§ 98.1.26525 - Legge 18 gennaio 1989, n. 9.
Modificazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'eleggibilità al Parlamento europeo dei cittadini degli altri Paesi membri della Comunità europea.


Settore:Normativa nazionale
Data:18/01/1989
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma


§ 98.1.26525 - Legge 18 gennaio 1989, n. 9.

Modificazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'eleggibilità al Parlamento europeo dei cittadini degli altri Paesi membri della Comunità europea.

(G.U. 23 gennaio 1989, n. 18)

 

     Art. 1.

     1. All'art. 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri della Comunità europea che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dalle rispettive disposizioni normative nazionali".

     2. All'art. 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "In relazione ai rappresentanti di cui al secondo comma dell'art. 4, si applicano le cause di incompatibilità previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo".