§ 3.2.95 - L.R. 19 febbraio 1997, n. 4.
Misure urgenti in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:19/02/1997
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Proroga gestione liquidatoria).
Art. 2.  (Adeguamento limiti di impegno nel cap. 7695).
Art. 3.  (Applicazione del regolamento regionale 9 marzo 1992, n. 6).


§ 3.2.95 - L.R. 19 febbraio 1997, n. 4.

Misure urgenti in agricoltura.

(B.U. n. 10 del 26 febbraio 1997).

 

Art. 1. (Proroga gestione liquidatoria).

     1. La gestione liquidatoria dell'ex Ente di sviluppo agricolo dell'Umbria di cui agli artt. 4 e 5 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, è prorogata sino al 31 dicembre 1997. La Giunta regionale può altresì prorogare per lo stesso periodo l'incarico conferito al Commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 4 sopra citato, con la deliberazione n. 10699 del 30 dicembre 1994.

     2. Entro il 30 aprile 1997 la Giunta regionale approva il piano di liquidazione dell'ex ESAU predisposto dal Commissario liquidatore e successivamente lo trasmette al Consiglio regionale per il solo esame.

     3. Le somme erogate dal disciolto ESAU ai sensi della legge regionale n. 68 del 4 settembre 1981 e successive modificazioni, su richiesta delle cooperative beneficiarie, qualora le stesse non siano poste in liquidazione volontaria o coatta amministrativa, possono essere conferite al capitale sociale delle medesime con intestazione alla gestione liquidatoria dell'ex ESAU. Il conferimento è subordinato alla presentazione al Commissario liquidatore dell'ex ESAU di un piano finanziario da cui risulti la validità delle prospettive economiche e sociali dell'impresa e che preveda una ricapitalizzazione da parte dei soci delle stesse cooperative, pari al 20 per cento delle somme di cui sopra, da versare in un periodo massimo di cinque anni in ragione di almeno un quinto all'anno.

 

     Art. 2. (Adeguamento limiti di impegno nel cap. 7695).

     1. Il limite di impegno di cui al comma 1, art. 10, della legge regionale 19 aprile 1994, n. 12, è fissato per l'anno 1997 in lire 2.027.000.000.

     2. Con legge di bilancio o di variazione allo stesso verrà provveduto alla necessaria copertura finanziaria.

 

     Art. 3. (Applicazione del regolamento regionale 9 marzo 1992, n. 6).

     1. Il regolamento regionale 9 marzo 1992, n. 6 "Criteri per la razionalizzazione dei procedimenti di accesso alle provvidenze ed alle agevolazioni in materia di agricoltura e foreste e per il loro adeguamento alla legge 7 agosto 1990, n. 241" - è applicabile esclusivamente nei casi dei quali difetti, in tutto o in parte, una disciplina normativa o di atti amministrativi a contenuto normativo riferita ai procedimenti stessi.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.