§ 3.6.31 - L.R. 23 luglio 2003, n. 13.
Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati e commercio
Data:23/07/2003
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Norme regolamentari)
Art. 3 bis.  (Orario di servizio)
Art. 4.  (Atti regionali di indirizzo e coordinamento).
Art. 4 bis.  (Disciplina urbanistica e servizi accessori)
Art. 4 ter.  (Incompatibilità degli impianti esistenti)
Art. 4 quater.  (Incompatibilità assoluta)
Art. 4 quinquies.  (Incompatibilità relativa)
Art. 5.  (Funzioni della Regione)
Art. 6.  (Funzioni dei Comuni)
Art. 7.  (Nuovi impianti)
Art. 7 bis.  (Subentri e mutamenti di gestione).
Art. 7 ter.  (Impianti senza gestore)
Art. 7 quater.  (Modifiche degli impianti)
Art. 7 quinquies.  (Collaudo degli impianti)
Art. 7 sexies.  (Sospensione e decadenza)
Art. 8.  (Monitoraggio e osservatorio)
Art. 8 bis.  (Vigilanza e controllo)
Art. 9.  (Sanzioni amministrative).
Art. 10.  (Norme di prima applicazione).
Art. 11.  (Norme transitorie e finali).
Art. 12.  (Abrogazione).


§ 3.6.31 - L.R. 23 luglio 2003, n. 13. [1]

Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione.

(B.U. 6 agosto 2003, n. 32).

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. La presente legge disciplina la rete distributiva dei carburanti per autotrazione, perseguendo le seguenti finalità:

     a) razionalizzazione e ammodernamento del sistema distributivo;

     b) incremento della qualità, della quantità e dell’efficienza dei servizi all’utenza e ai mezzi;

     c) contenimento dei prezzi di vendita, nell’ambito di una maggiore concorrenza;

     d) riduzione del numero degli impianti, con conseguente aumento dell’erogato medio;

     e) conoscenza della rete del sistema distributivo attraverso il monitoraggio e la creazione di una banca dati regionale.

 

     Art. 2. (Definizioni). [2]

     1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) rete di distribuzione di carburanti per autotrazione: l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatto (GPL), metano e biodisel per autotrazione, nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, ad esclusione degli impianti di cui alle lettere i) e j);

b) carburanti: le benzine, il gasolio, il GPL, il gas metano, il biodisel per autotrazione, l'olio lubrificante e tutti gli altri carburanti in commercio conformi ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA);

c) distributore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, composto da:

1. una o più pompe o altro sistema di adduzione;

2. uno o più contatori o misuratori del volume di carburante erogato;

3. un dispositivo per la quantificazione dell'importo da pagare;

4. una o più pistole o valvole di intercettazione;

5. le tubazioni che li connettono;

d) impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai serbatoi dei carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;

e) potenziamento dell'impianto: l'aggiunta di uno o più carburanti erogabili o di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici non presenti nell'autorizzazione o concessione originaria;

f) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale; g) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante a personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;

h) accettatore di carta di credito: l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito;

i) impianto ad uso privato: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento di automezzi di proprietà, in locazione e in uso all'impresa, singola o associata, titolare dell'autorizzazione. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano, biodisel e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, o con qualsiasi mezzo non automatico, comunque provvisto di un idoneo sistema di misurazione dell'erogato. I serbatoi devono essere interrati. Per i liquidi di categoria C (gasolio) di cui al decreto del Ministero dell'interno del 13 luglio 2011 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi) possono essere utilizzati contenitori-distributori omologati con capacità non superiore a 9 metri cubi limitatamente ai casi previsti dalla normativa di sicurezza;

j) impianto ad uso privato per trasporto pubblico locale: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà pubblica o privata non aperte al pubblico, quali stabilimenti o depositi o aree all'uopo attrezzate, destinato all'esclusivo rifornimento dei veicoli utilizzati per il trasporto pubblico e per i mezzi di servizio ausiliari dei soggetti che ivi esercitano tale attività e delle altre aziende di trasporto pubblico locale facenti parte delle società firmatarie di contratti di servizio, nonché da parte delle amministrazioni comunali esercenti i servizi di trasporto in forma diretta;

