§ 2.1.87 - L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali recanti disposizioni non più applicabili.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:15/11/1999
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Ordinamento del personale).
Art. 3.  (Bilancio e tributi).
Art. 4.  (Comitato regionale di controllo).
Art. 5.  (Urbanistica).
Art. 6.  (Edilizia).
Art. 7.  (Edilizia agevolata e sovvenzionata).
Art. 8.  (Risorse idriche).
Art. 9.  (Lavori pubblici).
Art. 10.  (Viabilità e trasporti).
Art. 11.  (Beni culturali).
Art. 12.  (Polizia locale e circoscrizioni territoriali).
Art. 13.  (Agricoltura).
Art. 14.  (Norma transitoria).


§ 2.1.87 - L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali recanti disposizioni non più applicabili.

(B.U. n. 59 del 17 novembre 1999).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge provvede all'abrogazione esplicita di disposizioni contenute in leggi regionali che si ritengono non più vigenti per le seguenti ragioni:

     a) disposizioni non più applicabili perché superate da disposizioni regionali successive regolanti la stessa materia;

     b) disposizioni regolanti materie delegificate da disposizioni di legge statale e regolate da atti amministrativi;

     c) disposizioni regolanti funzioni regionali successivamente attribuite alla competenza di altri enti;

     d) disposizioni di legge regionale implicitamente abrogate da normativa statale o comunitaria.

 

     Art. 2. (Ordinamento del personale).

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi e regolamenti regionali regolanti istituti contrattuali del personale dipendente dalla Regione:

     a) l.r. 9 marzo 1973, n. 16, recante: "Personale in servizio presso la Regione per la prima costituzione degli Uffici regionali";

     b) l.r. 9 agosto 1973, n. 33, recante: "Stato giuridico, trattamento economico ed inquadramento in ruolo del personale della Regione";

     c) reg. reg.le 23 marzo 1976, n. 16, recante: "Norme di esecuzione delle disposizioni sullo svolgimento dei concorsi d'accesso alle qualifiche funzionali di cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33";

     d) l.r. 7 aprile 1977, n. 16, recante: "Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali";

     e) l.r. 28 marzo 1978, n. 9, recante: "Modifiche alla dotazione organica del personale regionale";

     f) l.r. 28 marzo 1978, n. 10, recante: "Abrogazione del terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale recante modifiche alla dotazione organica del personale regionale, approvata dal Consiglio regionale il 20 febbraio 1978";

     g) l.r. 10 aprile 1978, n. 17, recante: "Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33";

     h) l.r. 17 aprile 1978, n. 19, recante: "Modificazioni ad alcuni articoli del Titolo II, Capo II, della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, recante norme sulla costituzione del rapporto di impiego";

     i) l.r. 25 agosto 1978, n. 50, recante: "Modificazioni al regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16, recante norme di esecuzione delle disposizioni sullo svolgimento dei concorsi di accesso alle qualifiche funzionali di cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 in conseguenza della entrata in vigore della legge regionale 17 aprile 1978, n. 19";

     l) l.r. 7 dicembre 1978, n. 67, recante: "Interpretazione autentica della legge regionale 10 aprile 1978, n. 17";

     m) l.r. 2 maggio 1979, n. 18, recante: "Integrazione all'articolo 6 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 9 concernente: Modifiche alla dotazione organica del personale regionale";

     n) l.r. 15 giugno 1979, n. 26, recante: "Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario";

     o) l.r. 22 agosto 1979, n. 46, recante: "Norme per la definitiva assegnazione agli Uffici regionali e agli Enti locali del personale messo a disposizione della Regione in attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641";

     p) l.r. 6 dicembre 1979, n. 63, recante: "Erogazione di una somma una tantum ai dipendenti regionali";

     q) l.r. 8 aprile 1980, n. 27, recante: "Disposizioni concernenti il personale da comandare in servizio in Valnerina a seguito degli eventi sismici del settembre 1979";

