§ 2.4.7 - L.R. 9 marzo 1979, n. 11.
Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 demanio e patrimonio
Data:09/03/1979
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Beni della Regione.
Art. 2.  Demanio della Regione e suo regime giuridico.
Art. 3.  Patrimonio della Regione.
Art. 4.  Condizione giuridica del patrimonio regionale indisponibile.
Art. 5.  Patrimonio disponibile.
Art. 6.  Inventari.
Art. 7.  Inventario dei beni demaniali.
Art. 8.  Inventari dei beni patrimoniali.
Art. 9.  Consegnatari dei beni mobili.
Art. 10.  Ricognizione periodica dei beni.
Art. 11.  Dichiarazione di fuori uso e discarico.
Art. 12.  (Uso della proprietà pubblica).
Art. 13. 
Art. 14.  Uso di beni patrimoniali disponibili.
Art. 15.  Uso dei beni mobili.
Art. 16.  Amministrazione dei beni della Regione.
Art. 17.  Accertamento della natura giuridica dei singoli beni immobili.
Art. 18. 
Art. 19.  Concessione per l'uso dei beni.
Art. 20.  Piccole concessioni e licenze.
Art. 21.  Manutenzione dei beni patrimoniali.
Art. 22.  Vigilanza sui beni della Regione e mezzi di tutela degli stessi.
Art. 23.  I beni regionali e il conto generale del patrimonio.
Art. 24.  Legittimazione a contrarre.
Art. 25.  Contenuto e limiti.
Art. 26.  Forme di contrattazione.
Art. 27.  Proposte di contrattazione.
Art. 28.  Pareri consultivi.
Art. 29.  Scelta delle procedure.
Art. 30.  Capitolati generali e speciali.
Art. 31.  Licitazione e trattativa privata.
Art. 32.  Procedimento per l'asta pubblica.
Art. 33.  Avviso d'Asta.
Art. 34.  Idoneità degli aspiranti ed esclusione dalla gara.
Art. 35.  Svolgimento della gara.
Art. 36.  Procedimento per l'appalto-concorso.
Art. 37.  Procedimento per la licitazione privata.
Art. 38.  Approvazione degli atti di aggiudicazione.
Art. 39.  Stipulazione del contratto.
Art. 40.  Ufficiale rogante.
Art. 41.  Esecuzione dei contratti.
Art. 42.  Collaudazione.
Art. 43.  Norma finale.


§ 2.4.7 - L.R. 9 marzo 1979, n. 11.

Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale.

(B.U. n. 13 del 14 marzo 1979).

 

TITOLO I

Dei beni pubblici regionali

 

CAPO I

Condizione giuridica

 

Art. 1. Beni della Regione. [1]

     I beni regionali sono di demanio pubblico regionale e di patrimonio regionale, secondo i principi stabiliti dalle leggi statali, compresi quelli del codice civile, e la disciplina fissata dalle leggi regionali.

 

     Art. 2. Demanio della Regione e suo regime giuridico. [2]

     Costituiscono il demanio pubblico regionale, e sono soggetti al regime previsto dal codice civile per i beni del demanio pubblico, i beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822 del codice stesso, se appartengono alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo, nonché quelli previsti dal terzo comma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Il medesimo regime si applica ai diritti reali che spettano alla Regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità dei beni previsti dal comma precedente oppure per il perseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quello cui servono i beni stessi.

 

     Art. 3. Patrimonio della Regione. [3]

     Costituiscono il patrimonio regionale i beni appartenenti alla Regione che non siano della specie di quelli previsti dall'articolo precedente.

     Essi si distinguono in immobili e mobili, e in indisponibili e disponibili, secondo quanto prevedono il codice civile e le altre leggi che disciplinano la materia.

 

     Art. 4. Condizione giuridica del patrimonio regionale indisponibile. [4]

     Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione i beni indicati nel quinto comma dell'art. 11 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281.

     I beni che fanno parte del patrimonio regionale indisponibili non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla presente legge.

     Le foreste trasferite alla Regione, le cave e le torbiere, quando la disponibilità è stata sottratta al proprietario del fondo, le acque minerali e termali, sono altresì soggette ai vincoli stabiliti dall'art. 17 lett. a) della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 5. Patrimonio disponibile. [5]

     Tutti gli altri beni patrimoniali della Regione, non compresi fra quelli rientranti nel patrimonio regionale indisponibile, fanno parte del patrimonio regionale disponibile.

