§ 3.2.127 - R.R. 20 agosto 2002, n. 4.
Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 19 giugno 2001, n. 1 - “Regolamento di attuazione della disciplina delle Strade del vino in Umbria”.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:20/08/2002
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell’art. 7).
Art. 2.  (Modifica dell’art. 11).
Art. 3.  (Integrazione dell’art. 18).
Art. 4.  (Integrazioni dell’art. 20).
Art. 5.  (Integrazioni dell’art. 22).
Art. 6.  (Integrazioni dell’art. 24).
Art. 7.  (Modifica dell’art. 25).
Art. 8.  (Modifica dell’art. 26).
Art. 9.  (Modifica dell’art. 28).
Art. 10.  (Modifica dell’art. 29).
Art. 11.  (Integrazione al r.r. 1/2001).


§ 3.2.127 - R.R. 20 agosto 2002, n. 4.

Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 19 giugno 2001, n. 1 - “Regolamento di attuazione della disciplina delle Strade del vino in Umbria”.

(B.U. n. 39 del 4 settembre 2002).

 

Art. 1. (Modifica dell’art. 7).

     1. All’articolo 7, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 19 giugno 2001, n. 1, le parole: “all’atto della”, sono sostituite dalle parole: (Omissis).

 

     Art. 2. (Modifica dell’art. 11).

     1. All’articolo 11, comma 1 del r.r. 1/2001, le parole: “entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno” sono sostituite dalle parole: (Omissis).

 

     Art. 3. (Integrazione dell’art. 18).

     1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 18 del r.r. 1/2001, è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Integrazioni dell’art. 20).

     1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 20 del r.r. 1/2001, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 20 del r.r. 1/2001, è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Integrazioni dell’art. 22).

     1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 22 del r.r. 1/2001, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 22 del r.r. 1/2001, è inserita la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6. (Integrazioni dell’art. 24).

     1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 24 del r.r. 1/2001, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 24 del r.r. 1/2001, è inserita la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. (Modifica dell’art. 25).

     1. L’articolo 25 del r.r. 1/2001, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. (Modifica dell’art. 26).

     1. L’articolo 26 del r.r. 1/2001, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9. (Modifica dell’art. 28).

     1. La rubrica e il testo dell’articolo 28 del r.r. 1/2001, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 10. (Modifica dell’art. 29).

     1. Il comma 2 dell’articolo 29 del r.r. 1/2001, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11. (Integrazione al r.r. 1/2001).

     1. Dopo l’articolo 29 del r.r. 1/2001, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

Allegato A

 

     (Omissis)

 

Allegato B

 

     (Omissis)

 

Allegato C

 

     (Omissis)

 

Allegato D

 

     (Omissis)