§ 80.4.244 - Direttiva 20 febbraio 2007, n. 2.
Interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell'attività negoziale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.4 organizzazione
Data:20/02/2007
Numero:2

§ 80.4.244 - Direttiva 20 febbraio 2007, n. 2.

Interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell'attività negoziale.

(G.U. 15 maggio 2007, n. 111)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

 

     Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

     Alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

     Al Consiglio di Stato - Ufficio del segretario generale

     Alla Corte dei conti - Ufficio del segretario generale

     All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del segretario generale

     Alle agenzie

     All'ARAN

     Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

     Agli enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)

     Agli enti pubblici (ex art. 70 del decreto legislativo n. 165/01)

     Agli enti di ricerca

     Alle istituzioni universitarie (tramite il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca)

     Alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato

     A tutte le regioni

     Agli enti locali

     Alle aziende del Servizio sanitario nazionale

     Ai nuclei di valutazione

     Agli organi di controllo interno

     Alle sezioni regionali della Corte dei conti

     e, p. c.:

     Alla Conferenza dei presidenti delle regioni

     All'ANCI

     All'UPI

     Alla CRUI

 

     1. Premessa.

     Una visione integrata dell'innovazione non può essere dettata unicamente dall'applicazione delle tecnologie, ma è necessario tener conto della semplificazione dei processi amministrativi, della sostenibilità degli stessi e della necessità di interazione dei servizi tra le diverse amministrazioni che devono operare secondo standard di qualità e sicurezza.

     E' necessaria una forte azione di coordinamento tra le amministrazioni centrali e locali per condividere gli obiettivi e definire la programmazione di breve e lungo termine, individuando le linee prioritarie d'intervento, le modalità d'attuazione, di controllo e mettendo a sistema le diverse esperienze e iniziative settoriali già realizzate. Il suddetto processo deve ottimizzare gli investimenti per pervenire contestualmente ad un miglioramento della qualità ed al contenimento della spesa pubblica.

     La principale esigenza è il coordinamento delle iniziative settoriali, di competenza delle diverse amministrazioni, per poter attivare, in tempi brevi ed in modo incrementale, la riorganizzazione dei macroprocessi anche affiancando le amministrazioni nella progettazione e attuazione degli interventi.

     Tale coordinamento non può prescindere dalla regolamentazione tecnica, necessaria ad omogeneizzare ed integrare le procedure, attraverso l'emanazione delle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale (di seguito CAD).

     La metodologia di attuazione del sistema nazionale di e-government presuppone:

     la condivisione degli obiettivi e delle strategie di intervento;

     il raccordo delle azioni della PA centrale;

     il coordinamento delle iniziative nazionali e territoriali anche attraverso una migliore definizione dei contenuti degli accordi di programma quadro;

     un'attività costante di monitoraggio per la valutazione dello stato di attuazione degli interventi definiti nell'ambito di una strategia condivisa.

     I grandi obiettivi strategici da raggiungere, contenuti nelle linee strategiche già diffuse da questo Ministro e consultabili sul sito http://www.innovazionepa.gov.it, a cui devono necessariamente uniformarsi le amministrazioni in indirizzo sono:

     migliorare l'efficienza interna di ogni singola amministrazione, perseguendo un forte cambiamento organizzativo e gestionale tramite l'innovazione tecnologica;

     realizzare la piena cooperazione fra le amministrazioni mediante la condivisione degli archivi e delle informazioni, per ridurre i tempi e semplificare le procedure;

     migliorare la trasparenza e l'efficienza della spesa pubblica attraverso strumenti che consentano un maggior controllo di gestione e della finanza pubblica;

     sviluppare i servizi on-line e garantire l'accesso in modo veloce e sicuro combattendo il divario digitale, dovuto a condizioni sociali, fisiche o territoriali;

     misurare la qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione con criteri qualitativi e quantitativi anche in termini di bilancio sociale, utilizzando le tecnologie per la valutazione sia all'interno della PA che per misurare il grado di soddisfazione dei cittadini, imprese e altre PA.