     I beni del patrimonio disponibile sono soggetti alla disciplina della presente legge.

 

     Art. 6. Inventari.

     I beni della Regione - ivi compresi quelli assegnati al Consiglio - sono iscritti in appositi inventari tenuti e aggiornati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 7. Inventario dei beni demaniali. [6]

     L'inventario dei beni di demanio pubblico regionale consiste in uno stato descrittivo e valutativo desunto dai rispettivi catasti, e, per quelli trasferiti dallo Stato, dai rispettivi decreti di trasferimento e dai conseguenti verbali di consegna.

     L'inventario deve contenere in ogni caso l'indicazione delle eventuali concessioni o deleghe gravanti sui beni. E' tenuto anche uno schedario descrittivo dei beni medesimi.

     La scheda contiene gli elementi utili per la identificazione, valutazione e amministrazione di ogni bene.

     (Omissis) [7].

     (Omissis) [8].

 

     Art. 8. Inventari dei beni patrimoniali.

     Gli inventari dei beni patrimoniali sono tenuti separatamente per gli immobili e per i mobili.

     [L'inventario dei beni immobili consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente le seguenti indicazioni:

     a) il luogo, la denominazione, la qualità;

     b) i connotati catastali, l'estimo o la rendita imponibile;

     c) i titoli di provenienza;

     d) la estensione;

     e) il reddito;

     f) il valore fondiario approssimativo;

     g) le servitù, i pesi e gli oneri di cui siano gravati;

     h) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati e l'Ufficio alla cui amministrazione sono affidati;

     i) la durata di tale destinazione] [9].

     [E' tenuto altresì lo schedario previsto dal precedente articolo 7 secondo le modalità ivi indicate] [10].

     I beni mobili, esclusi quelli di normale consumo, sono indicati nell'inventario che deve contenere:

     1) la denominazione e descrizione dei singoli oggetti secondo la loro diversa natura o specie;

     2) il numero di inventario attribuito ad ogni singolo oggetto, anche con numerazione discontinua per le eventuali esigenze del sistema elettronico di tenuta delle scritture;

     3) la data e l'ufficio che l'ha presi in carico, l'uso cui sono destinati;

     4) la provenienza;

     5) il valore al prezzo di acquisto ovvero di stima o di mercato quando i beni siano pervenuti alla Regione per altro titolo;

     6) gli estremi del discarico.

 

     Art. 9. Consegnatari dei beni mobili.

     La Giunta regionale nomina i consegnatari dei beni mobili in rapporto alla ubicazione e alla dislocazione dei vari uffici, scegliendoli tra i dipendenti assegnati agli uffici stessi.

     I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in custodia fino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico, salvo che per la custodia dei beni regolarmente dati in uso ai singoli dipendenti.

     Ogni consegnatario tiene a sua cura un registro descrittivo dei beni ricevuti, con l'indicazione del numero d'ordine e del valore assegnato al bene nell'inventario generale, nonché del dipendente al quale il bene stesso è stato dato in uso.

     Il consegnatario vigila sulla buona conservazione e sul regolare uso dei beni stessi.

     Ogni consegnatario dà dimostrazione all'Amministrazione alla fine dell'esercizio, per il tramite del competente settore dell'Ufficio bilancio e provveditorato della Giunta regionale, dello stato di consistenza dei beni mobili che a tale epoca risultano ancora a suo carico.

 

     Art. 10. Ricognizione periodica dei beni.

     La Giunta regionale provvede a ricognizioni periodiche, almeno decennali, dei beni regionali al fine di una loro migliore utilizzazione e per l'aggiornamento dei valori iscritti negli inventari.

 

     Art. 11. Dichiarazione di fuori uso e discarico.

     I beni mobili regionali, non più idonei all'uso loro assegnato per vetustà, o che per qualsiasi altra ragione divenissero inservibili, sono dichiarati fuori uso e cancellati dal relativo inventario con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di una motivata proposta del competente settore dell'Ufficio bilancio e provveditorato.

     In tale delibera la Giunta regionale determina anche la destinazione da dare ai beni.

