§ 1.1.69 - L.R. 16 aprile 1998, n. 14.
Regolamento interno del Consiglio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:16/04/1998
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Elezione dell'Ufficio di presidenza.
Art. 2.  Attribuzioni e compiti dell'Ufficio di presidenza.
Art. 3.  Attribuzioni e compiti del Presidente del Consiglio.
Art. 4.  Attribuzioni e compiti dei Vice presidenti.
Art. 5.  Attribuzioni e compiti dei segretari.
Art. 6.  Elezione e compiti dei revisori dei conti.
Art. 7.  Ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri.
Art. 8.  Assenze dei consiglieri.
Art. 9.  Gruppi consiliari.
Art. 10.  Commissioni consiliari permanenti.
Art. 11.  Composizione delle commissioni.
Art. 12.  Elezione del presidente e del vice presidente delle commissioni permanenti.
Art. 13.  Funzioni e poteri della commissione di vigilanza.
Art. 14.  Commissioni speciali e di inchiesta.
Art. 15.  Composizione e costituzione delle commissioni speciali e di inchiesta.
Art. 16.  Processo verbale delle sedute.
Art. 17.  Validità delle decisioni delle commissioni.
Art. 18.  Convocazione delle commissioni.
Art. 19.  Ordine dei lavori in commissione.
Art. 20.  Esame in sede referente.
Art. 21.  Esame in sede consultiva.
Art. 22.  Termine per i lavori delle commissioni.
Art. 23.  Discussione in commissione.
Art. 24.  Indagini conoscitive.
Art. 25.  Programma delle attività del Consiglio.
Art. 26.  Convocazione del Consiglio regionale.
Art. 27.  Inserimento di oggetti all'ordine del giorno.
Art. 28.  Apertura delle sedute.
Art. 29.  Comunicazioni al Consiglio.
Art. 30.  Verifica del numero legale.
Art. 31.  Polizia delle sedute.
Art. 32.  Disciplina delle sedute.
Art. 33.  Sospensione e scioglimento delle sedute.
Art. 34.  Disciplina del pubblico.
Art. 35.  Processo verbale e resoconto.
Art. 36.  Oggetto della discussione.
Art. 37.  Ordine della discussione.
Art. 38.  Questione pregiudiziale e sospensiva.
Art. 39.  Fatto personale.
Art. 40.  Richiamo all'argomento o ai limiti della discussione.
Art. 41.  Dichiarazioni di voto.
Art. 42.  Votazione.
Art. 43.  Irregolarità delle votazioni.
Art. 44.  Risultato delle votazioni.
Art. 45.  Proposte respinte.
Art. 46.  Procedura d'urgenza.
Art. 47.  Discussione generale.
Art. 48.  Proposta di non passaggio agli articoli.
Art. 49.  Esame degli articoli e degli emendamenti.
Art. 50.  Ritiro degli emendamenti.
Art. 51.  Facoltà di respingere gli emendamenti.
Art. 52.  Ordine del giorno.
Art. 53.  Correzioni formali.
Art. 54.  Votazione delle proposte.
Art. 55.  Votazione degli emendamenti.
Art. 55 bis.  Sessione di bilancio.
Art. 55 ter.  Discussione e approvazione.
Art. 55 qua ter. Emendamenti al disegno di legge finanziaria regionale.
Art. 55 qui nquies. Emendamenti al disegno di legge di bilancio.
Art. 55 sex ies. Decisione sull'ammissibilità degli emendamenti.
Art. 55 sep ties. Discussione e approvazione DAP.
Art. 56.  Interrogazioni.
Art. 57.  Svolgimento delle interrogazioni in Consiglio.
Art. 58.  Risposta scritta.
Art. 59.  Svolgimento delle interrogazioni in commissione.
Art. 59 bis.  Interrogazioni e risposte immediate.
Art. 60.  Interpellanze.
Art. 61.  Svolgimento delle interpellanze.
Art. 62.  Mozione.
Art. 63.  Svolgimento delle mozioni.
Art. 64.  Emendamenti alle mozioni.
Art. 65.  Trasformazione delle mozioni.
Art. 66.  Votazione delle mozioni.
Art. 67.  Presentazione.
Art. 68.  Limitazioni del numero delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Art. 69.  Discussione.
Art. 70.  Riunione di interrogazioni, interpellanze e mozioni in un'unica discussione.
Art. 71.  Risoluzioni.
Art. 72.  Mozione di sfiducia.
Art. 73.  Elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Art. 74.  Questione di fiducia.
Art. 75.  Decisioni in ordine alle petizioni.
Art. 76.  Leggi rinviate dal Governo.
Art. 77.  Sentenze della Corte costituzionale e referendum abrogativi.
Art. 78.  Norme finali e transitorie.
Art. 79.  Abrogazioni.


