§ 3.2.92 - L.R. 28 agosto 1995, n. 40.
Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche di montagna e per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:28/08/1995
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Finalità ed ambito di applicazione).
Art. 2.  (Strumenti e modalità di attuazione).
Art. 3.  (Organizzazioni montane e gestione associata degli Enti di uso civico).
Art. 4.  (Azioni di tutela).
Art. 5.  (Forme di gestione del patrimonio forestale).
Art. 6.  (Interventi di bonifica).
Art. 7.  (Prodotti di sottobosco).
Art. 8.  (Interventi ed agevolazioni per il miglioramento delle infrastrutture).
Art. 9.  (Cooperazione di montagna).
Art. 10.  (Produzione lattiera).
Art. 11.  (Interventi per i giovani agricoltori).
Art. 12.  (Promozione turismo rurale).
Art. 13.  (Promozione artigianale).
Art. 14.  (Informatizzazione).
Art. 15.  (Servizio scolastico).
Art. 16.  (Procedure per gli interventi speciali).
Art. 17.  (Fondo regionale per la montagna).
Art. 18.  (Norma finanziaria).


§ 3.2.92 - L.R. 28 agosto 1995, n. 40. [1]

Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche di montagna e per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale.

(B.U. n. 45 del 6 settembre 1995).

 

Art. 1. (Finalità ed ambito di applicazione).

     1. La Regione con la presente legge in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e statali, promuove la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'art. 44 della Costituzione e dell'art. 22 dello Statuto.

     2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle Comunità montane ridelimitate, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, con la legge regionale approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 787 dell'8 marzo 1995.

     3. [2].

 

     Art. 2. (Strumenti e modalità di attuazione).

     1. Le Comunità montane per il raggiungimento delle proprie finalità adottano il piano pluriennale di cui all'art. 29, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e i relativi piani annuali di attuazione, in base agli indirizzi della programmazione regionale provinciale. A tal fine, le Comunità montane predispongono il piano d'intesa con i Comuni interessati per sottoporlo, con gli eventuali aggiornamenti e indicazioni recate dal piano territoriale di coordinamento, all'approvazione della Provincia.

     2. I piani di cui al comma 1 individuano misure di intervento, con particolare riguardo:

     a) allo sviluppo ed all'utilizzo delle risorse proprie dei territori montani, sotto l'aspetto produttivo ed ambientale;

     b) alla promozione di un adeguato assetto socio-strutturale delle aziende che consenta livelli di reddito e condizioni di vita comparabili a quelli delle altre zone;

     c) alla diversificazione delle fonti di reddito, mediante l'incentivazione di attività turistiche, artigianali, di protezione e conservazione dello spazio naturale e lo sviluppo di colture alternative;

     d) alla realizzazione di interventi per la tutela e la gestione del territorio rurale;

     e) alla tutela della qualità e tipicità dei prodotti agro-alimentari di montagna al fine di una loro conveniente collocazione sul mercato.

 

     Art. 3. (Organizzazioni montane e gestione associata degli Enti di uso civico).

     1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede al censimento delle Organizzazioni montane, anche unite in Comunanze, comunque denominate, e propone al Consiglio regionale apposita legge di riordino in conformità ai principi stabiliti all'art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

     2. La Regione favorisce l'aggregazione delle Organizzazioni montane e degli Enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico-amministrativi a favore degli utenti.

     3. La Regione favorisce le forme di gestione associata dei beni agro- silvo-pastorali appartenenti agli Enti di uso civico, promuovendone l'utilizzazione a scopo paesistico, agricolo, forestale e zootecnico.

     4. L'assistenza tecnica per il conseguimento degli scopi di cui al comma 2, qualora il servizio non possa essere assicurato dagli enti medesimi, è fornito dalle Comunità montane o altre Organizzazioni montane, sulla base di apposita convenzione.

     5. Le Comunità montane possono decentrare i propri servizi avvalendosi delle Organizzazioni montane esistenti nei rispettivi territori.

 

TITOLO I

INTERVENTI SPECIALI

 

CAPO I

SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

 

     Art. 4. (Azioni di tutela).

