§ 2.1.42 - L.R. 16 dicembre 1983, n. 46.
Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:16/12/1983
Numero:46


Sommario
Art. 23.  Funzionario. 1. Il funzionario svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione rivolta alla predisposizione di provvedimenti e di interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro, alla [...]
Art. 24.  Istruttore direttivo. 1. L'istruttore direttivo svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di [...]
Art. 25.  Istruttore. 1. L'istruttore cura:
Art. 26.  Collaboratore professionale. 1. Il collaboratore professionale è addetto a funzioni tecniche che richiedono conoscenze preliminari ed esperienza a livello di operai ed operatori ad alta [...]
Art. 27.  Esecutore. 1. L'esecutore:
Art. 28.  Operatore. 1. L'operatore è addetto a:
Art. 29.  Ausiliario. 1. L'ausiliario è adibito a compiti che presuppongono solo comuni conoscenze pratiche per le quali non si richiede preparazione professionale specifica.
Art. 30.  Addetto alle pulizie. 1. La qualifica funzionale di addetto alle pulizie comporta attività semplici di tipo manuale, che richiedono comuni conoscenze pratiche ed, anche, l'utilizzo di strumenti di [...]


§ 2.1.42 - L.R. 16 dicembre 1983, n. 46.

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti per il periodo 1982/1984. Modificazioni e integrazioni delle leggi nn. 33/1983, 26/1979 e 10/1981.

(B.U. n. 77 del 16 dicembre 1983).

TITOLO I

Disposizioni generali

 

     Artt. 1. - 11. [1]

TITOLO II

Norme sullo stato giuridico

CAPO I

Ordinamento

 

     Artt. 12. - 17. [1]

CAPO II

La dirigenza regionale

 

     Artt. 18. - 22. [2]

CAPO II

Qualifiche funzionali

 

Art. 23. Funzionario. 1. Il funzionario svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione rivolta alla predisposizione di provvedimenti e di interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica complessa; svolge, altresì, attività di organizzazione della raccolta ed elaborazione dei dati relativi allo stato di attuazione dei programmi e al grado di incidenza degli interventi.

     2. Nello stesso ambito il funzionario collabora, predisponendo i relativi atti e documenti, alla redazione di progetti e di schemi di articolati, pareri e istruttoria di particolare complessità e rilevanza; può partecipare ai gruppi di lavoro per obiettivi, in relazione ai compiti affidati.

     3. Espleta attività di progettazione e formazione in interventi di aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione; si avvale degli strumenti e metodologie informative ed informatiche predisposti dal sistema informativo regionale per la programmazione (SIRP); espleta le attività proprie di specifiche discipline che comportano assunzione di autonoma responsabilità professionale per la quale è prevista specifica abilitazione.

     4. Nell'ambito dell'unità organica complessa, il funzionario può essere incaricato della responsabilità - con compiti di indirizzo dell'attività degli addetti - di una unità operativa organica eventualmente prevista. In tale ipotesi verifica il rispetto dei tempi e delle procedure previsti. dai programmi di lavoro e dalle norme; definisce le procedure correnti; segue gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità belle procedure dell'organizzazione anche con riferimento ai carichi di lavoro.

     5. Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di funzionario le posizioni di lavoro che comportano:

     a) attività di studio, di ricerca e di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale;

     b) il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico- scientifici;

     c) l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà.

     6. La qualifica di funzionario può comportare la responsabilità di unità operative organiche eventualmente previste e l'esercizio di funzioni con rilevanza esterna.

     7. L'attività è caratterizzata da difficoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali e comporta la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.

     8. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica di funzionario è richiesto il diploma di laurea, nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale e altri specifici requisiti eventualmente previsti dall'ordinamento regionale.

 

     Art. 24. Istruttore direttivo. 1. L'istruttore direttivo svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui impostazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica cui è inserito.