§ 1.1.69 - L.R. 16 aprile 1998, n. 14. [1]

Regolamento interno del Consiglio regionale.

(B.U. 24 aprile 1998, n. 27 - S.O. n. 1).

 

CAPO I

GLI ORGANI DEL CONSIGLIO REGIONALE

 

Art. 1. Elezione dell'Ufficio di presidenza.

     1. Il Consiglio regionale procede alla elezione dell'Ufficio di presidenza a norma dell'art. 37 dello Statuto.

     2. Al rinnovo dell'Ufficio di presidenza si provvede entro i trenta giorni precedenti la sua scadenza.

     3. Qualora il Presidente non proceda alla convocazione del Consiglio entro i termini di cui al comma 1, provvede uno dei due Vice presidenti.

     4. In caso di cessazione dalla carica di un Vice presidente o di un segretario si procede alla rielezione rispettivamente dei due Vice Presidenti e dei due segretari con le stesse modalità previste dall'art. 37 dello Statuto.

     5. [2].

 

     Art. 2. Attribuzioni e compiti dell'Ufficio di presidenza.

     1. L'Ufficio di presidenza:

     a) garantisce il regolare svolgimento delle funzioni attribuite al Consiglio, vigila sul rispetto delle prerogative di ciascun consigliere e di ciascun Gruppo;

     b) cura la formazione e la rendicontazione del bilancio del Consiglio nonché la relativa gestione;

     c) disciplina il funzionamento degli uffici del Consiglio e coordina i lavori delle commissioni, assicurando i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni;

     d) riferisce al Consiglio in ordine alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri;

     e) fissa gli oggetti da porre all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;

     f) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto e dal presente Regolamento;

     g) decide, su richiesta del Presidente, sulla irricevibilità degli atti proposti all'esame del Consiglio.

 

     Art. 3. Attribuzioni e compiti del Presidente del Consiglio.

     1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo presiede e ne è l'oratore ufficiale.

     2. Il Presidente convoca il Consiglio, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine e cura l'osservanza del Regolamento. Concede la facoltà di parlare, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato, sovrintende alle funzioni attribuite all'Ufficio di presidenza e provvede al buon andamento dei lavori del Consiglio.

     3. Il Presidente provvede all'assegnazione degli atti alle commissioni e dirime eventuali conflitti di competenza tra le commissioni medesime.

 

     Art. 4. Attribuzioni e compiti dei Vice presidenti.

     1. I Vice presidenti sostituiscono a turno il Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento e adempiono inoltre alle funzioni che vengono loro delegate dal Presidente.

 

     Art. 5. Attribuzioni e compiti dei segretari.

     1. I segretari sovrintendono alla redazione dei processi verbali delle sedute pubbliche e redigono il processo verbale delle sedute non aperte al pubblico; tengono nota dei consiglieri che hanno chiesto la parola, secondo l'ordine; fanno le chiamate; danno lettura, ove necessario, delle proposte e dei documenti; fungono da scrutatori; sovrintendono alla conservazione ed alla eventuale trascrizione del materiale contenente la registrazione delle sedute consiliari; attestano il contenuto delle deliberazioni del Consiglio; concorrono al buon andamento dei lavori, al cerimoniale alla polizia ed ai servizi interni.

     2. In caso di assenza di un consigliere segretario alla seduta del Consiglio, il Presidente incarica un consigliere di svolgerne le funzioni.

 

     Art. 6. Elezione e compiti dei revisori dei conti.

     1. Il Consiglio procede alla elezione dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 80 dello Statuto.

     2. Al rinnovo del Collegio dei revisori dei conti il Consiglio provvede entro trenta giorni dalla scadenza del Collegio.

     3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede alla relazione sul conto consuntivo ai sensi dell'art. 79 comma 4 dello Statuto e secondo la legge di contabilità regionale.

