§ 4.1.56 – R.R. 21 giugno 2002, n. 2.
Regolamento di attuazione della disciplina della Strada dell’olio extravergine d’oliva DOP Umbria.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:21/06/2002
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Caratteri della “Strada dell’olio extravergine d’oliva DOP Umbria”).
Art. 3.  (Standard di qualità delle aziende oleo-olivicole e delle imprese olearie).
Art. 4.  (Standard minimi per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2 della legge regionale 38/1999).
Art. 5.  (Standard minimi per gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
Art. 6.  (Richiesta di riconoscimento).
Art. 7.  (Riconoscimento della Strada).
Art. 8.  (Associazione responsabile).
Art. 9.  (Standard minimi di qualità).
Art. 10.  (Interventi).
Art. 11.  (Presentazione delle domande).
Art. 12.  (Criteri e priorità per la realizzazione degli interventi).
Art. 13.  (Ordine di priorità tra soggetti beneficiari).
Art. 14.  (Graduatoria dei progetti ammissibili).
Art. 15.  (Limite massimo degli investimenti e spesa ammissibile).
Art. 16.  (Modifiche, varianti e proroghe).
Art. 17.  (Segnaletica e spese ammissibili).
Art. 18.  (Documentazione ai fini dell’articolo 17).
Art. 19.  (Centri di informazione, spese ammissibili e requisiti).
Art. 20.  (Documentazione ai fini dell’articolo 19).
Art. 21.  (Centri culturali e di documentazione. Musei dell’olivo e dell’olio e/o dell’agricoltura).
Art. 22.  (Documentazione ai fini dell’articolo 21).
Art. 23.  (Adeguamento agli standard di qualità delle aziende oleo-olivicole e delle imprese non agricole produttrici di olio).
Art. 24.  (Documentazione ai fini dell’articolo 23).
Art. 25.  (Procedimenti amministrativi).
Art. 26.  (Anticipazione, liquidazione dei contributi e rendicontazione degli interventi).
Art. 27.  (Esecuzione degli interventi).
Art. 28.  (Impegni, decadenza e revoca dei contributi).
Art. 29.  (Controlli e verifiche).
Art. 30.  (Controllo delle province).
Art. 31.  (Norma di rinvio).


§ 4.1.56 – R.R. 21 giugno 2002, n. 2.

Regolamento di attuazione della disciplina della Strada dell’olio extravergine d’oliva DOP Umbria.

(B.U. 3 luglio 2002, n. 29).

 

TITOLO I

OGGETTO, LOGO E STANDARD DI QUALITÀ

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, articolo 10, di seguito denominata “legge regionale”, relativamente alla produzione dell’olio extravergine di oliva DOP “Umbria”, denominazione riconosciuta, ai sensi del regolamento CEE 2081/1992, con regolamento (CE) n. 2325/1997 della Commissione europea.

 

     Art. 2. (Caratteri della “Strada dell’olio extravergine d’oliva DOP Umbria”).

     1. La “Strada dell’olio extravergine d’oliva DOP Umbria”, di seguito denominata “Strada”, è individuata:

     a) dal logo identificativo;

     b) dalla segnaletica informativa, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera C), punto h) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, posta sia lungo il percorso che in prossimità delle strutture facenti parte della Strada. Sui cartelli figura il logo e la denominazione esatta della Strada.

     2. In vicinanza delle aziende aderenti alla Strada le indicazioni sono integrate dai dati identificativi dell’azienda e dagli orari di apertura al pubblico. I cartelli non devono, comunque, riportare alcun messaggio che inciti all’acquisto dei prodotti.

 

     Art. 3. (Standard di qualità delle aziende oleo-olivicole e delle imprese olearie).