 

CAPO II

Uso dei beni regionali

 

     Art. 12. (Uso della proprietà pubblica). [11]

     1. I beni di proprietà pubblica per natura o per destinazione, classificati come demaniali o patrimoniali indisponibili, possono formare oggetto di:

     a) uso pubblico generale;

     b) uso diretto da parte della Amministrazione regionale o di enti pubblici per l’esercizio dei compiti istituzionali;

     c) uso particolare, comunque compatibile con la natura del bene e la sua destinazione, mediante concessione temporanea a titolo oneroso a favore di soggetti privati e pubblici, con fissazione di un canone stabilito attraverso perizia di stima, sulla base di valori di mercato, previo avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione [12];

     d) uso particolare, comunque compatibile con la natura del bene e la sua destinazione, nonché rispondente a un interesse di carattere strumentale alle finalità di interesse regionale, mediante concessione temporanea a titolo gratuito a favore di agenzie regionali, aziende del sistema sanitario regionale, enti pubblici economici regionali, società totalmente pubbliche a partecipazione maggioritaria della Regione, enti ed organismi pubblici previsti da legge regionale nonché fondazioni senza scopo di lucro partecipate dalla Regione o dai soggetti precedentemente elencati [13].

     d bis) uso particolare, comunque compatibile con la natura del bene e la sua destinazione, mediante concessione temporanea a titolo gratuito a favore di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e di altri enti, anche di natura privata, costituiti dalla Regione per la cura di interessi pubblici. In tali casi, il bene è assegnato, previa presentazione di un progetto finalizzato a illustrare le attività di interesse pubblico connesse all'uso del bene, nonché il nesso di strumentalità con l'interesse regionale. La concessione temporanea a titolo gratuito può essere disposta anche a favore dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato), limitatamente ai luoghi di culto e loro pertinenze [14].

     1-bis. Si procede all'assegnazione diretta di un bene in uso particolare, nei casi di cui al comma 1, lettera d) e ultimo periodo della lettera d bis). Negli altri casi, si procede mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale, salva l'assegnazione diretta del bene, qualora l'interesse pubblico risulti realizzabile da un unico soggetto, tenuto conto della specificità del bene e del progetto di attività, oppure, qualora sia stata esperita senza esito positivo, la procedura di evidenza pubblica [15].

 

     Art. 13. [16]

 

     Art. 14. Uso di beni patrimoniali disponibili. [17]

     I beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile regionale sono destinati all'uso loro assegnato dalla Giunta regionale. L'acquisto, l'alienazione, e gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione su tali beni sono disposti dalla Giunta regionale, previa deliberazione di autorizzazione del Consiglio regionale.

     (Abrogato) [18].

     I contratti sopra indicati, riguardanti i frutti dei beni patrimoniali disponibili sono deliberati dalla Giunta regionale in conformità alle norme della presente legge.

 

     Art. 15. Uso dei beni mobili.

     I beni mobili della Regione si distinguono in:

     a) beni destinati al servizio degli uffici regionali, comprese le macchine, le apparecchiature e gli attrezzi simili;

     b) diritti e titoli che, ai sensi del codice civile o di altre leggi sono considerati come beni mobili.

     I beni di cui alla lettera a) sono amministrati dal competente settore dell'Ufficio bilancio e provveditorato, sotto la vigilanza del Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato.

     Tale Ufficio provvede:

     1) all'acquisto, e alla distribuzione degli strumenti tecnici e di quanto occorra per il funzionamento dei vari uffici secondo la procedura stabilita dalla presente legge;

     2) alla conservazione - tramite i consegnatari - di tutti i beni mobili regionali;

     3) alla vigilanza sull'uso effettivo dei beni mobili assegnati ai vari uffici.

 

CAPO III

Amministrazione dei beni regionali

 

     Art. 16. Amministrazione dei beni della Regione. [19]

     L'amministrazione dei beni regionali compete al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e al suo Presidente, nei limiti delle rispettive competenze stabilite dallo Statuto, nonché secondo le modalità fissate dalla presente legge o da altre leggi regionali.

     I beni assegnati al Consiglio regionale sono dallo stesso amministrati nell'ambito della propria autonomia funzionale e contabile.