     4. Il Collegio acquisisce tramite la Giunta regionale i dati relativi alla gestione finanziaria e riferisce trimestralmente al Consiglio sull'andamento della stessa.

     5. La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di componente l'Ufficio di presidenza e della Giunta regionale.

     6. Assume le funzioni di Presidente del Collegio dei revisori il membro eletto facente parte dei gruppi di minoranza del Consiglio regionale. Nel caso in cui siano eletti due membri facenti parte dei gruppi di minoranza assume la presidenza il consigliere che ha riportato più voti. A parità di voti prevale il consigliere più anziano di età.

     7. La carica di Presidente del Collegio dei revisori è incompatibile con quella di Presidente di Gruppo consiliare.

 

     Art. 7. Ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri.

     1. Ai sensi dell'art. 38, comma 5 dello Statuto, l'Ufficio di presidenza, subito dopo il suo insediamento, esamina d'ufficio se sussistano cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità dei consiglieri eletti e ne riferisce al Consiglio entro venti giorni.

     2. Le deliberazioni del Consiglio sulla ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri sono pubblicate immediatamente, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. Qualora sopravvengano cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei consiglieri eletti il Presidente ne dà notizia nella prima seduta utile. Il Consiglio provvede ai sensi dei commi 1 e 2.

 

     Art. 8. Assenze dei consiglieri.

     1. I consiglieri regionali hanno il dovere di intervenire alle sessioni del Consiglio e di partecipare alle riunioni dell'Ufficio di presidenza, del Collegio dei revisori dei conti e delle commissioni delle quali fanno parte.

     2. In caso di assenza non giustificata, al consigliere viene operata una trattenuta del due per cento sull'indennità.

     3. Oltre ai motivi di salute si considera giustificata l'assenza del consigliere che si rechi fuori sede per missioni ed incarichi per conto della Regione o, se membro della Giunta regionale, per ragioni del suo ufficio.

     4. L'assenza può altresì essere giustificata dall'Ufficio di presidenza per cause di forza maggiore.

 

     Art. 9. Gruppi consiliari.

     1. I consiglieri sono tenuti a dichiarare all'Ufficio di presidenza, per iscritto, a quale gruppo consiliare intendono appartenere.

     2. Ciascun Gruppo è costituito da almeno tre consiglieri.

     3. Possono costituirsi Gruppi anche con un solo consigliere se unico eletto in una lista che ha partecipato alla consultazione elettorale regionale o se il Gruppo trova corrispondenza nel Parlamento nazionale.

     4. I consiglieri che non dichiarino di appartenere ai Gruppi costituiti ai sensi dei precedenti commi formano il Gruppo misto.

     5. Ciascun Gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nome del proprio Presidente.

     6. I consiglieri ed i Gruppi sono tenuti a comunicare all'Ufficio di presidenza le eventuali variazioni circa l'appartenenza al Gruppo e circa le cariche interne.

 

     Art. 10. Commissioni consiliari permanenti.

     1. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti, competenti rispettivamente nelle seguenti materie:

     I - Affari istituzionali - programmazione - bilancio - finanze e patrimonio - organizzazione e personale - enti locali.

     II - Attività economiche - assetto e utilizzazione del territorio - ambiente e infrastrutture - formazione professionale.

     III - Servizi e politiche sociali - igiene e sanità istruzione - cultura - sport.

     IV - Vigilanza e controllo generale sulla attività

dell'Amministrazione regionale con i poteri di cui all'articolo 13.

     2. Le commissioni permanenti vengono rinnovate dopo due anni e mezzo dalla loro costituzione ed i loro componenti possono essere confermati.

     3. Le proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo vengono trasmesse ai sensi dell'art. 3, comma 3, alla commissione competente per materia o con competenza prevalente. La commissione competente può richiedere il parere di altra commissione informandone il Presidente del Consiglio.

     4. Non è consentita l'assegnazione di proposte a più di una commissione in sede referente.

     5. Le proposte di legge che comportino spese o entrate devono in ogni caso essere sottoposte all'esame in sede consultiva della prima commissione salvo quelle che prevedono storni di fondi all'interno dello stesso capitolo o da un capitolo all'altro dello stesso titolo.

     6. Sulle proposte di legge in materia di bilancio e di piano di sviluppo deve essere obbligatoriamente acquisito il parere della seconda e terza commissione.

 

     Art. 11. Composizione delle commissioni.

