§ 2.1.83 - L.R. 31 luglio 1998, n. 25.
Norme per il collocamento a riposo dei dipendenti della Regione e degli enti e aziende regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:31/07/1998
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il sessantacinquesimo anno di età).
Art. 2.  (Norma transitoria).


§ 2.1.83 - L.R. 31 luglio 1998, n. 25. [1]

Norme per il collocamento a riposo dei dipendenti della Regione e degli enti e aziende regionali.

(B.U. n. 48 del 5 agosto 1998).

 

Art. 1. (Prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il sessantacinquesimo anno di età).

     1. Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia per il pensionamento nel pubblico impiego, i dipendenti della Regione, degli enti e delle aziende regionali, ivi comprese le aziende sanitarie regionali e le aziende ospedaliere, sono collocati a riposo d'ufficio dal mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

     2. I competenti organi della Regione, degli enti o delle aziende di cui al comma 1, possono accettare, per motivate esigenze d'ufficio, la domanda di trattenimento in servizio del dipendente, che deve essere presentata almeno sei mesi prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, fino a un massimo di due anni dall'età per il collocamento a riposo d'ufficio.

     3. Gli organi competenti devono, almeno tre mesi prima il compimento del sessantacinquesimo anno di età, dare risposta alle richieste pervenute.

     4. I due anni successivi al compimento del sessantacinquesimo anno di età, sono concessi comunque nei casi previsti dall'art. 75 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1989, n. 8.

 

     Art. 2. (Norma transitoria).

     1. Le domande di permanenza in servizio presentate alle Amministrazioni interessate vanno reiterate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e ad esse è applicabile la disciplina prevista dall'articolo precedente.

     2. E' abrogato il secondo comma dell'art. 75 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1989, n. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4, ripristinata dall'art. 22 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9 e nuovamente abrogata dall'art. 13 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 29.