§ 4.6.30 - L.R. 22 aprile 1985, n. 20.
Ulteriori provvidenze per la prosecuzione dell'attività di ripristino e di ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:22/04/1985
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Riapertura del termine di cui all'art. 35 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.
Art. 2.  Riapertura del termine di cui al primo comma dell'art. 30 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26.
Art. 3.  Riapertura del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 27 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.
Art. 4.  Modificazione del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis).
Art. 5.  Modifica dell'art. 13 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis).
Art. 6.  Sospensione dei lavori.
Art. 7.  Elevazione di contributi in favore di proprietari che convenzionino con il Comune la locazione di alloggi in favore di sinistrati.
Art. 8.  Modifica del sesto comma dell'art. 7 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.
Art. 9.  Utilizzazione di interessi.
Art. 10.  Piano triennale di ripartizione dei fondi.
Art. 11.  Anticipazione di fondi in favore dei Comuni di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.
Art. 12.  Integrazioni dell'art. 49 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis).
Art. 13.  Integrazione del finanziamento relativo a contributi per spese tecniche.
Art. 14.  Integrazione dell'art. 15 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50. (Omissis).
Art. 15.  Fondo di rotazione a favore dei Comuni di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, per l'esecuzione di lavori di demolizione di edifici pericolanti non ricompresi nei [...]
Art. 16.  Integrazione della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25.
Art. 17.  Norma finanziaria. (Omissis).


§ 4.6.30 - L.R. 22 aprile 1985, n. 20.

Ulteriori provvidenze per la prosecuzione dell'attività di ripristino e di ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979.

(B.U. n. 41 del 24 aprile 1985).

 

Art. 1. Riapertura del termine di cui all'art. 35 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34. [*]

     Il termine di cui all'art. 35 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, già differito al 31 dicembre 1984 con il quinto comma dell'art. 1 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 19, viene riaperto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le provvidenze di cui ai titoli II, III e IV della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 non potranno essere concesse oltre il termine del 30 giugno 1987 [1].

 

     Art. 2. Riapertura del termine di cui al primo comma dell'art. 30 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26. [*]

     Il termine di cui al primo comma dell'art. 30 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, prorogato da ultimo al 31 luglio 1984, con il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 19, viene riaperto con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e differito al 31 marzo 1987 [1].

     La fissazione del termine di cui al precedente comma riguarda le sole domande regolarmente prodotte ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, ammissibili a contributo sulla base delle disponibilità finanziarie previste dal piano triennale di cui al successivo art. 10.

 

     Art. 3. Riapertura del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 27 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34. [*]

     Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 27 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, come integrato dall'art. 8 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, viene riaperto con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e differito al 31 dicembre 1986 [2].

     Per i beni pervenuti ai sensi di quanto disposto dal precedente primo comma, i Comuni provvedono a predisporre tempestivamente i piani integrativi ai piani finanziari previsti dall'art. 28 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26.

 

     Art. 4. Modificazione del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis). [*]

 

     Art. 5. Modifica dell'art. 13 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis). [*]

 

     Art. 6. Sospensione dei lavori. [*]

     1. Nel caso in cui nel corso dei lavori di ripristino o di ricostruzione dei beni di proprietà di privati o di enti pubblici economici iniziati nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 13, richiamato dal successivo articolo 25 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, si verifichino cause di sospensione dei lavori stessi, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, copia dei provvedimenti stessi dovrà essere tempestivamente trasmessa dai proprietari interessati al Comune competente.

     2. Il periodo di sospensione dei lavori, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione dei lavori previsto dal comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

     3. Per le sospensioni già disposte, i provvedimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi al Comune competente entro il 30 giugno 1992.

     4. Costituisce inoltre motivo di sospensione dei lavori anche l'approvazione di varianti.

     5. Entro 30 giorni dal rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per l'esecuzione della variante di cui al comma 4, i proprietari interessati debbono avanzare istanza al competente Comune per il riconoscimento del periodo di sospensione dei lavori che non può essere superiore:

     a) a quello necessario per la redazione, adozione ed approvazione della variante per gli interventi ricompresi in piani di recupero;

     b) a quello che intercorre tra la data della richiesta di autorizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 19 ed il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per gli interventi non ricompresi in piano di recupero;

     c) a quello che intercorre tra la data della richiesta di variante e quello del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per gli interventi che non prevedono variazioni di partite di lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 19.

     6. Nel caso di varianti già approvate, i proprietari interessati debbono avanzare l'istanza di cui al comma 5 entro il 30 giugno 1992 [3].

 

     Art. 7. Elevazione di contributi in favore di proprietari che convenzionino con il Comune la locazione di alloggi in favore di sinistrati. [*]

     A favore degli aventi diritto proprietari di immobili urbani e assimilati, i quali in alternativa a quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, convenzionino con il Comune la locazione degli alloggi ripristinati in favore di soggetti privi di abitazione in conseguenza del sisma del 19 settembre 1979, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, le aliquote percentuali sulla quota della spesa ammissibile relativa agli interventi strutturali di cui all'art. 7, comma secondo, punto 1, lettere A, B e C della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, sono rispettivamente elevate dall'80 per cento al 90 per cento, dall'80 per cento al 90 per cento e dal 70 per cento all'80 per cento.