     1. Ciascuna Commissione permanente è composta da otto Consiglieri di cui cinque designati dai gruppi di maggioranza e tre dai gruppi di minoranza, tenuto conto della loro rispettiva consistenza [3].

     2. Il Presidente del Consiglio, il Presidente e gli altri componenti della Giunta non possono far parte delle commissioni. Ogni consigliere fa parte almeno di una commissione.

     2 bis. I componenti di un gruppo i cui rappresentanti si trovino tutti nelle condizioni di cui al comma 2, fanno parte delle Commissioni mediante delega a Consiglieri di altro gruppo [4].

     3. Ciascun Gruppo consiliare, subito dopo la costituzione, designa entro venti giorni, su richiesta del Presidente del Consiglio, i propri componenti nelle commissioni. Il Presidente del Consiglio, sulla base delle proposte dei Gruppi, assegna alle commissioni i consiglieri. In caso di mancata designazione o di designazione non conforme al criterio di cui al primo comma, provvede il Presidente del Consiglio sentito l'Ufficio di presidenza.

     4. Ciascun consigliere può farsi sostituire a tutti gli effetti, ivi compreso il voto, alle sedute delle commissioni di cui è membro da altro consigliere appartenente ad altra commissione, previa comunicazione scritta del consigliere interessato al presidente della commissione prima dell'inizio della seduta.

     5. Ogni consigliere può intervenire, senza diritto di voto, a sedute di commissione diverse da quelle di cui fa parte.

     6. I membri della Giunta regionale hanno diritto e, se richiesto, l'obbligo di partecipare alle sedute delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

 

     Art. 12. Elezione del presidente e del vice presidente delle commissioni permanenti.

     1. Immediatamente dopo gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 3, il Presidente del Consiglio convoca la prima, la seconda e la terza commissione permanente per le elezioni del presidente e del vice presidente.

     2. Nella prima seduta presiede il consigliere più anziano di età.

     3. Le commissioni procedono con un'unica votazione a scrutinio segreto all'elezione del presidente e del vice presidente. Ogni consigliere scrive sulla scheda un solo nome.

     4. Sono eletti rispettivamente presidente e vice presidente coloro che nell'ordine riportano il maggior numero di voti.

     5. Il presidente ed il vice presidente della commissione di vigilanza e controllo sono nominati dal Presidente del Consiglio tra i componenti la commissione stessa su designazione, rispettivamente, dei gruppi consiliari di minoranza e di quelli di maggioranza. In caso di mancata designazione entro venti giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio provvede alla nomina sentito l'Ufficio di presidenza.

     6. Non possono ricoprire la carica di presidente o vice presidente i componenti dell'Ufficio di presidenza.

     7. La carica di presidente di commissione permanente è incompatibile con quella di presidente di altra commissione permanente [5].

     8. Dell'avvenuta costituzione delle commissioni il presidente del Consiglio dà comunicazione all'assemblea nella prima seduta utile.

 

     Art. 13. Funzioni e poteri della commissione di vigilanza.

     1. La commissione di vigilanza e controllo esercita le funzioni previste dall'art. 47, comma 3 dello Statuto con i poteri di cui agli artt. 47, commi 4, 5, 6, 7 e 8, e 49, comma 3 dello Statuto.

     2. Il Presidente della Giunta trasmette al presidente della commissione copia degli atti deliberativi della Giunta, non appena adottati in via definitiva. Al medesimo obbligo sono tenuti i presidenti degli enti e aziende istituiti dalla Regione.

     3. La commissione può richiedere, anche ai fini di verifica, alla Giunta e agli enti ed aziende istituiti dalla Regione la documentazione necessaria allo svolgimento della propria attività.

     4. Il presidente della commissione acquisisce tale documentazione, previa comunicazione al Presidente della Giunta, qualora la richiesta sia votata da almeno 3 componenti la commissione e, qualora necessario, dispone con le stesse modalità audizioni integrative della documentazione pervenuta, dei soggetti di cui al comma 3. Nell'organizzare mensilmente i propri lavori la commissione tiene conto di tali audizioni e riserva ad esse almeno una seduta.

     5. Sulla sua attività la commissione riferisce al Consiglio con propria relazione ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Consiglio discute le relazioni della commissione nella prima seduta utile, o comunque, non oltre un mese dalla data di presentazione.