 

     2. Profili organizzativi.

     Gli obiettivi individuati impongono di dare impulso all'attuazione del CAD, che prevede l'istituzione, ai sensi dell'art. 17, presso ogni amministrazione centrale, di un unico centro di competenza che presieda alle scelte organizzative e tecnologiche e che tutti i centri di competenza cooperino, in sede di Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica, ai sensi dell'art. 18 del CAD al disegno complessivo e all'individuazione delle priorità. La Conferenza è il punto di raccordo fra le amministrazioni centrali e la Presidenza del Consiglio. Le linee prioritarie concordate dalla Conferenza sono periodicamente sottoposte al Comitato dei Ministri per la società dell'informazione (CMSI) che decide sulla articolazione temporale dei finanziamenti necessari.

     Le azioni di coordinamento e indirizzo, come già precisato nelle linee strategiche adottate da questo Ministro, richiedono la determinazione di indicatori condivisi per il monitoraggio delle iniziative e per la valutazione degli impatti in termini di costi ed efficienza sul sistema complessivo.

     I modelli di valutazione di ogni intervento devono prevedere criteri quantitativi e qualitativi valutabili in ogni fase di un intervento. A tale scopo i centri di competenza, devono assumere un ruolo chiave per poter garantire continuità e coerenza all'azione di monitoraggio.

     I centri di competenza devono altresì garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nella legge 9 gennaio 2004, n. 4 promuovendo tutte le iniziative per assicurare la conformità delle procedure elettroniche delle amministrazioni di competenza alle esigenze dei soggetti disabili.

     I centri di competenza espletano i compiti di cui all'art. 17 del CAD, condividendo con i dirigenti delle singole strutture, la responsabilità in merito all'effettivo adeguamento alle prescrizioni espresse nella presente direttiva.

 

     3. Ruolo della presente direttiva.

     La presente direttiva intende guidare le amministrazioni nell'applicazione di alcune tra le più innovative disposizioni del CAD, anche in considerazione della prossimità dell'entrata in vigore di talune prescrizioni.

     Sebbene il CAD sia in vigore da tempo, le amministrazioni appaiono, infatti, ancora in ritardo nel conformarsi alle prescrizioni dirette ad elevare il livello tecnologico delle prestazioni e, di conseguenza, ad incrementare l'interazione con i cittadini e le imprese. Il coordinamento di governo unico dei Dipartimenti innovazione tecnologica e della funzione pubblica da parte del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione è il segno della consapevolezza dell'esistenza di un inscindibile rapporto (biunivoco) tra innovazione tecnologica e organizzazione e della convinzione che le nuove tecnologie possano determinare un sostanziale salto di qualità solo se utilizzate in maniera sinergica e secondo un disegno coerente. L'innovazione di sistema e l'innovazione tecnologica debbono essere considerati come l'unica strada che possa condurre l'amministrazione ad offrire servizi di qualità ed efficienza nella attuazione delle politiche pubbliche, riducendo la spesa.

     Lo sviluppo dell'azione dell'amministrazione mediante strumenti digitali, oltre ad agevolare i rapporti con cittadini, può anche migliorare i processi di valutazione e monitoraggio dell'operato delle strutture. Solo l'esatta, quanto tempestiva, conoscenza delle attività delle amministrazioni, può consentire la redazione di report e l'avvio di processi di correzione, permettendo un tempestivo circuito informativo fra organi di controllo ed organi di indirizzo politico.

     Conseguentemente l'effettiva applicazione delle disposizioni previste nel CAD, attesa l'interconnessione fra l'elevazione delle performances delle pubbliche amministrazioni ed il ricorso agli strumenti tecnologici, integra un parametro di valutazione della capacità gestionale della dirigenza pubblica. Appare significativo che una delle difficoltà registrate nella valutazione della dirigenza pubblica, sia stata proprio l'intempestività delle informazioni inerenti l'attività, talchè è di tutta evidenza che la completa digitalizzazione dell'operato delle amministrazioni può agevolare anche gli organismi di controllo e monitoraggio.