k) servizio accessorio all'impianto di distribuzione di carburanti: la struttura o l'attività funzionalmente collegata all'impianto e al servizio della persona e/o dell'autoveicolo;

l) servizio presente nell'impianto: quello svolto all'interno dell'area dell'impianto stesso;

m) servizio all'autoveicolo: l'attività artigianale o commerciale connessa alla manutenzione o alla riparazione degli autoveicoli, quale lavaggio, grassaggio, servizio gomme, meccanico, elettrauto e simili;

n) servizio alla persona: quello volto a rendere al conducente, e alle altre persone che con esso viaggiano, più comoda, sicura o utile la sosta o la prosecuzione del viaggio, quale gabinetti per uso pubblico, telefono pubblico, bar, ristorante, albergo, informazione turistica, attività artigianale o commerciale diversa da quelle di cui alla lettera m) e simili;

o) intralcio al traffico: quello provocato da un impianto nello svolgimento della sua attività, quando, nel tratto di sede stradale ad esso prospiciente, dove la circolazione avviene in un solo o nei due sensi di marcia, qualunque sia l'ampiezza della strada stessa, chi deve effettuare il rifornimento o il travaso di carburante è costretto ad arrestarsi sulla carreggiata;

p) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine così come definito dall'articolo 3, comma 1 punto 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);

q) impianto di pubblica utilità: l'unico impianto del Comune o l'impianto posto ad almeno dieci chilometri dal punto di distribuzione più vicino anche se ubicato sul territorio di altro Comune limitrofo;

r) impianto per uso di natanti e di aeromobili: quello che eroga carburante agli stessi mediante apposite apparecchiature di conduzione, siano o meno collocati all'interno di porti e aeroporti, e per i quali sussista comunque divieto di rifornimento di autoveicoli o veicoli stradali;

s) modifica all'impianto: la variazione qualitativa o quantitativa di elementi costituenti l'impianto così come individuati con norme regolamentari regionali.

 

          Art. 3. (Norme regolamentari) [3]

     1. Per gli impianti di distribuzione lungo le autostrade e i raccordi autostradali, la Giunta regionale con proprio regolamento stabilisce:

a) a definizione degli indirizzi per l'ammodernamento della rete degli impianti autostradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete e l'incremento dei servizi resi all'utenza, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente;

b) l'individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali integrative, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di altre eventuali attività negli impianti;

c) l'individuazione di eventuali altri criteri e parametri per le attività di distribuzione carburanti e per le attività commerciali accessorie.

     2. Per gli impianti di distribuzione stradali situati lungo la rete non autostradale, la Giunta regionale con proprio regolamento stabilisce:

a) gli indirizzi per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete e l'incremento dei servizi resi all'utenza, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente;

b) le tipologie e le caratteristiche degli impianti;

c) gli standard di qualità e di prestazione dei servizi;

d) l'individuazione di eventuali altri criteri e parametri per le attività di distribuzione carburanti e per le attività commerciali accessorie;

e) l'incentivazione alla diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale e all'efficienza energetica, privilegiando l'uso di fonti energetiche rinnovabili.

     3. La Giunta regionale con proprio regolamento determina altresì:

a) le procedure relative all'installazione e alla modifica degli impianti;

b) le agevolazioni per le zone montane e i Comuni svantaggiati.

 

          Art. 3 bis. (Orario di servizio) [4]

     1. L'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione, ivi compresi i servizi accessori e le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolti senza limiti e prescrizioni circa il rispetto di orari di apertura e di chiusura, né obbligo di turnazione.

