§ 1.1.3 - L.R. 15 gennaio 1973, n. 8.
Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:15/01/1973
Numero:8


Sommario
Art. 01.  Soppressione del Fondo di previdenza e solidarietà. Oneri per il trattamento previdenziale dei consiglieri regionali.
Art. 1.  Istituzione del Fondo di previdenza e di solidarietà.
Art. 2.  Gestione del fondo.
Art. 3.  (Contabilità del Fondo).
Art. 4.  Contributi di previdenza e di solidarietà obbligatori. Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza e di solidarietà
Art. 5.  Diritto all'assegno vitalizio - Requisiti di età e periodo di contribuzione. L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 65 anni di età ed abbiano [...]
Art. 6.  Consiglieri inabili al lavoro. Hanno diritto all'assegno vitalizio indipendentemente dall'età e dal periodo di contribuzione i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti [...]
Art. 7.  Accertamento dell'inabilità permanente. L'accertamento d'inabilità, di cui al precedente art. 6, è compiuto da un collegio medico composto da 3 membri, di cui 2 nominati dal Presidente del Consiglio [...]
Art. 8.  Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilità. Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 6, l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni e mesi di [...]
Art. 9.  Contributi volontari.
Art. 10.  Rinunzia ai contributi volontari. Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non [...]
Art. 11.  Sospensione del pagamento degli assegni vitalizi. Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale dell'Umbria, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui [...]
Art. 12.  (Misura degli assegni vitalizi)
Art. 12 bis.  (Modalità di determinazione ed adeguamento dell’assegno vitalizio)
Art. 13.  Decorrenza dell'assegno vitalizio. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta [...]
Art. 14.  Assegno di reversibilità. Il consigliere, previo versamento di una quota aggiuntiva pari al 25 per cento del contributo di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1972, n. 15 e [...]
Art. 15.  Assegno di reversibilità in caso di morte per cause di servizio. (Soppresso)
Art. 16.  Condizioni per l'assegno di reversibilità. (Soppresso)
Art. 17.  Documentazione per ottenere l'assegno di reversibilità. Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità il coniuge del consigliere invierà domanda in carta libera diretta all'Ufficio di presidenza [...]
Art. 18.  Ammontare dell'assegno di reversibilità. L'ammontare dell'assegno di reversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto, è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che [...]
Art. 19.  Prescrizione dei ratei di assegno. I ratei di assegni diretti o di reversibilità non riscossi entro tre anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata [...]
Art. 20.  Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio. Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli [...]
Art. 20 bis.  (Omissis)
Art. 21.  (Omissis)
Art. 22.  Istituzione del fondo di solidarietà. (Omissis)
Art. 22 bis.  (Trasparenza)
Art. 23.  Tutti i consiglieri in carica verseranno al fondo di previdenza ed al fondo di solidarietà rispettivi contributi arretrati relativi alle indennità consiliari già percepite prima della entrata in [...]
Art. 24.  Tutte le norme della presente legge hanno decorrenza dalla data di insediamento del primo Consiglio regionale dell'Umbria.


§ 1.1.3 - L.R. 15 gennaio 1973, n. 8. [1]

Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali.

(B.U. n. 2 del 20 gennaio 1973).

 

Art. 01. Soppressione del Fondo di previdenza e solidarietà. Oneri per il trattamento previdenziale dei consiglieri regionali. [2]

     1. A decorrere dal 1 gennaio 2018 il Fondo di previdenza e di solidarietà dei consiglieri regionali di cui all'articolo 1 è soppresso. Tutte le funzioni del Fondo sono trasferite al bilancio dell'Assemblea legislativa. Entro il 31 dicembre 2018 l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa provvede con propri atti a predisporre gli adempimenti necessari alla cessazione del Fondo ed alla definizione dello stato patrimoniale. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione del Fondo sono trasferite al bilancio dell'Assemblea legislativa.

     2. A decorrere dal 1 gennaio 2018 le spese per la corresponsione degli assegni vitalizi e di reversibilità di cui agli articoli 5 e 14 ed in genere tutte le spese già rientranti nelle funzioni del Fondo di previdenza e di solidarietà dei consiglieri regionali sono a carico dei corrispondenti capitoli di spesa del bilancio dell'Assemblea legislativa.

     3. A decorrere dal 1 gennaio 2018 le attività amministrative inerenti l'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente alla corresponsione degli assegni vitalizi agli aventi diritto sono curate dall'Assemblea legislativa attraverso i propri uffici amministrativi. 4. Il finanziamento degli oneri di cui al comma 2, è assicurato dagli stanziamenti già previsti nella missione 01, programma 01, titolo 1, del Bilancio di previsione 2018-2020, dell'Assemblea legislativa della Regione.

