rigetti il ricorso del Governo, il termine di tre mesi di cui al comma 4, dell’articolo 49, riprende nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della decisione della Corte stessa. In tale caso tutte le operazioni compiute prima della sospensione conservano validità ed il procedimento referendario riprende dall’ultima operazione compiuta.

 

4. Nel caso in cui la legge statutaria venga dichiarata parzialmente o totalmente illegittima dalla Corte costituzionale, le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla legge oggetto della sentenza perdono efficacia.

 

     Art. 51. (Promulgazione in caso di scadenza dei termini)

1. Il Presidente della Giunta regionale, trascorsi tre mesi dalla pubblicazione ai sensi del comma 3, dell’articolo 49 senza che il Governo abbia promosso ricorso di legittimità costituzionale, ovvero sia stata avanzata richiesta di referendum, promulga la legge di approvazione o di modifica dello Statuto e ordina che venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

 

2. La promulgazione avviene con la seguente formula:

 

«Il Consiglio regionale ha approvato ai sensi dell’articolo 123, secondo comma della Costituzione;

il Governo non ha promosso giudizio di legittimità avanti la Corte Costituzionale;

nessuna richiesta di referendum è stata presentata;

il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge»:

(testo della legge).

 

     Art. 52. (Richiesta di referendum)

1. La richiesta di referendum della legge di approvazione o di modifica dello Statuto deve contenere l’indicazione del testo della legge che si intende sottoporre alla votazione popolare e deve, altresì, citare la data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale e la data ed il numero del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria nel quale è stata pubblicata.

 

2. Il quesito da sottoporre a referendum è espresso nella seguente formula: «Approvate il testo della legge regionale concernente: ...(titolo della legge), approvata dal Consiglio regionale in seconda deliberazione il giorno ...(data) e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ...

(numero) del ...(data)?».

 

     Art. 53. (Responsabile del procedimento)

1. Il Segretario generale del Consiglio regionale è responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale previsti dalla presente legge non espressamente attribuiti ad altri soggetti.

 

2. Il Segretario generale può assegnare ad altro dirigente la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento.

 

     Art. 54. (Iniziativa popolare)

1. Ai fini dell’esercizio dell’iniziativa referendaria da parte degli elettori, almeno tre di essi, in qualità di promotori, si presentano muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, che ne dà atto con verbale di cui rilascia copia, unitamente ai moduli di cui all’articolo 55, comma 1.

 

2. Copia del verbale è inviata entro quarantotto ore al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta, che ne cura la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

 

     Art. 55. (Raccolta delle firme)

1. Le firme necessarie per la presentazione della richiesta di referendum devono essere raccolte su moduli forniti e vidimati dal Consiglio regionale.

 

2. Accanto alla firma l’elettore sottoscrittore indica per esteso il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita e il comune nelle cui liste elettorali egli è iscritto.

 

3. Le firme apposte dagli elettori sono autenticate da uno dei soggetti e secondo le modalità indicate dall’articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni. L’iscrizione nelle liste elettorali è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori.

 

4. Il pubblico ufficiale provvede personalmente alla stesura del nome, cognome e generalità del cittadino analfabeta o comunque impedito a sottoscrivere, dopo aver raccolto la sua dichiarazione di volontà, indicando a margine i motivi dell’impedimento.

 

     Art. 56. (Deposito delle firme)

1. Entro tre mesi dalla pubblicazione della legge ai sensi del comma 4, dell’articolo 49, i promotori depositano presso la Segreteria generale del Consiglio regionale la richiesta referendaria corredata dalle prescritte firme raccolte con le modalità di cui all’articolo 55 e dai certificati di cui al comma 3, dell’articolo 55. Il responsabile del procedimento ne dà atto, mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell’ora dell’avvenuto deposito. Copia del verbale è consegnata ai promotori.

 

2. Entro trenta giorni dal deposito, il responsabile del procedimento provvede alla verifica della rispondenza e regolarità delle firme, del loro numero, della loro autenticazione, nonché della validità della documentazione allegata.