 

     Art. 4. (Atti regionali di indirizzo e coordinamento). [5]

     1. La Giunta regionale, nel rispetto del Documento annuale di programmazione - DAP, tenendo conto degli indirizzi di cui all’articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, delle linee guida contenute nel piano nazionale del sistema di distribuzione dei carburanti di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2001, delibera gli atti di indirizzo e coordinamento con particolare riferimento:

     a) l’individuazione dei bacini di utenza quali ambiti territoriali omogenei;

     b) la definizione delle tipologie e i requisiti degli impianti, tenuto conto della loro localizzazione;

     c) l’attribuzione delle priorità tra le fattispecie di incompatibilità previste dal piano nazionale ai fini della chiusura degli impianti, valutando l’impatto sulla rete esistente;

     d) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte dei comuni, di appositi e adeguati indici urbanistici ed edilizi per la modifica o la realizzazione di impianti stradali di distribuzione dei carburanti, al fine di consentire lo sviluppo delle attività commerciali integrative;

     e) la fissazione dei criteri e l’indicazione degli strumenti per l’ammodernamento della rete distributiva, con particolare riguardo agli standard qualitativi;

     f) la fissazione dei criteri per la installazione degli impianti di rifornimento di aeromobili;

     g) la fissazione dei criteri per la ottimizzazione degli orari e per la loro flessibilità.

 

          Art. 4 bis. (Disciplina urbanistica e servizi accessori) [6]

     1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti sono realizzati, nel rispetto delle norme regolamentari di cui all'articolo 3, in tutte le zone omogenee del piano regolatore generale comunale, ad eccezione delle zone A ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ). Gli impianti possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale.

     2. Presso gli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto dell'articolo 28, commi 8, 9 e 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e previo rilascio della relativa autorizzazione o previa presentazione della relativa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è sempre consentito:

a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 110 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio), l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;

c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.

     3. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distributori di carburanti, rilasciata dall'Agenzia delle dogane, in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561 (Regolamento concernente modificazioni al D.M. 4 agosto 1988, n. 375, contenente il regolamento di esecuzione della L. 11 giugno 1971, n. 426 , sulla disciplina del commercio), hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico non alimentare. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta nel rispetto dei requisiti richiesti per il settore medesimo.

     4. Le attività di cui al comma 2 sono accessorie all'attività di esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti e non possono essere trasferite autonomamente e sono svolte senza limiti e prescrizioni circa il rispetto di orari di apertura e di chiusura, né obbligo di turnazione.

     5. Nelle aree tutelate ai sensi delle disposizioni in materia di beni ambientali e culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 ), gli insediamenti devono essere realizzati nel rispetto delle norme di tutela.

     6. La localizzazione degli impianti di carburanti stradali costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici su tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale comunale non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A. I Comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto possono individuare determinate aree in cui è esclusa la localizzazione degli impianti di carburanti in ragione di aspetti connessi alla tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

     7. Le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti o all'esercizio delle attività o servizi ad essa accessori, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti all'esercizio delle suddette attività, finalizzate a consentire l'esercizio delle attività di cui al comma 2, sono subordinate al rispetto delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

 

     Art. 4 ter. (Incompatibilità degli impianti esistenti) [7]

     1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i Comuni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle attività produttive 31 ottobre 2001 (Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) e dall'articolo 28 del d.l. 98/2011 , provvedono a sottoporre a verifica gli impianti di distribuzione dei carburanti esistenti per accertare le incompatibilità di cui agli articoli 4-quater e 4-quinquies.

     2. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti a modifiche soggette ad autorizzazione possono procedere solo nel caso in cui sia stata effettuata la verifica o, in mancanza, abbiano presentato al Comune un'autocertificazione attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità.

 

     Art. 4 quater. (Incompatibilità assoluta) [8]

     1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta:

a) gli impianti situati in zone pedonali e quelli situati in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;

b) gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a cento metri, salvo si tratti di unico impianto in Comuni montani, fuori dei centri abitati;

c) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci a Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi in più strade pubbliche, fuori dei centri abitati.

     2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui al comma 1 non sono suscettibili di adeguamento; in tali casi il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione e l'impianto deve essere smantellato con le modalità di cui all'articolo 7-quinquies.