     r) l.r. 20 maggio 1980, n. 47, recante: "Modifiche alle leggi regionali 9 agosto 1973, n. 33, 21 gennaio 1976, n. 7 e 28 marzo 1978, n. 9";

     s) l.r. 26 maggio 1980, n. 54, recante: "Istituzione delle graduatorie uniche regionali per l'immissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi dell'articolo 26 e seguenti della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni";

     t) l.r. 28 maggio 1980, n. 58, recante: "Trattamento economico dei dipendenti regionali";

     u) l.r. 26 febbraio 1981, n. 10, recante: "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario per il triennio 1979/81. Modifiche e integrazioni delle leggi regionali 9 agosto 1973, n. 33 e 15 giugno 1979, n. 26";

     v) l.r. 16 maggio 1981, n. 28, recante: "Utilizzazione delle graduatorie uniche regionali istituite con la legge regionale 26 maggio 1980, n. 54, concernente norme in materia di occupazione giovanile";

     z) l.r. 1 luglio 1981, n. 36, recante: "Proroga contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 27, recante disposizioni concernenti il personale da comandare in servizio in Valnerina a seguito degli eventi sismici del settembre 1979";

     aa) l.r. 23 gennaio 1982, n. 2, recante: "Norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato e dagli altri Enti disciolti ai sensi del D.P.R. 616/77 e delle leggi 641/78, 386/74 e 349/77";

     bb) reg. reg.le 23 febbraio 1982, n. 1, recante: "Norme per il reclutamento di personale con peculiari professionalità mediante le speciali procedure previste dall'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10";

     cc) l.r. 7 giugno 1982, n. 30, recante: "Istituzione di un ruolo speciale transitorio";

     dd) l.r. 24 agosto 1982, n. 42, recante: "Norme integrative della legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2, recante norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti ai sensi del D.P.R. 616/77 e delle leggi 641/76, 386/74 e 349/77";

     ee) l.r. 17 agosto 1983, n. 35, recante: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 29 maggio 1980, n. 62 recante modificazione della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, sull'ordinamento degli Uffici regionali";

     ff) l.r. 2 maggio 1984, n. 24, recante: "Contributo annuale per le attività del Circolo aziendale della Regione dell'Umbria (CARU)";

     gg) reg. reg.le 13 novembre 1984, n. 8, recante: "Norme di attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, sulle assunzioni a tempo determinato";

     hh) l.r. 11 marzo 1985, n. 8, recante: "Ulteriore integrazione della legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2, recante norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato e dagli altri Enti disciolti ai sensi del D.P.R. 616/77 e delle leggi 641/78, 386/74 e 349/77";

     ii) l.r. 26 aprile 1985, n. 31 recante: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 recante il nuovo ordinamento degli uffici regionali";

     ll) l.r. 23 gennaio 1986, n. 7, recante: "Proroga del termine di cui al settimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1982, n. 30, recante norme per la istituzione di un ruolo regionale speciale transitorio";

     mm) l.r. 2 aprile 1986, n. 13, recante: "Attribuzione al personale dell'E.S.A.U. dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione. Iscrizione del personale dell'Ente medesimo alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L., ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza";

     nn) l.r. 23 giugno 1986, n. 25, recante: "Integrazione delle norme per il reclutamento di personale con peculiari professionalità mediante le speciali procedure previste dall'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10";

     oo) l.r. 21 gennaio 1987, n. 3, recante: "Ulteriori modificazioni ed integrazione della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, recante il nuovo ordinamento degli uffici regionali";

     pp) l.r. 21 gennaio 1987, n. 7, recante: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 7 giugno 1982, n. 30 recante norme per la istituzione di un ruolo regionale speciale transitorio";

     qq) l.r. 14 aprile 1987, n. 21, recante: "Modificazioni dell'articolo 37 - recante commissione per i provvedimenti disciplinari - della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33";

     rr) l.r. 18 novembre 1987, n. 53, recante: «Modificazione della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, recante: "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti per il periodo 1982/1984. Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali nn. 33/73, 26/79 e 10/81"»;

