§ 3.2.29 - L.R. 24 aprile 1979, n. 17.
Provvedimenti a favore della attività agricola, in attuazione della legge 1 luglio 1977, n. 403. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:24/04/1979
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Contributi in conto capitale.
Art. 3.  Contributi in conto interessi per la trasformazione di passività onerose.
Art. 4.  Contributi in conto interessi sui prestiti destinati alle anticipazioni ai soci e produttori conferenti.
Art. 5.  Contributi in conto interessi su mutui e prestiti.
Art. 6.  Delega delle funzioni amministrative e direttive di attuazione della legge.
Art. 7.  Presentazione delle domande.
Art. 8.      Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni delegate sono esercitate dalla Giunta regionale in conformità del piano regionale di sviluppo e della presente legge.
Art. 9.  Requisiti degli organismi cooperativi e preferenze.
Art. 10.  Concorso della Regione nel pagamento degli interessi e Fondo interbancario di garanzia.
Art. 11.  Convenzioni con Istituti ed Enti abilitati al credito agrario.
Art. 12.  Conto corrente bancario.
Art. 13.  Imputazione e copertura degli oneri.
Art. 14.      Fino all'entrata in funzione dei Consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e successive modificazioni, le funzioni ad essi delegate sono affidate, ai sensi dell'art. 13 dello [...]
Art. 15.  Presentazione ed istruttoria delle domande.
Art. 16.      Per l'anno 1978 le domande dovranno essere presentate entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 17.  Dichiarazione di urgenza.


§ 3.2.29 - L.R. 24 aprile 1979, n. 17. [1]

Provvedimenti a favore della attività agricola, in attuazione della legge 1 luglio 1977, n. 403. [2]

(B.U. n. 20 del 2 maggio 1979).

 

Art. 1. Finalità.

     In conformità a quanto previsto dalla legge 1° luglio 1977 n. 403, le disposizioni della presente legge sono dirette a favorire - mediante la erogazione di contributi in conto capitale e in conto interessi - il consolidamento e lo sviluppo della attività cooperativa agricola e zootecnica nonché il potenziamento delle aziende agricole singole od associate.

 

TITOLO I

Interventi straordinari a favore della cooperazione

 

     Art. 2. Contributi in conto capitale.

     A favore di cooperative e loro consorzi sono disposte, complessivamente per gli anni 1979, 1980, 1981, le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) per contributi in conto capitale sulle spese per l'acquisizione, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici: lire 3.421.900.000 di cui lire 2.373.900.000 quale stanziamento per l'esercizio 1979 [3].

     Nella concessione sarà accordata preferenza alle cooperative e loro consorzi aderenti ad Associazioni di produttori riconosciute, nonché alle iniziative di completamento delle strutture e di adeguamento tecnologico degli impianti e attrezzature preesistenti la cui realizzazione risulti in armonia con il Programma regionale di sviluppo.

     Il contributo sarà concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     Sono equiparate agli interventi di cui sopra le operazioni di acquisto che saranno effettuate dall'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, per conto della Regione, aventi lo scopo di rilevare strutture ed impianti di proprietà di organismi associativi operanti nel settore zootecnico e lattiero-caseario, per il successivo affidamento in gestione - previa ristrutturazione dei medesimi, ove necessaria, con il seguente ordine di priorità:

     1) a cooperative agricole;

     2) a consorzi di cooperative agricole.

     Il prezzo che l'ESAU corrisponderà per gli acquisti suddetti sarà pari a quello determinato dall'Ufficio tecnico erariale, al netto dei contributi pubblici, in conto capitale e in conto interessi eventualmente percepiti per la realizzazione o acquisizione delle strutture e degli impianti dalle cooperative proprietarie [4].

     b) (abrogata) [3].

     c) per contributi «una tantum» nelle spese di gestione sostenute per operazioni di raccolta, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici: lire 700.000.000, di cui lire 500.000.000 quale stanziamento per l'esercizio 1979.

     Il contributo sarà concesso nella misura massima del 60 per cento, sul totale delle spese documentate e ritenute ammissibili, a cooperative e loro consorzi in fase di avviamento costituite da non oltre 5 anni rispetto alla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle difficoltà di gestione.

     Il contributo sarà accordato al netto del concorso regionale negli interessi eventualmente concesso, per lo stesso esercizio, sui prestiti di conduzione di cui alla legge regionale 30 giugno 1973, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 3. Contributi in conto interessi per la trasformazione di passività onerose. [5]

 

     Art. 4. Contributi in conto interessi sui prestiti destinati alle anticipazioni ai soci e produttori conferenti. [6]

 

TITOLO II

Interventi a favore degli

operatori agricoli singoli o associati

 

     Art. 5. Contributi in conto interessi su mutui e prestiti.