 

3. Il responsabile del procedimento redige processo verbale anche sottoscritto dai promotori attestante il risultato delle verifiche effettuate. Il verbale è trasmesso ai promotori, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 57. (Indizione del referendum)

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro quindici giorni dal ricevimento del verbale del responsabile del procedimento attestante la regolarità della richiesta referendaria procede, con proprio decreto, alla indizione del referendum, fissandone la data di svolgimento in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto medesimo. Il decreto è comunicato al Presidente del Consiglio regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

 

2. Qualora il verbale del responsabile del procedimento attesti la non regolarità della richiesta referendaria, il Presidente della Giunta ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria con la seguente formula: «La richiesta di referendum di iniziativa popolare avente ad oggetto la legge regionale di approvazione (o di modifica) dello Statuto regionale non è stata ritenuta regolare».

 

     Art. 58. (Richiesta di referendum ad iniziativa dei Consiglieri regionali)

1. La richiesta di referendum da parte dei Consiglieri regionali, formulata ai sensi dell’articolo 52, è sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il Consiglio ed è presentata alla Segreteria generale del Consiglio regionale.

 

2. Il responsabile del procedimento redige processo verbale dell’avvenuto deposito, procedendo all’autentica delle firme dei richiedenti ed attestando che trattasi di Consiglieri regionali in carica.

 

3. I Consiglieri che sottoscrivono la richiesta di referendum devono indicare all’atto del deposito uno o più incaricati a rappresentarli nelle successive fasi della procedura referendaria.

 

     Art. 59. (Svolgimento del referendum)

1. Per lo svolgimento del referendum si applicano, nei limiti in cui rilevano, le disposizioni contenute nella Sezione II, del presente Capo.

 

2. In ogni caso, le operazioni e le attività relative alla indizione, allo svolgimento e alla proclamazione dei risultati sono sospese solamente nei casi di svolgimento di elezioni regionali, politiche nazionali ed europee.

 

3. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Regione con le caratteristiche risultanti dal modello di cui all’allegato A della presente legge.

 

4. Le schede contengono il quesito così come formulato nella richiesta di referendum in conformità all’articolo 52, cui seguono le due risposte proposte alla scelta dell’elettore «SI» - «NO».

 

5. L’elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene, a pena di nullità.

 

6. La scheda è nulla qualora presenti segni di riconoscimento ovvero non consenta di risalire alla volontà dell’elettore.

 

7. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata con il decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventidue del giorno medesimo.

 

8. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicate nel decreto di indizione del referendum.

 

9. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell’Ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici presenti in Consiglio regionale e dei promotori del referendum.

 

     Art. 60. (Proclamazione dei risultati - promulgazione o decadenza)

1. Nel caso in cui le risposte «NO» costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi o siano in numero uguale ai voti validi contenenti la risposta «SI» la legge di approvazione o di modifica statutaria risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base del verbale trasmessogli dall’Ufficio centrale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e la legge statutaria non approvata dal referendum decade.

 

2. Nel caso in cui le risposte «SI» costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta regionale, sulla base del verbale trasmessogli dall’Ufficio centrale per il referendum, promulga la legge di approvazione o di modifica statutaria adottando la seguente formula: «Il Consiglio regionale ha approvato; il referendum svoltosi in data ..... ha dato esito favorevole; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge»: (testo della legge). In calce viene adottata la seguente formula: «La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Umbria».

 

Capo IV

Diritto di petizione

 

     Art. 61. (Diritto di petizione)

1. La petizione consiste nel diritto di richiedere all'Assemblea legislativa l'adozione di provvedimenti e di esporre comuni necessità [9].

 

2. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al presentatore della petizione le determinazioni assunte al riguardo, entro sessanta giorni.

 

3. Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione da parte del Presidente della decisione adottata dal Consiglio.

 

Capo V

Consultazione

 

     Art. 62. (Definizione)

1. La consultazione è lo strumento che consente il coinvolgimento dei soggetti interessati nell'esercizio delle funzioni delle istituzioni regionali, attraverso canali di ascolto immediato e diretto delle loro opinioni [10].