     ss) l.r. 25 febbraio 1988, n. 4, recante: "Articolo 100 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33. Miglioramenti economici al personale regionale per il periodo tra la data di scadenza delle norme sul trattamento economico di cui alla predetta legge n. 33/1973 e quella coperta con la legge regionale 7 aprile 1977, n. 16";

     tt) l.r. 29 giugno 1988, n. 18, recante: "Integrazione della legge regionale 7 giugno 1982, n. 30, modificata con leggi regionali 23 gennaio 1986, n. 7 e 21 gennaio 1987, n. 7 istitutiva di un ruolo speciale transitorio";

     uu) l.r. 9 agosto 1988, n. 27, recante: "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo regionale relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1985/1987. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46";

     vv) l.r. 1 settembre 1988, n. 40, recante: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 recante il nuovo ordinamento degli uffici regionali";

     zz) l.r. 10 gennaio 1989, n. 1, recante: "Modificazioni della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27. Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli Enti pubblici non economici da esse dipendenti per il periodo 1985/1987. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46";

     aaa) l.r. 25 gennaio 1989, n. 8, recante: "Ulteriore integrazione della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33. Stato giuridico, trattamento economico ed inquadramento in ruolo del personale della Regione";

     bbb) l.r. 2 maggio 1989, n. 15, recante: "Modificazione della legge regionale 1 settembre 1988, n. 40, modificativa ed integrativa della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, recante il nuovo ordinamento degli uffici regionali";

     ccc) l.r. 25 agosto 1989, n. 31, recante: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, recante il nuovo ordinamento degli uffici regionali";

     ddd) l.r. 28 novembre 1989, n. 39, recante: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, recante il nuovo ordinamento degli uffici regionali";

     eee) l.r. 13 gennaio 1990, n. 1, recante: "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del ruolo speciale ad esaurimento ex legge regionale 11 agosto 1983, n. 30 e del personale del ruolo speciale transitorio ex legge regionale 7 giugno 1982, n. 30. Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 17 agosto 1984, n. 41 e della l.r. 1 settembre 1988, n. 40";

     fff) l.r. 28 dicembre 1990, n. 47, recante: "Determinazione dei coefficienti dell'indennità di funzione da attribuire alle qualifiche dirigenziali in applicazione dell'articolo 36 della l.r. 17 aprile 1990, n. 23. Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1988/1990";

     ggg) l.r. 11 dicembre 1991, n. 31, recante: "Costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato";

     hhh) l.r. 26 novembre 1996, n. 28, recante: "Proroga dei contratti a tempo determinato di cui alla l.r. 11 dicembre 1991, n. 31".

     2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

     a) gli articoli dall'1 al 22 e dall'articolo 31 all'articolo 51 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, recante: "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti per il periodo 1982/1984. Modificazioni e integrazioni delle leggi nn. 33/1973, 26/1979 e 10/1981";

     b) la l.r. 17 aprile 1990, n. 23, recante: "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti, in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1988/1990" ad esclusione dell'articolo 22, relativo alla disciplina della mobilità.

 

     Art. 3. (Bilancio e tributi).

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali in materia di bilancio e tributi:

     a) l.r. 8 marzo 1972, n. 1, recante: "Istituzione del servizio di Tesoreria regionale";

     b) l.r. 22 novembre 1974, n. 59, recante: "Modifica alla numerazione dei capitoli dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 1974";

     c) l.r. 16 agosto 1977, n. 46, recante: "Maggiorazione di aliquote di tributi regionali";

     d) l.r. 2 aprile 1982, n. 12, recante: "Modifica delle aliquote dei tributi regionali determinati con l'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1977, n. 46";

     e) l.r. 23 dicembre 1982, n. 58, recante: "Aumento della tassa regionale di circolazione";

     f) l.r. 5 febbraio 1991, n. 3, recante: "Aumento della tassa regionale di circolazione";

     g) l.r. 5 dicembre 1995, n. 47, recante: "Aumento della tassa automobilistica regionale";

     h) l.r. 9 luglio 1997, n. 23, recante: "Importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (T.D.S.U.), istituita dalla legge regionale 18 dicembre 1996, n. 29, per l'anno accademico 1997/1998".