     L'adeguamento delle amministrazioni alle prescrizioni di seguito enunciate, costituisce una prima tappa nell'integrale attuazione del CAD. Appare tuttavia indifferibile, in considerazione dei benefici per l'intero sistema, procedere con immediatezza all'applicazione del CAD, nei limiti in cui ciò possa essere realizzato senza oneri aggiuntivi per le amministrazioni.

 

     4. Sostegno all'interoperabilità di dati tra amministrazioni.

     Le modifiche apportate all'art. 18, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, in tema di autocertificazione impongono l'adozione di nuovi sistemi di consultazione dei dati posseduti dalle pubbliche amministrazioni. La nuova formulazione della disposizione impone di richiedere ai cittadini esclusivamente gli "elementi necessari per la ricerca dei documenti" ove inerenti "atti, fatti, qualità e stati soggettivi ... ... in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni". Le amministrazioni devono quindi predisporre procedure idonee a consentire il rilascio di provvedimenti anche in assenza di qualsiasi produzione documentale da parte del soggetto istante. Se il ricorso all'autocertificazione ovvero alle dichiarazioni sostitutive ha consentito, finora, all'amministrazione procedente di confidare sulla fondatezza della situazione di fatto e di diritto derivante dalle dichiarazioni prodotte dai soggetti istanti, la procedura introdotta dall'art. 18 della legge n. 241 del 1990 impone la capacità dell'amministrazione di verificare direttamente la sussistenza di presupposti. Deve quindi apprestarsi un sistema di acquisizione delle informazioni e dei documenti, non più fondato sul controllo della documentazione quale presupposto per il rilascio di provvedimenti abilitanti, ma radicato sulla mera consultazione dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto, in tempo reale.

     L'obiettivo da perseguire è quindi quello di giungere alla piena applicazione dell'art. 18 della legge n. 241 del 1990, predisponendo meccanismi che consentano alle amministrazioni di accertare direttamente la sussistenza, in capo al cittadino o all'impresa richiedente, delle condizioni necessarie per esercitare i diritti e le facoltà riconosciute dall'ordinamento, attese altresì le disfunzioni connesse ai controlli sull'autenticità delle dichiarazioni rese mediante autocertificazione.

     L'avvio delle procedure di approvazione delle regole tecniche di cui agli articoli 59 e 71 del codice dell'amministrazione digitale, mediante costituzione delle specifiche commissioni, esprime la volontà - di questo Ministro - di voler procedere, quanto prima, all'attuazione del più elevato sistema di interoperabilità. Una volta fissate le norme tecniche, è necessario che le amministrazioni adeguino le procedure ed i sistemi alle nuove prescrizioni tecniche ed agli standard in materia di interoperabilità e di sicurezza previsti nell'ambito del Sistema di pubblica connettività (SPC), al fondamentale scopo di raggiungere, nel breve periodo, l'effettivo e generale interscambio dei dati e dei documenti e, nel medio periodo, l'integrazione in rete dei servizi e delle procedure, anche ove sia previsto l'intervento di più organi dello stesso ente o di più enti.

     Nelle more, tuttavia, si invitano le singole amministrazioni ad utilizzare gli strumenti convenzionali di collaborazione istituzionale già offerti dalla legislazione vigente (art. 58, comma 2, del CAD), concludendo protocolli d'intesa finalizzati a consentire la reciproca consultazione dei dati. Appare allora opportuno che le amministrazioni, destinatarie della presente direttiva, comunichino alla segreteria della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica le convenzioni già attivate, ovvero, gli ostacoli che si frappongono alla loro adozione.

