§ 1.1.101 - L.R. 23 settembre 2009, n. 20.
Ulteriori modificazioni della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:23/09/2009
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 4 della l.r. 8/1973)
Art. 2.  (Modifica all’articolo 5 della l.r. 8/1973)
Art. 3.  (Modifica all’articolo 11 della l.r. 8/1973)
Art. 4.  (Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 8/1973)
Art. 5.  (Inserimento dell’articolo 12-bis alla l.r. 8/1973)
Art. 6.  (Norma finale)


§ 1.1.101 - L.R. 23 settembre 2009, n. 20.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali).

(B.U. 30 settembre 2009, n. 43)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 4 della l.r. 8/1973)

1. Al comma 2, dell’articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), le parole: “all’art. 1 della legge 1° agosto 1972, n. 15 «Indennità ai consiglieri regionali»” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 1 della legge 16 maggio 2007, n. 17 (Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali)”.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 5 della l.r. 8/1973)

1. Al comma 1, dell’articolo 5 della l.r. 8/1973 la cifra “60” è sostituita con “65”.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 11 della l.r. 8/1973)

1. Il comma 2, dell’articolo 11 della l.r. 8/1973 è sostituito dal seguente:

 

“2. Il pagamento viene sospeso anche qualora il titolare dell’assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale, Europeo, ad altro Consiglio regionale o nominato componente di Giunta regionale.”.

 

     Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 8/1973)

1. L’articolo 12 della l.r. 8/1973 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 12. (Misura degli assegni vitalizi)

1. L’ammontare mensile iniziale dell’assegno vitalizio è determinato in base alla tabella seguente, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione sulla indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali in carica nel mese cui l’assegno si riferisce:

 

Anni di contribuz.

Percent. sulla indennità di carica mensile lorda

5

25

6

28

7

31

8

34

9

37

10

40

11

42

12

44

13

46

14

48

15

50

16

52

17

54

18

56

19

58

20 e oltre

60

 

 

     Art. 5. (Inserimento dell’articolo 12-bis alla l.r. 8/1973)

l. Dopo l’articolo 12 della l.r. 8/1973 è inserito il seguente articolo:

 

“Art. 12-bis. (Modalità di determinazione ed adeguamento dell’assegno vitalizio)

1. L’ammontare mensile iniziale dell’assegno vitalizio è determinato in riferimento all’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali in carica nel mese cui l’assegno si riferisce, fatto salvo l’eventuale miglior trattamento derivante in virtù di indennità di carica mensile lorda più elevata percepita durante l’espletamento del mandato dal consigliere al quale l’assegno si riferisce.

2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera con cadenza annuale l’adeguamento delle quote mensili dell’assegno vitalizio in misura non inferiore all’aumento percentuale dell’indice del costo della vita calcolato dall’ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria.

3. La frazione di anno si computa per intero purché di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.”.

 

     Art. 6. (Norma finale)

1. Ai consiglieri già cessati dal mandato ed a quelli in carica all’entrata in vigore della presente legge, che abbiano comunque versato il contributo per l’assegno vitalizio per un minimo di dodici mesi, non si applicano le modifiche introdotte dagli articoli 2 e 4 della presente legge.