 

     Art. 1. Istituzione del Fondo di previdenza e di solidarietà. [3]

     E' istituito presso il Consiglio regionale il Fondo di previdenza e di solidarietà dei consiglieri della Regione dell'Umbria per:

     1) il pagamento di assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dal mandato, o ad altri aventi diritto secondo le norme della presente legge [4];

     2) (Abrogato) [5].

     3) (Abrogato) [6].

 

     Art. 2. Gestione del fondo. [7]

     1. Il fondo è amministrato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio integrato da un rappresentante di ciascun Gruppo consiliare ed è alimentato dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica, dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo stesso e da eventuali elargizioni.

     2. La corresponsione degli assegni vitalizi di cui all'art. 1 della presente legge è disposta, con provvedimento da adottarsi entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte degli aventi diritto, dal responsabile del competente servizio. Dell'adozione del provvedimento è data comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato ai sensi del primo comma del presente articolo, nella prima seduta utile [8].

 

     Art. 3. (Contabilità del Fondo). [9]

     1. Il bilancio del fondo è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del Consiglio regionale.

     2. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la struttura competente in materia di bilancio, rimette all’Ufficio di presidenza una relazione concernente l’accertamento dell’andamento della gestione e la predisposizione degli interventi necessari per assicurare il pareggio di gestione tecnico-finanziario del fondo.

 

     Art. 4. Contributi di previdenza e di solidarietà obbligatori. Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza e di solidarietà [10] dal giorno della corresponsione della indennità consiliare. [11]

     I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità dall'amministrazione del Consiglio regionale nella misura del 22 per cento dell'indennità mensile lorda di cui all’articolo 1 della legge 16 maggio 2007, n. 17 (Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali) [12].

     Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di previdenza e di solidarietà [13] di cui all'art. 1.

 

     Art. 5. Diritto all'assegno vitalizio - Requisiti di età e periodo di contribuzione. L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 65 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato esercitato nel Consiglio regionale dell'Umbria [14].

     [La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al compimento del cinquantacinquesimo anno di età.] [15].

     [In tale caso, per ogni anno di anticipazione, la misura dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della presente legge, è ridotta, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonché al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:

 

Età di pensionam.

Coeff. di riduz.

55

0,7604

56

0,8016

57

0,8460

58

0,8936

59

0,9448] [16]

 

     [Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del successivo articolo 5] [17].

 

     Art. 6. Consiglieri inabili al lavoro. Hanno diritto all'assegno vitalizio indipendentemente dall'età e dal periodo di contribuzione i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente.

     Sull'applicabilità del precedente comma del presente articolo nel caso di inabilità parziale decide l'Ufficio di presidenza del Consiglio, integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare [18].

 

     Art. 7. Accertamento dell'inabilità permanente. L'accertamento d'inabilità, di cui al precedente art. 6, è compiuto da un collegio medico composto da 3 membri, di cui 2 nominati dal Presidente del Consiglio ed 1 indicato dall'interessato.

     Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di presidenza del Consiglio, integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti [19].

     Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'inabilità al lavoro.

 

     Art. 8. Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilità. Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 6, l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni e mesi di contribuzione.

     Qualora il consigliere sia divenuto inabile prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà quello minimo previsto dal successivo art. 12 [20].

 

     Art. 9. Contributi volontari.

     Il consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni ma non inferiore a trenta mesi ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo e il requisito d’età [21].

     E' in facoltà del consigliere regionale che abbia esercitato il mandato per l'intera legislatura di effettuare versamenti volontari fino alla concorrenza di cinque anni di contribuzione per ogni legislatura.

     Le facoltà di cui ai comma precedenti competono anche agli aventi causa elencati all'art. 14 [22].

     Dopo il compimento del quinquennio contributivo il consigliere potrà inoltre avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

 

     Art. 10. Rinunzia ai contributi volontari. Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza attribuzione di interessi.

 

     Art. 11. Sospensione del pagamento degli assegni vitalizi. Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale dell'Umbria, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già gode resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

     Il pagamento viene sospeso anche qualora il titolare dell’assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale, Europeo, ad altro Consiglio regionale o nominato componente di Giunta regionale. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa per il periodo nel quale il beneficiario ricopre incarichi remunerati presso enti o società pubbliche o partecipate dalla pubblica amministrazione, fatta salva la rinuncia alla remunerazione derivante dall'incarico. È all'uopo istituito l'Albo degli ex Consiglieri regionali disponibili ad assumere incarichi per conto dell'amministrazione regionale a titolo gratuito [23].