     La Segreteria della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica provvederà a raccogliere suddetta documentazione, offrendo il proprio supporto per agevolare la conclusione delle convenzioni, mediante l'attivazione di procedure di consultazione. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) fornirà l'assistenza tecnica necessaria per il superamento degli ostacoli tecnologici che non consentano, in concreto, l'interscambio dei dati; si rappresenta che tale ultimo organismo, ai sensi dell'art. 58, u.c., del CAD "definisce gli schemi di convenzioni finalizzati a favorire la fruibilità informatica dei dati tra le pubbliche amministrazioni e, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le autonomie locali".

     Il tutto anche al fine ultimo di garantire la diffusione delle nuove tecnologie in maniera uniforme nelle diverse realtà territoriali del Paese, in modo da evitare il fenomeno del digital divide nel settore pubblico, prevenendo "il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale" (art. 14, comma 3, del CAD).

     Per quanto riguarda i contenuti delle stipulande convenzioni o protocolli di intesa, deve essere previsto che, in ogni caso di interscambio, accesso o comunicazione dei dati, la titolarità dei medesimi resta in capo all'amministrazione che li detiene per i fini istituzionali (art. 58 del CAD) e che questa è responsabile della esattezza (anche sotto il profilo della tempestività degli aggiornamenti), veridicità e integrità delle informazioni cedute o trasmesse.

     Si ribadisce che le amministrazioni hanno l'obbligo di rendere accessibili e fruibili i dati ogni qual volta l'utilizzazione degli stessi sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo i casi di esclusione dall'accesso previsti dalla legge in via eccezionale e derogatoria rispetto al principio della accessibilità per fini istituzionali (art. 2, comma 6 del CAD ed art. 24 della legge 241 del 1990) e salvo il riconoscimento, all'amministrazione cedente dei soli costi di natura eccezionale eventualmente sostenuti.

     L'interscambio di dati deve inoltre avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dell'amministrazioni digitale e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

     In particolare si ricorda che l'interscambio o la libera consultabilità dei dati, lascia impregiudicata la qualità di titolare del trattamento in capo all'amministrazione depositaria dei dati e presuppone l'intestazione della qualità di responsabile del trattamento in capo all'amministrazione ammessa alla consultazione, così come sancito nelle definizioni di cui all'art. 4, comma 1 lettere f) e g) del decreto legislativo n. 196 del 2003. Il trattamento dei dati da parte dei soggetti incaricati deve comunque avvenire nel rispetto dei canoni di proporzionalità, adeguatezza e pertinenza, ammettendo alla consultazione solo il personale autorizzato alla consultazione. In questa prospettiva, si ricorda altresì che le convenzioni fra amministrazioni devono prevedere un sistema di piena responsabilizzazione dell'amministrazione ammessa alla consultazione di dati, disciplinando puntualmente le politiche di accesso e i livelli di autorizzazione previsti per ciascuna categoria di personale autorizzata, nonchè i sistemi di tracciamento degli accessi (log).

 

     5. Il rilascio di atti in formato elettronico da parte delle amministrazioni ai sensi della legge n. 241 del 1990, in occasione dell'esercizio del diritto di accesso.

     L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, costituisce, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge n. 241 del 1990, espressione di un "diritto civile e sociale" dei cittadini, talchè tutte le pubbliche amministrazioni devono agevolarne la realizzazione. L'esercizio di tale diritto deve tuttavia coniugarsi con l'esigenza di risparmiare i costi di riproduzione cartacea dei documenti. Considerando che l'art. 3-bis della stessa legge n. 241 del 1990, sancisce che "le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati" appare opportuno che queste adottino misure regolamentari ed organizzative che consentano il rilascio di documenti in formato elettronico mediante uso di supporti informatici. La scelta di rilasciare copia di documenti amministrativi su supporto elettronico non si configura quale ostacolo al pieno esercizio della posizione di diritto soggettivo pubblico funzionalizzato del diritto di accesso.

