§ 1.1.128 - L.R. 23 aprile 2018, n. 3.
Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:23/04/2018
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Riduzione temporanea degli assegni vitalizi in pagamento)
Art. 2.  (Destinazione dei risparmi)
Art. 3.  (Modificazione della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8)
Art. 4.  (Norma finanziaria)


§ 1.1.128 - L.R. 23 aprile 2018, n. 3.

Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali).

(B.U. 26 aprile 2018, n. 17)

 

Art. 1. (Riduzione temporanea degli assegni vitalizi in pagamento) [1]

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, tutti gli assegni vitalizi e di reversibilità in pagamento di cui alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), sono ridotti per la durata di trentasei mesi dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, nella misura di seguito riportata da applicare all'importo lordo mensile:

a) 5 per cento per importi fino a 1.000,00 euro;

b) 8 per cento per la parte oltre 1.000,00 euro e fino a 2.000,00 euro;

c) 10 per cento per la parte oltre 2.000,00 euro e fino a 4.000,00 euro;

d) 12 per cento per la parte oltre 4.000,00 euro e fino a 6.000,00 euro;

e) 15 per cento per la parte oltre 6.000,00 euro.

2. I titolari di tali assegni vitalizi e di reversibilità, che hanno un reddito lordo complessivo annuo ai fini Irpef inferiore o pari a 18.000,00 euro, possono chiedere l'esenzione della riduzione temporanea di cui al comma 1, previa presentazione di idonea documentazione secondo le modalità stabilite con atto dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

3. A decorrere dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio e di reversibilità, la riduzione prevista dal comma 1 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio.

 

     Art. 2. (Destinazione dei risparmi) [2]

1. I risparmi di spesa conseguenti alle misure previste all'articolo 1 sono destinati al finanziamento delle politiche a favore delle fasce di popolazione a maggior rischio di esclusione sociale.

2. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa concordano le modalità ed i criteri di destinazione delle risorse di cui all'articolo 4 .

 

     Art. 3. (Modificazione della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8)

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), è inserito il seguente:

"Art. 22 bis. (Trasparenza)

1. Sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, i nominativi dei membri dell'Assemblea e della Giunta regionale cessati dalla carica che beneficiano dell'assegno vitalizio, nonché l'importo lordo mensile per ciascuno di essi erogato.

2. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, è indicata, in forma anonima, a fianco del nominativo, la presenza di eventuali aventi titolo beneficiari dell'assegno vitalizio.

3. I nominativi e i dati di cui ai commi 1 e 2 vengono pubblicati per la durata dell'erogazione dell'assegno vitalizio. "

 

     Art. 4. (Norma finanziaria) [3]

1. Ai fini dell'articolo 2, si prevede una spesa pari a 900.000,00 euro da iscrivere al Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020 in un apposito capitolo di nuova istituzione in 150.000,00 euro per il 2018, 300.000,00 euro per il 2019, 300.000,00 euro per il 2020 all'interno della Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, Titolo 1: Spese correnti.

2. La quantificazione e contestuale copertura degli oneri previsti al comma 1 è determinata e garantita dai risparmi derivanti dalle modifiche ai parametri di spesa disposte dall'articolo 1, comportanti riduzioni delle autorizzazioni previste alla Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 01: Organi Istituzionali, Titolo 1: Spese correnti, Macroaggregato 104: Trasferimenti correnti all'Assemblea legislativa.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio regionale a seguito di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 2 .

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 29 maggio 2019, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 29 maggio 2019, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 29 maggio 2019, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.