§ 1.1.46 – L.R. 29 febbraio 1988, n. 6.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 15 gennaio 1973, n. 8. Norme sulla previdenza del consiglieri regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:29/02/1988
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Vedi art. 3, L.R. 15-1-73, n. 8).
Art. 2.      1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il contributo obbligatorio di cui all'articolo 4 della l.r. 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni è elevato al 22%
Art. 3.  (Vedi 2° comma, articolo 5, L.R. 15-1-73, n. 8).
Art. 4.  (Vedi 1° comma, articolo 9, L.R. 15-1-73, n. 8).
Art. 5.  (Vedi articolo 12, L.R. 15-1-73, n. 8).
Art. 6.      1. Tutti gli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, di cui alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ricalcolati sulla base delle norme [...]
Art. 7.      1. La presente legge resta in vigore fino alla emanazione della legge-quadro nazionale che regolerà la materia
Art. 8.      1. L'onere di lire 450.000.000 per l'attuazione della presente legge relativamente all'anno 1987, sarà imputato al cap. 10 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale [...]
Art. 9.      1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie  o incompatibili con la presente legge


§ 1.1.46 – L.R. 29 febbraio 1988, n. 6. [1]

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 15 gennaio 1973, n. 8. Norme sulla previdenza del consiglieri regionali.

(B.U. 2 marzo 1988, n. 15).

 

     Art. 1. (Vedi art. 3, L.R. 15-1-73, n. 8).

 

          Art. 2.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il contributo obbligatorio di cui all'articolo 4 della l.r. 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni è elevato al 22%.

 

     Art. 3. (Vedi 2° comma, articolo 5, L.R. 15-1-73, n. 8).

 

     Art. 4. (Vedi 1° comma, articolo 9, L.R. 15-1-73, n. 8).

 

     Art. 5. (Vedi articolo 12, L.R. 15-1-73, n. 8).

 

     Art. 6.

     1. Tutti gli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, di cui alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ricalcolati sulla base delle norme contenute nella presente legge.

     2. Nei casi in cui il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello stabilito sulla base delle norme previgenti, la differenza è mantenuta a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con i successivi aumenti di assegno vitalizio.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge resta in vigore fino alla emanazione della legge-quadro nazionale che regolerà la materia.

 

     Art. 8.

     1. L'onere di lire 450.000.000 per l'attuazione della presente legge relativamente all'anno 1987, sarà imputato al cap. 10 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1988 e ad esso si farà fronte mediante utilizzo di quota dei fondi che saranno trasferiti dal bilancio del Consiglio regionale in dipendenza dell'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio 1986.

     La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa a norma dell'art. 28, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

     2. Per gli anni dal 1988 in poi l'entità della spesa sarà annua mente determinata con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della stessa legge n. 23 del 1978.

 

     Art. 9.

     1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie  o incompatibili con la presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 22.