§ 2.1.98 - R.R. 30 maggio 2003, n. 8.
Modalità per la concessione, l’erogazione e la rendicontazione del contributo finanziario annuale a favore del Circolo aziendale della Regione Umbria - CARU.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:30/05/2003
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Modalità).
Art. 3.  (Erogazione del contributo per l’anno 2002).


§ 2.1.98 - R.R. 30 maggio 2003, n. 8.

Modalità per la concessione, l’erogazione e la rendicontazione del contributo finanziario annuale a favore del Circolo aziendale della Regione Umbria - CARU.

(B.U. 11 giugno 2003, n. 24).

 

     Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente regolamento disciplina le modalità per la concessione, l’erogazione e la rendicontazione del contributo finanziario annuale a favore del Circolo aziendale della Regione Umbria - CARU, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 23.

 

     Art. 2. (Modalità).

     1. Il contributo finanziario annuale di cui all’articolo 6, comma 1, della L.R. 23/2002 è concesso ed erogato, dietro formale richiesta del CARU, con provvedimento del dirigente del Servizio affari generali della Segreteria generale della presidenza, in due quote distinte, ciascuna pari al cinquanta per cento dell’importo complessivo previsto, per l’anno di riferimento, dalla legge finanziaria regionale, ai sensi all’articolo 6, comma 4, della L.R. 23/2002.

     2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata dal programma di attività del CARU per l’anno di riferimento.

     3. Nel rispetto della legge 26 aprile 1989, n. 155, la prima quota del contributo viene erogata ogni anno successivamente all’approvazione del bilancio di previsione della Regione. La seconda quota del contributo viene erogata nel secondo semestre di ciascun anno, dietro presentazione da parte del CARU di una dettagliata relazione circa la destinazione avuta dal contributo finanziario regionale erogato nell’anno precedente, sottoscritta congiuntamente dal presidente e dal presidente del Collegio dei sindaci revisori del CARU.

 

     Art. 3. (Erogazione del contributo per l’anno 2002).

     1. Per l’anno 2002, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, si provvede all’erogazione del contributo finanziario annuale a favore del CARU in un’unica soluzione, dietro formale richiesta da parte del medesimo, corredata da una relazione sull’attività svolta nel corso del 2002, sottoscritta dal Presidente del Circolo.