     2. L'istruttore direttivo si avvale degli strumenti e metodologie informative e informatiche predisposti dal sistema informativo regionale per la programmazione (SIRP); provvede ad altri compiti assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

     3. Con riferimento ai compiti attribuiti, l'istruttore direttivo:

     a) espleta attività proprie di specifiche discipline tecniche, che comportano anche assunzione di autonoma responsabilità professionale;

     b) definisce le procedure correnti, verificandole nell'ambito dell'unità operativa;

     c) redige provvedimenti e schemi di provvedimenti;

     d) cura la corrispondenza e le relazioni esterne;

     e) relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure e sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti;

     f) svolge i compiti di segreteria di progetto e di segreteria di direzione per l'attuazione di procedure, di progetti operativi complessi e atti di programmazione;

     g) partecipa ai gruppi di lavoro per obiettivi attinenti i compiti attribuiti;

     h) collabora alle attività formative ed agli interventi di aggiornamento, di qualificazione e/o riqualificazione programmati per l'unità organica in cui è inserito.

     4. La posizione di lavoro di istruttore direttivo può, altresì, comportare la funzione docente nel settore della formazione professionale, nel caso in cui per l'insegnamento delle singole discipline sia richiesto il possesso del diploma di laurea.

     5. Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di istruttore direttivo le posizioni di lavoro che comportano:

     a) attività di natura tecnica, amministrativa e contabile, consistente nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti o nella elaborazione dei dati;

     b) attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione;

     c) interpretazione di norme e dei dati elaborati, nonché applicazione di procedure;

     d) collaborazione con titolari di posizione di lavoro di maggior contenuto professionale;

     e) eventuale coordinamento di gruppi informali di lavoro o organizzazione di unità semplici.

     6. L'istruttore direttivo ha iniziativa nell'ambito di prescrizioni generali contenute in nome o procedure definite o in direttive di massima, anche individuando i procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro; ha la responsabilità diretta dei risultati delle attività direttamente svolte, nonché di quelle del gruppo coordinato.

     7. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di istruttore direttivo è richiesto il possesso del diploma di laurea.

 

     Art. 25. Istruttore. 1. L'istruttore cura:

     a) nel campo amministrativo:

     - la raccolta, la conservazione e il reperimento di documenti, atti e norme;

     - la ricerca, l'utilizzo e la elaborazione semplice di elementi (atti, dati istruttori e documenti) anche complessi e complessa di dati semplici, secondo istruzioni di massima;

     - la redazione, su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse;

     - la corrispondenza e le relazioni esterne correnti collegate anche ai compiti di segreteria;

     - la redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e documenti;

     - la rendicontazione, le attività economali correnti e la rilevazione statistica;

     - altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza;

     b) nel campo dell'informazione e dell'elaborazione dati:

     - la minutazione dei programmi;

     - la gestione operativa degli impianti di elaborazione;

     - il controllo delle informazioni input/output;

     - la gestione dei flussi informativi ed attività di prima elaborazione statistica degli stessi;

     c) nel campo tecnico:

     - le attività correnti (indagini, rilievi, perizie, analisi, misurazioni, elaborati progettuali, disegni, assistenza tecnica, sperimentazione, ecc.), connesse con la posizione di lavoro e con il titolo professionale posseduto.

     2. Con riferimento alle attività tecnico-operative dei servizi regionali, l'istruttore:

     - svolge compiti caratterizzati da approfondita conoscenza delle tecniche di trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti, verificando la qualità ed i risultati della produzione;

     - conduce impianti e macchinari che comportano alta specializzazione;

     - sovraintende tecnicamente alle operazioni effettuate dagli addetti all'area funzionale cui è preposto;

     - controlla lo stato degli impianti e macchinari, predisponendo idonei interventi per assicurare adeguati rendimenti ed evitare rapide usure.

     3. La posizione di lavoro dell'istruttore può, altresì, comportare la funzione docente nel settore della formazione professionale, nel caso in cui per l'insegnamento delle singole discipline sia richiesto il diploma di scuola secondaria superiore.

     4. Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di istruttore le posizioni di lavoro che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica, amministrativa e contabile a livello culturale di base del diploma di scuola secondaria superiore.

     5. L'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e, altresì, il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni e pratiche di un certo rilievo.

     6. L'istruttore ha un grado di iniziativa nell'ambito di istruzione di massima, norme e procedure valevoli nell'ambito della sfera di attività dell'addetto, per l'assolvimento della quale è richiesta una preparazione derivante in genere da specifico titolo professionale; ha diretta responsabilità in ordine alla corretta esecuzione del proprio lavoro e alla organizzazione e coordinamento, anche mediante emanazione di prescrizioni dettagliate, del lavoro di appartenenti a livelli inferiori.