     1. Ai fini dell’inserimento nella Strada, le aziende olivicole singole o associate produttrici di olio extravergine d’oliva DOP “Umbria” e/o le imprese non agricole che gestiscono impianti di lavorazione delle olive per l’estrazione di olio extravergine di oliva DOP “Umbria”, le quali insistono nel territorio interessato, devono possedere i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi, salvo ulteriori condizioni poste dal comitato promotore:

     a) ubicazione all’interno del territorio facente parte della Strada;

     b) area attrezzata per la sosta temporanea dei visitatori, in spazi aperti nelle vicinanze dell’azienda, atta a contenere almeno un autopullman;

     c) segnaletica d’ingresso all’azienda/impresa che, oltre al logo e alla denominazione della Strada, deve contenere l’identificativo dell’azienda nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico;

     d) visite organizzate come percorsi informativi per il turista;

     e) locale destinato all’accoglienza degli ospiti;

     f) orario di apertura al pubblico corrispondente a quello stabilito dall’associazione responsabile della Strada, stabilito entro il 1° gennaio di ogni anno. L’azienda/ impresa deve assicurare l’apertura per almeno dodici ore settimanali, di cui quattro in un giorno prefestivo o festivo. L’azienda/impresa può essere chiusa al pubblico per un periodo non superiore a trenta giorni, durante la raccolta e molitura delle olive e le ferie annuali. L’associazione  responsabile garantisce, all’interno della Strada, con programmata turnazione, l’apertura di un congruo numero di aziende nei giorni prefestivi e festivi;

     g) esposizione della mappa del territorio della Strada con la localizzazione dell’offerta elaioturistica;

     h) divulgazione di materiale informativo sulla Strada approvato dall’associazione.

 

     Art. 4. (Standard minimi per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2 della legge regionale 38/1999).

     1. Ai fini dell’inserimento nella Strada, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2 della legge regionale, salvo ulteriori condizioni poste dai comitati promotori, devono:

     a) rappresentare interessi o soggetti operanti nel territorio facente parte della Strada;

     b) offrire riferimenti e svolgere attività informative sulla Strada.

 

     Art. 5. (Standard minimi per gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

     1. Ai fini dell’inserimento nella Strada, l’Ente locale e/o la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura devono includere, nell’ambito territoriale di competenza, in tutto o in parte, la zona di produzione dell’olio extravergine d’oliva DOP “Umbria”, facente parte della Strada stessa.

 

TITOLO II

RICONOSCIMENTO DELLA STRADA

E DISCIPLINARE DEL COMITATO RESPONSABILE

 

     Art. 6. (Richiesta di riconoscimento).

     1. Ai fini del riconoscimento della Strada, il comitato promotore, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale, deve rappresentare:

     a) almeno un terzo delle aziende olivicole singole o associate produttrici di olio extravergine d’oliva DOP “Umbria”, che insistono sul territorio preso in considerazione, iscritte negli appositi elenchi presso l’organismo certificatore, e/o imprese non agricole che gestiscono impianti di lavorazione delle olive per l’estrazione di olio extravergine di oliva DOP “Umbria”, iscritte negli appositi elenchi presso l’organismo certificatore;

     b) almeno un quarto delle aziende/imprese di cui alla lettera a), unitamente a uno o più enti locali territoriali e/o camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     2. Il comitato promotore invia domanda in carta libera indirizzata alla Direzione regionale Attività produttive della Giunta regionale, contenente:

     a) la denominazione della Strada e la zona di produzione facente parte della stessa;

     b) la cartografia in scala 1:100.000 rappresentativa del territorio della zona di produzione su cui insiste la Strada con l’individuazione dei relativi percorsi;

     c) l’elenco dei soggetti che partecipano al comitato promotore;

     d) l’indicazione del rappresentante legale del comitato promotore, il quale sottoscrive la domanda e dichiara, anche in nome e per conto degli altri aderenti, il possesso degli standard di qualità di cui agli articoli 3, 4 e 5, oppure l’impegno a che i soggetti partecipanti al comitato promotore si adeguino a tali standard entro un biennio dalla costituzione dell’associazione.

     3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

     a) dichiarazione di adesione alla Strada da parte delle aziende/imprese di cui al comma 1 ricadenti nell’itinerario indicato;

     b) delibera di adesione alla Strada del consiglio di amministrazione delle cooperative oleo-olivicole, con allegato elenco dei soci conferitori, iscritti negli appositi elenchi presso l’organismo certificatore, ricadenti nell’itinerario indicato;

     c) dichiarazione dell’ente/organismo competente sul raggiungimento del limite minimo stabilito dal comma 1;

     d) deliberazioni degli enti pubblici di adesione al comitato promotore della Strada;

     e) dichiarazione di adesione del legale rappresentante, nel caso di istituzioni ed associazioni;

     f) proposta di disciplinare per la costituzione, realizzazione e gestione della Strada, nonché del relativo logo.

