§ 4.5.63 - L.R. 2 settembre 1991, n. 24.
Ristrutturazione ed adeguamento del sistema tariffario dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.5 trasporti e viabilità
Data:02/09/1991
Numero:24

§ 4.5.63 - L.R. 2 settembre 1991, n. 24.

Ristrutturazione ed adeguamento del sistema tariffario dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale.

(B.U. n. 43 dell'11 settembre 1991).

 

(Abrogata dall'art. 10 della L.R. 15 novembre 1999, n. 30, ad eccezione

dell'articolo 10).

 

     Articolo 10. Sanzioni pecuniarie e documento di identità. [1]

     1. Per gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio, ovvero di titolo di viaggio non adeguato, oltre al pagamento del biglietto a tariffa ordinaria tra i capolinea della corsa effettuata, la sanzione pecuniaria è fissata da un minimo di lire 30.000 ad una massimo di lire 180.000.

     2. La sanzione amministrativa per i possessori di regolare abbonamento, i quali al momento del controllo ne risultino sprovvisti, è fissata da un minimo di lire 4.000 ad un massimo di lire 12.000, a condizione che il possesso dell'abbonamento venga dimostrato presso gli uffici dell'esercente del servizio pubblico di trasporto entro 48 ore dalla contestazione.

     3. In caso di mancato pagamento della sanzione all'atto della contestazione, gli utenti dei servizi di trasporto pubblico sono tenuti a esibire un documento idoneo a comprovare la loro idoneità, contenente, per i minori, il cognome e il nome del soggetto tenuto alla sorveglianza, ai sensi dell'art. 2 della legge 689 del 24 novembre 1981.

     4. All'accertamento delle infrazioni provvedono gli esercenti del servizio pubblico di trasporto mediante propri agenti giurati, indipendentemente dall'ambito dei servizi rispettivamente gestiti.

 

 


[1] L'art. 1 della L.R. 16 luglio 2001, n. 16 ha ripristinato la vigenza del presente articolo, precedentemente abrogato dall'art. 10 della L.R. 15 novembre 1999, n. 30.