     7. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di istruttore è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente.

 

     Art. 26. Collaboratore professionale. 1. Il collaboratore professionale è addetto a funzioni tecniche che richiedono conoscenze preliminari ed esperienza a livello di operai ed operatori ad alta specializzazione, con connessa responsabilità di indirizzo di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale; può avere funzioni di vigilanza nell'ambito delle materie di competenza regionale, anche con riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni di norme di legge e regolamentari.

     2. Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di collaboratore professionale le posizioni di lavoro che attengono ad attività professionale che richiede l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative; possono altresì essere richieste una preparazione tecnica e una particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro, con eventuale impiego di apparecchiature complesse.

     3. L'autonomia operativa del collaboratore professionale è completa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali; la conseguente prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità per l'attività direttamente svolta ed, eventualmente, per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali si esercita il coordinamento.

     4. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica di collaboratore professionale è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore e/o particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché una specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.

     5. Con riferimento a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 12 e nel secondo comma dell'art. 42, la eventuale istituzione della qualifica funzionale di collaboratore professionale, prevista dal C.N.L., è demandata alla legge regionale sull'ordinamento degli uffici.

 

     Art. 27. Esecutore. 1. L'esecutore:

     a) esegue le attività amministrative che comportano operazioni di archivio, protocollo, registrazione e reperimento anche a mezzo di macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni;

     b) collabora alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica e amministrativa della pratiche;

     c) esegue attività di stenografia e/o dattilografia, da originali e registrazioni, anche mediante impiego di macchine memorizzatrici e compositrici, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione;

     d) provvede alla collazionatura dei dattiloscritti;

     e) effettua operazioni di esecuzione dei programmi di elaborazione, secondo procedure definite;

     f) è addetto all'esercizio di impianti telefonici complessi.

     2. Le attività sono svolte in forma integrata, costituendo un'unica posizione di lavoro, ovvero con esclusivo riferimento ad una parte di esse, in relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.

     3. L'esecutore è, altresì, addetto a prestazioni tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze specializzate, relative a:

     a) attività agricole e forestali;

     b) sorveglianza idraulica;

     c) strutture per la ristorazione collettiva e complessi ricettivo- alberghieri;

     d) servizi tecnici attinenti lo svolgimento dei lavori consiliari;

     e) riparazione, collaudo e anche, ove occorra, conduzione di autoveicoli;

     f) conduzione di operatrici semoventi;

     g) riproduzione lito-tipografica e confezionamento di stampati;

     h) altri servizi tecnico operativi di competenza regionale.

     4. Tali attività comportano l'impiego di macchine automatiche complesse, di cui l'esecutore garantisce l'ordinaria manutenzione, lo svolgimento di altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché l'assorbimento delle operazioni amministrative complementari.

     5. Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di esecutore, per la quale è richiesta una preparazione professionale specifica, le posizioni di lavoro che comportano attività specializzate nel campo amministrativo, contabile e tecnico-manutentivo, esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso.

     6. L'attività dell'esecutore può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di assegnazione per trattare questioni o pratiche di rilievo apprezzabile.

     7. L'esecutore ha autonomia operativa nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate; la conseguente prestazione lavorativa comporta una responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro e all'eventuale coordinamento di addetti di qualifiche inferiori.

     8. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di esecutore è richiesto il possesso della licenza della scuola dell'obbligo, nonché, ove richiesto, della specializzazione professionale. Può, altresì, richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

 

     Art. 28. Operatore. 1. L'operatore è addetto a:

     a) prestazioni tecnico-manuali e amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate;

     b) conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici e di impianti tecnici di varia natura;

     c) conduzione di autoveicoli o motoveicoli di cui esegue la pulizia e garantisce l'ordinaria manutenzione;

     d) attività agricole e forestali;

     e) altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza;

     f) compiti accessori e collegati all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica, nonché, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

     2. Le mansioni dell'operatore possono integrarsi con quelle delle qualifiche precedenti, purché siano tra di loro omogenee e complementari.