     4. Del comitato promotore possono far parte anche le organizzazioni professionali agricole, le associazioni cooperative, le associazioni di produttori agricoli (APA) riconosciute ai sensi della vigente normativa in materia, il consorzio di tutela dell’olio extravergine d’oliva DOP “Umbria”, le associazioni del commercio, del turismo e dell’artigianato nonché le istituzioni e le associazioni operanti nel campo culturale ed ambientale.

 

     Art. 7. (Riconoscimento della Strada).

     1. Il provvedimento di riconoscimento della Strada è emesso dal competente servizio della Direzione regionale Attività produttive, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Esso è comunicato al comitato promotore nei venti giorni successivi. Per le modalità ed i termini relativi al procedimento di trasformazione dal comitato in associazione si fa rinvio all’articolo 5 della legge regionale. Le modifiche inerenti il novero dei soggetti aderenti alla associazione, rispetto all’elenco di quelli partecipanti al comitato promotore, sono comunicate alla Direzione regionale Attività produttive entro sessanta giorni dalla avvenuta modifica.

     2. Entro novanta giorni dalla data di notifica della comunicazione del riconoscimento della Strada il comitato promotore invia alla Direzione regionale attività produttive l’atto costitutivo dell’associazione. Nel caso in cui, entro un anno dal riconoscimento della Strada, non si abbia la trasformazione del comitato promotore in associazione, la Strada decade dal riconoscimento.

     3. Nel caso di documentazione incompleta ne è consentita l’integrazione su richiesta del responsabile del procedimento, che dispone in ordine alla sospensione del termine.

 

     Art. 8. (Associazione responsabile).

     1. L’associazione responsabile della Strada, successivamente denominata “associazione”, è costituita con atto pubblico e regolamentata da uno statuto, che deve garantire l’accesso a tutti i soggetti di cui all’articolo 3 della legge regionale e specificati all’articolo 6, commi 1 e 4, in conformità alle disposizioni recate dal presente regolamento.

     2. L’associazione rappresenta gli interessi degli associati alla Strada, tutelandone la denominazione e il logo prescelto in ogni sede ed anche in giudizio.

     3. Lo statuto dell’associazione deve contenere:

     a) la denominazione della Strada e la sede legale in cui l’associazione stessa svolge la sua attività, la descrizione del logo e le norme per il relativo uso;

     b) le modalità di ammissione all’associazione dei soggetti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 e all’articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento;

     c) gli organi, le loro funzioni, le norme riguardanti la nomina dei componenti e il funzionamento;    

     d) le norme per la nomina dei sindaci revisori e relativi compiti;

     e) le modalità di contribuzione a carico di ciascun associato.

     4. Lo statuto garantisce la rappresentatività delle categorie degli associati e il mantenimento delle percentuali minime indicate dall’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale.

     5. L’associazione:

     a) invia, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla Direzione regionale Attività produttive, una relazione sulle attività da svolgere corredata dall’elenco dei soci;

     b) comunica alla Direzione regionale Attività produttive ogni variazione in merito allo statuto e alla composizione degli organi, entro sessanta giorni dalla stessa;

     c) collabora con gli enti pubblici, per l’espletamento delle attività previste dalla legge regionale e dal presente regolamento;

     d) utilizza la denominazione della Strada e il relativo logo, riservandolo esclusivamente agli associati;

     e) trasmette alla Direzione regionale Attività produttive, entro il 31 maggio dell’anno successivo, una relazione delle attività svolte nell’anno precedente, corredata dai necessari elementi finanziari e contabili;

     f) assolve ai compiti di cui all’articolo 5, comma 3 della legge regionale.

 

TITOLO III

PARAMETRI QUALITATIVI

PER I CENTRI CULTURALI E DI DOCUMENTAZIONE

E PER I “MUSEI DELL’OLIVO E DELL’OLIO”

 

     Art. 9. (Standard minimi di qualità).

     1. Ai fini dell’adesione alla Strada, i centri culturali e di documentazione e/o i musei dell’olivo e dell’olio e/o dell’agricoltura, previsti dall’articolo 4, comma 2 della legge regionale, devono possedere i seguenti requisiti, salvo ulteriori condizioni poste dai comitati promotori:

     a) ubicazione e specificità connesse al territorio facente parte della Strada;

     b) la collezione di oggetti e di materiale documentario presente nei centri culturali e di documentazione, e nei musei dell’olivo e dell’olio e/o dell’agricoltura deve avere carattere di unicità, nell’ambito della Strada e di originalità a livello regionale;

     c) apertura al pubblico, raccordando gli orari con quelli individuati dall’associazione della Strada.

