§ 2.4.26 - L.R. 14 maggio 2003, n. 9.
Ulteriori modificazioni e integrazioni delle leggi regionali 18 aprile 1997, n. 14 (Norme sull’amministrazione e valorizzazione del patrimonio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 demanio e patrimonio
Data:14/05/2003
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14).
Art. 2.  (Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14).
Art. 3.  (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14).
Art. 4.  (Modificazione dell’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1997 n. 14).
Art. 5.  (Modifiche e integrazioni dell’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14).
Art. 6.  (Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14).
Art. 7.  (Modifiche ed integrazioni dell’articolo 11 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14).
Art. 8.  (Modificazione dell’articolo 12 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14).
Art. 9.  (Integrazione della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14).
Art. 10.  (Integrazione della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19).
Art. 11.  (Modificazione della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11).
Art. 12.  (Integrazione della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14).
Art. 13.  (Integrazione della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34).
Art. 14.  (Sostituzione dell’articolo 18 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14).
Art. 15.  (Norme finali e transitorie).
Art. 16.  (Abrogazioni).


§ 2.4.26 - L.R. 14 maggio 2003, n. 9.

Ulteriori modificazioni e integrazioni delle leggi regionali 18 aprile 1997, n. 14 (Norme sull’amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle Aziende sanitarie locali), 14 ottobre 1998, n. 34 (Criteri e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli Enti locali e per l’organizzazione e l’esercizio delle stesse a livello locale - Modificazioni e integrazioni legge regionale 10 aprile 1995, n. 28), 9 marzo 1979, n. 11 (Regolamentazione dell’amministrazione dei beni regionali e dell’attività contrattuale) e 9 marzo 2000, n. 19 (Disciplina dei territori montani e delle Comunità montane e modificazione della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3).

(B.U. 21 maggio 2003, n. 21).

 

Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14).

     1. L’articolo 1 della legge regionale n. 14/1997 è sostituito dal seguente:

     «Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge detta norme sull’amministrazione e sull’uso del patrimonio immobiliare della Regione, nonché su quello delle aziende sanitarie locali, al fine di semplificare le procedure gestionali, di ottimizzare la spesa corrente, di reperire risorse per progetti di sviluppo economico e sociale e per la conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione.».

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14).

     1. L’articolo 2 della legge regionale n. 14/1997 è sostituito dal seguente:

     «Art. 2. (Programma di politica patrimoniale).

     1. Il Consiglio regionale approva, con cadenza triennale, su proposta della Giunta regionale adottata, previa concertazione ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n. 13/2000, il Programma di politica patrimoniale.

     2. Il Programma di politica patrimoniale di cui al comma 1, in coerenza con gli obiettivi del Documento annuale di programmazione, detta gli indirizzi per il Piano attuativo annuale di cui all’articolo 3, relativamente:

     a) agli immobili da destinare a sede degli uffici e servizi regionali;

     b) alla individuazione degli immobili regionali da destinare ad attività produttive, a progetti di sviluppo o comunque di pubblico interesse;

     c) alla valorizzazione dei beni immobili del demanio e del patrimonio regionale, del patrimonio agroforestale e del patrimonio disponibile;

     d) all’acquisizione di beni immobili;

     e) alla dismissione patrimoniale.».

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14).

     1. L’articolo 3 della legge regionale n. 14/1997 è sostituito dal seguente:

     «Art. 3. (Piano attuativo annuale).

     1. La Giunta regionale approva il Piano attuativo annuale, con il quale specifica le azioni da porre in essere nell’anno di riferimento per dare attuazione agli indirizzi del Programma triennale e definisce le modalità operative per la gestione del Fondo speciale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui all’articolo 4.

     2. La Giunta regionale trasmette per conoscenza al Consiglio regionale il Piano attuativo annuale contestualmente al disegno di legge inerente il bilancio annuale di previsione.».

 

     Art. 4. (Modificazione dell’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1997 n. 14).

     1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 14/1997 è sostituito dal seguente:

     «1. La Giunta regionale per la determinazione degli indirizzi di gestione delle risorse di cui alla lett. b) dell’articolo 5, attiva le procedure di concertazione previste dalla legislazione vigente».

 

          Art. 5. (Modifiche e integrazioni dell’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14).

     1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 14/97 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera b) dopo le parole: «di demanio pubblico regionale» aggiungere le seguenti parole: «e dei beni del patrimonio indisponibile»;

     b) alla lettera e) le parole: «compatibilmente con l’interesse generale della Regione e la natura del bene» sono sostituite con le parole: «nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15»;

     c) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f bis) il trasferimento del patrimonio regionale agli enti locali, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34.».

 

     Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14).

     1. L’articolo 10 della legge regionale n. 14/1997 è sostituito dal seguente:

     «Art. 10. (Stima dei beni).

     1. Le procedure di acquisto, alienazione e permuta di beni immobili vengono attivate, sulla base del Piano attuativo annuale di cui all’articolo 3, dal competente Servizio regionale, previa acquisizione di stima anche mediante perizia asseverata.».

 

     Art. 7. (Modifiche ed integrazioni dell’articolo 11 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14).