 

     Art. 17. Accertamento della natura giuridica dei singoli beni immobili. [20]

 

     Art. 18. [21]

 

     Art. 19. Concessione per l'uso dei beni. [22]

     [Nei casi in cui, ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13, si costituiscano sui beni regionali usi particolari mediante concessione, il relativo atto amministrativo viene autorizzato dal Consiglio regionale su motivata proposta della Giunta regionale] [23].

     Per la scelta del concessionario si applicano le norme contenute nella presente legge per le procedure contrattuali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12. L'atto di concessione deve stabilire la durata della stessa, l'ammontare del canone da corrispondersi dal concessionario, nonché la cauzione a carico di quest'ultimo, quando non sia un Ente pubblico [24].

     In tale atto deve essere specificato l'uso per il quale il bene viene dato in concessione, nonché le eventuali condizioni necessarie per la buona conservazione del bene regionale e per l'esercizio dell'attività che viene consentita.

     Scaduto il termine della concessione, eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio della Regione.

     La Giunta regionale, con norme regolamentari, può disciplinare ulteriori modalità attuative per la gestione e l'uso dei beni di proprietà regionale [25].

 

     Art. 20. Piccole concessioni e licenze. [26]

     Il Consiglio regionale con atto amministrativo individua i casi in cui - in relazione alla modesta consistenza del bene ed alla lieve entità del canone - sui beni regionali possono essere costituiti diritti a favore di terzi mediante concessioni o licenze in deroga alle norme contenute nella presente legge;

     In tali casi il relativo atto amministrativo è adottato dalla Giunta regionale o da un assessore appositamente delegati, sulla base di un disciplinare tipo predisposto dalla Giunta.

     La procedura di cui ai commi precedenti è applicata anche per la vendita dei frutti dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili in conformità alle norme della presente legge.

 

     Art. 21. Manutenzione dei beni patrimoniali. [27]

     Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili regionali provvede la Giunta nei limiti dei rispettivi stanziamenti contenuti nel bilancio regionale. Gli atti relativi sono predisposti dal competente settore dell'ufficio bilancio e provveditorato.

     Le spese per piccoli e urgenti interventi di manutenzione ordinaria degli stabili sede di uffici regionali, possono essere attuate anche mediante la procedura prevista dall'art. 49 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, fino ad un massimo di lire 500.000 annue.

 

     Art. 22. Vigilanza sui beni della Regione e mezzi di tutela degli stessi. [28]

     La Giunta regionale vigila affinché i beni pubblici regionali siano effettivamente ed integralmente destinati all'uso generale e particolare cui gli stessi sono stati assegnati. A tal fine, compiuti gli opportuni accertamenti, la Giunta predispone i provvedimenti ritenuti necessari, ivi compresi quelli occorrenti per la tutela dei beni regionali sia in via amministrativa, che valendosi dei mezzi previsti dal Codice civile a difesa della proprietà e del possesso.

 

     Art. 23. I beni regionali e il conto generale del patrimonio. [29]

     Il settore dell'ufficio bilancio e provveditorato competente per materia comunica annualmente all'altro settore dello stesso ufficio cui compete la compilazione del conto generale del patrimonio, previsto dall'art. 63 della legge regionale n. 23 del 3 maggio 1978, gli elementi necessari in ordine ai beni regionali.

 

TITOLO II

Dei contratti

 

     Art. 24. Legittimazione a contrarre. [30]

     Agli acquisti, alle alienazioni, alle locazioni, agli approvvigionamenti, alle convenzioni e agli altri contratti comunque riguardanti le funzioni e i servizi della Regione - sia attinenti a competenze proprie che a quelle delegate dallo Stato - provvede la Giunta ai sensi dell'art. 55 lett. e) dello Statuto, nei modi ed entro i limiti fissati dalla presente legge.

 

     Art. 25. Contenuto e limiti. [31]

     I contratti devono avere termine certo e durata non superiore di norma a 9 anni, fatti salvi i casi in cui la diversa durata è motivata dalla necessità di conseguire l’obiettivo perseguito in atti di programmazione regionale. I contratti non possono prevedere il pagamento di interessi e provvigioni a favore dei fornitori e imprenditori sulle somme da essi anticipate per la esecuzione del contratto, devono prevedere l'obbligo per l'aggiudicatario di prestare apposita garanzia; possono prevedere pagamenti in conto per forniture e lavori, e anticipazioni fino a un massimo del 20 per cento, previa prestazione di garanzia; non possono prevedere il subappalto, se non previo consenso dell'Amministrazione. Le spese di contratto - ivi compresi gli oneri tributari inerenti allo stesso che per legge non devono gravare sul committente - sono a carico del contraente privato.