     2. I centri culturali e di documentazione, i musei dell’olivo e dell’olio e/o dell’agricoltura sono tenuti a:

     a) raccordarsi tra di loro;

     b) collaborare con l’associazione della Strada per la realizzazione di prodotti divulgativi e informativi, a carattere culturale, nel caso in cui i centri culturali e di documentazione o i musei siano gestiti da soggetto diverso dall’associazione;

     c) promuovere rapporti di collaborazione con analoghi musei e istituzioni specializzate a livello nazionale e internazionale;

     d) divulgare materiale informativo sulla Strada approvato dall’associazione.

 

TITOLO IV

PROCEDURE, DOCUMENTAZIONE E TERMINI

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

DI CONTRIBUTO

 

     Art. 10. (Interventi).

     1. Il presente titolo si applica agli interventi previsti dall’articolo 7 della legge regionale.

 

     Art. 11. (Presentazione delle domande).

     1. Le domande volte ad ottenere gli aiuti previsti dalla legge regionale, redatte dai soggetti richiedenti, comprensive della documentazione, di cui agli articoli 18, 20, 22 e 24, richiesta per l’istruttoria, devono essere indirizzate, in duplice copia, alla Direzione regionale Attività produttive e pervenire nel periodo 1° maggio-30 giugno di ogni anno [1].

     2. Le domande sono inoltrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegnate direttamente alla Direzione regionale Attività produttive, entro le ore tredici dell’ultimo giorno utile per la presentazione. In caso di invio tramite raccomandata AR fa fede la data apposta dall’ufficio postale accettante.

     3. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’irricevibilità della stessa. Le domande irregolari o incomplete della documentazione richiesta possono essere regolarizzate entro un termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione.

     Il responsabile del procedimento può, comunque, richiedere ogni documento o chiarimento ritenuto necessario per il completamento dell’istruttoria, disponendo in ordine alla sospensione del termine.

 

     Art. 12. (Criteri e priorità per la realizzazione degli interventi).

     1. Gli aiuti previsti dall’articolo 7, comma 1 della legge regionale sono concessi secondo il seguente ordine di priorità:

     a) creazione di specifica segnaletica riferita alla Strada riconosciuta;

     b) creazione o adeguamento di centri di informazione, finalizzati ad una comunicazione specifica sull’area olivicola interessata dalla Strada;

     c) studi, ricerche e pubblicazioni di carattere storico ed ambientale con riferimento alla cultura dell’olio e dell’olivo. Le spese relative sono ammesse in base alla proposta di progetto che indichi obiettivi, metodologie e modalità di realizzazione;

     d) adeguamento agli standard di qualità di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale;

     e) creazione o adeguamento di centri culturali e di documentazione e/o di musei dell’olivo e dell’olio e/o dell’agricoltura in Umbria.

 

     Art. 13. (Ordine di priorità tra soggetti beneficiari).

     1. Il competente servizio della Direzione regionale Attività produttive individua, nei limiti delle disponibilità finanziarie, relativamente agli interventi indicati all’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), e) della legge regionale, i soggetti beneficiari degli interventi di cui all’articolo 7, comma 2 della legge regionale, secondo l’ordine di priorità dallo stesso previsto.

     2. Il servizio di cui al comma 1 individua, nell’ambito delle disponibilità finanziarie, limitatamente agli interventi indicati all’articolo 7, comma 1, lettera d) della legge regionale, i soggetti beneficiari degli interventi di cui all’articolo 7, comma 4 della legge regionale stessa, secondo il seguente ordine di priorità:

     a) aziende oleo-olivicole associate aderenti alla associazione responsabile della Strada;

     b) aziende oleo-olivicole singole aderenti alla associazione responsabile della Strada;

     c) imprese non agricole che gestiscono impianti di lavorazione delle olive per l’estrazione di olio extravergine di oliva DOP “Umbria”, aderenti alla associazione responsabile della Strada.