 

     Art. 14. Commissioni speciali e di inchiesta.

     1. Il Consiglio può deliberare la nomina di commissioni speciali per l'esame di particolari questioni e per indagini e studi attinenti ad aspetti istituzionali dell'ordinamento regionale e degli enti territoriali o a problematiche interessanti la collettività regionale.

     2. Possono essere chiamati a far parte della commissione, senza diritto di voto, anche soggetti estranei al Consiglio regionale, in possesso di particolari requisiti di competenza e professionalità nelle questioni sottoposte all'esame delle commissioni.

     3. Fermo restando la competenza della commissione di vigilanza e controllo il Consiglio regionale può disporre inchieste su materie che comunque interessino la Regione, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto.

     4. La proposta di nomina di commissione di inchiesta è deliberata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla rituale formalizzazione della richiesta.

 

     Art. 15. Composizione e costituzione delle commissioni speciali e di inchiesta.

     1. Le commissioni speciali e di inchiesta, di cui all'art. 14, sono composte da non più di nove consiglieri.

     2. Per la composizione e costituzione delle commissioni speciali e di inchiesta si applicano le disposizioni relative alle commissioni permanenti.

     3. La deliberazione che istituisce la commissione speciale o di inchiesta deve indicare l'oggetto, la durata ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio e disporre l'automatico scioglimento della stessa.

CAPO II

ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI

 

     Art. 16. Processo verbale delle sedute.

     1. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della maggioranza dei componenti.

     2. Di ogni seduta della commissione il funzionario redige processo verbale contenente gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato nonché una breve sintesi degli interventi. Ciascun consigliere può far trascrivere a verbale le proprie dichiarazioni. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal funzionario ed è approvato nella seduta successiva a quella cui si riferisce.

     3. Copia del verbale è inviata all'Ufficio di presidenza.

 

     Art. 17. Validità delle decisioni delle commissioni.

     1. La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno quattro componenti.

     2. Le commissioni decidono con la maggioranza dei votanti, astenuti compresi. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

 

     Art. 18. Convocazione delle commissioni.

     1. Le commissioni sono convocate dai rispettivi presidenti e, in caso di loro impedimento, dai vice presidenti, con la diramazione dell'ordine del giorno di cui al successivo articolo.

     2. Le commissioni si riuniscono normalmente in giorni ed orari diversi e comunque non coincidenti con le sedute del Consiglio regionale.

 

     Art. 19. Ordine dei lavori in commissione.

     1. Fatto salvo quanto disposto dal comma successivo l'ordine del giorno di ciascuna commissione è predisposto in modo da assicurare l'esame in via prioritaria delle proposte comprese nel programma delle attività del Consiglio di cui all'art. 25.

     2. Le commissioni debbono comunque trattare con precedenza le proposte per le quali sia stata deliberata l'urgenza ai sensi dell'art. 46, commi 2 e 3, nonché quelle di cui all'art. 46, comma 6.

     3. La Giunta e i proponenti hanno facoltà di chiedere la trattazione immediata di atti giacenti. Sulla richiesta la commissione decide a maggioranza dei presenti.

     4. Per la formazione e comunicazione dell'ordine del giorno si osservano le modalità e i tempi previsti dagli articoli 26, comma 1 e 27, comma 2.

 

     Art. 20. Esame in sede referente.

     1. La commissione, dopo aver proceduto all'esame preliminare della proposta assegnata, passa alla discussione dei singoli articoli.

     2. La commissione trasmette al Consiglio la proposta e gli emendamenti eventualmente approvati nominando un relatore. E' sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

     3. La commissione può richiedere al Consiglio regionale che la proposta di legge venga approvata con un'unica votazione. Il Consiglio, qualora non approvi all'unanimità la richiesta della commissione, procede alla votazione articolo per articolo e con votazione finale.

     4. Non sono ammissibili in commissione eccezioni pregiudiziali, sospensive, o comunque volte a ritardare l'adempimento dell'obbligo della commissione di riferire al Consiglio.

     5. La proposta assegnata, qualora riporti il voto sfavorevole della commissione, è trasmessa con relazione al Presidente del Consiglio, che ne informa il proponente.

     6. Nell'ipotesi di cui al comma 5 il proponente può sempre chiedere che la proposta sia sottoposta all'esame dell'assemblea. In tale caso l'argomento è iscritto all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio, nella quale riferisce il presidente della commissione.

