§ 4.6.23 - L.R. 14 maggio 1982, n. 25.
Snellimento procedure di cui alla legge n. 64/74 in attuazione art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:14/05/1982
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Denuncia dei lavori.
Art. 2.  Responsabilità.
Art. 3.  Controllo.
Art. 4.  Utilizzazione di edifici e manufatti.
Art. 5.  Formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti.
Art. 6.  Adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 7.  Norme finali e transitorie.
Art. 8.  Rinvio.


§ 4.6.23 - L.R. 14 maggio 1982, n. 25. [1]

Snellimento procedure di cui alla legge n. 64/74 in attuazione art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 [2].

(B.U. n. 28 del 19 maggio 1982).

 

Art. 1. Denuncia dei lavori.

     La denuncia dei lavori di cui all'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è presentata prima dell'inizio degli stessi, alla Provincia competente per territorio, delegata ai sensi della legge regionale 20 agosto 1981, n. 61 ed esonera l'interessato dalla preventiva autorizzazione di cui all'art. 18 comma primo, della stessa legge.

     La denuncia deve essere redatta con le modalità prescritte dall'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e deve contenere il nome ed il domicilio o sede del committente, del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore.

     Il progetto deve essere redatto nel rispetto della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e dei decreti ministeriali emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della medesima legge.

     Il progettista deve attestare che il progetto è redatto in conformità alla normativa vigente per le zone dichiarate sismiche, nonché la corrispondenza del medesimo a quello presentato in Comune, ai fini della concessione edilizia.

     La denuncia è valida anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, purché la relazione contenga quanto previsto dall'art. 4, lett. b) della medesima legge.

     Il competente ufficio della Provincia rilascia ricevuta della presentazione della denuncia e dei relativi allegati, unitamente a copia del progetto e della relazione, con specifica attestazione dell'avvenuto deposito.

 

     Art. 2. Responsabilità.

     Il progettista, il direttore dei lavori, il costruttore ed il collaudatore sono responsabili, ciascuno per le proprie competenze, dell'osservanza delle norme antisismiche.

     Il direttore dei lavori ed il costruttore devono realizzare l'opera in conformità al progetto depositato ed ogni modificazione che si debba introdurre deve essere oggetto di variante progettuale presentata nel rispetto dell'art. 1 della presente legge.

 

     Art. 3. Controllo.

     La Provincia, per il rispetto della normativa antisismica, esercita la vigilanza ed il controllo ispettivo sulle costruzioni ed i relativi progetti.

     Il controllo è effettuato con metodo a campione secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente. I risultati del controllo saranno resi noti mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

 

     Art. 4. Utilizzazione di edifici e manufatti.

     Il rilascio della licenza d'uso e di abitabilità da parte dell'Ente competente è condizionato alla produzione di dichiarazione del direttore dei lavori attestante che le opere sono state realizzate in conformità al progetto depositato presso la Provincia ed alla normativa antisismica.

     Il rilascio della licenza d'uso e di abitabilità è altresì condizionato, quanto prescritto, dalla produzione del certificato di collaudo di cui all'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

     Il direttore dei lavori deve inoltre comunicare alla Provincia competente l'avvenuta ultimazione delle parti strutturali dell'opera.

 

     Art. 5. Formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti.

     [Il parere di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, relativo alla formazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti, è reso dalla Commissione regionale tecnico-amministrativa di cui alla legge regionale 9 maggio 1977, n. 20, insieme a quello previsto dall'art. 8 della stessa legge regionale] [3].

     In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, i soggetti proponenti devono predisporre studi geologici dei terreni oggetto delle previsioni urbanistiche nel rispetto del decreto ministeriale 21 gennaio 1981.

     In sede di formazione degli strumenti attuativi si deve altresì procedere all'accertamento di fattibilità da attuarsi mediante indagine geologica e geotecnica per valutare la stabilità di insieme della zona, individuando anche i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo.

     La Giunta regionale nell'esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento, stabilisce il tipo e l'ampiezza degli studi e delle indagini di carattere geologico e geotecnico da effettuare sia per la formazione degli strumenti urbanistici generali che per quelli attuativi.

     [Il controllo di legittimità sulle deliberazioni comunali di adozione o di approvazione degli strumenti attuativi, nonché di varianti agli strumenti urbanistici generali comunali, la cui approvazione è stata delegata ai Comuni, tiene luogo del parere preventivo di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 purché alla delibera sia allegata la relazione geologica geotecnica ai sensi delle direttive 909/84 e 3806/85 della Giunta regionale] [4].

 

     Art. 6. Adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti.

     Le varianti al P.R.G. ed agli strumenti urbanistici attuativi, dirette esclusivamente al loro adeguamento alla normativa antisismica di cui ai punti 2 e 3 del D.M. 3 marzo 1975, sono adottate con la procedura di cui all'art. 4 - secondo comma - della legge regionale 2 maggio 1980, n. 37 e sono approvate dallo stesso organo che le ha adottate. La delibera di approvazione ha efficacia dal momento in cui abbia riportato il visto di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

     Resta salvo quanto previsto per l'approvazione del piano di lottizzazione di cui all'art. 3 della medesima legge regionale 2 maggio 1980, n. 37.

     Le varianti al programma di fabbricazione, dirette esclusivamente all'adeguamento alla normativa antisismica di cui ai punti 2 e 3 del D.M. 3 marzo 1975, sono approvate dal Comune e la delibera di approvazione ha efficacia dal momento in cui abbia riportato il visto di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

     Per l'adeguamento degli strumenti generali ed attuativi, previsto dal presente articolo, non è richiesto il parere della Commissione tecnico- amministrativa regionale o l'accertamento di fattibilità di cui al quarto comma del precedente articolo 5.

     Le procedure di cui ai precedenti commi sono applicabili per il periodo di due anni dalla data di pubblicazione della presente legge.

     Copia dello strumento urbanistico generale adeguato deve essere trasmesso alla Regione.

 

     Art. 7. Norme finali e transitorie.

     Le domande di autorizzazione di cui all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e sulle quali non sia intervenuto provvedimento, si intendono rinunciate. In tali casi la domanda ha valore della denuncia di cui all'art. 1 - commi primo e quinto - della presente legge, qualora l'interessato adegui la documentazione in conformità a quanto previsto dallo stesso articolo.

     La presente legge si applica anche alle ipotesi di cui all'art. 38 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 e in tal caso i progetti debbono essere altresì conformi alle direttive tecniche emanate dal Consiglio regionale in forza del citato articolo 38. L'accertamento della rispondenza dei progetti alle norme antisismiche nonché alle direttive tecniche è effettuato dalla Provincia competente per territorio, ai sensi e nelle forme dell'art. 3 della presente legge.

 

     Art. 8. Rinvio.

     Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64 e alla legge regionale 20 agosto 1981, n. 61.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 23 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 5, con la decorrenza di cui all'art. 24 della stessa L.R. 5/2010.

[2] Vedi art. 16 L.R. 22-4-1985, n. 20.

[3] Comma abrogato dall’art. 73 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11, fatto salvo quanto previsto dall’art. 69 comma 2 della stessa L.R. 11/2005.

[4] Comma modificato dall'art. 9 della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e dall'art. 31 della L.R. 10 aprile 1995, n. 28, abrogato dall’art. 73 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11, fatto salvo quanto previsto dall’art. 69 comma 2 della stessa L.R. 11/2005.