     2 bis. Qualora più domande riportino pari punteggio e le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a finanziarle tutte, si procede ad ordinarle secondo il seguente ulteriore criterio:

     — data di presentazione delle domande dando priorità alla numerazione assegnata dal protocollo regionale;

     al fine di formare la graduatoria generale tra tutte le istanze pervenute. La graduatoria così predisposta dal competente Servizio regionale è approvata dalla Giunta regionale, comunicata agli interessati e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. [2]

 

     Art. 14. (Graduatoria dei progetti ammissibili).

     1. Per gli interventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d) della legge regionale, a parità di condizione, hanno la priorità i progetti che presentano un numero maggiore di servizi offerti al turista.

 

     Art. 15. (Limite massimo degli investimenti e spesa ammissibile).

     1. I soggetti beneficiari possono fruire del contributo secondo le indicazioni e nei limiti di cui all’articolo 7, commi 2 e 4 della legge regionale.

     2. La spesa ammissibile viene determinata, nei limiti previsti dall’articolo 7 della legge regionale, con riepilogo della stessa, redatto sulla base delle voci di costo unitario del prezzario regionale, inserite nell’elenco regionale per le opere pubbliche.

     3. Per le voci di costo non comprese nel prezzario regionale, si tiene conto dei preventivi proposti da tecnici e società specializzate e abilitate a svolgere tali attività. Nel caso di materiali di arredo, beni, macchinari, attrezzature, devono essere presentati i preventivi di almeno tre ditte specializzate, salvo deroghe per giustificati motivi.

 

     Art. 16. (Modifiche, varianti e proroghe).

     1. Modifiche e varianti sostanziali ai progetti, che si rendono necessarie per particolari motivazioni tecniche ed economiche o per cause di forza maggiore, devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione. Le varianti di modesta entità, che non superano comunque il dieci per cento dell’investimento inizialmente previsto, tali da non modificare le finalità progettuali degli interventi ammessi, possono essere approvate in sede di accertamento finale dei lavori e motivate nel relativo verbale.

     2. Proroghe all’esecuzione delle opere possono essere concesse solo per validi e comprovati motivi e nel caso in cui tali differimenti siano compatibili con gli obiettivi da perseguire e con le scadenze temporali normative e finanziarie massime fissate. Esse vanno preventivamente autorizzate dal competente servizio della Direzione regionale attività produttive.

 

     Art. 17. (Segnaletica e spese ammissibili).

     1. La segnaletica è finalizzata a favorire l’accesso alle varie realtà aziendali, imprenditoriali, associative ed espositive aderenti all’associazione responsabile della Strada.

     2. La segnaletica deve caratterizzarsi, all’interno della Strada, per omogeneità grafica e per similitudine di dimensionamento, secondo criteri definiti dalla Regione.

     3. La segnaletica oggetto di richiesta finanziaria deve tendere a sopperire alle eventuali carenze d’indicazioni delle singole strutture aderenti alla Strada, nonché ad individuarne il territorio e il percorso.

     4. Sono ammesse a contributo le spese relative:

     a) alla realizzazione di tabelle contenenti le informazioni previste all’articolo 2, commi 1 e 2;

     b) all’acquisto della palificazione di sostegno;

     c) alla creazione e alla realizzazione di pannelli informativi, illustranti la mappa della zona relativa alla Strada e i vari percorsi al suo interno, da esporre nei principali crocevia e in altri luoghi nevralgici e di transito, comunque all’interno della zona di produzione presa in considerazione.

 

     Art. 18. (Documentazione ai fini dell’articolo 17).

     1. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

     a) progetto di massima relativo alla Strada, ai fini della esatta individuazione dei percorsi possibili, o per l’informazione necessaria al turista, sottoscritto da un tecnico abilitato. Nel caso di progetto presentato da un ente pubblico, lo stesso deve essere sottoscritto dal dirigente responsabile della struttura competente. Dal progetto deve risultare la tipologia e la conformità alla normativa vigente del cartello stradale e la precisa localizzazione. La cartografia della Strada deve contenere il posizionamento dei segnali che si intendono istallare e l’indicazione di quelli che si intendono sostituire. Il progetto deve tendere alla valorizzazione dell’immagine della zona di produzione per i soggetti aderenti alla Strada;

     b) parere favorevole degli enti locali competenti, qualora gli stessi non aderiscano all’associazione responsabile della Strada;

     c) presa d’atto dei comuni e delle province della disposizione della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza;

     d) relazione da parte del proponente l’istanza di contributo, in cui si illustrano analiticamente il programma e gli strumenti finanziari che si intendono utilizzare per la realizzazione dell’investimento in aggiunta al contributo regionale.