 

     Art. 4. (Comitato regionale di controllo).

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 17, 18, 21, 23 e 24 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, recante: "Riordinamento del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali".

     2. Dalla entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 12 della legge regionale 19 luglio 1996, n. 19, recante: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 - Riordinamento del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali".

 

     Art. 5. (Urbanistica).

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali in materia di urbanistica:

     a) l.r. 27 aprile 1990, n. 31, recante: "Disciplina transitoria per il riordino delle funzioni amministrative regionali esercitate dalle Associazioni dei Comuni e dalle Comunità montane";

     b) l.r. 17 aprile 1991, n. 6, recante: "Attribuzione e delega a Province e Comuni di funzioni amministrative in materia di urbanistica e beni ambientali".

 

     Art. 6. (Edilizia).

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali in materia di edilizia:

     a) l.r. 6 marzo 1975, n. 13, recante: "Erogazione di un contributo speciale ai Comuni maggiormente colpiti dal sisma del dicembre 1974";

     b) l.r. 24 agosto 1978, n. 43, recante: "Concessione di contributi agli I.A.C.P. per interventi nei centri storici di Gubbio e Narni finanziati con i fondi A.N.I.A.";

     c) l.r. 24 agosto 1978, n. 45, recante: "Provvedimenti finanziari per gli interventi sul patrimonio edilizio nei centri storici";

     d) l.r. 3 novembre 1978, n. 62, recante: "Provvedimenti urgenti per la sistemazione di famiglie colpite dal terremoto dei giorni 30 luglio, 5 e 7 agosto 1978, rimaste prive di alloggio nel territorio del ternano";

     e) l.r. 18 dicembre 1978, n. 71, recante: "Modificazione della legge regionale 3 novembre 1978, n. 62";

     f) l.r. 1 ottobre 1979, n. 56, recante: "Soccorsi nei comuni della Valnerina e negli altri comuni colpiti dal terremoto del 19 settembre 1979";

     g) l.r. 26 maggio 1980, n. 49, recante: "Finanziamento integrativo per gli interventi edilizi attuati con il progetto biennale 1978/1979 della legge 5 agosto 1978, n. 457";

     h) l.r. 29 maggio 1980, n. 60, recante: "Contributi alle cooperative di abitazione";

     i) [1];

     l) l.r. 8 marzo 1982, n. 11, recante: "Interventi straordinari a favore di cooperative edilizie";

     m) l.r. 15 novembre 1982, n. 51, recante: "Provvedimenti urgenti in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dal sisma del 17 ottobre 1982 e successivi";

     n) l.r. 12 agosto 1986, n. 29, recante: "Proroga di alcuni termini di cui alla l.r. 22 aprile 1985, n. 20, recante ulteriori provvidenze per la prosecuzione dell'attività di ripristino e di ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979";

     o) l.r. 21 gennaio 1987, n. 6, recante: "Ulteriore proroga di alcuni termini di cui alla l.r. 22 aprile 1985, n. 20, relativa alle provvidenze per la prosecuzione delle attività di ripristino e ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 19 settembre 1979, già differiti con la l.r. 12 agosto 1986, n. 29";

     p) l.r. 27 novembre 1989, n. 38, recante: "Programma di alienazione degli alloggi di proprietà degli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica";

     q) [1];

     r) [1].

     2. [2].

 

     Art. 7. (Edilizia agevolata e sovvenzionata).

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la seguente legge regionale in materia di edilizia agevolata e sovvenzionata:

     a) l.r. 2 agosto 1974, n. 45, recante: "Stralcio del Piano regionale di sviluppo 1973-1975. Contributi ai Comuni e agli altri enti locali minori non territoriali, per la realizzazione di interventi di restauro e di conservazione di complessi edilizi nei centri storici".