 

     Art. 26. Forme di contrattazione.

     Tutti i contratti dai quali deriva una entrata o una spesa per la Regione sono preceduti da licitazione privata, trattativa privata, appalto-concorso, secondo le regole stabilite dalla presente legge. Con regolamento della Giunta regionale sono stabiliti i casi e le forme in cui i beni mobili ed immobili di proprietà della Regione possono essere alienati con aste elettroniche e sistemi di evidenza pubblica equivalenti. Il predetto regolamento deve rispettare i principi di economicità, trasparenza, tutela della privacy, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità, concorrenzialità e pubblicità [32].

     Può farsi ricorso anche all'asta pubblica, ove ritenuto conveniente per la Regione.

     La Giunta regionale può, con motivata deliberazione, stabilire che determinati lavori e forniture il cui importo non superi lire 10 milioni vengano eseguiti in economia.

 

     Art. 27. Proposte di contrattazione.

     Fatta salva la competenza dei funzionari delegati, gli uffici regionali - allorché occorra ai sensi della presente legge fare ricorso alle forme di contrattazione previste dal precedente articolo 26 - effettuata la necessaria istruttoria, anche in relazione alle disponibilità di bilancio e alla congruità della spesa, inoltrano la proposta alla Giunta regionale con motivata relazione.

     Nei casi in cui occorra procedere alla stipulazione di contratti di acquisto o di vendita di beni immobili, di locazione, di fornitura di beni mobili da inventariare ai sensi dell'art. 8 della presente legge, nonché di altri contratti aventi ad oggetto beni e servizi comunque riguardanti l'amministrazione generale degli uffici regionali, e di quelli relativi alle concessioni di cui al precedente articolo 19, gli uffici regionali formulano specifiche richieste al competente settore dell'ufficio bilancio e provveditorato.

     Quest'ultimo, compiuta l'istruttoria necessaria, anche in relazione alle disponibilità di bilancio e alla congruità della spesa, inoltra la richiesta alla Giunta regionale con motivata relazione.

 

     Art. 28. Pareri consultivi.

     Nei casi in cui sia prescritto il parere obbligatorio di organi o uffici consultivi, la proposta di contrattazione alla Giunta regionale deve essere effettuata dopo che sia stato udito il parere stesso.

     Negli altri casi la Giunta regionale può determinare che il parere sia richiesto prima dell'adozione della deliberazione di sua competenza.

 

     Art. 29. Scelta delle procedure.

     La Giunta regionale delibera motivatamente, per ciascun contratto o per gruppi di contratti, sulla scelta della procedura ritenuta più idonea, tra quelle di cui al precedente art. 26 al fine di garantire l'economicità, la speditezza della gestione e l'imparzialità, tutelando altresì il principio della concorrenza tra gli imprenditori e della parità di trattamento dei concorrenti.

 

     Art. 30. Capitolati generali e speciali.

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera i capitolati generali sulle condizioni che possono applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti.

     La Giunta regionale, sulla base di questi, predispone e approva i capitolati speciali sulle condizioni relative all'oggetto proprio del contratto singolo ovvero di una ristretta categoria di contratti della stessa specie.

 

     Art. 31. Licitazione e trattativa privata.

     I contratti di importo pari o superiore a € 68.180,75 (eurosessantottomilacentottanta/75) devono essere preceduti da licitazione privata. [33]

     Quelli di importo inferiore a euro 62.498,35 (euro sessantaduemilaquattrocentonovantotto/35) sono preceduti da trattativa privata, che ha luogo dopo che siano state interpellate più persone o ditte ritenute idonee, e comunque nella forma dell'offerta in busta chiusa [34].

     I contratti per importo di somma pari o inferiore a € 13.636,16 (eurotredicimilaseicentotrentasei/16) possono essere stipulati a trattativa privata direttamente con la ditta prescelta. [35]

     La procedura di cui al secondo comma del presente articolo, può essere seguita, previa adeguata motivazione, anche nei seguenti casi:

     1) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti;

     2) quando l'urgenza - espressamente riconosciuta dalla Giunta regionale - sia tale da non consentire il ricorso agli incanti o alla licitazione.

