§ 3.8.9 - L.R. 11 agosto 1983, n. 30.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 formazione professionale
Data:11/08/1983
Numero:30


Sommario
Art. 1.  I punti c) e d) del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, sono sostituiti dal seguente:
Art. 2.  Dopo il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, è aggiunto il seguente comma:
Art. 3.  L'art. 17 della legge regionale 21 ottobre 1981 n. 69, è sostituito dal seguente:
Art. 4.  L'art. 19 della legge regionale 21 ottobre 1981 n. 69, è sostituito dai seguenti:
Art. 5.  L'art. 20 della legge regionale 21 ottobre 1981 n. 69, è sostituito dal seguente:
Art. 6.  Il secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, sostituito dal seguente:
Art. 7.  Fino all'adozione dell'atto relativo alla mobilità del personale inserito nel ruolo speciale transitorio di cui all'art. 4 della presente legge, gli Enti delegati utilizzeranno gli operatori della [...]


§ 3.8.9 - L.R. 11 agosto 1983, n. 30. [1]

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69.

(B.U. n. 54 del 18 agosto 1983).

 

Art. 1. I punti c) e d) del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, sono sostituiti dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Dopo il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 3. L'art. 17 della legge regionale 21 ottobre 1981 n. 69, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. L'art. 19 della legge regionale 21 ottobre 1981 n. 69, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 5. L'art. 20 della legge regionale 21 ottobre 1981 n. 69, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Il secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Fino all'adozione dell'atto relativo alla mobilità del personale inserito nel ruolo speciale transitorio di cui all'art. 4 della presente legge, gli Enti delegati utilizzeranno gli operatori della formazione professionale iscritti nelle graduatorie regionali secondo gli artt. 17 e 19, previo espletamento delle procedure di cui all'art. 20, della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 50 della L.R. 14 febbraio 2018, n. 1.