     Per la concessione di mutui e prestiti a favore di aziende agricole singole o associate sono disposti, a partire dall'anno 1979 i seguenti limiti di impegno:

     a) lire 500 milioni, quale concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali di miglioramento fondiario;

     b) lire 1.285 milioni, quale concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari quinquennali per lo sviluppo della meccanizzazione;

     c) lire 100 milioni, quale concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di durata massima quinquennale per lo sviluppo della zootecnia.

 

TITOLO III

Procedure per l'attuazione degli interventi

 

     Art. 6. Delega delle funzioni amministrative e direttive di attuazione della legge.

     Le funzioni amministrative inerenti la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge ad eccezione di quelle relative agli interventi di cui alla lett. b) dell'art. 2, sono delegate ai Consorzi tra i Comuni di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, come modificata dalla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12.

     Gli enti delegati provvederanno alla istruttoria delle domande - avvalendosi delle articolazioni territoriali degli Uffici della Regione e delle strutture dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria - nonché alla concessione delle provvidenze entro 120 giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse.

     Nell'esercizio delle funzioni delegate i Consorzi garantiranno la più ampia partecipazione delle forze economiche e sociali presenti nel territorio, tramite il comitato agricolo consultivo previsto dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40.

     Le Comunità montane si avvarranno dell'apposito comitato tecnico previsto nei rispettivi statuti.

 

     Art. 7. Presentazione delle domande.

     Le domande intese ad ottenere le provvidenze previste dalla presente legge debbono essere presentate entro il 31 marzo di ciascun anno al Consorzio tra i Comuni territorialmente competenti, ad eccezione di quelle relative ai contributi di cui all'art. 2, lett. b), da presentarsi alla Giunta regionale.

 

     Art. 8.

     Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni delegate sono esercitate dalla Giunta regionale in conformità del piano regionale di sviluppo e della presente legge.

     Qualora gli Enti non adempiano all'espletamento delle funzioni delegate entro i termini previsti dall'art. 6 della presente legge, la Giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un adeguato termine, si sostituisce nel compimento degli atti.

 

     Art. 9. Requisiti degli organismi cooperativi e preferenze.

     Per accedere alle provvidenze di cui alla presente legge, le cooperative agricole e loro consorzi debbono risultare costituite ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e, per accedere alle provvidenze di cui al precedente art. 3, debbono tenere scritture contabili in grado di dimostrare le passività per le quali si richiede il finanziamento agevolato.

     Le misure previste dalla presente legge dovranno applicarsi con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole o associate, in particolare a quelle condotte da giovani coltivatori.

 

TITOLO IV

Disposizioni varie

 

     Art. 10. Concorso della Regione nel pagamento degli interessi e Fondo interbancario di garanzia.

     Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti e mutui concessi ai sensi della presente legge è pari alla differenza tra i tassi massimi di riferimento, determinati con decreto interministeriale per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, e i tassi minimi di interesse agevolato determinati, per le stesse operazioni, ai sensi del terzo comma dell'art. 109 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     Ai prestiti e mutui suddetti si applicano le disposizioni in materia di intervento del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 11. Convenzioni con Istituti ed Enti abilitati al credito agrario.

     La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti ed Enti abilitati al credito agrario, nelle quali saranno previste, fra l'altro, le procedure nonché i tempi massimi per la erogazione dei prestiti e dei mutui, secondo quanto disposto dall'art. 10 - nn. 2 e 3 - della legge 1° luglio 1977, n. 403.

 

     Art. 12. Conto corrente bancario. [5]

TITOLO V

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 13. Imputazione e copertura degli oneri.

     L'onere complessivo di lire 6.368.900.000, relativo agli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, sarà imputato al cap. 7697, di nuova istituzione, denominato: «Contributi in conto capitale per interventi a favore della cooperazione agricola» dei bilanci degli esercizi dal 1979 al 1981.

     L'onere per gli interventi di cui al precedente art. 3, previsti in lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1979 al 1983, sarà iscritto nei bilanci dei rispettivi esercizi finanziari e imputati al cap. 7698, di nuova istituzione, denominato «Contributi in conto interessi sui mutui e prestiti contratti dalle cooperative agricole e loro consorzi per l'estinzione di passività onerose».

     L'onere per gli interventi di cui all'art. 4, stabilito complessivamente in lire 1.250 milioni, sarà imputato al cap. 7699 di nuova istituzione, denominato «Contributi in conto interessi sui prestiti contratti dalle cooperative agricole e loro consorzi per le anticipazioni ai soci e produttori conferenti» del bilancio degli anni dal 1979 al 1983.