 

     Art. 4 quinquies. (Incompatibilità relativa) [9]

     1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa:

a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all'interno e fuori dei centri abitati;

b) gli impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza, per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali, fuori dai centri abitati.

     2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui alla lettera a) del comma 1 possono permanere nel sito originario purché siano suscettibili di adeguamento. L'adeguamento avviene nei termini e con le modalità stabilite dal Comune.

     3. Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità di cui alla lettera b) del comma 1 possono permanere nel sito originario, purché sussista una delle seguenti condizioni:

a) l'impianto è localizzato in strade a senso unico di marcia;

b) l'impianto è localizzato in strade a due corsie per ogni senso di marcia o con spartitraffico centrale.

     4. In mancanza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione e l'impianto deve essere smantellato con le modalità di cui all'articolo 7-quinquies.

 

TITOLO I BIS [10]

Impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete autostradale ed i raccordi autostradali

 

     Art. 5. (Funzioni della Regione) [11]

     1. La Regione esercita le funzioni amministrative relative agli impianti delle autostrade e dei raccordi autostradali concernenti:

a) il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti della rete autostradale;

b) il rilascio delle autorizzazioni o il ricevimento della SCIA per le modifiche e il trasferimento della titolarità degli impianti della rete autostradale, come disciplinati dalle norme regolamentari di cui all'articolo 3.

     2. Alle concessioni di cui al comma 1, per quanto non previsto dalla presente legge si applica il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034 , riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione).

     3. Per la sospensione e la decadenza della concessione si applica la disciplina di cui all'articolo 7 quinquies.

 

TITOLO I TER [12]

Impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete non autostradale

 

     Art. 6. (Funzioni dei Comuni) [13]

     1. I Comuni, sulla base di quanto stabilito dalle norme regolamentari di cui all'articolo 3, esercitano le funzioni amministrative relative agli impianti della rete ordinaria concernenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti;

b) il rilascio delle autorizzazioni o il ricevimento della SCIA per le modifiche degli impianti;

c) il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli impianti dalla posizione originaria ad altra all'interno del territorio comunale;

d) il rilascio delle autorizzazioni al prelievo ed al trasporto di carburanti in recipienti mobili;

e) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, per natanti da diporto e aeromobili ad uso pubblico;

f) il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto temporaneo in caso di ristrutturazione totale o parziale degli impianti già autorizzati;

g) la revoca, la sospensione e la decadenza delle autorizzazioni;

h) l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 9.

     2. Spetta inoltre ai Comuni ricevere le comunicazioni relative al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni e al mutamento del gestore dell'impianto ai sensi dell'articolo 7-bis.

 

     Art. 7. (Nuovi impianti) [14]

     1. I nuovi impianti erogano benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra alimentazione elettrica, metano, GPL, biodisel per autotrazione, idrogeno o relative miscele, a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell'obbligo. È ammessa l'apertura di nuovi impianti che erogano soltanto metano o GPL.

     2. I nuovi impianti sono dotati di:

a) dispositivi self-service pre-pagamento;

b) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) adeguato alle dimensioni dell'impianto di distribuzione carburanti;

c) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;

d) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;

e) presenza di aree di sosta per autoveicoli qualora l'impianto è dotato di attività e servizi integrativi;

     3. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori dalla sede stradale.

     4. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica.

     5. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta.

     6. Per l'istallazione e l'esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio.

 

     Art. 7 bis. (Subentri e mutamenti di gestione). [15]

     1. I soggetti che subentrano nella titolarità degli impianti di distribuzione di carburante comunicano ai Comuni competenti, che provvedono agli atti conseguenti, i mutamenti nella titolarità entro trenta giorni dal loro perfezionamento. Entro il termine di trenta giorni sono comunicate ai Comuni, a cura del titolare dell’impianto, le modifiche relative alla gestione dello stesso.

 

     Art. 7 ter. (Impianti senza gestore) [16]

     1. Possono essere installati nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore, se classificati di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q) e a condizione che ne sia garantita adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal Comune.