 

     Art. 8. (Risorse idriche).

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la seguente legge regionale in materia di risorse idriche:

     a) l.r. 22 gennaio 1979, n. 9, recante: "Norme integrative e di attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, relative allo smaltimento dei rifiuti liquidi sul suolo e nel sottosuolo e alla salvaguardia e tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti".

 

     Art. 9. (Lavori pubblici).

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali in materia di lavori pubblici:

     a) l.r. 19 luglio 1972, n. 11, recante: "Esercizio delle funzioni in materia di urbanistica, viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale";

     b) l.r. 21 maggio 1974, n. 36, recante: "Integrazione e modifiche della legge 28 gennaio 1974, n. 10, relativa a provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere pubbliche e la formazione di strumenti urbanistici di interesse degli Enti locali";

     c) l.r. 14 agosto 1974, n. 49, recante: "Contributo al Comune di Perugia per il restauro e la manutenzione straordinaria del Palazzo di giustizia";

     d) l.r. 20 marzo 1975, n. 14, recante: "Contributo alle Province di Perugia e Terni e al Comune di Spoleto per le spese di investimento sostenute allo scopo di sviluppare e potenziare l'autotrasporto extraurbano di persone. Modifica alla legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10. Rinvio da parte del Governo. Riadozione";

     e) l.r. 28 aprile 1975, n. 25, recante: "Concessione di contributo al Comune di Terni per il programma riguardante la realizzazione di strutture di interesse regionale, per attività culturali e sportive e al Comune di Perugia per la realizzazione del Palazzo dei Congressi";

     f) l.r. 23 gennaio 1976, n. 8, recante: "Provvedimento per agevolare la esecuzione di opere pubbliche dei Comuni di Perugia e di Orvieto. Modifica della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10";

     g) l.r. 12 maggio 1976, n. 23, recante: "Contributi agli Enti locali per l'esecuzione di opere pubbliche";

     h) l.r. 30 giugno 1976, n. 28, recante: «Modifiche ed integrazioni della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10, concernente: "Provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere pubbliche e la formazione di strumenti urbanistici di interesse degli Enti locali"»;

     i) l.r. 27 gennaio 1978, n. 5, recante: «Modifica della legge regionale 28 aprile 1975, n. 25, concernente: "Concessione contributo al Comune di Terni per il programma riguardante la realizzazione di strutture di interesse regionale, per attività culturali e sportive ed al Comune di Perugia per la realizzazione del Palazzo dei Congressi"».

     2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli dall'1 al 10 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10, recante: "Provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere pubbliche e la formazione di strumenti urbanistici di interesse degli enti locali".

 

     Art. 10. (Viabilità e trasporti).

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali in materia di viabilità e trasporti:

     a) l.r. 19 luglio 1972, n. 12, recante: "Esercizio delle funzioni in materia di tranvie, linee automobilistiche, di navigazione e porti lacuali";

     b) l.r. 7 marzo 1973, n. 15, recante: "Contributo quadriennale al Comune di Perugia per l'esercizio dell'aeroporto regionale di S. Egidio";

     c) l.r. 20 maggio 1975, n. 32, recante: "Anticipazione per conto dello Stato alle aziende esercenti autoservizi di linea in concessione che applicano il contratto ANAC, della somma mensile di lire 50.000 per ciascun agente, per il periodo dall'1 luglio 1974 - 28 febbraio 1975";

     d) l.r. 12 agosto 1976, n. 34, recante: "Interventi finanziari a favore di aziende esercenti autolinee pubbliche di concessione regionale. Deleghe per l'erogazione";

     e) l.r. 15 giugno 1977, n. 28, recante: "Interventi finanziari a favore di aziende esercenti autolinee pubbliche di concessione regionale. Deleghe per l'erogazione";

     f) l.r. 21 dicembre 1977, n. 61, recante: "Sanzioni amministrative per irregolarità di viaggio sui pubblici servizi di trasporto urbano";