     7. Le relazioni scritte della commissione che accompagnano gli atti trasmessi in Consiglio sono distribuite ai consiglieri almeno quarantotto ore prima che si apra la discussione, tranne che, nei casi di urgenza, l'Ufficio di presidenza deliberi termini minori o la commissione autorizzi la relazione orale.

 

     Art. 21. Esame in sede consultiva.

     1. Quando le commissioni sono chiamate ad esprimere il parere ai sensi dell'art. 10 e in ogni altro caso previsto da legge o regolamento, devono provvedere entro 20 giorni dalla assegnazione.

     2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 il parere si intende reso.

 

     Art. 22. Termine per i lavori delle commissioni.

     1. Le commissioni riferiscono al Consiglio entro e non oltre due mesi dall'assegnazione ai sensi dell'art. 3. Entro tale termine è effettuata la partecipazione stabilita dalle commissioni.

     2. Ogni commissione può nominare per ciascun atto uno o più relatori per il Consiglio.

     3. Le commissioni possono chiedere al Presidente del Consiglio proroga del termine per un periodo non superiore ad un mese.

     4. Decorso il termine di cui ai commi 1 e 3, su richiesta del proponente o della Giunta regionale, gli atti sono inclusi nell'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio, dinanzi al quale riferiscono direttamente la Giunta o uno dei consiglieri proponenti.

     5. Il Consiglio può deliberare di rinviare l'atto in commissione, assegnando alla stessa un termine per riferire.

     6. Per le proposte di iniziativa popolare, qualora la commissione competente non abbia provveduto nel termine di cui all'art. 64, primo comma, dello Statuto, il Presidente del Consiglio riferisce direttamente all'assemblea.

 

     Art. 23. Discussione in commissione.

     1. La discussione in commissione è introdotta dal presidente della commissione o da un relatore da lui incaricato.

     2. Se all'ordine del giorno della commissione si trovano contemporaneamente atti vertenti sullo stesso argomento l'esame deve essere abbinato. L'abbinamento è sempre possibile fino a quando non è terminata la discussione. In tal caso, dopo l'esame preliminare, la commissione può affidare ad una sotto commissione la formulazione di un testo unificato.

 

     Art. 24. Indagini conoscitive.

     1. Nelle materie di rispettiva competenza le commissioni possono disporre indagini conoscitive ai sensi dell'art. 47, comma 7 dello Statuto, dirette ad acquisire notizie informazioni e documentazioni utili alla loro attività o a quella del Consiglio.

     2. Alle iniziative di cui al primo comma si dà luogo previa comunicazione all'Ufficio di presidenza.

     3. Le commissioni riferiscono al Consiglio con una relazione scritta avanzando eventuali proposte di risoluzione di cui all'art. 71.

CAPO III

SEDUTE DEL CONSIGLIO

 

     Art. 25. Programma delle attività del Consiglio.

     1. Il Presidente, sentito l'Ufficio di presidenza, convoca, con periodicità almeno trimestrale, i presidenti dei Gruppi consiliari, nonché i presidenti delle commissioni permanenti ed il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato per formulare il programma delle attività del Consiglio con l'indicazione degli argomenti da trattare. Il presidente comunica al Consiglio il programma delle attività.

     2. Nell'ambito del programma sono stabilite le sedute da dedicare esclusivamente, con frequenza mensile, alla trattazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

 

     Art. 26. Convocazione del Consiglio regionale.

     1. Il Consiglio è convocato in via ordinaria dal suo Presidente sentito l'Ufficio di presidenza. L'ordine del giorno è comunicato ad ogni consigliere almeno cinque giorni prima. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni annuali, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto.

     2. Il Consiglio è convocato in via straordinaria:

     a) per iniziativa del suo Presidente, d'intesa con l'Ufficio di presidenza;

     b) su richiesta del Presidente della Giunta regionale;

     c) su richiesta di un quinto dei consiglieri.

     Nell'ipotesi di cui alle lett. b) e c) la richiesta deve contenere gli oggetti da porre all'ordine del giorno ed il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta alla Presidenza la richiesta di convocazione straordinaria, in giorno non festivo.

