§ 4.1.2 - L.R. 28 gennaio 1974, n. 10.
Provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere pubbliche e la formazione di strumenti urbanistici di interesse degli Enti locali [*].


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:28/01/1974
Numero:10


Sommario
Art. 11.  Per agevolare la formazione degli strumenti urbanistici, la Regione concede contributi nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai Comuni o loro Consorzi ed alle [...]
Art. 12.  I contributi di cui all'articolo precedente sono corrisposti sulla base di un unico programma per gli esercizi 1973, 1974 e 1975.
Art. 13.  La Giunta regionale predispone il programma di spesa tenuto conto dell'importanza e dell'urgenza degli strumenti urbanistici per la cui realizzazione è stato richiesto il contributo.
Art. 14.  Dopo l'approvazione del programma il Presidente della Giunta regionale comunica all'Ente richiedente il termine entro il quale deve essere adottato e trasmesso per le approvazioni il piano [...]
Art. 15.  La concessione del contributo spetta alla Giunta regionale.
Art. 16.  (Omissis).
Art. 17.  (Omissis).
Art. 17 bis.  La Giunta è autorizzata a chiedere al proprio tesoriere la prestazione di garanzie fidejussorie nei confronti dell'Istituto mutuante per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento [...]
Art. 18.  Gli impegni e i pagamenti effettuati sugli stanziamenti dei capitoli di spesa 386 e 390 nonché quelli dei capitoli 412 e 420 del bilancio dell'esercizio 1973 sono considerati assunti ed eseguiti, [...]


§ 4.1.2 - L.R. 28 gennaio 1974, n. 10.

Provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere pubbliche e la formazione di strumenti urbanistici di interesse degli Enti locali [*].

(B.U. n. 4 del 30 gennaio 1974).

 

TITOLO I

Contributo agli Enti locali per l'esecuzione di opere pubbliche

 

     Artt. 1. - 10. (Omissis) [1]

TITOLO II

  Contributi agli Enti locali per la formazione di strumenti urbanistici

 

Art. 11. Per agevolare la formazione degli strumenti urbanistici, la Regione concede contributi nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai Comuni o loro Consorzi ed alle Comunità montane.

     Gli strumenti urbanistici per i quali possono essere concessi i contributi sono i seguenti:

     1) piani urbanistici comprensoriali;

     2) piani regolatori generali e loro varianti;

     3) programmi di fabbricazione;

     4) piani particolareggiati;

     5) piani di zona per l'edilizia economica e popolare;

     6) piani urbanistici delle Comunità montane, di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

     Dai contributi di cui al presente titolo sono esclusi i Comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti.

 

     Art. 12. I contributi di cui all'articolo precedente sono corrisposti sulla base di un unico programma per gli esercizi 1973, 1974 e 1975.

     Le domande per la concessione dei contributi debbono essere dirette al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le domande debbono essere corredate da copia delle deliberazioni relative all'affidamento degli incarichi a liberi professionisti o ad uffici pubblici per la redazione dei piani che si intendono predisporre e da un preventivo di spesa.

     La spesa dovrà essere comprensiva degli oneri occorrenti per le eventuali consulenze ed indagini preliminari.

 

     Art. 13. La Giunta regionale predispone il programma di spesa tenuto conto dell'importanza e dell'urgenza degli strumenti urbanistici per la cui realizzazione è stato richiesto il contributo.

     Il programma predetto sarà approvato dal Consiglio regionale entro i novanta giorni successivi alla presentazione della proposta della Giunta regionale.

     Nella formulazione delle graduatorie saranno considerate prioritarie le domande relative a piani urbanistici comprensoriali.

 

     Art. 14. Dopo l'approvazione del programma il Presidente della Giunta regionale comunica all'Ente richiedente il termine entro il quale deve essere adottato e trasmesso per le approvazioni il piano urbanistico per la cui redazione è stato concesso il contributo, avvertendo l'Ente che, scaduto il termine, il contributo verrà revocato.

     La deliberazione con la quale l'Ente incarica della redazione del piano urbanistico dovrà essere adottata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo e trasmessa alla Regione entro breve termine.

 

     Art. 15. La concessione del contributo spetta alla Giunta regionale.

     L'erogazione dei contributi è disposta in due fasi: per il 50 per cento all'atto della presentazione alla Regione per l'approvazione degli strumenti urbanistici; per il restante 50 per cento dopo l'approvazione degli strumenti stessi da parte del competente organo regionale.

 

     Art. 16. (Omissis).

 

     Art. 17. (Omissis).

 

     Art. 17 bis. La Giunta è autorizzata a chiedere al proprio tesoriere la prestazione di garanzie fidejussorie nei confronti dell'Istituto mutuante per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento dei mutui.

     L'onere derivante alla Regione - calcolato in misura pari allo 0,30 per cento sul valore capitale residuo del mutuo - è stabilito in lire 18.200.000 per l'anno 1974, lire 29.200.000 per l'anno 1975 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi, e graverà sui bilanci dal 1974 al 2003 con imputazione al cap. 472.

     All'onere medesimo si farà fronte, per l'anno 1974, mediante prelievo della somma di lire 18.200.000, dal cap. 312 «Fondo di riserva per le spese impreviste» del bilancio del relativo esercizio; per la maggiore spesa prevista per gli anni successivi, mediante il prevedibile incremento della entrata derivante dalla tassa regionale di circolazione [2].

 

     Art. 18. Gli impegni e i pagamenti effettuati sugli stanziamenti dei capitoli di spesa 386 e 390 nonché quelli dei capitoli 412 e 420 del bilancio dell'esercizio 1973 sono considerati assunti ed eseguiti, corrispondentemente, sul cap. 380 e sul cap. 381 dello stesso bilancio.

 

 


[*] Modificata con L.R. 21-5-1974, n. 36; L.R. 23-1-1975, n. 8; L.R. 20-3- 1975, n. 14; L.R. 23-1-1976, n. 8; L.R. 30-6-1976, n. 28; L.R. 3-2-1977, n. 9. Vedi L.R. 20-5-1986, n. 19.

[1] Articoli abrogati dall'art. 9 della L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

[2] Articolo aggiunto con L.R. 21-5-1974, n. 36.