     La procedura di cui al terzo comma del presente articolo può essere seguita, previa adeguata motivazione, anche nei seguenti casi:

     1) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

     2) quando trattasi di acquisti di macchine, strumenti ed oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione obiettivamente necessari all'Amministrazione;

     3) quando si debbono prendere in affitto locali destinati a uffici o servizi regionali.

     Gli importi limite di cui ai commi 1 e 3 sono annualmente adeguati dalla Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi nel mese di gennaio di ciascun anno, tenuto conto della variazione di percentuale verificatasi tra gli indici generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di settembre degli ultimi due anni [36].

 

     Art. 32. Procedimento per l'asta pubblica.

     Nei casi in cui la Regione fa ricorso all'asta pubblica segue la procedura prevista o richiamata dalle seguenti norme.

     L'asta può essere tenuta, sia in forma pubblica che in forma segreta. Nei casi in cui l'asta avviene in forma pubblica, il bando della gara indicherà un metodo che assicuri ai candidati la certezza di tempo entro il quale dovranno essere presentate le offerte.

     L'aggiudicazione ha effetto a favore dell'ultimo migliore offerente solo dopo che sia decorso infruttuoso uno spazio di tempo previamente assegnato.

 

     Art. 33. Avviso d'Asta.

     L'avviso d'asta viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e affisso negli appositi albi regionali almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'incanto.

     L'avviso d'asta deve indicare:

     1) l'autorità che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve svolgersi la gara;

     2) l'oggetto dell'asta;

     3) la qualità e, ove d'uopo, i prezzi parziali o totali, secondo la natura dell'oggetto;

     4) il termine e le modalità prefissi per l'adempimento della prestazione;

     5) gli uffici regionali presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d'appalto;

     6) i documenti comprovanti l'idoneità o le altre condizioni prescritte per essere ammessi alla gara;

     7) le modalità con le quali sarà effettuata l'asta e il modo di presentazione delle offerte se si tratta di asta ad offerte segrete;

     8) il deposito da farsi dagli aspiranti alla gara presso la tesoreria regionale;

     9) se l'aggiudicazione sia o no definitiva a unico incanto;

     10) se, nel caso di asta coi sistemi delle offerte segrete, si procederà all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.

 

     Art. 34. Idoneità degli aspiranti ed esclusione dalla gara.

     Nei casi in cui la natura della prestazione oggetto del contratto comporti il possesso o la conoscenza di particolari requisiti artistici o tecnici, la Regione indica, nell'avviso d'asta, i documenti dimostrativi del possesso dei requisiti anzidetti.

     La Giunta regionale, accertato per ognuno degli aspiranti il possesso dei requisiti indicati nel bando, ammette gli stessi alla gara.

     Fermo il disposto del precedente comma, sono esclusi dalla gara con motivata deliberazione della Giunta regionale, i concorrenti che, nell'eseguire prestazioni sia alla Regione che ad altre amministrazioni pubbliche, si siano resi colpevoli di negligenza o di inadempienza.

     L'esclusione non dà luogo ad indennizzo o rimborso alcuno.

 

     Art. 35. Svolgimento della gara.

     La gara è presieduta dal Presidente della Giunta, ovvero da un componente della stessa o da un funzionario all'uopo delegati dalla Giunta medesima.

     Per lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applica, in quanto compatibile, la disciplina contenuta negli articoli 69, 70, 71, 72, 73 - esclusi i modi indicati alle lettere a), b), d), -, 76, 77, 81, 82, 83, 88 del R.D. 23 maggio 1924, n 827 e successive modificazioni.

 

     Art. 36. Procedimento per l'appalto-concorso.

     Per speciali forniture la Regione può ricorrere all'appalto-concorso.

     In tal caso la Giunta regionale, fissate le norme di massima, invita le persone o le ditte ritenute idonee a presentare, entro un termine stabilito, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.

     Scaduto tale termine, la Giunta regionale procede all'esame dei progetti, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità, in relazione alla soluzione proposta, che presentano gli offerenti, nonché sulla base di una apposita relazione predisposta dal competente ufficio regionale.

