§ 41.6.1A - Legge 6 dicembre 1971, n. 1057.
Modifica alla legge 19 aprile 1967, n. 305, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.6 regioni a statuto ordinario
Data:06/12/1971
Numero:1057


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'art. 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525 e dall'art. 1 della legge 19 aprile 1967, n. 305, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 1° gennaio 1971.


§ 41.6.1A - Legge 6 dicembre 1971, n. 1057.

Modifica alla legge 19 aprile 1967, n. 305, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.

(G.U. 16 dicembre 1971, n. 317)

 

     Art. 1.

     L'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'art. 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525 e dall'art. 1 della legge 19 aprile 1967, n. 305, è sostituito dal seguente:

     "In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonchè dai prelievi stabiliti dai competenti organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al titolo II del Trattato firmato a Roma il 30 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

     Zucchero quintali 45.000

     Caffè crudo quintali 6.500

     Surrogati di caffè quintali 500

     Cacao in grani quintali 1.000

     Tè quintali 100

     Semi di soja quintali 8.500

     Semi di arachidi quintali 1.500

     Spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcooliche, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle d'Aosta dalla distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi ettanidri 1.500

     Alcole denaturato ettanidri 500

     Birra  ettolitri 15.000

     Benzina quintali 250.000

     Gasolio quintali 70.000

     Petrolio quintali 6.000

     Gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) per uso domestico  quintali 70.000

     Olio lubrificante quintali 6.000

     Libri di testo scolastici in altre lingue o in lingue miste approvati dalla amministrazione regionale lire 15.000.000

     Attrezzature per l'agricoltura lire 120.000.000

     Attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe (valore) lire 1.500.000.000

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 1° gennaio 1971.