 

2. La Regione, attraverso le modalità e gli strumenti di cui all’articolo 67 e al fine di acquisire ogni utile contributo della società umbra, favorisce la più ampia conoscenza:

a) dei propri atti di programmazione normativa;

b) del quadro conoscitivo di fatto e di diritto inerente le leggi di propria iniziativa.

 

     Art. 63. (Processo decisionale partecipato)

1. La consultazione dei soggetti interessati è garantita in tutte le fasi dei procedimenti amministrativi e normativi, in modo tale che il contributo partecipativo venga assicurato sia nella fase di valutazione ex ante che nella fase di valutazione ex post del provvedimento in esame, quale controprova della efficacia e della qualità della regolazione applicata.

 

     Art. 64. (Modalità della consultazione)

1. La consultazione si attua attraverso:

 

a) incontri consultivi pubblici, indetti anche nelle forme di convegno o conferenza di studio;

 

b) audizione diretta degli enti locali, della autonomie funzionali, dei sindacati, delle organizzazioni sociali, economiche, professionali e delle associazioni dei consumatori interessate al provvedimento all’esame della commissione;

 

c) richiesta di pareri scritti anche mediante l’invio di apposito questionario con invito a restituirlo entro un termine determinato.

 

2. L’invito per gli incontri consultivi pubblici, di cui al comma 1, lettera a), è diramato dal Presidente del Consiglio almeno quindici giorni prima della data fissata per l’incontro.

 

3. I pareri scritti di cui al comma 1, lett. c), sono presentati entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione degli atti ai sensi dell’articolo 67, alla Presidenza del Consiglio regionale.

 

4. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), negli stessi termini di cui al comma 3, possono inviare pareri scritti che la commissione ha l’obbligo di esaminare.

 

5. La Regione promuove la diffusione delle tecnologie utili a garantire a tutte le fasce della popolazione l’accesso al processo decisionale partecipato.

 

     Art. 65. (Decisione della consultazione) [11]

1. Le commissioni consiliari decidono di attivare la consultazione sugli atti di propria competenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Le modalità della consultazione sono decise a maggioranza dei consiglieri presenti tra quelle di cui all’articolo 64, comma 1.

2. La consultazione è comunque disposta qualora tre componenti della commissione o un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione ne facciano richiesta al Presidente della commissione stessa entro e non oltre due giorni lavorativi dalla diramazione dell’ordine del giorno contenente l’atto oggetto della consultazione.

3. Per gli atti per i quali è richiesta ed accettata la procedura d’urgenza, l’attivazione della consultazione e le modalità della stessa sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti la commissione. In tali casi la consultazione può essere svolta esclusivamente con le modalità di cui alle lettere b) e c) del comma 1, dell’articolo 64 o con altre modalità semplificate decise dalla commissione.

 

     Art. 66. (Esiti e pubblicità della consultazione)

1. I contributi emersi dalla consultazione hanno natura politica e, nel caso di atti amministrativi di indirizzo e programmazione, non possono costituire elementi di motivazione giuridicamente rilevanti.

 

2. In ogni caso i risultati della consultazione devono essere portati a conoscenza degli interessati, anche mediante la pubblicazione nel portale informatico del Consiglio regionale di tutte le attività conseguenti alla consultazione.

 

Capo VI

Informazione e comunicazione

 

     Art. 67. (Informazione e pubblicità)

1. La Regione, in attuazione dell’art. 21 dello Statuto, anche al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione ed alla comunicazione, assicura la più ampia informazione sull’attività dei propri organi ed uffici, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, controllati o partecipati, la pubblicità degli atti e il diritto di accesso.

 

2. La Regione assicura l’informazione su tutte le proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione, mediante la pubblicazione del loro oggetto nel Bollettino Ufficiale della Regione, parte V e nei canali informatici del Consiglio regionale.

 

3. Chiunque ha diritto di prendere visione delle proposte e di richiederne copia cartacea integrale.

 

4. La parte V del Bollettino Ufficiale viene inviata gratuitamente agli enti pubblici, ai sindacati, alle associazioni e ad ogni altra formazione sociale, che ne facciano richiesta.