     1. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 14/1997 è sostituito dal seguente:

     «1. Gli acquisti, le alienazioni e le permute di beni immobili sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione della attestazione effettuata dall’ufficio competente, della congruità del prezzo conseguito all’esito della procedura.».

     2. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 14/1997 sono aggiunti i seguenti commi:

     «2 bis. L’alienazione di compendi aziendali, aziende agricole e unità immobiliari destinate ad uso abitativo principale può essere effettuata in favore del conduttore quando lo stesso ne abbia il godimento da almeno due anni.

     2 ter. Nel caso di cui al comma 2 bis l’alienazione può essere effettuata in deroga a quanto previsto al comma 1:

     a) mediante il pagamento in unica soluzione di un prezzo ridotto del venti per cento rispetto a quello definito ai sensi dell’articolo 10;

     b) mediante pagamento immediato di una quota non inferiore al trenta per cento del prezzo di cessione, calcolato ai sensi dell’articolo 10, con dilazione di pagamento della parte rimanente in non più di anni quindici, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

     2 quater. L’amministrazione regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione del Piano attuativo annuale di cui all’articolo 3, nel quale sia prevista per l’anno di riferimento l’alienazione di una unità immobiliare che rientra nella ipotesi di cui al comma 2 bis, ne dà comunicazione formale al conduttore, il quale, nei centoventi giorni successivi, può richiedere l’alienazione a suo vantaggio ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter. In assenza di richiesta da parte del conduttore, l’alienazione avviene seguendo le procedure ordinarie.

     2 quinquies. Quando l’alienazione è disposta ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter, il bene non può essere alienato per anni 10, ovvero fino al pagamento finale del prezzo, qualora lo stesso venga corrisposto ai sensi della lettera b) del comma 2 ter.».

 

     Art. 8. (Modificazione dell’articolo 12 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14).

     1. Al comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 14/1997 le parole: «alla competente commissione consiliare» sono sostituite dalle parole: «al Consiglio regionale».

 

     Art. 9. (Integrazione della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14).

     1. Dopo l’articolo 13 della legge regionale n. 14/1997 è aggiunto il seguente:

     «Art. 13 bis. (Trasferimento del patrimonio agro-forestale regionale).

     1. I beni agro-forestali già facenti parte del demanio forestale dello Stato, compresi nel patrimonio dell’Azienda di Stato per le foreste demaniali, o comunque da questa amministrazione trasferiti alla Regione in attuazione dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché gli altri beni agro-forestali a qualsiasi titolo pervenuti alla Regione, sono trasferiti al patrimonio indisponibile dei comuni in ragione della loro ubicazione.

     2. Dal trasferimento sono esclusi:

     a) i fabbricati e le relative aree di sedime;

     b) i terreni e le aree boschive che rivestono interesse regionale.».

 

     Art. 10. (Integrazione della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19).

     1. Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale n. 19/2000 dopo le parole: «al comma 1» aggiungere le parole: «dell’articolo 13-bis della legge regionale n. 14/97».

 

     Art. 11. (Modificazione della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11).

     1. Gli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 11/79 come sostituiti dall’articolo 15 della legge regionale n. 14/1997 sono sostituiti dal seguente:

     «Art. 15. (Uso della proprietà pubblica).

     1. I beni di proprietà pubblica per natura o per destinazione, classificati come demaniali o patrimoniali indisponibili, possono formare oggetto di:

     a) uso pubblico generale;

     b) uso diretto da parte della Amministrazione regionale o di enti pubblici per l’esercizio dei compiti istituzionali;

     c) uso particolare, comunque compatibile con la natura del bene e la sua destinazione, mediante concessione temporanea a soggetti pubblici o privati, anche a titolo gratuito, ove tale uso risponda ad un interesse di carattere generale condiviso;

     d) uso particolare, comunque compatibile con la natura del bene e la sua destinazione, mediante concessione temporanea a soggetti pubblici o privati, a titolo oneroso, con fissazione di un canone stabilito sulla base dei valori di mercato.».

 

     Art. 12. (Integrazione della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14).

     1. Dopo l’articolo 15 della legge regionale n. 14/1997 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 15 bis. (Trasferimento di beni).

     1. I beni del patrimonio regionale stabilmente destinati all’esercizio di funzioni delle province e dei comuni possono essere trasferiti agli stessi a titolo gratuito.

     2. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1, è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34.

     3. I beni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera e), già facenti parte del patrimonio dei comuni, con vincolo di destinazione sanitaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed aventi interesse storico o culturale, ovvero caratterizzati da un ruolo strategico nell’ambito degli strumenti urbanistici, possono essere ceduti direttamente al comune in cui gli stessi insistono, al valore di stima del bene, quando lo stesso ne faccia formale richiesta, entro sei mesi dall’approvazione del Piano di cui al comma 3 dell’articolo 18.

Art. 15 ter. (Altre forme di utilizzo dei beni regionali).

