§ 5.1.86 - L.R. 27 marzo 2000, n. 29.
Prime disposizioni di recepimento del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente: "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:27/03/2000
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Istituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale).
Art. 2.  (Compiti della Conferenza permanente).
Art. 3.  (Costituzione e composizione della Conferenza).
Art. 4.  (Atto aziendale).
Art. 5.  (Verifica piani attuativi delle Aziende UU.SS.LL.).
Art. 6.  (Dipartimento di prevenzione).
Art. 7.  (Contabilità analitica).
Art. 8.  (Norma transitoria).


§ 5.1.86 - L.R. 27 marzo 2000, n. 29. [1]

Prime disposizioni di recepimento del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente: "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419", d'integrazione e modificazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

(B.U. n. 21 del 7 aprile 2000).

 

TITOLO I

ISTITUZIONE DELLA CONFERENZA PERMANENTE

 

Art. 1. (Istituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale).

     1. La presente legge, in attuazione del comma 2 bis dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato "decreto legislativo di riordino", istituisce e disciplina la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale.

 

     Art. 2. (Compiti della Conferenza permanente).

     1. La Conferenza esprime pareri nei confronti della Giunta regionale:

     a) sul progetto di piano sanitario, sui disegni di legge e sugli schemi di regolamento in materia sanitaria;

     b) sugli schemi di atti relativi all'integrazione socio-sanitaria;

     c) sugli indirizzi emanati dalla Giunta regionale per l'elaborazione dei piani attuativi delle Aziende ospedaliere e dei piani attuativi locali delle Aziende sanitarie locali.

     2. Sono attribuite alla Conferenza, limitatamente alle Aziende ospedaliere, le funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 e quelle di cui alla lettera c) del comma 4 dello stesso articolo, nonché l'approvazione dei piani attuativi delle Aziende stesse, che acquistano efficacia dopo la valutazione di congruità da parte della Giunta regionale rispetto agli indirizzi della programmazione regionale.

 

     Art. 3. (Costituzione e composizione della Conferenza).

     1. La Conferenza permanente è costituita come sezione del Consiglio delle Autonomie locali, di cui all'art. 15 della legge regionale 16 ottobre 1998, n. 34; sono membri di diritto i Presidenti delle Province, i Sindaci delle città sede delle Aziende ospedaliere ed i Presidenti delle Conferenze dei Sindaci delle Aziende USL.

     2. Il Consiglio delle Autonomie locali adegua il proprio regolamento alle previsioni della presente legge.

     3. La Conferenza, che ha sede presso il Consiglio delle Autonomie locali, elegge nel proprio seno, nella seduta di insediamento il Presidente, con le modalità previste dal regolamento del Consiglio delle Autonomie locali.

     4. La Regione assicura le funzioni di supporto mettendo a disposizione del Consiglio delle Autonomie locali le risorse necessarie.

 

TITOLO II

ATTO AZIENDALE

 

     Art. 4. (Atto aziendale).

     1. La organizzazione ed il funzionamento delle Aziende sanitarie regionali sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, ex comma 1 bis dell'art. 3 del "decreto legislativo di riordino", adottato dal direttore generale sulla base della programmazione nazionale e regionale ed in conformità con i principi ed i criteri di cui alla presente legge, sentito il Collegio di Direzione di cui all'art. 17 del "decreto legislativo di riordino".

     2. Sono contenuti nell'atto aziendale:

     a) la individuazione delle strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica e le competenze dei relativi responsabili;

     b) individuazione dei distretti quale articolazione territoriale e organizzativa dell'Azienda unità sanitaria locale;

     c) l'individuazione dei presidi ospedalieri secondo le modalità di cui all'art. 19 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3;

     d) le modalità di costituzione e di funzionamento dei dipartimenti quali strutture complesse di livello aziendale, distrettuale o di presidio ospedaliero, nonché delle strutture complesse che li compongono;

     e) le disposizioni generali in materia contrattuale di cui al comma 1 ter dell'art. 3, del "decreto legislativo di riordino", prevedendo che l'affidamento di appalti e di contratti per la fornitura di beni e servizi, di importo inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, avvenga nel rispetto di adeguate valutazioni di economicità, previe indagini di mercato e confronti concorrenziali e tenendo altresì conto delle risultanze dell'Osservatorio prezzi regionale; per i contratti d'importo superiore si applicano le norme comunitarie e nazionali in materia;

     f) la disciplina dell'attribuzione ai dirigenti di cui al comma 1 dell'art. 15 bis del "decreto legislativo di riordino" dei compiti per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla programmazione aziendale, entro i limiti economici e secondo le modalità operative definite in sede di assegnazione degli obiettivi stessi;

     g) le modalità ed i criteri per l'attribuzione degli incarichi di cui al comma 4, dell'art. 15 del "decreto legislativo di riordino", nonché per la verifica di risultato, secondo quanto previsto all'art. 15 ter del decreto stesso;

     h) le modalità di partecipazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta alla gestione e programmazione dei servizi sanitari.

     3. L'atto aziendale delle Aziende ospedaliere di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, tiene conto inoltre di quanto disciplinato dal protocollo d'intesa tra Regione ed Università e viene adottato dal direttore generale d'intesa con il Rettore della Università, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 3 del D.lgs. n. 517/99.

     4. L'atto aziendale e le sue modifiche ed integrazioni sono trasmesse alla Giunta regionale per la verifica di conformità con la programmazione sanitaria nazionale e regionale e con la presente legge; decorsi 30 giorni dal ricevimento dell'atto, la verifica si intende conclusa con esito positivo.

     5. A seguito dell'adozione dell'atto aziendale i direttori generali provvedono ad adeguare allo stesso i contenuti del regolamento aziendale, previsto alla lett. f) dell'art. 11 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3.

     6. La Giunta regionale, con apposita direttiva, individua le attività e la composizione del Collegio di direzione di cui all'art. 17 del "decreto legislativo di riordino".

 

TITOLO III

MODIFICHE ALLA LEGGE 20 GENNAIO 1998, N. 3

E ALLA LEGGE 19 DICEMBRE 1995, N. 51

 

     Art. 5. (Verifica piani attuativi delle Aziende UU.SS.LL.).

     1. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 3/98 è soppresso.

     2. [2].

     3. [3].

 

     Art. 6. (Dipartimento di prevenzione). [4]

 

     Art. 7. (Contabilità analitica).

     1. [5].

     2. L'art. 25 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51 è abrogato.

 

     Art. 8. (Norma transitoria).

     1. Il termine per l'adeguamento dei requisiti minimi di strutture già autorizzate ed in esercizio, di cui al comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 3, è prorogato di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. L'obbligo della tenuta della contabilità economica per la gestione dei servizi socio-assistenziali previsto dal comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51, entra in vigore dal 1° gennaio 2001.


[1] Abrogata dall'art. 61 della L.R. 12 novembre 2012, n. 18.

[2] Aggiunge il comma 8 all'art. 3 della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

[3] Sostituisce l'art. 15 della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

[4] Sostituisce l'art. 20 della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

[5] Aggiunge un comma all'art. 8 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 51.