     3. In mancanza di iniziativa del Presidente entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, uno dei due Vice presidenti riunisce, entro cinque giorni, l'Ufficio di presidenza per deliberare sulla convocazione del Consiglio. Ove l'Ufficio di presidenza non provveda, uno dei due Vice Presidenti convoca il Consiglio stesso per il primo giorno non festivo successivo al ventesimo giorno dalla data di ricevi mento della richiesta.

     4. Una sessione può articolarsi in più sedute anche in giorni diversi.

 

     Art. 27. Inserimento di oggetti all'ordine del giorno.

     1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è formato dall'Ufficio di presidenza sulla base del programma dei lavori di cui all'art. 25 ed indica gli oggetti da trattare nelle singole sedute, dando la precedenza a quelli dichiarati urgenti ai sensi dell'art. 46.

     2. Su richiesta del Presidente della Giunta o di uno dei presidenti delle commissioni permanenti, il Presidente del Consiglio può iscrivere all'ordine del giorno altri oggetti di carattere urgente, dandone comunicazione a tutti i consiglieri almeno quarantotto ore prima della data della seduta.

     3. Per discutere e deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno è necessaria una decisione del Consiglio a maggioranza dei due terzi dei presenti da adottarsi all'inizio della seduta subito dopo le eventuali comunicazioni di cui all'art. 29.

 

     Art. 28. Apertura delle sedute.

     1. Il Presidente dichiara aperta e chiusa la seduta, e comunica il giorno e l'ora della seduta seguente.

     2. Il Presidente dà quindi comunicazione dell'avvenuto deposito dei processi verbali delle sedute precedenti e chiede se vi siano osservazioni.

     3. Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza votazione.

     4. Sul processo verbale non è concessa la parola se non per proporre rettifiche oppure per fatti personali.

 

     Art. 29. Comunicazioni al Consiglio.

     1. In apertura di seduta dopo le comunicazioni di cui all'art. 28 il Presidente del Consiglio dà notizia:

     - dei rinvii delle leggi regionali da parte del Governo, delle questioni di legittimità o merito promosse dal Governo avverso le leggi della Regione e delle relative decisioni, nonché delle procedure di controllo e del contenzioso comunitario su atti del Consiglio;

     - delle risposte scritte della Giunta regionale alle interrogazioni di cui all'articolo 56 ed alle interpellanze di cui all'articolo 60;

     - delle indagini conoscitive promosse dalle commissioni permanenti e delle richieste di istituzione di commissioni di inchiesta.

     2. Il Presidente comunica all'Assemblea ogni altra informazione che ritenga utile per l'attività del Consiglio. Sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio non sono ammessi interventi.

     3. Il Presidente della Giunta può chiedere di fare proprie comunicazioni all'assemblea. Sulle dichiarazioni del Presidente della Giunta regionale ciascun consigliere può presentare una proposta di risoluzione ai sensi dell'art. 71.

 

     Art. 30. Verifica del numero legale.

     1. Il numero legale di cui all'art. 41 dello Statuto, deve sussistere all'inizio della seduta e prima di ciascuna votazione.

     2. Il Presidente accerta d'ufficio la sussistenza del numero legale e, qualora ne verifichi la mancanza, sospende la seduta per non più di venti minuti.

     3. Se al termine dell'eventuale sospensione il Consiglio non è in numero legale per deliberare, la seduta è tolta.

 

     Art. 31. Polizia delle sedute.

     1. I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente che impartisce gli ordini necessari, coadiuvato dai due segretari.

     2. La forza pubblica non può entrare nell'aula, se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

 

     Art. 32. Disciplina delle sedute.

     1. Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.

     2. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente. Il richiamato può presentare al Consiglio le sue spiegazioni; se intende respingere il richiamo, il Presidente invita il Consiglio a decidere senza discussione.

     3. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta, il Presidente può disporre l'allontanamento del consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta.

     4. Indipendentemente dal richiamo all'ordine, l'allontanamento può essere disposto dal Presidente contro un consigliere che provochi tumulti o disordini nell'assemblea o trascenda ad oltraggi o vie di fatto.

 

     Art. 33. Sospensione e scioglimento delle sedute.

     1. Qualora sorga tumulto nella Assemblea, il Presidente sospende la discussione o, secondo l'opportunità, scioglie la seduta. In questo caso il Consiglio si intende convocato per il primo giorno successivo non festivo.

 

     Art. 34. Disciplina del pubblico.

