| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Umbria | 
| Materia: | 1. assetto istituzionale e ordinamento della regione | 
| Capitolo: | 1.1 norme statutarie - organi e competenze | 
| Data: | 01/08/1972 | 
| Numero: | 15 | 
| Sommario | 
| Art. 1. [2] | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. Le sanzioni per le assenze vengono determinate con il Regolamento interno ai sensi dell'art. 27 dello Statuto | 
| Art. 3 bis. | 
| Art. 4. (Omissis). | 
| Art. 5. (Omissis). | 
§ 1.1.1 - L.R. 1 agosto 1972, n. 15. [1]
Indennità ai consiglieri regionali.
(B.U. n. 22 del 10 agosto 1972).
     1. L’indennità per tutti i consiglieri regionali, rapportata all’indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale ai sensi della 
     2. Il contributo di cui all’articolo 4 della 
1. La corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 1 decorre dalla data della proclamazione.
Le sanzioni per le assenze vengono determinate con il Regolamento interno ai sensi dell'art. 27 dello Statuto.
     1. Al consigliere regionale sospeso dalla carica a norma del comma 4/bis dell'art. 15 della 
2. Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di provvedimento di proscioglimento, è corrisposta una somma pari alla differenza tra l'indennità percepita e quella che sarebbe ad esso spettata durante il periodo di sospensione.
Art. 4. (Omissis).
Art. 5. (Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 5 della 
[2] Articolo modificato dalla 
[3] Articolo così sostituito dall’art. 2 della 
[4] Articolo aggiunto dalla 
[5] Comma così modificato dall’art. 2 della