     Ove la scelta comporti la soluzione di particolari problemi tecnici o artistici, la Giunta può sentire il parere di una commissione di tre esperti all'uopo da essa nominata.

     Nel caso che nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali è stato bandito l'appalto concorso, la Giunta regionale dà luogo ad altra gara.

     Nel caso di aggiudicazione si procede alla stipula del relativo contratto.

     La mancata aggiudicazione non dà luogo a indennizzo o rimborso, salvo che il bando di concorso disponga diversamente.

 

     Art. 37. Procedimento per la licitazione privata.

     Nei casi in cui si procede a licitazione privata la Regione invita più persone o ditte ritenute idonee per l'oggetto del contratto a comparire in luogo, giorno e ora determinati per presentare le loro offerte.

     In tale caso, i concorrenti presentano le loro offerte a voce o per iscritto con offerta segreta, secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

     Nei casi in cui è prevista l'offerta a voce, l'aggiudicazione avverrà secondo le modalità stabilite nel precedente articolo 32.

     Ove l'offerta sia prevista per iscritto, l'aggiudicazione avverrà previo confronto con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta.

     La Regione può anche effettuare la licitazione privata mediante l'invio alle persone o alle ditte che si presumono idonee per l'oggetto del contratto uno schema di atto in cui siano descritti l'oggetto e le condizioni generali e speciali del contratto. Tale schema sarà restituito munito della firma e con la indicazione del prezzo offerto per il quale il concorrente si dichiara disposto a eseguire il contratto, oppure con l'indicazione del miglioramento offerto sul prezzo base se questo sia stato stabilito dalla Regione.

     Nel giorno e nell'ora resi noti ai concorrenti il presidente della gara procede in pubblica seduta all'apertura delle offerte ricevute e dichiara aggiudicatario del contratto il migliore offerente.

     Delle operazioni compiute viene steso verbale dal quale debbono risultare i nomi delle ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della licitazione.

     In entrambi i casi descritti nel presente articolo è applicabile, in quanto compatibile, la disciplina prevista nella presente legge per l'asta pubblica.

 

     Art. 38. Approvazione degli atti di aggiudicazione.

     I verbali di aggiudicazione e, nei casi in cui si è deliberato di procedere mediante trattativa privata, le proposte di contrattazione formulate dall'ufficio competente, sono approvati con deliberazione della Giunta regionale unitamente allo schema di contratto contenente tutte le altre pattuizioni.

     In tale deliberazione la Giunta regionale sceglie altresì la forma in cui dovrà essere stipulato l'atto tra quelle previste nel successivo articolo, indicando l'ufficio regionale competente agli adempimenti connessi all'esecuzione del contratto.

     Per giustificate esigenze sopravvenute o per gravi motivi di interesse pubblico regionale, la Giunta regionale può negare l'approvazione prevista dal precedente comma. In tale caso, la controparte non ha diritto ad alcun rimborso o indennizzo.

     I capitolati speciali di cui al precedente articolo 30 possono stabilire un termine per la approvazione degli atti di aggiudicazione. Scaduto tale termine, il contraente, a sua richiesta, ha diritto di essere liberato da ogni suo impegno, senza pretesa a rimborsi o indennizzi.

 

     Art. 39. Stipulazione del contratto.

     Il contratto è stipulato dal Presidente della Giunta regionale, ovvero da un componente della stessa da lui delegato, e ricevuto - ove stipulato in forma pubblico-amministrativa - dal funzionario regionale del più alto livello designato dalla Giunta regionale quale ufficiale rogante con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     La controparte interviene personalmente o a mezzo di legale rappresentante. In sede di stipulazione ed esecuzione si applicano le norme contenute nell'articolo 18 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

     Quando l'altra parte contraente ne faccia richiesta o nei casi ritenuti opportuni dalla Giunta regionale, il contratto può essere ricevuto anche da notaio.

     I contratti possono essere stipulati:

     a) in forma pubblico-amministrativa innanzi all'ufficiale rogante;

     b) per mezzo di scrittura privata;

     c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando l'altro contraente è una ditta commerciale.

     L’ufficio competente comunica al contraente l’ammontare delle spese contrattuali poste a suo carico. Il versamento delle suddette spese sull’apposito capitolo delle entrate del bilancio regionale deve essere effettuato all’atto della sottoscrizione del contratto, fatto salvo in ogni caso il dovuto conguaglio [37].