     L'onere per gli interventi di cui all'art. 5 della presente legge, stabilito in lire 1.885 milioni, per ciascuno degli esercizi dal 1979 al 1983 ed in lire 500 milioni dal 1984 al 2000, saranno imputati ai rispettivi bilanci come segue:

- per gli interventi di cui alla lett. a) dell'art. 5, al cap. 7700 (ex cap. 3484) denominato «Concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, in attuazione dell'art. 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403»;

- per gli interventi di cui alle lett. b) e c) dello stesso art. 5, al cap. 7701, di nuova istituzione, denominato «Concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari relativi alla meccanizzazione e alla zootecnia, in attuazione dell'art. 1, lett. d), della legge 1° luglio 1977, n. 403».

     Le prime due annualità del limite di impegno di cui al precedente art. 5, lett. a), sono destinate al pagamento del concorso regionale negli interessi di preammortamento dei mutui ventennali.

     Le quote degli stanziamenti annuali, successivi al 1979, per gli interventi di cui agli artt. 2 e 4 della presente legge saranno determinate, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, con le rispettive leggi di approvazione dei bilanci.

     Per gli impegni di spesa da assumere in attuazione della presente legge è autorizzata la procedura prevista dal richiamato art. 5, ultimo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

     Agli oneri di cui alla presente legge si farà fronte con le disponibilità assegnate alla Regione dell'Umbria per l'attuazione della legge 1° luglio 1977, n. 403.

     Nel bilancio di previsione dell'esercizio 1979 saranno iscritti, in termini di competenza, stanziamenti per complessive lire 6.008.900.000 cui si prevede:

     a) quanto a lire 5.508.900.000 - da iscrivere ai capp. 7697, 7698, 7699 e 7701 come indicato ai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5 lett. b) e c) - con utilizzo, ai sensi dell'art. 26 (terzo, quarto e quinto comma) della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, di parte della disponibilità esistente sul fondo globale iscritto al cap. 4680 del bilancio dell'esercizio 1978 (elenco n. 4 allegato a detto bilancio, numero d'ordine 1);

     b) quanto al limite di impegno di lire 500.000.000 - da iscrivere al cap. 7700 (ex cap. 3484) - con la assegnazione di pari importo effettuata dallo Stato nell'esercizio 1978 a norma dell'art. 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

     Nello stesso bilancio saranno, inoltre, iscritti, in termini di cassa, i seguenti stanziamenti:

     - al cap. 7697 L. 3.073.000.000

     - al cap. 7698 L. 250.000.000

     - al cap. 7699 L. 250.000.000

     - al cap. 7700 L. __

     - al cap. 7701 L. 1.385.000.000

mediante prelevamento dell'importo totale di lire 4.958.000.000 dal cap. 6140 «Fondo di riserva di cassa».

 

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 14.

     Fino all'entrata in funzione dei Consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e successive modificazioni, le funzioni ad essi delegate sono affidate, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto regionale, all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria.

     L'Ente di sviluppo agricolo in Umbria adotterà le determinazioni di propria competenza, che dovranno prevedere procedure per una sollecita utilizzazione delle somme stanziate, in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 15. Presentazione ed istruttoria delle domande.

     Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli artt. 2, lett. a) e b), 3 e 5 debbono essere presentate alla Giunta regionale, tramite i dipendenti Uffici tecnici dell'agricoltura; quelle relative agli articoli 2, lett. c), e 4 all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria.

     Effettuati gli accertamenti tecnico-economici, gli Uffici regionali rimetteranno all'Ente medesimo, per le determinazioni di competenza, le domande istruite, ad eccezione di quelle relative agli interventi di cui all'art. 2, lett. b), per le quali le relative determinazioni saranno assunte dalla Giunta regionale.

     In fase di prima attuazione della presente legge il termine del 31 marzo di cui al precedente art. 7 è prorogato al 30 giugno 1979.

 

     Art. 16.

     Per l'anno 1978 le domande dovranno essere presentate entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 17. Dichiarazione di urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 13 della L.R. 15 novembre 1999, n. 30 e ripristinata dall'art. 9 della L.R. 20 gennaio 2000, n. 5.

[2] Modificata con L.R. 4 settembre 1981, n. 68; L.R. 20 dicembre 1984, n. 49; L.R. 12 giugno 1989, n. 17. Vedi L.R. 1 luglio 1981, n. 37.

[3] Modificato con L.R. 4 settembre 1981, n. 68.

[4] Modificato con L.R. 20 dicembre 1984, n. 49.

[3] Modificato con L.R. 4 settembre 1981, n. 68.

[5] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 20 gennaio 2000, n. 5.

[6] Articolo abrogato dalla L.R. n. 12 giugno 1989, n. 17.

[5] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 20 gennaio 2000, n. 5.