     Le aliquote percentuali di contributo sulla quota della spesa ammissibile, relativa agli interventi per lavori di rifinitura, di cui all'art. 7, comma secondo, punto 1, lettere A e B, della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, sono rispettivamente elevate dal 50 per cento al 60 per cento e dal 30 per cento al 40 per cento.

     La Giunta regionale, con propria delibera, approva lo schema tipo della convenzione di cui al precedente primo comma.

     Gli interventi previsti dal presente articolo - da effettuarsi in conformità delle previsioni di cui all'art. 5 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 - devono essere inseriti da ciascun Comune nell'elenco delle priorità, anche in deroga a quanto stabilito ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, fatta salva l'assoluta priorità nel caso degli interventi relativi alle abitazioni abbandonate a causa dei danni subiti.

 

     Art. 8. Modifica del sesto comma dell'art. 7 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34. [*]

     Per le concessioni di contributo disposte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge la spesa ammissibile a contributo, di cui al sesto comma dell'art. 7 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 è elevata a lire 70 milioni.

 

     Art. 9. Utilizzazione di interessi. [*]

     Gli interessi maturati sulle somme erogate ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, e quelli che maturano sui finanziamenti disposti dalla presente legge, sono utilizzati per le finalità di cui ai titoli II e IV della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

     Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, il rendiconto annuale deve specificare l'importo dei predetti interessi.

 

     Art. 10. Piano triennale di ripartizione dei fondi. [*]

     Per le finalità connesse con la concessione dei contributi di cui ai titoli II - III e IV della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, sulla scorta degli elementi risultanti dai piani finanziari provvisori di cui all'art. 28 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, la Giunta regionale provvede alla predisposizione di un piano triennale per la ripartizione dei fondi relativi agli anni 1984, 1985 e 1986 nonché delle economie risultanti dalla gestione delle leggi regionali 26 maggio 1980, n. 50, 1 luglio 1981, n. 34 e 31 maggio 1982, n. 26.

     In attesa dell'approvazione del piano di cui al precedente comma viene disposta, sulla base delle risultanze dei piani finanziari provvisori di cui all'art. 28 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, una prima assegnazione dei fondi come previsto nell'allegata tabella 1.

     Nella definizione del piano triennale la Giunta regionale procederà ai necessari conguagli con riferimento alla prima assegnazione di cui al precedente comma.

     L'erogazione dei fondi in favore dei Comuni, ai fini della liquidazione di contributi a privati o enti pubblici economici proprietari di immobili ripristinati o ricostruiti, viene effettuata dalla Giunta regionale nell'osservanza delle procedure previste dall'art. 34 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, fatta salva la prima anticipazione stabilita dal successivo art. 11.

 

     Art. 11. Anticipazione di fondi in favore dei Comuni di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34. [*]

     In favore dei Comuni di cui alla tabella A, allegata alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 che hanno provveduto alla concessione di contributi a privati e enti pubblici economici - di cui al piano di ripartizione previsto dall'ultimo comma dell'art. 28 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 - entro il termine del 31 dicembre 1984 stabilito dall'art. 35 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, prorogato dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 19, è disposta l'erogazione di un'anticipazione di fondi nella misura indicata nella tabella 2 allegata alla presente legge, per le finalità di concessione dei contributi di cui al Titolo II della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

 

     Art. 12. Integrazioni dell'art. 49 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis). [*]

 

     Art. 13. Integrazione del finanziamento relativo a contributi per spese tecniche. [*]

     Per l'ulteriore concessione in favore dei Comuni delle spese tecniche di cui all'art. 42 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è disposto un finanziamento di L. 1.500.000.000.

     Con il finanziamento di cui al precedente primo comma sono altresì concessi contributi in favore dei Comuni di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, per la formazione dei piani di recupero, nonché per la verifica dei requisiti di ammissibilità, per l'individuazione degli aventi diritto, per la determinazione della spesa ammissibile a contributo e per la realizzazione dei relativi progetti esecutivi, nell'ipotesi prevista dall'art. 20 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26.

     Nei limiti dei fondi disponibili la Giunta regionale provvede a predisporre due distinti piani di spesa, sulla base delle preventive documentate esigenze dei Comuni, rappresentate rispettivamente entro il 31 ottobre 1985 ed il 30 giugno 1986.

     Resta ferma la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 42 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, in ordine alla concessione di anticipazioni.

     Il saldo dei contributi, con riguardo ai precedenti primo e secondo comma, viene erogato sulla base di una documentata richiesta dei Comuni contenente l'espressa dichiarazione di liquidazione delle spese.

 

     Art. 14. Integrazione dell'art. 15 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50. (Omissis).

 

     Art. 15. Fondo di rotazione a favore dei Comuni di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, per l'esecuzione di lavori di demolizione di edifici pericolanti non ricompresi nei piani di recupero.

