§ 41.7.7a - Legge 19 aprile 1967, n. 305.
Modifica alla legge 5 maggio 1956, n. 525, relativa alla concessione alla Valle di Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:19/04/1967
Numero:305


Sommario
Art. 1.      L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, è sostituito dal seguente
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 1 gennaio 1967


§ 41.7.7a - Legge 19 aprile 1967, n. 305.

Modifica alla legge 5 maggio 1956, n. 525, relativa alla concessione alla Valle di Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.

(G.U. 26 maggio 1967, n. 130).

 

 

     Art. 1.

     L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, è sostituito dal seguente:

     "In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonchè dai prelievi stabiliti dai competenti Organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al Titolo II del Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203:

zucchero

Q.li

40.000

caffè crudo

"

6.000

surrogati di caffè

"

500

cacao in grani

"

1.000

thè

"

100

semi di soja

"

8.500

semi di arachidi

"

1.500

spirito, liquori, acquaviti e profumerie alcoliche, compresi gli spiriti ottenuti, nel territorio della Valle d'Aosta, dalla distillazione per usi familiari, in piccoli alambicchi

Ha

1.500

alcole denaturato

"

500

birra

Hl

10.000

benzina

Q.li

150.000

gasolio

"

50.000

petrolio

"

6.000

olio lubrificante

"

6.000

libri di testo scolastici, in altre lingue o in lingua mista approvati dal Provveditorato agli studi

L.

10.000.000

attrezzature per l'agricoltura: trattori fino a 20 HP, motocoltivatori e motofalciatrici, con relativi attrezzi ed accessori, motopompe, irroratrici e polverizzatori per anticrittogamici: pompe a motore, a spalla e a traino (compresi gli atomizzatori); materiale teleferico; attrezzatura casearia; voltafieni e rastrelli automatrici (ranghinatori)

 

75.000.000

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 1 gennaio 1967.