     1. Le Comunità montane attuano, sulla base degli indirizzi della programmazione provinciale, interventi speciali per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, mediante azioni dirette alla difesa del suolo, al risanamento delle acque e alla gestione ed utilizzazione del patrimonio idrico, in conformità ai piani di bacino a rilevanza regionale ed interregionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

     2. Gli interventi e le azioni di cui al comma 1 sono stabiliti nel piano di sviluppo socio economico, con le seguenti priorità:

     a) la sistemazione idrogeologica mediante: la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua; la moderazione delle piene; il contenimento del fenomeno di abbassamento dei suoli e di risalita delle acque lungo i fiumi e falde idriche;

     b) sistemazione idraulico-forestale mediante il rimboschimento dei terreni nudi, la ricostituzione e rinfoltimento dei boschi degradati ovvero distrutti o danneggiati dagli incendi, la conversione dei cedui in boschi di alto fusto, il rinsaldamento del terreno, il consolidamento delle pendici franose e dissestate nonché le opere costruttive strettamente connesse;

     c) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee attraverso la costruzione di una sufficiente rete idraulica, irrigua ed idrica rurale;

     d) la sistemazione e miglioramento dei pascoli nonchè delle aree verdi da destinare ad uso pubblico;

     e) le operazioni di difesa e lotta antiparassitaria.

     3. Gli interventi di cui al presente articolo valorizzano le potenzialità produttive, ricreative, culturali e di tutela dell'ambiente rurale e contribuiscono a promuovere lo sviluppo delle attività agri- turistiche, artigianali, agricole minori al fine di consentire il miglioramento delle condizioni socio-economiche nelle zone montane.

     4. Le Comunità montane possono concedere contributi fino al 75 per cento della spesa sostenuta per le piccole opere ed attività di manutenzione ambientale elencate al comma 2 con riferimento alle proprietà agro-silvo-pastorali, ai seguenti soggetti, in ordine di preferenza:

     a) coltivatori diretti, singoli ed associati, imprenditori agricoli a titolo principale, cooperative agricole;

     b) imprenditori agricoli non a titolo principale, tra cui quelli operanti a tempo parziale;

     c) consorzi di miglioramento fondiario;

     d) altri soggetti riconosciuti idonei all'esecuzione dell'intervento.

     5. La realizzazione degli interventi di tutela ambientale nell'ambito delle aree naturali protette, avviene mediante accordi di programma tra il soggetto gestore dell'area e le Comunità montane territorialmente competenti, che possono affidare la realizzazione ai soggetti di cui al comma 4.

 

     Art. 5. (Forme di gestione del patrimonio forestale).

     1. Le Comunità montane, nell'ambito delle zone di cui all'art. 1 comma 3, d'intesa con i Comuni, le Organizzazioni montane e gli altri Enti interessati realizzano le seguenti forme di gestione del patrimonio forestale, anche di proprietà demaniale:

     a) apposite convenzioni tra i proprietari;

     b) la costituzione di Consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata;

     c) promozione di associazioni di proprietari finalizzate al rimboschimento, alla tutela e alla migliore gestione dei boschi.

     2. Le Comunità montane e gli altri soggetti di cui al comma 1, mediante apposite convenzioni, possono svolgere specifici compiti di salvaguardia del territorio forestale per favorirne la utilizzazione per fini agricoli, produttivi, turistici e ricreativi ed a tale scopo svolgono le seguenti attività:

     a) manutenzione delle superfici agro-forestali abbandonate mediante le operazioni di sfalcio e pascolamento delle erbe, controllo delle erbe e degli arbusti infestanti, controllo fitosanitario, controllo delle sistemazioni idraulico-forestali esistenti nelle strade interne e nei sentieri poderali;

     b) sistemazione e manutenzione del territorio montano, attraverso lavori di forestazione di ricostruzione di piste forestali, di arginature e sistemazione idraulica, di riassetto idrogeologico, di sorveglianza e difesa del patrimonio boschivo dagli incendi ed avversità atmosferiche.

     3. Allo scopo di perseguire le suddette finalità, le Comunità montane possono concedere contributi ai soggetti di cui al comma 1, commisurati agli oneri derivanti dalle richiamate attività.

     4. Le Comunità montane possono affidare in appalto il compimento delle attività di cui al comma 2, secondo le modalità ed i limiti di cui all'art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ai coltivatori diretti, singoli o associati, ed alle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo- forestale, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività nei comuni montani.

 

     Art. 6. (Interventi di bonifica).

     1. Per l'esecuzione delle opere di bonifica disposte nei relativi Piani comprensoriali di bonifica, di cui alla legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4, i Consorzi di bonifica ovvero, nel caso in cui il Consorzio non sia costituito, le Comunità montane nonché gli Enti concessionari, quando non siano in condizione di provvedervi direttamente, possono avvalersi dei soggetti, di cui all'art. 17, comma 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

 

     Art. 7. (Prodotti di sottobosco).