     Si invitano quindi tutte le amministrazioni in indirizzo ad adottare i regolamenti attuativi della legge n. 241 del 1990, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, ovvero atti di organizzazione inerenti l'esercizio del diritto di accesso, con specifiche prescrizioni in virtù delle quali, ove per la quantità o la dimensione dei documenti richiesti, ovvero per la presenza di altre ragioni organizzative (disfunzioni nelle strutture deputate alla riproduzione di documenti, carenza di personale o altre situazioni similari) l'amministrazione si riserva di soddisfare il diritto di accesso ai documenti, mediante rilascio delle copie su supporto elettronico, in formato non modificabile, dietro il pagamento degli ordinari costi di ricerca e visura dei documenti e di rimborso del costo del supporto elettronico.

 

     6. Pubblicità delle procedure contrattuali delle amministrazioni.

     L'art. 54, comma 1, lettera f) del codice dell'amministrazione digitale impone alle amministrazioni di rendere disponibili sui siti istituzionali, tra l'altro, "l'elenco di tutti i bandi di gara". Siffatto adempimento deve integrarsi con quanto previsto nell'art. 66, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, secondo cui "gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

     Al fine di incrementare il regime di pubblicità e conoscenza dell'azione delle amministrazioni, da parte dei cittadini, delle imprese e degli altri organismi pubblici, si invitano le amministrazioni destinatarie ad ampliare gli atti pubblicati, rendendo conoscibili tutte le negoziazioni relative a servizi, forniture o lavori, il cui importo presunto sia superiore ai 20.000 euro, nonchè gli esiti delle medesime procedure. Tutta l'attività finalizzata all'acquisizione di beni, servizi o realizzazione di opere, di importo superiore ai 20.000 euro, deve quindi poter essere consultabile da chiunque.

     Le uniche ipotesi in cui le amministrazioni possono esimersi dal pubblicare gli atti inerenti le aggiudicazioni, si rinvengono laddove siffatto adempimento possa comportare la diffusione di dati sensibili ovvero attenga a convenzioni contenenti informazioni coperte da segreto di stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero contenenti notizie dalla cui divulgazione possa derivare una lesione alla sicurezza e alla difesa nazionale.

     Il dirigente responsabile della struttura committente, è tenuto a curare le procedure necessarie per garantire la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione. Il rispetto di tale adempimento integra elemento di valutazione del dirigente.

     La pubblicazione on line di provvedimenti o atti amministrativi o la loro comunicazione con le medesime modalità, implica anche l'assunzione di una garanzia di conformità (da pubblicizzare sul sito istituzionale in maniera adeguata) delle informazioni ivi contenute, rispetto alle informazioni contenute nei provvedimenti originali (cartacei), ai sensi dell'art. 54, comma 4 del CAD.

     Mediante la dichiarazione di corrispondenza degli atti pubblicati nei siti istituzionali all'attività amministrativa, gli enti - e, per essi, i responsabili dei contenuti dei siti (in qualità di content provider) - si assumono la responsabilità delle operazioni di pubblicazione on line, con le relative conseguenze civili, penali ed amministrative, ad esempio in caso di difformità rispetto all'originale (cartaceo o digitale).

     Inoltre, poichè ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera n) del CAD, per dati pubblici si intendono "i dati conoscibili da chiunque" deve offrirsi applicazione a quanto contenuto nell'art. 54, comma 3 del CAD, riguardo alla necessaria gratuità della fruizione dei dati pubblici contenuti sui siti istituzionali e alla non necessità di alcuna autenticazione per fruire di tale tipologia di informazioni (ad accesso libero).

     Per le amministrazioni centrali che già dispongono di un proprio sito, il termine per la conformazione dei siti istituzionali è quello del 1° gennaio 2008.

     Il contenuto dell'art. 54 del CAD deve poi integrarsi con quanto sancito nell'art. 1, comma 593 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) riguardo alla pubblicazione sul sito web della "retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico", come già ricordato nella direttiva adottata da questo Ministro n. 1 del 2007.