     2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, gli impianti nuovi e quelli esistenti, localizzati fuori dai centri abitati, possono svolgere l'attività esclusivamente con le apparecchiature self-service pre-pagamento, previa comunicazione al Comune.

     3. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere installati in deroga ai requisiti di cui all'articolo 7.

 

     Art. 7 quater. (Modifiche degli impianti) [17]

     1. Costituisce modifica all'impianto:

a) la variazione del numero delle colonnine;

b) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;

c) la sostituzione di uno o più serbatoi o cambio di destinazione dei serbatoti o delle colonnine per prodotti già erogati;

d) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

e) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

f) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;

g) la variazione dello stoccaggio degli olii lubrificanti;

h) la variazione dello stoccaggio degli olii esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;

i) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.

     2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a SCIA da presentare al SUAPE competente per territorio o alla Regione, nei casi di impianti autostradali, e all'ufficio competente dell'agenzia delle dogane.

     3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo quanto stabilito agli articoli 5 e 6 le seguenti modifiche:

a) il potenziamento dell'impianto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e);

b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il mutamento contemporaneo di almeno il cinquanta per cento o di tutte le parti costitutive dello stesso.

 

     Art. 7 quinquies. (Collaudo degli impianti) [18]

     1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo richiesto dall'interessato al Comune dove ha sede l'impianto o alla Regione a seconda che si tratti di impianti stradali o autostradali.

     2. Il Comune o la Regione, per l'espletamento del collaudo, procedono alla nomina di una commissione della quale fanno parte un proprio rappresentante con funzioni di presidente, un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, un rappresentante dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane, un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e un rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale (Azienda USL), competenti per territorio.

     3. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del Comune o della Regione, della richiesta dell'interessato.

     4. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare è autorizzato l'esercizio provvisorio, previa presentazione al Comune o alla Regione di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li disciplinano. Il collaudo deve essere effettuato entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio.

     5. Gli oneri relativi al collaudo sono determinati dal Comune o dalla Regione e sono a carico del richiedente.

     6. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.

     7. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all'articolo 7-ter, comma 1, soggette a SCIA; in tali casi la regolarità dell'intervento è attestata da perizia giurata che il titolare trasmette al Comune o alla Regione, nei casi di impianti autostradali, e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane.

 

     Art. 7 sexies. (Sospensione e decadenza) [19]

     1. Il titolare dell'autorizzazione comunica al Comune la sospensione temporanea dell'attività degli impianti per un periodo non superiore a dodici mesi, eccezionalmente prorogabile per altri dodici mesi qualora non ostino le esigenze dell'utenza.

     2. Al termine del periodo di sospensione dell'attività dell'impianto il titolare deve rimettere in esercizio l'impianto. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune diffida l'interessato a riattivare l'impianto entro il termine di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione. Nel caso di documentata forza maggiore la sospensione si protrae per tutta la durata dell'impedimento, salvo accertata inattuabilità e irrealizzabilità delle soluzioni presentate. In tal caso l'autorizzazione decade e si procede ai sensi del comma 5.

     3. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti, per trasferimenti e per potenziamenti sono ultimati nei termini di cui al permesso di costruire. Nei casi di documentata forza maggiore, il Comune può autorizzare la proroga per tutta la durata dell'impedimento. In caso di superamento dei termini suddetti per un periodo eccedente i tre mesi, l'autorizzazione decade.

     4. Il Comune, altresì, dichiara la decadenza dell'autorizzazione qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 71 commi da 1 a 5 del d.lgs. 59/2010.

     5. La decadenza dell'autorizzazione comporta da parte del titolare, entro il termine fissato dal Comune, lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria con conseguente rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo, nonché bonifica del suolo, ai sensi della normativa vigente. Trascorso inutilmente tale termine il Comune provvede con spese a carico del titolare.

 

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 8. (Monitoraggio e osservatorio) [20]

     1. La struttura regionale competente in materia di commercio procede alla costante verifica dei dati relativi alla consistenza e alla dinamica della rete di distribuzione dei carburanti.