     3. Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di operatore le posizioni di lavoro che comportano attività prevalentemente esecutiva o tecnico-manuale la cui esecuzione comporta anche gravosità e/o disagio, ovvero l'uso e la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro.

     4. Le predette attività richiedono una preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro e di procedure predeterminate, acquisibili anche con un periodo limitato di pratica.

     5. L'operatore ha autonomia operativa riferita all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, con responsabilità diretta limitata alla corretta esecuzione dei propri compiti.

     6. Per l'accesso dall'esterno è richiesta la licenza della scuola dell'obbligo; può, altresì, essere richiesto il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

 

     Art. 29. Ausiliario. 1. L'ausiliario è adibito a compiti che presuppongono solo comuni conoscenze pratiche per le quali non si richiede preparazione professionale specifica.

     2. In particolare l'ausiliario è addetto a compiti di:

     a) custodia e sorveglianza di locali ed uffici, di cui cura l'apertura e la chiusura;

     b) anticamera ed aula, nel cui ambito regola l'accesso del pubblico agli uffici, fornendo informazioni semplici;

     c) dislocazione di fascicoli ed oggetti d'ufficio;

     d) prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza;

     e) commissioni anche esterne al luogo di lavoro;

     f) esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature, mediante l'uso di attrezzature di facile impiego e manovrabilità.

     3. Le mansioni della qualifica di ausiliario si integrano con quelle della qualifica di addetto alle pulizie.

     4. La qualifica funzionale di ausiliario comporta attività di tipo manuale e non, di carattere ripetitivo, con eventuale utilizzo di strumenti di lavoro di uso elementare e comune, che non comporta la trasformazione del prodotto ma la sola conservazione.

     5. L'ausiliario non ha alcuna apprezzabile autonomia, se non quella riferita alla esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, con responsabilità limitata alla corretta esecuzione dei propri compiti.

     6. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di ausiliario è richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

 

     Art. 30. Addetto alle pulizie. 1. La qualifica funzionale di addetto alle pulizie comporta attività semplici di tipo manuale, che richiedono comuni conoscenze pratiche ed, anche, l'utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune per lo svolgimento dei compiti di pulizia dei locali.

     2. L'addetto alle pulizie non ha alcuna apprezzabile autonomia, con responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

     3. Per l'accesso alla qualifica funzionale di addetto alle pulizie e richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

TITOLO III

Trattamento economico

 

     Artt. 31. - 41. [1]

TITOLO IV

Norme finali e transitorie

 

     Artt. 42. - 51. [1]

 

 

ALLEGATO A)

 

   Tabella delle prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute e integrità professionale

 

     Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuola- bus, mezzi fuori strada ed altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.

     Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitume, fuliggine, olii minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui, nonché lavori di manutenzione stradale e d'i segnaletica in presenza di traffico.

     Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, di rimozione e seppellimento salme.

     Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzione opere marittime, lagunari, lacuali, e fluviali compreso scavo porti eseguiti con macchinari sistemati su chiatte e natanti.

     Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, forni, inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni.

     Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio o esbosco e dall'impiego di antiparassitari.

     La rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto alle indennità di cui alla lett. i) del primo comma dell'art. 32 della presente legge e le attività comportanti rischio da esse prestate, quali previste dalla tabella sopra esposta, è determinata con provvedimento della Giunta regionale sulla base di apposita dichiarazione motivata e rilasciata, sotto la propria diretta responsabilità, dal responsabile della unità operativa presso cui il personale suddetto presta servizio. Qualora vi fosse personale delle categorie anzidette, non adibito anche temporaneamente alle attività comportanti rischio, al medesimo la indennità di lire 240.000 viene corrisposta per il periodo di effettiva esposizione a rischio; per i restanti periodi compete invece l'indennità di lire 120.000 annua rapportata al periodo di non esposizione a rischio.

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 2 della L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

[1] Articoli abrogati dall'art. 2 della L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

[2] Articoli abrogati dall'art. 43 della L.R. 22 aprile 1997, n. 15 e dall'art. 2 della L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

[1] Articoli abrogati dall'art. 2 della L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

[1] Articoli abrogati dall'art. 2 della L.R. 15 novembre 1999, n. 30.