§ 1.1.131 - L.R. 29 maggio 2019, n. 3.
Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell'articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:29/05/2019
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità e ambito di applicazione)
Art. 2.  (Rideterminazione)
Art. 3.  (Montante contributivo)
Art. 4.  (Rivalutazione)
Art. 5.  (Abrogazioni)
Art. 6.  (Norma finanziaria)
Art. 7.  (Entrata in vigore e decorrenza di effetti)


§ 1.1.131 - L.R. 29 maggio 2019, n. 3.

Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell'articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).

(B.U. 30 maggio 2019, n. 28)

 

Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi all'Intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa.

2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale 23 aprile 2018, n. 3 (Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali)).

 

     Art. 2. (Rideterminazione)

1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 3.

2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2, recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, allegata alla nota metodologica parte integrante dell'Intesa, con riferimento all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica parte integrante dell'Intesa.

3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.

4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'articolo 1, comma 2, le aliquote di cui all'Allegato A) alla presente legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019) e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (Allegato 1 Ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019), individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi precedenti.

5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi precedenti non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia; qualora l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione sia inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, l'ammontare dell'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque essere inferiore all'importo spettante ai sensi della normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge senza tener conto della riduzione temporanea disposta dalla l.r. 3/2018 .

6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, rideterminati ai sensi dei commi precedenti, al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'Intesa, le aliquote base dell'Allegato A) alla presente legge sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.

7. Qualora l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 3, sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non trova applicazione l'Allegato A) di cui al medesimo comma 4 . L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante ai sensi della normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla l.r. 3/2018 .

8. L'assegno indiretto e di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.

 

     Art. 3. (Montante contributivo)

1. Per il calcolo del montante contributivo si rinvia a quanto previsto dalla nota metodologica parte integrante dell'Intesa.

2. Il montante contributivo è calcolato sulla base dei dati individuali di ciascun consigliere, come individuati dalla nota metodologica parte integrante dell'Intesa. Solo nel caso in cui tali dati non siano disponibili, si utilizzano i dati riportati nella Tabella 1 allegata alla nota metodologica parte integrante dell'Intesa.

 

     Art. 4. (Rivalutazione)

1. Gli importi degli assegni vitalizi, come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Art. 5. (Abrogazioni)

1. Gli articoli 1, 2 e 4 della l.r. 3/2018 sono abrogati a decorrere dal 1 novembre 2019.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria)

1. L'articolo 5 della presente legge comporta una riduzione degli stanziamenti previsti nel Bilancio regionale 2019-2021 pari a -52.096,78 euro nel 2019, -312.580,68 euro nel 2020 e -104.193,56 euro nel 2021 alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, Titolo 1: Spese correnti (Capitolo 2596).

2. Il combinato disposto degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 comporta le seguenti variazioni di spesa stimate per assegni vitalizi 18.149,53 euro nel 2019, 172.251,48 euro nel 2020, -69.001,76 euro nel 2021 e -205.250,50 euro a regime negli anni successivi nell'ambito della Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 01: Organi istituzionali, Titolo 1: Spese correnti del Bilancio regionale 2019-2021.

3. Gli aumenti di spesa previsti per gli anni 2019 e 2020 dal comma 2 sono coperti da riassestamento delle risorse finanziarie già previste nel Bilancio 2019-2021 dell'Assemblea legislativa, pertanto non comportano un aumento del trasferimento complessivo previsto verso l'Assemblea legislativa nel Bilancio regionale 2019-2021.

 

     Art. 7. (Entrata in vigore e decorrenza di effetti)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La rideterminazione degli assegni vitalizi da effettuare ai sensi della presente legge decorre nei suoi effetti dal 1 novembre 2019.

 

Allegato A

 

Assegno vitalizio spettante 

Aliquote base 

Aliquote da applicare per differenziali non superiori a 0 (aliquote base moltiplicate per 0)  

Aliquote da applicare per differenziali superiori a 0% e inferiori o pari a 10% (aliquote base moltiplicate per 1,1) 

Aliquote da applicare per differenziali superiori a 10% e inferiori o pari a 30% (aliquote base moltiplicate per 1,2) 

Aliquote da applicare per differenziali superiori a 30% e inferiori o pari a 50% (aliquote base moltiplicate per 1,3)  

Aliquote da applicare per differenziali superiori a 50% e inferiori o pari a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,5) 

Aliquote da applicare per differenziali superiori a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,7) 

Da euro 0,00 a euro 1.500,00 

9%  

0% 

9,9%  

10,8% 

11,7% 

13,5%  

15,3% 

Da euro 1.501,00 ad euro 3.500,00 

13,5%  

0% 

14,85%  

16,2%  

17,55%  

20,25%  

22,95% 

Da euro 3.501,00 ad euro 6.000,00 

18%  

0% 

19,8%  

21,6%  

23,4%  

27 %  

30,6% 

Da euro 6.001,00 ad euro 8.000,00 

22,5%  

0% 

24,75%  

27%  

29,25%  

33,75%  

38,25% 

Oltre euro 8.001,00 

30%  

0%  

33%  

36%  

39%  

45%  

51%