 

     7. L'abilitazione per l'accesso ai servizi.

     L'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni appare, allo stato attuale, ancora marginale. L'art. 64 del CAD prevede che la carta d'identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS) costituiscano gli strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'autenticazione informatica.

     Lo stesso art. 64 del CAD, tuttavia, prevede che le pubbliche amministrazioni consentano "l'accesso ai servizi in rete erogati che richiedono l'autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purchè tali strumenti consentano di accertare l'identità del soggetto che richiede l'accesso". Conseguentemente si invitano le amministrazioni destinatarie della presente direttiva, ad avviare le procedure necessarie per permettere l'effettiva attuazione di suddetta prescrizione. Allo stato attuale, infatti, la quantità delle procedure attivabili mediante strumento elettronico risulta ridotta. Il citato art. 64 consente, anche prima dell'attivazione della carta d'identità elettronica (CIE) e/o della carta nazionale dei servizi (CNS), di poter avviare procedure amministrative mediante assegnazione di codici di identificazione, pin o password.

     Si precisa che l'attuazione del sopracitato art. 64 del CAD non implica alcun costo aggiuntivo per le amministrazioni, atteso che l'aggiornamento del sistema informatico alle tecnologie CIE/CNS deve comunque realizzarsi entro il 31 dicembre 2007, secondo quanto disposto dall'art. 64, comma 3 del CAD. Siffatto aggiornamento deve però poter consentire, nelle more, l'erogazione di servizi on line, tramite autenticazione, ove necessaria, mediante pin e password. In tal modo, anche coloro che non siano già in possesso di CIE/CNS, potranno accedere ai servizi erogati on line dalle amministrazioni, mediante siffatto alternativo sistema di autenticazione. Si realizzerà quindi, solo in via provvisoria, un sistema duale di interazione tra amministrazione e cittadini, fino a che la diffusione di CIE/CNS e il relativo riconoscimento da parte delle pubbliche amministrazioni, non sia generalizzato.

     Sono escluse dalle suddetta prescrizioni, in linea con quanto affermato nell'art. 64, comma 3 del CAD, le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali.

     L'adempimento alle prescrizioni fissate nell'art. 64 del CAD, integra elemento di valutazione della dirigenza. Il livello di interazione informatica con i cittadini, ossia la quantità di procedimenti attivati, in virtù di istanze prodotte mediante strumento digitale, costituisce, infatti, un oggettivo parametro di misurazione delle prestazioni.

 

     8. Interoperabilità dei sistemi di gestione elettronica dei documenti delle amministrazioni.

     Per aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa e l'efficienza interna delle amministrazioni, occorre rendere più veloce ed economico lo scambio di documenti tra le pubbliche amministrazioni. A tal fine, i sistemi di gestione informatica dei flussi documentali si collocano in una dimensione più ampia nell'ottica della interconnessione e interoperabilità dei sistemi informativi pubblici. In particolare per interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico si intende la possibilità di trattamento automatico, da parte di un sistema di protocollo ricevente, delle informazioni trasmesse da un sistema di protocollo mittente, allo scopo di automatizzare altresì le attività ed i processi amministrativi conseguenti (art. 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2000, n. 272).

     Per realizzare l'interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico e gestione documentale gestiti dalle pubbliche amministrazioni, è necessario che le amministrazioni, in primo luogo, utilizzino, sin dalla formazione del documento, gli strumenti elettronici e la firma digitale nonchè la trasmissione mediante posta elettronica certificata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti (circolare AIPA del 7 maggio 2001, n. 28). Le amministrazioni dovranno, altresì, dotarsi degli strumenti tecnologici necessari per la conservazione dei documenti generati in formato digitale secondo le regole attualmente vigenti (delibera n. 11 Cnipa del 19 febbraio 2004).