     Presso la Regione è costituito un fondo di rotazione per l'anticipazione, nei territori dei Comuni di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, delle spese necessarie per la demolizione totale o parziale di edifici di proprietà privata, non ricompresi nei piani di recupero, resi pericolanti a causa del sisma del 19 settembre 1979, per i quali sia stata emessa ordinanza volta a tale finalità ai sensi dell'art. 153 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.

     L'erogazione dei finanziamenti di cui al precedente comma sarà effettuata, sulla base di istanza documentata dal Comune interessato, con delibera della Giunta regionale, tenuto conto anche delle esigenze di tutela ambientale, storica, architettonica ed artistica.

     Le somme recuperate dai Comuni a carico dei soggetti interessati, successivamente all'esecuzione degli interventi di cui al primo comma, dovranno essere riversate tempestivamente alla Regione ai fini dell'impiego per le finalità previste dal presente articolo.

 

     Art. 16. Integrazione della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25.

     Per gli interventi di riparazione e di ricostruzione di opere e beni colpiti dagli eventi sismici degli anni 1982 e 1984 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 14 maggio 1982, n. 25.

 

     Art. 17. Norma finanziaria. (Omissis).

 

 

 

TABELLA ALLEGATA N. 1 (art. 10)

Prima assegnazione dei fondi ai Comuni di cui alla tabella A) allegata alla

legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, contributi a privati e ad enti

pubblici economici.

___________________________________________________________

        Comuni                                Assegnato

___________________________________________________________

Norcia                                      13.250.000.000

Cascia                                       8.000.000.000

Preci                                        3.500.000.000

Sellano                                      3.300.000.000

Cerreto di Spoleto                           3.000.000.000

S. Anatolia di Narco                         1.200.000.000

Vallo di Nera                                1.500.000.000

Poggiodomo                                   1.000.000.000

Monteleone di Spoleto                        2.100.000.000

Scheggino                                    1.000.000.000

Ferentillo                                   2.150.000.000

                                            _______________

                             Totale         40.000.000.000

 

 

TABELLA ALLEGATA N. 2 (art. 11)

Erogazione fondi ai Comuni di cui alla tabella A) allegata alla legge

regionale 1 luglio 1981, n. 34, su impegni assunti al 31 dicembre 1984 per

contributi concessi ai privati ed agli enti pubblici economici.

___________________________________________________________

        Comuni                                Assegnato

___________________________________________________________

Norcia                                       3.820.000.000

Cascia                                       2.896.000.000

Preci                                        1.065.000.000

Cerreto di Spoleto                           1.040.000.000

Sellano                                      1.000.000.000

Monteleone di Spoleto                        1.970.000.000

S. Anatolia di Narco                           460.000.000

Vallo di Nera                                  440.000.000

Poggiodomo                                     200.000.000

Scheggino                                      215.000.000

Ferentillo                                   2.515.000.000

                                            _______________

                             Totale         15.621.000.000

 

 

 


[*] Il presente articolo, già abrogato dall'art. 6 della L.R. 15 novembre 1999, n. 30, è stato ripristinato per effetto di quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[1] Così modificato con L.R. 12-8-1986, n. 29 e ulteriormente modificato con L.R. 21-1-1987, n. 6.

[*] Il presente articolo, già abrogato dall'art. 6 della L.R. 15 novembre 1999, n. 30, è stato ripristinato per effetto di quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[1] Così modificato con L.R. 12-8-1986, n. 29 e ulteriormente modificato con L.R. 21-1-1987, n. 6.

[*] Il presente articolo, già abrogato dall'art. 6 della L.R. 15 novembre 1999, n. 30, è stato ripristinato per effetto di quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[2] Così modificato con L.R. 12-8-1986, n. 29.

[*] Il presente articolo, già abrogato dall'art. 6 della L.R. 15 novembre 1999, n. 30, è stato ripristinato per effetto di quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[*] Il presente articolo, già abrogato dall'art. 6 della L.R. 15 novembre 1999, n. 30, è stato ripristinato per effetto di quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[*] Il presente articolo, già abrogato dall'art. 6 della L.R. 15 novembre 1999, n. 30, è stato ripristinato per effetto di quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[3] Articolo così sostituito con L.R. 27-1-1992, n. 2.

[*] Il presente articolo, già abrogato dall'art. 6 della L.R. 15 novembre 1999, n. 30, è stato ripristinato per effetto di quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[*] Il presente articolo, già abrogato dall'art. 6 della L.R. 15 novembre 1999, n. 30, è stato ripristinato per effetto di quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[*] Il presente articolo, già abrogato dall'art. 6 della L.R. 15 novembre 1999, n. 30, è stato ripristinato per effetto di quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[*] Il presente articolo, già abrogato dall'art. 6 della L.R. 15 novembre 1999, n. 30, è stato ripristinato per effetto di quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[*] Il presente articolo, già abrogato dall'art. 6 della L.R. 15 novembre 1999, n. 30, è stato ripristinato per effetto di quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[*] Il presente articolo, già abrogato dall'art. 6 della L.R. 15 novembre 1999, n. 30, è stato ripristinato per effetto di quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[*] Il presente articolo, già abrogato dall'art. 6 della L.R. 15 novembre 1999, n. 30, è stato ripristinato per effetto di quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.