     g) l.r. 17 gennaio 1978, n. 1, recante: "Ripartizione dei fondi statali previsti dal D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le spese di acquisto dei veicoli destinati all'autotrasporto pubblico di persone";

     h) l.r. 20 febbraio 1978, n. 7, recante: "Contributo della Regione Umbria al fondo regionale trasporti per l'anno 1978";

     i) l.r. 23 giugno 1978, n. 28, recante: "Contributo a saldo della gestione 1977 a favore delle aziende a prevalente partecipazione pubblica concessionarie di autolinee di competenza regionale";

     l) l.r. 24 agosto 1978, n. 46, recante: "Ripartizione dei fondi statali per gli anni 1978 e 1979 previsti dal D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le spese di acquisto dei veicoli destinati all'autotrasporto pubblico di persone";

     m) l.r. 9 maggio 1979, n. 19, recante: "Proroga del termine di cui all'articolo 2 - primo comma - della legge regionale 24 agosto 1978, n. 46. Ripartizione dei fondi statali per gli anni 1978 e 1979 previsti dal D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le spese di acquisto dei veicoli destinati all'autotrasporto pubblico di persone";

     n) l.r. 11 maggio 1979, n. 20, recante: "Sovvenzione annua a favore della Società Mediterranea strade ferrate Umbro-Aretine per l'esercizio delle autolinee sostitutive ed integrative delle ferrovie Terni-Umbertide con diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia e Umbertide-S. Sepolcro";

     o) l.r. 14 agosto 1979, n. 43, recante: "Interventi finanziari a favore di aziende esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di persone";

     p) l.r. 6 dicembre 1979, n. 64, recante: "Incremento dello stanziamento previsto per l'anno 1979 dalla legge regionale 24 agosto 1978, n. 46";

     q) l.r. 31 marzo 1980, n. 23, recante: "Corrispettivo alla Società Mediterranea SS.FF. Umbro-Aretine per i collegamenti automobilistici di competenza regionale effettuati nel periodo 1 gennaio-30 settembre 1980";

     r) l.r. 26 maggio 1980, n. 53, recante: "Interventi finanziari a favore di aziende esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di persone. Autorizzazione ulteriore spesa per le finalità della legge 17 agosto 1979, n. 44";

     s) l.r. 28 ottobre 1980, n. 66, recante: "Autorizzazione alla prosecuzione dei collegamenti automobilistici da parte della soc. MUA dal 1° ottobre al 31 dicembre 1980";

     t) l.r. 4 maggio 1981, n. 20, recante: "Contributo ai Comuni ed alle Province dell'Umbria per la progettazione di sottovia e sopravvia concernenti la Ferrovia Centrale Umbra";

     u) l.r. 1 luglio 1981, n. 43, recante: "Finanziamento ai Consorzi per i servizi pubblici di trasporto per l'espletamento nel 1981 dei compiti inerenti alle autolinee esercitate dalla MUA nel 1980";

     v) l.r. 30 luglio 1981, n. 45, recante: "Autoveicoli in servizio pubblico da piazza. Contributi per acquisto e collocamento di tassametri e colorazione della carrozzeria";

     z) l.r. 31 luglio 1981, n. 47, recante: "Progetto preliminare per il risanamento delle ferrovie Umbro-Aretine. Autorizzazione della spesa di L. 450.000.000";

     aa) l.r. 20 agosto 1981, n. 60, recante: "Interventi finanziari a favore di aziende esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di persone";

     bb) l.r. 25 gennaio 1982, n. 3, recante: "Modificazioni alla legge regionale 30 luglio 1981, n. 45";

     cc) l.r. 25 gennaio 1982, n. 4, recante: "Ripartizione dei fondi previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per le spese dell'anno 1982 da parte delle aziende di trasporto pubblico in Umbria";

     dd) l.r. 31 maggio 1982, n. 27, recante: "Contributo per il ripristino della ferrovia Spoleto-S. Anatolia di Narco";

