§ 4.6.27 - L.R. 13 giugno 1983, n. 19. - Modifiche ed integrazioni delle
leggi regionali 1 luglio 1981, n. 34 e 31 maggio 1982, n. 26.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:13/06/1983
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Il termine di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 1984.
Art. 2.  (Omissis)
Art. 3.  Nei territori dei Comuni di cui alla Tab. 4 allegata alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, nei casi di demolizione di parti di edifici privati, resta necessaria per ragioni di pubblica [...]
Art. 4.  Per motivi conseguenti a situazioni non accettabili al momento della valutazione della spesa ammissibile a contributo in sede di progettazione, è consentito agli aventi diritto - durante [...]
Art. 5.  Nei Comuni di cui alla Tabella B, allegata alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è consentito agli aventi diritto, proprietari di immobili danneggiati dal sisma del 19 settembre 1979 - che, a [...]


§ 4.6.27 - L.R. 13 giugno 1983, n. 19. - Modifiche ed integrazioni delle

leggi regionali 1 luglio 1981, n. 34 e 31 maggio 1982, n. 26.

(B.U. n. 40 del 16 giugno 1983).

 

Art. 1. Il termine di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 1984.

     I termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, sono prorogati al 31 dicembre 1983.

     Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 27 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, come integrato dall'art. 8 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, è prorogato al 31 luglio 1983.

     Il termine di cui al primo comma dell'art. 30 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, è prorogato al 31 luglio 1984.

     La durata di validità delle provvidenze di cui al primo comma dell'art. 35 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è prorogata al 31 dicembre 1984.

 

     Art. 2. (Omissis) [1].

 

     Art. 3. Nei territori dei Comuni di cui alla Tab. 4 allegata alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, nei casi di demolizione di parti di edifici privati, resta necessaria per ragioni di pubblica incolumità, il Comune, in alternativa alle procedure previste dall'art. 153 del R.D. 4 febbraio 1915 n. 148, può procedere al recupero delle somme nei confronti del proprietario dell'immobile interessato, in sede di concessione dei contributi di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

 

     Art. 4. Per motivi conseguenti a situazioni non accettabili al momento della valutazione della spesa ammissibile a contributo in sede di progettazione, è consentito agli aventi diritto - durante l'esecuzione dei lavori di ripristino dei beni di proprietà siti nei Comuni di cui alle Tabelle A) e B) allegate alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, inclusi negli elenchi previsti dall'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 - effettuare variazioni di partite di lavoro rispetto a quelle previste nell'istruttoria di cui all'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, con l'osservanza delle procedure e dei limiti stabiliti nei successivi commi.

     Le variazioni di partite di lavoro sono consentite limitatamente agli interventi di carattere strutturale indicate nel quarto comma dell'articolo 7 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 - ed ai conseguenziali lavori di finitura - che non alterino le caratteristiche essenziali dell'originario progetto già in possesso del Comune competente.

     Le partite di lavoro per le quali si richiede variazione non possono comunque superare il 20 per cento dell'importo della spesa complessivamente ammessa a contributo ai sensi degli articoli 7 e 22 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

     I proprietari interessati, allorché si verifichino le condizioni previste dal primo comma del presente articolo, prima dell'esecuzione dei lavori di variante, devono presentare motivata e circostanziata richiesta al Comune competente.

     Nel caso d'intervento unitario di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 e all'articolo 5 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, la richiesta deve essere presentata da tutti i proprietari interessati.

     Il Comune, accertata la validità delle motivazioni addotte, provvede entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta al rilascio di un apposito provvedimento autorizzativo.

     Il provvedimento di cui al precedente comma non esonera gli interessati dall'obbligo del possesso, ove necessario, nei casi previsti dalla vigente legislazione, della concessione edilizia in variante di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 e/o delle autorizzazioni in variante di cui alle leggi 5 agosto 1978, n. 457; 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, nonché del deposito - ai sensi della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25 - del progetto in variante anche ai fini delle direttive tecniche di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 29 giugno 1981, n. 290 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per gli interventi ricompresi nell'ambito dei piani di recupero di cui all'art. 11 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, i Comuni, in applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 8 della predetta legge, procedono direttamente alle variazioni degli atti tecnici redatti a seguito delle disposizioni di cui all'atto del Consiglio regionale 2 febbraio 1981, n. 135.

     E' fatto obbligo agli aventi diritto - a pena di decadenza dai benefici previsti dal presente articolo - della tempestiva comunicazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori al rustico, ai fini dei necessari accertamenti da parte dei Comuni.

     Le partite in variante devono risultare specificatamente nel consuntivo dei lavori, redatto ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, al quale deve essere accluso il prospetto di comparazione fra le partite ammesse a contributo a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 e le correlate partite sostitutive di cui alla richiesta indicata nel precedente quarto comma.

     Per l'applicazione dei prezzi alle partite in variante si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

     In nessun caso l'importo delle singole partite in variante può superare quello delle corrispondenti partite ammesse a contributo in sede d'istruttoria della domanda.

     Al consuntivo dei lavori devono essere allegati, nei casi previsti dalla vigente legislazione, i documenti di cui al settimo comma del presente articolo, nonché una dichiarazione del progettista in ordine alla conformità degli atti tecnici in variante acclusi al consuntivo, a quelli depositati presso l'Amministrazione provinciale ai sensi della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25.

     Per le finalità di cui alla presente norma il Comune procede ad un supplemento d'istruttoria per la rideterminazione del contributo che comunque non può superare l'importo già stabilito con l'originario provvedimento di concessione delle provvidenze.

     I proprietari interessati che abbiano precedentemente effettuato i predetti interventi in variante devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui al quarto comma, entro il 30 giugno 1992 [2].

     Nell'ipotesi prevista dal quindicesimo comma, i Comuni interessati procedono all'adozione dei provvedimenti in sanatoria in conformità alle previsioni di cui ai precedenti commi [2].

     Restano ferme tutte le disposizioni in materia previste dalle leggi regionali 26 maggio 1980, n. 50, 1 luglio 1981, n. 34 e 31 maggio 1982, n. 26, non modificate con il presente articolo.

 

     Art. 5. Nei Comuni di cui alla Tabella B, allegata alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è consentito agli aventi diritto, proprietari di immobili danneggiati dal sisma del 19 settembre 1979 - che, a seguito della regolare presentazione della domanda di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, hanno prodotto, nei termini ivi previsti, una perizia giurata in forma sommaria - di presentare a specificazione di essa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una stima analitica redatta da un tecnico iscritto all'Albo professionale.

     L'importo della spesa ammissibile a contributo, risultante dalla stima analitica di cui al precedente comma, non può superare quello stabilito con la predetta perizia giurata sommaria.

     I prezzi da applicare alle partite di lavoro della stima analitica di cui al precedente primo comma sono quelli compresi nel prezzario regionale vigente all'epoca della redazione della perizia giurata sommaria.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 


[1] Vedi art. 8, L.R. 1-7-1981, n. 34.

[2] Comma così modificato con L.R. 27-1-1992, n. 2.

[2] Comma così modificato con L.R. 27-1-1992, n. 2.