     1. Nelle zone montane di cui all'art. 1, comma 3, la Giunta regionale può concedere ai soggetti di cui all'art. 4, comma 4 della presente legge un contributo regionale nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta al fine di incentivare l'attività produttiva nonchè valorizzare le risorse naturali dei prodotti di bosco e sottobosco, mediante gli interventi di cui all'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 55.

     2. Nelle zone montane medesime, le Comunità montane possono autorizzare la raccolta di muschi ai fini di attività economiche anche in deroga ai limiti stabiliti all'art. 7 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49 e successive modificazioni, nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regolamento regionale 1/1981.

 

CAPO II

CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA

 

     Art. 8. (Interventi ed agevolazioni per il miglioramento delle infrastrutture).

     1. Allo scopo di migliorare le infrastrutture al servizio delle aziende agricole, le Comunità montane, concedono contributi fino al 50 per cento, per gli interventi riguardanti l'approvvigionamento idrico, la viabilità rurale, le linee telefoniche ed il potenziamento delle linee elettriche, nell'ambito delle zone di cui all'art. 1 comma 3.

     2. La Giunta regionale, concede un contributo fino alla misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta per l'installazione di piccoli generatori comunque azionati o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, nell'ambito delle zone di cui all'art. 1, comma 3.

 

     Art. 9. (Cooperazione di montagna).

     1. La Giunta regionale, anche in attuazione di specifici piani di settore con particolare riferimento a quelli zootecnico e lattiero- caseario, concede contributi a società cooperative agricole operanti nelle zone di cui all'art. 1 comma 3, per le seguenti finalità:

     a) processi di fusione, mediante costituzione di una società nuova o mediante incorporazione, comunque finalizzata alle sinergie di sistema e di comparto, tese al miglioramento produttivo e gestionale;

     b) interventi per la realizzazione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di impianti attrezzature e macchinari;

     c) progetti di concentrazione produttiva e commerciale anche mediante l'acquisto, in tutto o in parte delle strutture e delle attività commerciali, del loro recupero economico e produttivo;

     d) costituzione di nuove iniziative cooperativistiche a prevalente presenza di soggetti aventi età non superiore ad anni 40;

     e) sostegno agli organismi associativi di produzione o di servizi operanti in zone marginali, in grado di assolvere un ruolo indispensabile per l'economia delle zone montane e in condizioni di contrastare il fenomeno dello spopolamento delle zone medesime.

 

     Art. 10. (Produzione lattiera).

     1. Al fine di agevolare il processo di ristrutturazione del settore della produzione lattiera nelle zone montane e nelle zone svantaggiate e di consentire agli imprenditori agricoli, singoli o associati, e loro cooperative, ivi operanti, la realizzazione di redditi adeguati, la Giunta regionale inserisce con priorità le zone medesime tra le zone omogenee per l'acquisizione delle quote di latte, nel rispetto dei vincoli e delle condizioni previste dalla vigente normativa.

 

     Art. 11. (Interventi per i giovani agricoltori).

     1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, si applicano ai residenti delle zone montane, di cui all'art. 1 comma 3, i criteri di priorità per le agevolazioni previste dalla legge regionale 24 ottobre 1989, n. 34.

 

CAPO III

  INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO RURALE E DELL'ARTIGIANATO RURALE

 

     Art. 12. (Promozione turismo rurale).

     1. Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale, la Regione promuove lo sviluppo del turismo rurale mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell'attività agricola nelle zone, di cui all'art. 1 comma 3, e contribuiscano alla tutela dell'ambiente rurale.

     2. Le Comunità montane prevedono la concessione di incentivi per l'attuazione dei progetti di cui al comma 1 per la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico-paesaggistico nonché per il restauro dei nuclei abitativi rurali.

 

     Art. 13. (Promozione artigianale).

     1. Al fine di favorire lo sviluppo di attività aziendali che consentano di soddisfare le esigenze di protezione ambientale, di conservazione dello spazio naturale e paesaggistico, nonché di adeguare la produzione agricola al fabbisogno dei mercati, la Regione dell'Umbria promuove e sostiene lo sviluppo dell'attività artigianale e locale nelle zone montane, mediante l'erogazione di benefici contributivi in armonia con quanto disposto dal Regolamento CEE n. 2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 14. (Informatizzazione).

     1. Al fine di ovviare agli svantaggi e difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le Comunità montane operano quali sportelli del cittadino mediante un adeguato sistema informatico per le documentazioni amministrative ai sensi dell'art. 24 della legge 31 gennaio 1994 n. 97, in collaborazione con le Province ed i Comuni e gli uffici periferici dell'Amministrazione statale.

     2. La Giunta regionale emana direttive per la progettazione del predetto sistema informatico.

 

     Art. 15. (Servizio scolastico).