 

     Art. 40. Ufficiale rogante.

     I contratti e i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per cui occorra pubblicità e autenticità sono stipulati in forma pubblico-amministrativa e ricevuti dall'ufficiale rogante con le modalità prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili.

     Tali atti, nonché quelli di cui alla lettera b) del comma quarto dell'art. 39, sono registrati in appositi repertori tenuti dall'ufficiale rogante, secondo le relative norme dello Stato.

     L'ufficiale rogante cura altresì gli adempimenti tributari connessi a tutti i contratti della Regione.

 

     Art. 41. Esecuzione dei contratti.

     Dopo la stipulazione, i contratti sono eseguibili. Nell'esecuzione del contratto non possono essere apportate variazioni alle qualità e alle quantità previste nel contratto stesso. Tuttavia, in casi di comprovata necessità, possono essere apportate variazioni alle quantità e alle qualità dei beni o delle prestazioni fino ad un massimo del quinto del loro prezzo, previa deliberazione della Giunta.

     L'ufficio preposto alla esecuzione del contratto, ne cura i vari adempimenti conseguenti, secondo la natura, il contenuto e i termini stabiliti dai vari contratti.

     In particolare, predispone gli atti necessari per la liquidazione della spesa sulla base delle forniture e delle prestazioni regolarmente eseguite e, ove occorra, inventariate, dopo aver riscontrato che le stesse per prezzo e per qualità corrispondono a quelli indicati nel contratto, eccettuati i casi in cui, ai sensi dell'articolo seguente, è necessaria la forma del collaudo.

 

     Art. 42. Collaudazione.

     Ove l'oggetto del contratto riguardi beni o prestazioni che devono avere particolari requisiti di natura tecnica, si procede, prima della liquidazione della spesa, al collaudo da parte di una commissione composta di non meno di tre esperti nominati dalla Giunta regionale, scelti, ove occorra, tra non appartenenti al personale dipendente della Regione.

 

          Art. 43. Norma finale.

     Le disposizioni del Titolo II della presente legge non si applicano ai contratti di appalto di lavori pubblici regionali, esclusi quelli concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni regionali.

     Per quanto altro attinente la materia dei contratti e dei beni regionali, non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme statali.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 10.

[2] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 10.

[3] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 10.

[4] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 10.

[5] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 10.

[6] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 10.

[7] Comma abrogato dall’art. 16 della L.R. 14 maggio 2003, n. 9.

[8] Comma abrogato dall’art. 16 della L.R. 14 maggio 2003, n. 9.

[9] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 10.

[10] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 10.

[11] Il presente articolo sostituisce gli originari artt. 12 e 13 per effetto dell'art. 15 della L.R. 18 aprile 1997, n. 14. Abrogato dall'art. 29 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 10.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 18.

[13] Lettera sostituita dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 18 e così modificata dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 20.

[14] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 18.

[15] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 18.

[16] Gli originari artt. 12 e 13 sono stati sostituiti dall'attuale art. 12 per effetto dell'art. 15 della L.R. 18 aprile 1997, n. 14.

[17] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 10.

[18] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 1995, n. 20.

[19] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 10.

[20] Articolo abrogato dall’art. 16 della L.R. 14 maggio 2003, n. 9.

[21] Articolo abrogato dall’art. 16 della L.R. 14 maggio 2003, n. 9.

[22] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 10.

[23] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 18.

[24] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 18.

[25] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 18.

[26] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 10.

[27] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 10.

[28] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 10.

[29] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 10.

[30] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 10.

[31] Articolo così modificato dall’art. 4 della L.R. 16 febbraio 2005, n. 8.

[32] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 30 marzo 2015, n. 8.

[33] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 1995, n. 20, già modificato dalla D.G.R. 6 marzo 2002, n. 241 e così ulteriormente modificato dalla D.G.R. 12 gennaio 2006, n. 34.

[34] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 1995, n. 20.

[35] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 1995, n. 20, già modificato dalla D.G.R. 6 marzo 2002, n. 241 e così ulteriormente modificato dalla D.G.R. 12 gennaio 2006, n. 34.

[36] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 1995, n. 20.

[37] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 13 aprile 2004, n. 3.