     1. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto dalla specifica normativa, come forma di incentivazione per l’esercizio associato delle funzioni comunali, può mettere a disposizione mediante comodato gratuito ai comuni derivanti da fusione fra comuni, alle unioni di comuni, alle comunità montane e alle associazioni intercomunali, propri beni patrimoniali, previa convenzione che disciplini, in particolare, la destinazione d’uso dell’immobile, la durata dell’utilizzo e gli oneri a carico degli enti utilizzatori.».

 

     Art. 13. (Integrazione della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34).

     1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale n. 34/98 dopo la parola: «stesse» aggiungere le seguenti parole: «, senza vincolo di destinazione».

     2. Al comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 34/98 dopo la parola: «beni» sono soppresse le parole: «mobili ed».

     3. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 34/98 è aggiunto il seguente:

     «2 bis. I beni mobili, ivi compresi i beni mobili registrati di proprietà della Regione, utilizzati per l’esercizio delle funzioni delegate o sub-delegate sono trasferiti agli enti esercitanti le funzioni in misura corrispondente alle esigenze di esercizio delle stesse.».

     4. Dopo il comma 6 dell’articolo 17 della legge regionale n. 34/98 sono aggiunti i seguenti:

     «6 bis. I beni di cui ai commi 1 e 2 sono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con gli oneri ed i pesi connessi e con le relative pertinenze.

     6 ter. La gestione in uso o in comodato è disposta con atto che regola i rapporti finanziari con gli enti delegati o subdelegati connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle spese di gestione dei beni ceduti.».

 

     Art. 14. (Sostituzione dell’articolo 18 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14).

     1. L’articolo 18 della legge regionale n. 14/1997 è sostituito dal seguente:

     «Art. 18. (Piano del patrimonio delle aziende sanitarie).

     1. Le aziende sanitarie redigono il Piano triennale del patrimonio, nel quale individuano:

     a) i beni destinati o da destinare all’erogazione di servizi e a sede degli uffici;

     b) i beni utilizzati per finalità di pubblico interesse da enti pubblici o privati senza scopo di lucro, in virtù di accordi di programma o convenzioni;

     c) i beni destinati o da destinare alla produzione di reddito con l’indicazione dei proventi conseguiti o conseguibili nonché delle azioni che si intendono intraprendere per ottimizzare la redditività degli stessi;

     d) i beni di cui alla lettera a), destinati a sede di uffici o servizi, dei quali si prevede la dismissione dall’uso, nel triennio, con la indicazione delle ipotesi di riutilizzo;

     e) i beni che si intendono alienare nel triennio, ivi compresi quelli destinati a sede di uffici o servizi, di cui si prevede la dismissione dall’uso, indicando i tempi di alienazione e la destinazione dei proventi.

     2. Il Piano di cui al comma 1, adottato dall’organo aziendale competente, è trasmesso entro trenta giorni alla Giunta regionale, che può formulare osservazioni. Il Piano è definitivamente approvato dall’organo aziendale competente adeguandosi alle eventuali osservazioni e rilievi formulati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento degli stessi.

     3. Il Piano, definitivamente approvato, viene trasmesso alla Giunta regionale e diventa efficace con la comunicazione da parte della stessa, della avvenuta presa d’atto.

     4. La Giunta regionale comunica tempestivamente al Consiglio regionale il piano corredato della relativa presa d’atto.

     5. Il Piano viene aggiornato con cadenza almeno triennale ed in ogni caso entro sei mesi dalla nomina del direttore generale.».

 

          Art. 15. (Norme finali e transitorie).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge:

     a) la Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale la proposta di Programma di politica patrimoniale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore e comunica il piano attuativo annuale entro trenta giorni dalla approvazione dello stesso;

     b) la concertazione istituzionale sul Programma di cui alla lettera a) prevista dall’articolo 5, comma 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, si considera assolta con l’acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali;

     c) l’alienazione dei beni immobili prevista dall’articolo 11 comma 2 bis della legge regionale n. 14/1997, come aggiunto dall’articolo 7 comma 2 della presente legge, può essere effettuata nell’ipotesi in cui il conduttore abbia il godimento dei beni stessi da almeno due anni antecedenti l’entrata in vigore;

     d) i Piani triennali del patrimonio delle aziende sanitarie di cui all’articolo 18 della legge regionale n. 14/1997, come sostituito dall’articolo 14 della presente legge, sono adottati entro un anno dalla entrata in vigore.

     2. La individuazione dei beni del patrimonio agro - forestale regionale da trasferire ai comuni ai sensi dell’articolo 13-bis della legge regionale n. 14/1997, come aggiunto dall’articolo 9 della presente legge, è effettuata dalla Giunta regionale entro 12 mesi dall’entrata in vigore.

     3. Fino al trasferimento previsto dal comma 2, i beni agro-forestali sono gestiti dalle comunità montane sulla base di specifiche direttive impartite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 16. (Abrogazioni).

     1. I commi 4 e 5 dell’articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11, sono abrogati.

     2. L’articolo 17 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11, è abrogato.

     3. L’articolo 18 della legge regionale n. 11/1979, come sostituito dall’articolo 16 della legge regionale n. 14/1997, è abrogato.

     4. L’articolo 17 della legge regionale n. 14/1997 è abrogato.

     5. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 11 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 e successive modificazioni sono abrogati.