§ 1.1.70 - L.R. 9 giugno 1998, n. 18.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 18 gennaio 1972, n. 15, 15 gennaio 1973, n. 8 e 26 febbraio 1981, n. 9 in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:09/06/1998
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Indennità di funzione).
Art. 2.  (Diaria).
Art. 3.  (Erogazione).
Art. 4.  (Missioni in territorio regionale).
Art. 5.  (Assegno di reversibilità).
Art. 6.  (Norme abrogate).
Art. 7.  (Norme transitorie e finali).
Art. 8.  (Norma finanziaria).


§ 1.1.70 - L.R. 9 giugno 1998, n. 18.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 18 gennaio 1972, n. 15, 15 gennaio 1973, n. 8 e 26 febbraio 1981, n. 9 in materia di indennità di funzione, rimborso spese e assegni vitalizi dei consiglieri regionali.

(B.U. n. 40 del 17 giugno 1998).

 

Art. 1. (Indennità di funzione).

     1. [1].

 

     Art. 2. (Diaria).

     1. [2].

 

     Art. 3. (Erogazione).

     1. [3].

 

     Art. 4. (Missioni in territorio regionale).

     1. [4].

 

     Art. 5. (Assegno di reversibilità).

     1. [5].

 

     Art. 6. (Norme abrogate).

     1. Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

 

     Art. 7. (Norme transitorie e finali).

     1. Per i consiglieri già cessati dal mandato e per quelli in carica all'entrata in vigore della presente legge, che abbiano comunque versato il contributo per l'assegno vitalizio per un minimo di trenta mesi, restano in vigore le norme di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni abrogate dall'art. 6 della presente legge.

     2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente, all'inizio di ogni legislatura entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, il responsabile del servizio competente provvede a richiedere a ciascun consigliere l'esercizio del diritto facoltativo di cui all'art. 14 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni come ulteriormente modificate dall'art. 5 della presente legge.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria).

     1. Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano, ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 


[1] Abrogato dall'art. 5 della L.R. 16 maggio 2007, n. 17. Sostituisce l'art. 1 della L.R. 1 agosto 1972, n. 15.

[2] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 26 febbraio 1981, n. 9.

[3] Aggiunge il comma 2 all'art. 2 della L.R. 15 gennaio 1973, n. 8.

[4] Aggiunge il comma 4 all'art. 3 della L.R. 26 febbraio 1981, n. 9.

[5] Modifica il comma 1, art. 14 della L.R. 15 gennaio 1973, n. 8.