     2. I Comuni, l'Agenzia delle dogane, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, la Società Autostrade, l'ANAS, le Province, i titolari delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché i gestori degli impianti, trasmettono, su richiesta della Regione, i dati necessari, anche ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe tributaria regionale, utilizzando l'apposito modello predisposto dalla struttura regionale competente. I Comuni trasmettono altresì alla Regione copia degli atti amministrativi adottati.

     3. La struttura di cui al comma 1 svolge altresì la funzione di osservatorio permanente per l'analisi e lo studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore attraverso la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni sulla rete distributiva in una banca dati informatizzata, nonché attraverso la promozione di indagini e ricerche e la realizzazione di strumenti di informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche.

 

          Art. 8 bis. (Vigilanza e controllo) [21]

     1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dalla Regione e dai Comuni. I titolari delle concessioni e delle autorizzazioni sono tenuti a consentire agli incaricati il libero accesso agli impianti, nonché a fornire tutte le informazioni richieste.

     2. Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.

 

     Art. 9. (Sanzioni amministrative). [22]

     1. Relativamente agli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo rete non autostradale, per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie [23]:

     a) installazione ed esercizio di nuovi impianti senza l’autorizzazione, da euro 5.000,00 a euro 15.000,00;

     b) modificazioni dell’impianto senza la preventiva autorizzazione, da euro 2.500,00 a euro 5.000,00;

     c) modificazione dell’impianto senza la preventiva SCIA, da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 [24];

     d) omessa comunicazione di trasferimento della titolarità o di cambio della gestione, da euro 500,00 a euro 1.500,00;

     e) trasferimento di impianto senza la preventiva autorizzazione, da euro 2.500,00 a euro 5.000,00;

     f) esercizio di impianti di distribuzione ad uso privato e per natanti da diporto e aeromobili ad uso pubblico senza la preventiva autorizzazione, da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;

     g) esercizio di impianti temporanei senza la preventiva autorizzazione, da euro 2.500,00 a euro 5.000,00;

     h) [violazione di orari di apertura e chiusura, da euro 200,00 a euro 1.200,00] [25];

     i) [violazione di turni di apertura e chiusura, da euro 500,00 a euro 3.000,00] [26];

     l) vendita di carburanti senza la preventiva autorizzazione, da euro 5.000,00 a euro 15.000,00;

     l bis) prelievo e trasporto di carburanti in recipienti mobili senza la preventiva autorizzazione, da euro 1.000,00 a euro 2.500,00 [27].

     2. [La sanzione di cui al comma 1, lettera h) è raddoppiata qualora, dopo una prima violazione, ne intervenga una seconda nell’arco del medesimo anno solare e quadruplicata per ogni successiva violazione intervenuta in detto anno. In tale ultima ipotesi è altresì disposta la sanzione accessoria della chiusura dell’impianto per due giorni] [28].

     3. [La sanzione di cui al comma 1, lettera i) è raddoppiata qualora, dopo una prima violazione, ne intervenga una seconda nell’arco del medesimo anno solare e quadruplicata per ogni successiva violazione intervenuta in detto anno. In tale ultima ipotesi è altresì disposta la sanzione accessoria della chiusura dell’impianto per sette giorni] [29].

     4. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 1 è disposta la chiusura dell’impianto. Qualora sia possibile la regolarizzazione dell’impianto la chiusura è disposta fino ad essa e comunque per almeno quindici giorni.

     5. Relativamente agli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete autostradale e i raccordi autostradali, per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle norme regolamentari di cui all’articolo 3, comma 1, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative [30]:

     a) assenza di concessione regionale o di collaudo dell’impianto: pagamento di una somma di denaro da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00 e sequestro delle attrezzature costituenti l’impianto nonché del prodotto giacente;

     b) pagamento di una somma di denaro da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00 nei seguenti casi:

     1) esercizio di un impianto autostradale di carburante in difformità della concessione regionale;

     2) esercizio dell'attività da parte del subentrante senza aver presentato la SCIA relativa alla volturazione della titolarità [31];

     3) erogazione di prodotti non autorizzati;

     4) effettuazione di modifiche all'impianto senza la preventiva autorizzazione o SCIA [32];

     5) utilizzo di apparecchiature non collaudate o collaudate con esito negativo o il mancato rispetto delle prescrizioni impartite in sede di collaudo;

     6) interruzione del servizio di distribuzione di carburanti, salvo nel caso di comprovata forza maggiore.

