§ 2.3.325 - R.R. 6 agosto 2014, n. 3.
Disposizioni dei termini e delle modalità per l'applicazione della moratoria, ivi compresa la disciplina di rientro, dei versamenti dovuti per canoni o [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:06/08/2014
Numero:3


Sommario
Art. 1 . (Oggetto)
Art. 2 . (Termini della moratoria)
Art. 3 . (Modalità di richiesta della moratoria)
Art. 4 . (Modalità di rientro)
Art. 5 . (Concessione della moratoria)
Art. 6 . (Entrata in vigore)


§ 2.3.325 - R.R. 6 agosto 2014, n. 3.

Disposizioni dei termini e delle modalità per l'applicazione della moratoria, ivi compresa la disciplina di rientro, dei versamenti dovuti per canoni o diritti annuali di natura patrimoniale regionale, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).

(B.U. 13 agosto 2014, n. 39)

 

     Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) disciplina i termini e le modalità della moratoria dei versamenti dovuti dai soggetti di cui all'articolo 12, comma 1 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso dei materiali provenienti da demolizione), nonché dalle imprese tenute al pagamento dei canoni o diritti annuali di cui alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque naturali, di sorgente e termali).

2. Il presente regolamento disciplina inoltre le modalità per il rientro dei contributi, canoni e diritti annuali di cui al comma 1 .

 

          Art. 2. (Termini della moratoria)

1. Per l'anno 2014 la richiesta di moratoria di cui all'articolo 1 deve essere presentata entro il 15 settembre 2014 per il contributo, canone o diritto annuale dovuto nel 2014.

2. Per l'anno 2015 la richiesta di moratoria di cui all'articolo 1 deve essere presentata entro il 31 gennaio 2015 per il contributo, canone o diritto annuale dovuto nel 2015.

3. Per le richieste di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3 della l.r. 2/2000, e dell'art. 3, comma 5 del regolamento regionale 22 ottobre 2008, n. 8 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 12, comma 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 concernente i tempi e le modalità di versamento del contributo per la tutela dell'ambiente), ovvero le disposizioni di cui all'art. 21, comma 1 della l.r. 22/2008 .

 

          Art. 3. (Modalità di richiesta della moratoria)

1. I legali rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 1 della l.r. 2/2000 e delle imprese tenute al pagamento dei canoni o diritti annuali di cui alla l.r. 22/2008 trasmettono la richiesta di moratoria di cui all'articolo 1, redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet istituzionale, alla struttura regionale competente in materia di cave e di acque minerali naturali, di sorgenti e termali, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo regione.giunta@postacert.umbria.it.

2. La richiesta deve contenere:

a) le generalità del soggetto titolare della concessione, autorizzazione o permesso di ricerca;

b) gli estremi e il contenuto delle autorizzazioni, delle concessioni o dei permessi di ricerca per i quali viene richiesta la moratoria.

3. Per le autorizzazioni o concessioni alla coltivazione di cave la richiesta deve contenere, inoltre, l'importo del contributo dovuto, il volume estratto e la relativa categoria di cui all'articolo 12 della l.r. 2/2000 .

 

          Art. 4. (Modalità di rientro)

1. Il versamento del contributo, canone o diritto annuale per il quale è stata concessa la moratoria di cui all'articolo 1 è effettuato a partire dal 2016, in rate annuali da versare entro il 31 ottobre di ogni anno.

2. Il versamento di cui al comma 1 è comprensivo degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile riferiti all'anno in cui è presentata la richiesta calcolati a decorrere dal 31 marzo dell'annualità a cui la richiesta stessa si riferisce.

3. Il numero di rate di cui al comma 1 è pari a:

a) due per importi oggetto di moratoria inferiori a 20.000,00 euro, con riferimento alla singola annualità ed alla singola attività;

b) quattro per importi oggetto di moratoria superiori o uguali a 20.000,00 euro, ed inferiori a 60.000,00 euro, con riferimento alla singola annualità ed alla singola attività;

c) sei per importi oggetto di moratoria superiori o uguali a 60.000,00 euro, con riferimento alla singola annualità ed alla singola attività.

4. Qualora il beneficiario della moratoria di cui all'articolo 1 non provveda al versamento nei termini e nelle modalità di cui al presente articolo decade dal beneficio ed è tenuto al pagamento del residuo in un'unica soluzione entro il 31 dicembre dell'anno in cui non ha provveduto ad effettuare il versamento nei termini e nelle modalità di cui al presente articolo.

5. Qualora il beneficiario della moratoria di cui all'articolo 1 non provveda, ai sensi del comma 4, al versamento entro il 31 dicembre, è attivato il procedimento di recupero coattivo dell'importo originariamente richiesto, decurtato di quanto eventualmente versato dal concessionario a titolo di quota capitale.

 

          Art. 5. (Concessione della moratoria)

1. La struttura regionale competente provvede alla concessione della moratoria entro trenta giorni dalla richiesta di cui all'articolo 3 .

2. Il provvedimento di concessione contiene, in particolare:

a) l'entità del contributo oggetto di moratoria;

b) le modalità di rientro.

3. Per le autorizzazioni o concessioni alla coltivazione di cave il provvedimento di cui al comma 2 contiene, inoltre, l'entità di ciascuna rata, costituita dalla quota capitale e dalla quota interesse.

4. Per le richieste relative ad autorizzazioni o concessioni alla coltivazione di cave, il provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso al soggetto interessato, nonché alla provincia ed al comune competenti per territorio.

5. Per le richieste relative ai permessi di ricerca o di concessioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali, rilasciati ai sensi della l.r. 22/2008 l'entità del contributo di cui al comma 2, lettera a) è calcolato sul quantitativo di acqua effettivamente utilizzata per ciascuna annualità per la quale è concesso il beneficio.

6. Per le richieste di cui al comma 5 l'entità di ciascuna rata, costituita dalla quota capitale e dalla quota interesse, è comunicata al beneficiario entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

7. La moratoria dei pagamenti di canoni o diritti annuali su permessi di ricerca o di concessioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali, rilasciati ai sensi della l.r. 22/2008, non è concessa qualora i soggetti interessati non abbiano adempiuto alle obbligazioni finanziarie riferite alle annualità precedenti a quelle oggetto della moratoria di cui al presente regolamento.

 

          Art. 6. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.