     1. I Comuni e le Comunità montane nell'ambito delle rispettive competenze collaborano con l'Amministrazione statale, la Regione e le Province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante accordi di programma attuati a livello provinciale previa intesa con l'autorità scolastica provinciale.

     2. Agli accordi di programma, di cui al primo comma, si applicano in quanto compatibili e non espressamente derogate, le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 16. (Procedure per gli interventi speciali).

     1. Tutte le iniziative e gli interventi che perseguono finalità di cui alla presente legge sono ammissibili al finanziamento totale o parziale da parte del Fondo regionale per la montagna di cui all'art. 17, sulla base di specifici progetti.

     2. L'istruttoria dei progetti di opere pubbliche è affidata alla Comunità montana competente per territorio.

     3. La realizzazione delle opere pubbliche può essere affidata dalla Regione alle Comunità montane ai Comuni, ai Consorzi di bonifica ove costituiti, alle Organizzazioni montane e ad altri Enti comunque abilitati ad operare nel settore.

     4. Sono ammesse a finanziamento parziale le opere di competenza privata che rispondano alle norme fissate dalla legge regionale 31 marzo 1988, n. 11 e successive modificazioni, e, per quanto riguarda l'agricoltura biologica, al Regolamento CEE n. 2092 del 24 giugno 1991 e dalla normativa statale e regionale di attuazione.

     5. E' consentito ai beneficiari, delle provvidenze di cui all'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1988, n. 11, stipulare apposite convenzioni con le Comunità montane competenti territorialmente per l'affidamento alle stesse dell'esecuzione delle opere previa cessione del beneficio ottenuto e l'assunzione dell'impegno a corrispondere la quota parte di spesa eccedente il beneficio stesso.

     6. Per la determinazione dei costi dei vari interventi dovrà farsi riferimento a specifiche analisi dei prezzi per le opere pubbliche, mentre per quelli di competenza privata la spesa ammissibile discenderà dalla applicazione dei prezziari regionali vigenti per i miglioramenti fondiari e forestali.

     7. Le spese generali sulle opere pubbliche saranno determinate in misura variabile dall'8 per cento al 15 per cento in relazione all'importanza e complessità delle opere stesse.

     8. Le spese generali sul costo delle opere di competenza privata sono stabilite nell'aliquota fissa del 5 per cento rispettivamente per iniziative singole o a carattere consortile, elevabile fino all'8 per cento quando il piano di miglioramento sia basato sulle risultanze di una contabilità aziendale come definita dall'art. 5 della legge regionale 31 marzo 1988, n. 11 e successive modificazioni.

     9. Gli aiuti concedibili per le opere di competenza privata consistono in un contributo in conto capitale fino al 45 per cento per le opere di miglioramento fondiario e al 30 per cento per gli altri investimenti.

     10. Tali misure potranno essere maggiorate di un ulteriore 10 per cento ove ricorra la condizione di cui al comma 2 dell'art. 8 della citata legge regionale 31 marzo 1988, n. 11 e successive modificazioni.

     11. Per quanto concerne le misure forestali di interesse privato sono applicabili le norme contenute ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 22 bis della citata legge regionale 31 marzo 1988, n. 11.

     12. A richiesta degli interessati il contributo in conto capitale assentito ai sensi dei precedenti commi n. 11 e 13 può essere sostituito in tutto o in parte da un equivalente concorso negli interessi relativi ai mutui contratti con gli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento o da ammortamento differito dei mutui stessi, con le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 31 marzo 1988, n. 11.

     13. Per tutti gli interventi riguardanti l'agricoltura biologica valgono le norme e le provvidenze previste in attuazione della normativa comunitaria e statale vigente.

 

     Art. 17. (Fondo regionale per la montagna).

     1. Al finanziamento degli interventi recati dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti del Fondo regionale per la montagna di cui al cap. 8295, titolo II, sezione 10, rubrica 43 del bilancio regionale.

 

     Art. 18. (Norma finanziaria).

     1. Il Fondo di cui all'articolo precedente è alimentato dalle revenienze di cui alla ripartizione alle Regioni degli stanziamenti recati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dall'importo di L. 500.000.000, in termini di competenza e di cassa, iscritto al capitolo 8280, reiscrizione 1995; di conseguenza, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4 della legge regionale 2 giugno 1994, n. 18, i trasferimenti effettuati con la stessa ai capitoli: 3896, 3897, 3905, 4223 sono definitivi.

     2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 78 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[2] Comma abrogato dall'art. 129 della L.R. 2 marzo 1999, n. 3.