 

     Art. 12. (Misura degli assegni vitalizi) [24]

1. L’ammontare mensile iniziale dell’assegno vitalizio è determinato in base alla tabella seguente, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione sulla indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali in carica nel mese cui l’assegno si riferisce:

 

Anni di contribuz.

Percent. sulla indennità di carica mensile lorda

5

25

6

28

7

31

8

34

9

37

10

40

11

42

12

44

13

46

14

48

15

50

16

52

17

54

18

56

19

58

20 e oltre

60

 

     Art. 12 bis. (Modalità di determinazione ed adeguamento dell’assegno vitalizio) [25]

1. L’ammontare mensile iniziale dell’assegno vitalizio è determinato in riferimento all’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali in carica nel mese cui l’assegno si riferisce, fatto salvo l’eventuale miglior trattamento derivante in virtù di indennità di carica mensile lorda più elevata percepita durante l’espletamento del mandato dal consigliere al quale l’assegno si riferisce.

2. L’ammontare mensile dell’assegno vitalizio e dell’assegno di reversibilità è aggiornato annualmente sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell’anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT [26].

3. La frazione di anno si computa per intero solamente nel caso in cui il consigliere, entro sessanta giorni dalla fine della IX legislatura regionale, abbia versato i contributi volontari per la parte non coperta dall’espletamento del mandato consiliare. Il mancato versamento di cui al primo periodo non consente la restituzione dei contributi relativi alla frazione di anno [27].

 

     Art. 13. Decorrenza dell'assegno vitalizio. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

     Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, o abbia diritto all'assegno ai sensi dell'art. 6, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del mandato [28].

 

     Art. 14. Assegno di reversibilità. Il consigliere, previo versamento di una quota aggiuntiva pari al 25 per cento del contributo di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, ha diritto di determinare che, in caso di sua morte, l'assegno vitalizio a lui spettante venga erogato a favore:

     a) del coniuge finché nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso o di separazione personale per sua colpa, salvo che per l'anzidetta sentenza il consigliere deceduto non fosse tenuto a prestazioni periodiche di carattere patrimoniale nei confronti del coniuge, nel qual caso l'assegno verrà riservato al coniuge superstite entro i limiti degli anzidetti obblighi;

     b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minorenni;

     c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finché minorenni;

     d) dei figli di cui alla lettera b) o, in mancanza di questi, degli affiliati di cui alla lettera c) anche se maggiorenni purché studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente, che convivano a carico dell'ex consigliere deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'Ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'art. 2 [29].

     Qualora non sopravvivano né il coniuge, nè i figli o affiliati aventi diritto, l'assegno di riversibilità spetta ai genitori, che siano di età superiore a 60 anni o inabili al proficuo lavoro.

     Nel caso di morte del consigliere non titolare di assegno vitalizio diretto, viene corrisposto alle persone indicate nei precedenti commi un assegno di riversibilità con gli stessi criteri stabiliti per l'assegno di inabilità di cui agli artt. 6 ed 8 [30].

 

     Art. 15. Assegno di reversibilità in caso di morte per cause di servizio. (Soppresso) [31].

 

     Art. 16. Condizioni per l'assegno di reversibilità. (Soppresso) [32].

 

     Art. 17. Documentazione per ottenere l'assegno di reversibilità. Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità il coniuge del consigliere invierà domanda in carta libera diretta all'Ufficio di presidenza del Consiglio, corredata dai seguenti documenti:

     1) certificato di morte del coniuge;

     2) certificato di matrimonio;

     3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunciata e passata in giudicato sentenza di cui all'art. 14, lettera a), o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;

     4) stato di famiglia.

     Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non ne abbia il diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni.

     Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

     1) certificato di morte del consigliere, ovvero di entrambi i coniugi;

     2) certificato di nascita dei figli;

     3) stato di famiglia;

     4) atto notorio da cui risulti per i figli maggiorenni la convivenza a carico del consigliere defunto.

     Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata all'accertamento dell'inabilità ai sensi del precedente art. 7.

     Le domande per la liquidazione dell'assegno di reversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di tre anni dalla data del decesso del dante causa [33].

