§ 27.6.12b - Legge 7 febbraio 1979, n. 44.
Modifica alla legge 6 dicembre 1971, n. 1057, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:07/02/1979
Numero:44


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'art. 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, dall'art. 1 della legge 19 aprile 1967, n. 305, e dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 450 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 1° gennaio 1978.


§ 27.6.12b - Legge 7 febbraio 1979, n. 44.

Modifica alla legge 6 dicembre 1971, n. 1057, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.

(G.U. 19 febbraio 1979, n. 49)

 

     Art. 1.

     L'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'art. 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, dall'art. 1 della legge 19 aprile 1967, n. 305, e dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1057, è sostituito dal seguente:

     "In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonchè dai prelievi stabiliti dai competenti organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al titolo II del trattato firmato a Roma il 30 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203:

     zucchero quintali 45.000

     caffè crudo quintali 6.500

     surrogati di caffè quintali 500

     cacao in grani quintali 1.000

     the quintali 100

     semi di soja quintali 8.500

     semi di arachidi quintali 1.500

     spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle d'Aosta dalla distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi ha 1.500

     alcole denaturato ha 500

     birra hl. 15.000

     benzina quintali 350.000

     gasolio quintali 100.000

     olio combustibile fluido quintali 350.000

     gas di petrolio liquefatti (GPL) per uso domestico quintali 70.000

     petrolio quintali 12.000

     olio lubrificante quintali 8.000

     libri di testo scolastici in altre lingue o in lingue miste approvati dall'amministrazione regionale L. 15.000.000

     attrezzature per l'agricoltura L. 120.000.000

     attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe (valore) L. 1.500.000.000

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 450 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

     Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 1° gennaio 1978.