     ee) l.r. 14 giugno 1982, n. 31, recante: "Studio di fattibilità per la navigabilità nel bacino del Tevere. Autorizzazione della spesa di L. 200.000.000";

     ff) l.r. 5 luglio 1982, n. 32, recante: "Contributo per la predisposizione del progetto esecutivo delle opere necessarie al ripristino della funicolare di Orvieto";

     gg) l.r. 15 novembre 1982, n. 50, recante: "Misura delle tariffe dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e integrazione della legge regionale 4 novembre 1981, n. 74";

     hh) l.r. 14 dicembre 1982, n. 56, recante: "Ripartizione dei fondi residui previsti dalla legge regionale 25 gennaio 1982, n. 4, per le spese sostenute nell'anno 1982 da parte delle aziende di trasporto pubblico in Umbria";

     ii) l.r. 24 gennaio 1983, n. 3, recante: "Ripartizione dei fondi previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto nell'anno 1983";

     ll) l.r. 11 agosto 1983, n. 32, recante: "Contributo alla S.A.S.E. per il collegamento aereo Perugia-Milano durante il 1983";

     mm) l.r. 11 agosto 1983, n. 33, recante: «Modificazione della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 3, concernente: "Ripartizione dei fondi previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto nell'anno 1983"»;

     nn) l.r. 6 marzo 1985, n. 6, recante: «Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 maggio 1984, n. 25. "Contributi alle Amministrazioni comunali per interventi sulla viabilità minore e per la progettazione di opere viarie di interesse comunale ed intercomunale"»;

     oo) l.r. 13 giugno 1986, n. 22, recante: «Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 agosto 1982, n. 39, recante: "Contributi per migliorare la sicurezza e la conservazione delle strade"»;

     pp) l.r. 12 agosto 1986, n. 28, recante: "Ripartizione dei fondi previsti dall'articolo 34 - comma primo - della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali negli anni 1986, 1987 e 1988";

     qq) l.r. 25 agosto 1989, n. 29, recante: "Incentivi finanziari alle aziende di trasporto pubblico di persone ed ai Comuni che gestiscono in economia il servizio di trasporto pubblico di persone per il rinnovo e l'installazione di elementi funzionali all'uso dei sistemi di trasporto pubblico";

     rr) l.r. 27 aprile 1990, n. 26, recante: "Contributi alla Provincia di Perugia per gli impianti fissi funzionali al servizio di navigazione interna sul Lago Trasimeno";

     ss) l.r. 2 settembre 1991, n. 24, recante: "Ristrutturazione ed adeguamento del sistema tariffario dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale" ad eccezione dell'articolo 10 [3];

     tt) l.r. 2 settembre 1991, n. 25, recante: "Integrazione della legge regionale 4 novembre 1981, n. 74 e ulteriore integrazione della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4, in materia di trasporti pubblici";

     uu) l.r. 9 dicembre 1992, n. 20, recante: "Modificazione della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24. Ristrutturazione ed adeguamento del sistema tariffario dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale";

     vv) l.r. 31 agosto 1994, n. 30, recante: "Erogazione una tantum di contributi a favore delle Aziende di trasporto locale dell'Umbria per il rinnovo del contratto integrativo aziendale per il triennio 1991/1993".

 

     Art. 11. (Beni culturali).

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi e regolamenti regionali in materia di beni culturali:

     a) l.r. 19 luglio 1972, n. 10, recante: "Esercizio delle funzioni in materia di assistenza scolastica, musei e biblioteche";

     b) l.r. 17 febbraio 1977, n. 11, recante: «Rifinanziamento della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39: "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di Enti locali o di interesse locale. Delega ai Comuni"»;

     c) l.r. 17 febbraio 1977, n. 12, recante: "Interventi straordinari per la acquisizione pubblica di beni culturali e per la realizzazione di iniziative di promozione culturale";