 

     Art. 18. Ammontare dell'assegno di reversibilità. L'ammontare dell'assegno di reversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto, è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente:

     a) al coniuge senza figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;

     b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento, con aumento progressivo nella misura del 15 per cento per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del 100 per cento;

     c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60 per cento; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15 per cento per ogni unità successiva fino ad un massimo del 100 per cento ed è ripartito tra di essi in parti uguali;

     d) negli altri casi: 50 per cento, ed è ripartito in parti uguali tra gli aventi diritto.

     L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere dante causa [34].

 

     Art. 19. Prescrizione dei ratei di assegno. I ratei di assegni diretti o di reversibilità non riscossi entro tre anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di presidenza del Consiglio [35].

 

     Art. 20. Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio. Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 20 bis. (Omissis) [36].

 

          Art. 21. (Omissis) [37].

 

     Art. 22. Istituzione del fondo di solidarietà. (Omissis) [38].

 

     Art. 22 bis. (Trasparenza) [39]

     1. Sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, i nominativi dei membri dell'Assemblea e della Giunta regionale cessati dalla carica che beneficiano dell'assegno vitalizio, nonché l'importo lordo mensile per ciascuno di essi erogato.

     2. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, è indicata, in forma anonima, a fianco del nominativo, la presenza di eventuali aventi titolo beneficiari dell'assegno vitalizio.

     3. I nominativi e i dati di cui ai commi 1 e 2 vengono pubblicati per la durata dell'erogazione dell'assegno vitalizio.

 

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 23. Tutti i consiglieri in carica verseranno al fondo di previdenza ed al fondo di solidarietà rispettivi contributi arretrati relativi alle indennità consiliari già percepite prima della entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 24. Tutte le norme della presente legge hanno decorrenza dalla data di insediamento del primo Consiglio regionale dell'Umbria.

 

 


[1] L’istituto dell’assegno vitalizio di cui alla presente legge è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 20, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 18.

[3] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 18, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Così modificato con L.R. 20-3-1978, n. 8.

[5] Così modificato con L.R. 14-1-1985, n. 2.

[6] Così modificato con L.R. 14-1-1985, n. 2.

[7] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 18, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 9 giugno 1998, n. 18.

[9] Articolo sostituito dall’art. 1 della L.R. 4 luglio 2003, n. 10 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 18, con la decorrenza ivi prevista.

[10] Così modificato con L.R. 20-3-1978, n. 8.

[11] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 18, con la decorrenza ivi prevista.

[12] Comma già modificato con L.R. 29-2-1988, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 23 settembre 2009, n. 20.

[13] Così modificato con L.R. 20-3-1978, n. 8.

[14] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 23 settembre 2009, n. 20.

[15] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 9 giugno 1998, n. 18, con le limitazioni di cui all'art. 7 della medesima L.R. 18/1998.

[16] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 9 giugno 1998, n. 18, con le limitazioni di cui all'art. 7 della medesima L.R. 18/1998.

[17] Comma così sostituito dalla L.R. 29 agosto 1988, n. 6, e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 9 giugno 1998, n. 18, con le limitazioni di cui all'art. 7 della medesima L.R. 18/1998. Il rinvio contenuto nel presente comma è da intendersi riferito all'art. 12 della presente legge, come sostituito dalla L.R. 29 febbraio 1988, n. 6.

[18] Comma già modificato con L.R. 20-3-1978, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 18.

[19] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 18.

[20] Così modificato con L.R. 20-3-1978, n. 8.

[21] Comma già modificato con L.R. 29-2-1988, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 20.

[22] Così integrato con L.R. 8-4-1980, n. 26.

[23] Comma già modificato dalla L.R. 20-5-1986, n. 18, dall'art. 3 della L.R. 23 settembre 2009, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 29.

[24] Articolo modificato con L.R. 29-2-1988, n. 6 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 23 settembre 2009, n. 20.

[25] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 23 settembre 2009, n. 20.

[26] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 20.

[27] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 20.

[28] Così modificato con L.R. 20-3-1978, n. 8.

[29] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 9 giugno 1998, n. 18.

[30] Così modificato con L.R. 20-3-1978, n. 8.

[31] Così modificato con L.R. 20-3-1978, n. 8.

[32] Così modificato con L.R. 20-3-1978, n. 8.

[33] Così modificato con L.R. 20-3-1978, n. 8.

[34] Così modificato con L.R. 20-3-1978, n. 8.

[35] Così modificato con L.R. 20-3-1978, n. 8.

[36] Inserito dalla L.R. 20 marzo 1978, n. 8 e abrogato con L.R. 14-1-1985, n. 2.

[38] Abrogato con L.R. 20-3-1978, n. 8.

[39] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 23 aprile 2018, n. 3.