 

     Art. 19. (Centri di informazione, spese ammissibili e requisiti).

     1. Per centro d’informazione della Strada si intende la struttura d’informazione finalizzata alla promozione, informazione e divulgazione della realtà olivicola, dal punto di vista produttivo, storico e culturale, nonché delle ulteriori risorse atte a valorizzare il territorio.

     2. Sono ammesse a contributo:

     a) spese di acquisto di materiale informatico, quali hardware, software, stampante, modem, di progettazione e creazione di pagine html per la pubblicazione su web server internet;

     b) spese per opere interne di ristrutturazione dell’edificio, impiantistica e materiale di arredo.

     3. Sono richiesti i seguenti requisiti:

     a) ciascun Centro d’informazione deve essere gestito dall’associazione o da un ente locale facente parte della Strada, le cui finalità siano rivolte alla promozione e alla valorizzazione della Strada medesima;

     b) il personale impiegato nel Centro deve possedere un’adeguata professionalità.

 

     Art. 20. (Documentazione ai fini dell’articolo 19).

     1. Alla domanda proposta ai sensi dell’articolo 19 vanno allegati i seguenti documenti:

     a) certificazione attestante la disponibilità dell’immobile per un periodo minimo di dieci anni;

     b) rilievo dell’edificio da destinare a Centro d’informazione in scala 1:100, con planimetrie catastali contenenti il riferimento alla collocazione territoriale dell’edificio;

     c) progetto dei lavori strutturali interni all’edificio e della relativa impiantistica ed eventuale progetto di arredo;

     d) preventivi di almeno tre ditte specializzate, salvo deroghe per giustificati motivi, nel caso di materiali di arredo e attrezzature;

     e) relazione da parte del proponente l’istanza di contributo, in cui si illustrano analiticamente il programma e gli strumenti finanziari che si intendono utilizzare per la realizzazione dell’investimento, in aggiunta al contributo regionale.

 

     Art. 21. (Centri culturali e di documentazione. Musei dell’olivo e dell’olio e/o dell’agricoltura).

     1. Ciascun centro culturale e di documentazione e/o museo dell’olivo e dell’olio e/o dell’agricoltura deve raccogliere, conservare ed esporre collezioni di oggetti e di testimonianze di particolare rilevanza storica, socioeconomica, ambientale, tecnico-scientifica, artistica e antropologica.

     2. Sono ammesse a contributo le spese per:

     a) la ristrutturazione di opere interne all’edificio e per l’impiantistica;

     b) l’acquisto di beni e materiali per l’arredamento e per le strutture espositive;

     c) l’acquisto di materiale informatico;

     d) la catalogazione e la produzione di materiale informatico.

 

     Art. 22. (Documentazione ai fini dell’articolo 21).

     1. Alla domanda proposta ai sensi dell’articolo 21 sono allegati i seguenti documenti:

     a) certificazione attestante la disponibilità dell’immobile per un periodo minimo di dieci anni;

     b) preventivi di almeno tre ditte specializzate, salvo deroghe per giustificati motivi, nel caso di beni e materiali per l’arredamento, per le strutture espositive e informatici;

     c) rilievo dell’edificio in scala 1:100, con planimetrie catastali contenenti il riferimento alla collocazione territoriale dell’edificio;

     d) progetto di eventuali lavori strutturali interni all’edificio e impiantistica ed eventuale progetto di arredo;

     e) relazione da parte del proponente l’istanza di contributo, in cui si illustra il calendario dei lavori e gli strumenti finanziari che si intendono utilizzare per la realizzazione dell’investimento, in aggiunta alla quota contributiva regionale;

     f) relazione da cui si rileva il legame fra il territorio della zona olivicola, il centro culturale e di documentazione e/o il museo dell’olivo e dell’olio e/o dell’agricoltura.

 

     Art. 23. (Adeguamento agli standard di qualità delle aziende oleo-olivicole e delle imprese non agricole produttrici di olio).

     1. Possono essere presentate domande relative ai progetti per l’adeguamento agli standard di qualità indicati come requisiti obbligatori e richiamati all’articolo 3, comma 1.