 

5. L’informazione al pubblico si realizza anche attraverso strumenti telematici, avvisi pubblici, pubblicazioni, uffici di relazione con il pubblico e con ogni altro adeguato strumento di comunicazione ritenuto utile dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su richiesta della commissione consiliare competente e della Giunta regionale.

 

Capo VII

Disposizioni comuni, finanziarie, transitorie e finali

 

Sezione I

Disposizioni comuni e finanziarie

 

     Art. 68. (Contributo per l’autenticazione delle firme)

1. La Regione eroga i rimborsi nella misura di cui al comma 2 a copertura forfetaria delle spese per l’autenticazione del numero minimo di firme prescritto a condizione che:

 

a) sia stata deliberata l’ammissibilità della proposta di iniziativa popolare, ai sensi dell’articolo 11;

 

b) sia stato regolarmente svolto il referendum abrogativo e ad esso abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.

 

2. La Regione eroga le seguenti somme:

 

a) trenta centesimi di euro per ogni firma nel caso di referendum abrogativo;

 

b) venti centesimi di euro nel caso della proposta di iniziativa popolare.

 

3. Per ottenere il rimborso di cui al comma 1 i promotori presentano, contestualmente al deposito degli atti di cui agli articoli 9 e 10, domanda scritta indicando il nome e cognome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

 

     Art. 69. (Rimborso di spese)

1. Sono a carico del bilancio della Regione:

 

a) il contributo per l’autenticazione delle firme di cui all’articolo 9;

 

b) le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum previsti dalla presente legge;

 

c) le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni e quelle relative alle competenze spettanti ai componenti di seggi elettorali, che sono anticipate dai Comuni stessi.

 

     Art. 70. (Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli oneri previsti all’art. 69 della presente legge si fa fronte con lo stanziamento della unità previsionale di base 01.1.002 (cap. 880) denominata “Consultazioni elettorali”.

 

2. Per gli anni 2011 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

 

     Art. 71. (Norma finanziaria per il caso di svolgimento contestuale di referendum)

1. Le operazioni relative ai referendum regionali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive a carico della Regione nella misura stabilita dall’articolo 1, comma 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione), modificata dalla legge 16 aprile 2002, n. 62 (Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale).

 

Sezione II

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 72. (Disposizioni transitorie sul giudizio di regolarità e ammissibilità)

1. Fino alla costituzione della Commissione di garanzia statutaria, le funzioni che la presente legge, in attuazione dell’articolo 82 dello Statuto in materia di pareri sull’ammissibilità dei referendum regionali, affida a tale organo sono svolte dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

 

2. Il Presidente del Consiglio regionale convoca l’Ufficio di presidenza in un’apposita seduta ai fini del giudizio sull’ammissibilità del referendum nel rispetto dei termini previsti dalla presente legge.

 

Sezione III

Modificazioni e abrogazioni

 

     Art. 73. (Modificazioni a leggi regionali)

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 27 (Istituzione e disciplina della Commissione di garanzia statutaria. Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 (Norme sul referendum abrogativo e sul referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali)), prima delle parole “La Commissione esprime” sono inserite le seguenti: “Salvo quanto previsto all’articolo 8,”.

 

2. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 27/2007 è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione esprime il proprio parere sull’ammissibilità delle proposte di referendum secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dalla legge regionale di disciplina degli istituti referendari.”.

 

     Art. 74. (Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

 

- legge regionale 21 marzo 1997, n. 7;

 

- legge regionale 4 luglio 1997, n. 22;

 

- legge regionale 28 luglio 2004, n. 16.

 

 

Allegato A

Fac simile delle schede per il referendum

(Omissis)


[1] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 1 febbraio 2016, n. 1.

[2] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 1 febbraio 2016, n. 1.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26.

[4] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 1 febbraio 2016, n. 1.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 7 marzo 2014, n. 2.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 7 marzo 2014, n. 2.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 marzo 2014, n. 2.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 7 marzo 2014, n. 2.

[9] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 1 febbraio 2016, n. 1.

[10] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 1 febbraio 2016, n. 1.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 18.