§ 3.2.109 - L.R. 20 gennaio 2000, n. 5.
Disposizioni in materia di rinegoziazione dei mutui agrari agevolati e vincoli di destinazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:20/01/2000
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Autorizzazione alla rinegoziazione).
Art. 3.  (Durata delle operazioni).
Art. 4.  (Trasformazione del vincolo di destinazione).
Art. 5.  (Cessazione e sospensione dall'uso).
Art. 6.  (Alienazione di beni vincolati).
Art. 7.  (Vincoli per contributi in conto capitale).
Art. 8.  (Procedimenti amministrativi).
Art. 9.  (Modificazione dell'art. 13 L.R. 30/99).
Art. 10.  (Abrogazioni).


§ 3.2.109 - L.R. 20 gennaio 2000, n. 5.

Disposizioni in materia di rinegoziazione dei mutui agrari agevolati e vincoli di destinazione.

(B.U. n. 4 del 26 gennaio 2000).

TITOLO I

RINEGOZIAZIONE DELLE OPERAZIONI CREDITIZIE

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La Regione, al fine di adeguare i tassi di interesse applicati alle operazioni di credito agrario alla dinamica dei mercati finanziari, autorizza la rinegoziazione, anche mediante l'estinzione anticipata, dei mutui agrari agevolati, contratti ai sensi di leggi regionali o di provvedimenti attuativi di norme comunitarie e statali, con gli istituti di credito erogatori dei finanziamenti, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

     2. Ogni singola operazione di mutuo può essere rinegoziata una sola volta nell'ipotesi in cui il tasso di interesse a carico del mutuatario sia uguale o superiore al tasso di riferimento vigente alla data di rinegoziazione, determinato per le medesime operazioni, in base al decreto del Ministero del tesoro 21 dicembre 1994, diminuito di un punto.

 

     Art. 2. (Autorizzazione alla rinegoziazione).

     1. L'autorizzazione alla rinegoziazione di cui all'art. 1 è accordata dalla Regione su istanza del beneficiario, con riferimento alla proposta di rinegoziazione concordata tra l'istituto di credito e il beneficiario richiedente.

 

     Art. 3. (Durata delle operazioni).

     1. Per le operazioni rinegoziate il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito agrario agevolato è mantenuto fino alla scadenza contrattuale originaria, ferma restando l'osservanza degli obblighi gravanti sulle iniziative oggetto delle agevolazioni concesse.

TITOLO II

VINCOLI DI DESTINAZIONE

 

     Art. 4. (Trasformazione del vincolo di destinazione).

     1. La Regione può autorizzare la trasformazione del vincolo di destinazione gravante su beni oggetto di operazioni di credito agrario agevolato.

     2. L'autorizzazione è concessa su istanza del beneficiario, nell'ipotesi in cui venga accertata la sopravvenuta inidoneità tecnica o economica dell'originaria destinazione dei beni vincolati, non imputabile comunque al beneficiario.

 

     Art. 5. (Cessazione e sospensione dall'uso).

     1. Nell'ipotesi di cessazione o di sospensione dall'uso dei beni vincolati, oggetto dell'agevolazione creditizia, il beneficiario è tenuto a darne comunicazione alla Regione, la quale verifica le cause che hanno determinato la cessazione o sospensione stessa.

     2. Qualora risulti, a seguito della verifica di cui al comma 1, che l'uso è cessato o sospeso per le cause previste dall'art. 4, la Regione non procede alla revoca dei contributi, ma cessa, per essa, l'obbligo al pagamento del concorso sugli interessi, a far tempo dalla data di effettiva cessazione o sospensione dall'uso.

     3. Il vincolo di destinazione continua a gravare sul bene durante il periodo di sospensione dall'uso.

     4. In caso di ripresa dell'uso non si fa luogo al ripristino del contributo pubblico.

     5. Qualora la cessazione o la sospensione dall'uso dei beni oggetto del l'agevolazione creditizia sia dovuta ad inidoneità tecnica o economica imputabile al beneficiario, la Regione dispone la revoca di tutti i benefici concessi, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione, aumentato di tre punti.

 

     Art. 6. (Alienazione di beni vincolati).

     1. Allorché sia accertato che i beni oggetto dell'agevolazione creditizia concessa sono divenuti inutilizzabili per le originarie finalità, la Regione può dichiarare cessato il vincolo di destinazione e d'uso sui beni suddetti e autorizzarne l'alienazione, a condizione che i proventi siano reinvestiti nella stessa impresa agricola o agroalimentare, per la realizzazione di nuovi investimenti agricoli.

     2. I beni acquistati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a vincolo di destinazione e d'uso, decennale per gli immobili e quinquennale per gli altri.

 

     Art. 7. (Vincoli per contributi in conto capitale).

     1. Le previsioni di cui al presente Titolo si applicano con le stesse modalità, anche ai beni realizzati con i contributi pubblici erogati in conto capitale.

TITOLO III

NORME FINALI

 

     Art. 8. (Procedimenti amministrativi).

     1. La Giunta regionale disciplina con proprio atto i procedimenti amministrativi per l'applicazione della presente legge, con riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ed alla normativa attuativa della stessa, prevedendo in particolare l'effettuazione di sopralluoghi.

 

     Art. 9. (Modificazione dell'art. 13 L.R. 30/99).

     1. All'art. 13, comma 1, della L.R. 15 novembre 1999, n. 30 è abrogata la disposizione di cui alla lett. e).

     2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha l'effetto di ripristinare la vigenza delle disposizioni già abrogate.

 

     Art. 10. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogati:

     a) gli artt. 3 e 12 della legge regionale 24 aprile 1979, n. 17;

     b) la legge regionale 12 luglio 1989, n. 17, recante: "Interventi nel settore del credito agrario di esercizio per la conduzione di aziende singole ed associate e per la gestione di impianti e servizi associativi";

     c) la legge regionale 19 aprile 1994, n. 12, recante: "Intervento regionale per il consolidamento delle passività delle imprese singole ed associate e degli organismi associativi operanti in agricoltura".

     2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa l'efficacia della deliberazione consiliare 19 luglio 1989, n. 982, limitatamente alla parte inerente la concessione del concorso nel pagamento di mutui integrativi di miglioramento fondiario a tasso agevolato.

     3. Restano salve tutte le obbligazioni assunte, alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione delle leggi regionali di cui al comma 1, nonché l'art. 10 della legge regionale 19 aprile 1994, n. 12, così come modificata dalla legge regionale 19 febbraio 1997, n. 4, esclusivamente nei limiti occorrenti a garantire la copertura finanziaria degli oneri connessi alle predette obbligazioni.