     2. Sono ammesse a contributo le spese per:

     a) la segnaletica d’ingresso all’azienda, con le indicazioni poste all’articolo 2, comma 2;

     b) la realizzazione di una piazzola di sosta per i visitatori, atta a contenere almeno un autopullman;

     c) la sistemazione interna di locali, e relativa impiantistica, posti all’ingresso dell’azienda o nelle vicinanze, al fine di ricevere il pubblico in attesa di iniziare la visita, nonché materiale di arredo.

 

     Art. 24. (Documentazione ai fini dell’articolo 23).

     1. Alla domanda proposta ai sensi dell’articolo 23 sono allegati i seguenti documenti:

     a) rilievo dell’edificio e/o del luogo da sistemare, in scala 1:100, con planimetrie catastali;

     b) progetto relativo alla realizzazione della piazzola di sosta, ai lavori strutturali sull’edificio e relativa impiantistica, completo delle necessarie autorizzazioni, nonché di eventuale progetto di arredo;

     c) documentazione attestante la disponibilità degli immobili su cui si intendono eseguire gli interventi per un periodo minimo di dieci anni;

     d) preventivo delle spese relativo alla realizzazione della segnaletica, di cui all’articolo 23, comma 2, lettera a);

     e) preventivi di almeno tre ditte specializzate, salvo deroghe per giustificati motivi, nel caso di materiali di arredo.

 

     Art. 25. (Procedimenti amministrativi).

     1. Gli elementi dei procedimenti amministrativi inerenti i contributi previsti dal presente regolamento sono disciplinati, ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo e di quelle in materia di documentazione amministrativa, nell’allegato al presente regolamento, contraddistinto con la lettera A), nonché per ulteriori aspetti operativi di dettaglio da atti amministrativi dell’amministrazione regionale.

 

     Art. 26. (Anticipazione, liquidazione dei contributi e rendicontazione degli interventi). [3]

     1. L’anticipazione dei contributi può essere erogata con una delle seguenti modalità:

     a) anticipo del cinquanta per cento a richiesta del beneficiario e dietro presentazione del titolo abilitativo previsto dalla l.r. 18 febbraio 2004, n. 1 e di dichiarazione di inizio dei lavori, sottoscritta dal direttore dei lavori, e/o copia conforme all’originale della conferma dell’ordine di materiali e attrezzature. L’erogazione dell’anticipo è subordinata al rilascio di fidejussione bancaria o assicurativa pari all’importo dell’anticipo richiesto, maggiorato degli interessi calcolati al saggio legale vigente alla data della richiesta dell’anticipo stesso, a favore della Regione Umbria. La fidejussione viene prestata fino al compimento accertato della realizzazione dei lavori;

     b) anticipo, in sede di realizzazione degli interventi, fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, allegando i seguenti documenti:

     1) riepilogo delle spese sostenute, redatto, nel caso di opere edili, da un tecnico iscritto all’ordine o albo professionale, con riferimento al prezzario regionale;

     2) fatture debitamente quietanzate, o altra documentazione equipollente, attestanti le spese effettivamente sostenute per gli interventi realizzati;

     3) relazione tecnica illustrativa;

     4) eventuale altra documentazione su specifica richiesta del competente Servizio regionale.

     2. A conclusione dei lavori, il beneficiario richiede l’accertamento finale e l’erogazione a saldo del contributo, allegando i seguenti documenti:

     a) computo metrico consuntivo delle opere eseguite, redatto da un tecnico iscritto all’ordine o albo professionale, con riferimento al prezzario regionale per le opere edili;

     b) certificato di agibilità di cui all’art. 29 della l.r. n. 1/2004;

     c) certificato di regolare esecuzione delle opere redatto dal tecnico incaricato, attestante l’inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità;

     d) disegni delle opere o relazioni inerenti opere e/o acquisti di cui, in sede di accertamento finale, si chiede l’approvazione, in quanto varianti non sostanziali;

     e) fatture e altra documentazione equipollente, debitamente quietanzate, attestanti le spese effettivamente sostenute per gli interventi realizzati;

     f) relazione tecnico illustrativa;

     g) eventuale altra documentazione di integrazione su specifica richiesta del competente Servizio regionale.

 

     Art. 27. (Esecuzione degli interventi).