     6. Nell’ipotesi previste al comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3), 4) e 5) è disposta la chiusura dell’impianto. Qualora sia possibile la regolarizzazione dell’impianto la chiusura è disposta fino ad essa e comunque per almeno quindici giorni.

     7. L’applicazione delle sanzioni e l’adozione dei provvedimenti del presente articolo sono di competenza del Comune ove è installato l’impianto, cui spettano i relativi proventi.

     8. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati) e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 10. (Norme di prima applicazione).

     1. Le norme regolamentari di cui all’articolo 3 sono adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     2. I comuni provvedono agli adempimenti previsti dall’articolo 6, comma 2, lettere b), d), e), f) entro tre mesi dall’emanazione delle norme regolamentari di cui al comma 1.

 

     Art. 11. (Norme transitorie e finali).

     1. Fino alla determinazione da parte dei comuni degli indici di edificabilità, di cui all’art. 6 comma 2 lett. b), le superfici minime consentite sono quelle previste dalle vigenti norme regionali.

     2. Coloro che utilizzano attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacità, destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizi, sono tenuti a chiedere la prescritta autorizzazione comunale, ove non ne siano già in possesso, entro sei mesi dall’emanazione delle norme regolamentari di cui all’art. 3.

     3. Sono fatte salve le verifiche sugli impianti effettuate dai comuni, ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni, antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge.

     4. I procedimenti amministrativi di cui alla legge regionale 8 novembre 1990, n. 42, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono automaticamente [33].

     5. Nel caso in cui i soggetti che avevano presentato le istanze decadute ai sensi del comma 4 presentino analoga istanza ai sensi della presente legge, è fatta salva la documentazione già prodotta, purché compatibile.

 

     Art. 12. (Abrogazione).

     1. È abrogata la legge regionale 8 novembre 1990, n. 42.


[1] Abrogata dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 37 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[3] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 maggio 2007, n. 11 e così ulteriormente sostituito dall'art. 38 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[4] Articolo inserito dall'art. 39 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[5] Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[6] Articolo inserito dall'art. 40 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[7] Articolo inserito dall'art. 40 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[8] Articolo inserito dall'art. 40 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[9] Articolo inserito dall'art. 40 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[10] Titolo inserito dall'art. 2 della L.R. 2 maggio 2007, n. 11.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 41 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[12] Titolo inserito dall'art. 4 della L.R. 2 maggio 2007, n. 11.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 42 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 43 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10. La Corte costituzionale, con sentenza 15 maggio 2014, n. 125, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 43, L.R. 10/2013.

[15] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 2 maggio 2007, n. 11.

[16] Articolo inserito dall'art. 44 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10. La Corte costituzionale, con sentenza 15 maggio 2014, n. 125, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 44, L.R. 10/2013.

[17] Articolo inserito dall'art. 44 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[18] Articolo inserito dall'art. 44 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[19] Articolo inserito dall'art. 44 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 45 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[21] Articolo inserito dall'art. 46 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[22] Articolo sostituito dall'art. 8 della L.R. 2 maggio 2007, n. 11.

[23] Alinea così modificato dall'art. 47 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[24] Lettera così modificata dall'art. 47 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[25] Lettera abrogata dall'art. 47 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[26] Lettera abrogata dall'art. 47 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[27] Lettera aggiunta dall'art. 47 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[28] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[29] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[30] Alinea così modificato dall'art. 47 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[31] Punto così sostituito dall'art. 47 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[32] Punto così sostituito dall'art. 47 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10.

[33] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 9 della L.R. 2 maggio 2007, n. 11.