     d) l.r. 21 novembre 1977, n. 59, recante: «Rifinanziamento della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39: "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di Enti locali o di interesse locale. Delega ai Comuni"»;

     e) l.r. 28 novembre 1979, n. 62, recante: «Rifinanziamento della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39: "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di Enti locali o di interesse locale. Delega ai Comuni"»;

     f) l.r. 23 gennaio 1980, n. 7, recante: "Deroga per l'anno 1979 ai criteri stabiliti dall'articolo 6 della legge regionale n. 39/1975 per la erogazione dei contributi ai Consorzi per i beni culturali";

     g) l.r. 5 novembre 1984, n. 43, recante: «Interventi per la realizzazione del "Progetto Etruschi"»;

     h) l.r. 23 giugno 1986, n. 24, recante: «Modificazione della legge regionale 5 novembre 1984, n. 43. Interventi per la realizzazione del "Progetto Etruschi"»;

     i) reg. reg.le 21 maggio 1987, n. 29, recante: "Regolamento interno della consulta per i beni e le attività culturali";

     l) l.r. 18 aprile 1989, n. 10, recante: "Finanziamenti urgenti a favore di beni e servizi culturali";

     m) l.r. 4 aprile 1990, n. 14, recante: "Utilizzazione della somma accantonata ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 25 - Ulteriore finanziamento del sistema archivistico della Valnerina e del Museo di Norcia";

     n) l.r. 3 maggio 1990, n. 36, recante: "Programma decennale di interventi per la conservazione e l'uso culturale di edifici monumentali di proprietà degli Enti locali".

 

     Art. 12. (Polizia locale e circoscrizioni territoriali).

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la seguente legge regionale in materia di polizia locale e circoscrizioni territoriali:

     a) l.r. 19 luglio 1972, n. 6, recante: "Esercizio delle funzioni in materia di circoscrizioni territoriali, polizia locale, urbana e rurale".

 

     Art. 13. (Agricoltura).

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali in materia di agricoltura:

     a) l.r. 26 gennaio 1974, n. 7, recante: "Stralcio al programma regionale di sviluppo in attuazione dei finanziamenti di cui alle leggi 16 maggio 1970, n. 281 e 7 agosto 1973, n. 512. Interventi straordinari ed integrativi a favore della proprietà singola o associata in Umbria";

     b) l.r. 30 maggio 1974, n. 38, recante: "Stralcio per l'anno 1973 del programma regionale di sviluppo in attuazione dei finanziamenti di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Interventi a favore dell'agricoltura";

     c) l.r. 14 gennaio 1977, n. 5, recante: "Norme di attuazione degli interventi per il credito all'agricoltura previsti dal D.L. 24 febbraio 1975, n. 26, convertito in legge 23 aprile 1975, n. 125";

     d) l.r. 26 aprile 1977, n. 18, recante: «Legge regionale 30 maggio 1974, n. 38: "Stralcio per l'anno 1973 del programma regionale di sviluppo in attuazione dei finanziamenti di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Interventi a favore dell'agricoltura. Rifinanziamento con modifiche ed integrazioni. Determinazioni"»;

     e) [4];

     f) l.r. 4 settembre 1981, n. 68, recante: "Intervento straordinario a favore di cooperative che gestiscono impianti per l'allevamento di bovini nonché per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione di carni suine";

     g) l.r. 20 dicembre 1984, n. 49, recante: "Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 24 aprile 1979, n. 17 e 4 settembre 1981, n. 68, relativamente ad interventi a favore della cooperazione agricola";

     h) l.r. 5 aprile 1985, n. 17, recante: "Nuovi interventi nel settore del credito agrario di miglioramento".

 

     Art. 14. (Norma transitoria).

     1. Le disposizioni legislative abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

 

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 7 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[1] Lettera abrogata dall'art. 7 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[1] Lettera abrogata dall'art. 7 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[2] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 16 luglio 2001, n. 16.

[4] Lettera abrogata dall'art. 9 della L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Abrogava la L.R. 24 aprile 1979, n. 17.