     1. Il beneficiario è tenuto alla realizzazione degli interventi entro il termine stabilito dal servizio regionale competente.

 

     Art. 28. (Impegni, decadenza e revoca dei contributi).

     1. Il richiedente, ai sensi del titolo secondo della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 5, si impegna, in sede di presentazione della domanda, a mantenere, per un periodo vincolativo di dieci anni per gli investimenti immobiliari e di cinque anni per quelli mobiliari, decorrenti dalla data di accertamento finale di regolare esecuzione degli investimenti, l’utilizzo e l’esercizio funzionale dei medesimi senza mutarne la destinazione economica.

     2. L’amministrazione regionale autorizza, previa richiesta motivata, la trasformazione della destinazione, la cessazione o sospensione dell’uso e il trasferimento a terzi degli immobili, dei materiali e delle attrezzature oggetto degli investimenti.

     3. Costituiscono motivo di decadenza dai benefici:

     a) la mancata ultimazione degli interventi entro i termini di cui all’articolo 27;

     b) la difformità tra quanto dichiarato in domanda e quanto accertato in sede di controllo;

     c) l’inosservanza degli impegni assunti nella domanda.

     4. Il servizio regionale competente, nei casi di decadenza, dispone la revoca parziale o totale dell’aiuto concesso e il conseguente recupero di quanto già liquidato, con l’aggiunta degli interessi calcolati al tasso di riferimento in vigore alla data di erogazione, fermo restando quanto diversamente stabilito da norme comunitarie o nazionali.

 

     Art. 29. (Controlli e verifiche).

     1. Il competente servizio regionale valuta la completezza documentale, la presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti e l’eleggibilità degli investimenti.

     2. Gli accertamenti finali per la liquidazione dei contributi, su tutti i progetti realizzati, sono espletati a cura del servizio competente, che può avvalersi della eventuale collaborazione di altre strutture dell’amministrazione regionale.

     3. L’esito dei controlli è riportato in apposito processo verbale delle attività compiute e degli elementi accertati.

 

     Art. 30. (Controllo delle province).

     1. Le province di Perugia e Terni, ciascuna secondo la propria competenza effettuano il controllo sul rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3 della legge regionale.

 

     Art. 31. (Norma di rinvio).

     1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla disciplina regionale dei procedimenti amministrativi concernente gli interventi di sostegno pubblico in materia di agricoltura e foreste.

 

 

Allegato A

SERVIZIO SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE

SEZIONE PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI

Procedura per le domande di contributo

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

INIZIO PROCEDIMENTO

TEMPI

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

ATTO FINALE

Acquisizione domande, controllo documentazione, richiesta integrazione delle domande

Giorno successivo all’acquisizione

30 giorni

Responsabile Sezione

Ammissibilità delle domande all’istruttoria. Nota richiesta integrazione

Istruttoria delle domande

Giorno successivo acquisizione integrazioni richieste

60 giorni

Responsabile Sezione

Verbale istruttorio

Approvazione progetto, declaratoria, inammissibilità e irricevibilità e formulazione graduatoria

Giorno successivo redazione verbale istruttorio

30 giorni

Responsabile Sezione

Determinazione dirigenziale approvazione graduatoria

Invio comunicazione inammissibilità o irricevibilità o ammissibilità e termini per la realizzazione degli interventi

Data della determinazione dirigenziale di approvazione graduatoria

15 giorni

Responsabile Servizio

Notifica inammissibilità o irricevibilità o ammissibilità

Anticipazione del contributo

Giorno successivo all’acquisizione documentazione

30 giorni

Responsabile Sezione

Determinazione dirigenziale

Accertamento finale per la liquidazione dei contributi

Giorno successivo acquisizione documentazione

60 giorni

Responsabile Sezione

Verbale di accertamento

Erogazione contributo

Giorno successivo acquisizione verbale

20 giorni

Responsabile Sezione

Determinazione dirigenziale

 

     Si precisa che la durata dei termini indicati nella tabella sopra riportata, potrà essere rispettata soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all’inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

     Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli artt. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell’avvio del procedimento.


[1] Comma così modificato dall’art. 1 del R.R. 4 ottobre 2005, n. 5.

[2] Comma aggiunto dall’art. 2 del R.R. 4 ottobre 2005, n. 5.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 3 del R.R. 4 ottobre 2005, n. 5.