     1. Nessuna persona estranea al Consiglio od ai servizi relativi può introdursi negli spazi della sala riservata ai consiglieri, salvo autorizzazione del Presidente.

     2. Il pubblico deve assistere in silenzio nei settori appositamente riservati, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

     3. In caso di offesa fatta al Consiglio o a qualunque dei suoi componenti, il Presidente fa immediatamente individuare il colpevole lo fa espellere dall'aula.

     4. Analogo provvedimento di espulsione può essere disposto dal Presidente a carico di chiunque abbia turbato l'ordine della seduta.

 

     Art. 35. Processo verbale e resoconto.

     1. Di ogni seduta si redige processo verbale, che deve contenere gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Ciascun consigliere ha diritto di far risultare a verbale il proprio dissenso motivato.

     2. Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente e da almeno uno dei consiglieri segretari ed è depositato presso la Segreteria del Consiglio due giorni prima della seduta in cui sarà sottoposto ad approvazione.

     3. Di ogni seduta si provvede alla redazione di un resoconto integrale mediante registrazione.

CAPO IV

DELLA DISCUSSIONE E DELLA

VOTAZIONE IN GENERALE

 

     Art. 36. Oggetto della discussione.

     1. Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti che siano iscritti all'ordine del giorno secondo l'ordine di precedenza in esso indicato.

     2. L'inversione dell'ordine del giorno può essere richiesta dalla Giunta o da cinque consiglieri e deve essere approvata dal Consiglio a maggioranza dei presenti.

 

     Art. 37. Ordine della discussione.

     1. Il Presidente concede la parola e regola l'ordine della discussione.

     2. Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per dichiarazione di voto, per richiami al regolamento, all'ordine del giorno e all'ordine dei lavori. In questi casi non possono parlare dopo la proposta che un oratore contro ed uno a favore, salvo quanto previsto all'art. 42. La durata di ciascun intervento non può eccedere i cinque minuti.

     3. La durata di ciascun intervento non può eccedere trenta minuti nella discussione generale dell'atto all'esame del Consiglio e di dieci minuti nella discussione dei singoli articoli dei disegni di legge o per l'illustrazione degli emendamenti.

     4. E' in ogni caso facoltà del Presidente di aumentare per un oratore di ciascun Gruppo il termine previsto per la durata degli interventi relativi alla discussione generale, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richiede.

     5. Per i disegni di legge costituiti da un unico articolo si effettua un'unica discussione generale.

 

     Art. 38. Questione pregiudiziale e sospensiva.

     1. La questione pregiudiziale, di non porre in discussione un dato atto, può essere proposta da un singolo consigliere prima che abbia inizio la discussione medesima.

     2. La questione sospensiva per il rinvio della discussione o della deliberazione, o per il rinvio dell'atto in commissione, può essere proposta da un singolo consigliere prima della votazione finale.

     3. In entrambi i casi la discussione può continuare solo dopo che il Presidente ha concesso la parola ad un oratore contro e uno a favore e la questione sia stata respinta.

     4. La durata di ciascun intervento non può eccedere i dieci minuti.

     5. Qualora la questione sospensiva sia stata approvata il Consiglio è chiamato a pronunciarsi sulla durata della sospensiva stessa. In tal caso la commissione competente può essere convocata in via d'urgenza senza le formalità di cui all'art. 18.

 

     Art. 39. Fatto personale.

     1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ed opinioni contrarie a quelle espresse. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarlo. Se il Presidente ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente al termine della discussione dell'argomento.

     2. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunciate.

     3. La durata di ciascun intervento non può eccedere i cinque minuti.

 

     Art. 40. Richiamo all'argomento o ai limiti della discussione.

     1. Il Presidente richiama l'oratore ad attenersi all'argomento in discussione e a mantenere l'intervento nei limiti di tempo stabiliti.

     2. Se l'oratore non ottempera all'invito del Presidente questi, dopo un secondo invito, gli toglie la parola.

 

     Art. 41. Dichiarazioni di voto.

     1. Prima di ogni votazione è consentita ai consiglieri uni dichiarazione di voto di durata non superiore a dieci minuti.

     2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

 

     Art. 42. Votazione.

     1. Ai sensi dell'art. 41 dello Statuto le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali sia espressamente prevista una diversa maggioranza.

     2. Ai fini della validità delle deliberazioni sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole, contrario o di astensione, ovvero coloro i quali, pur restando in aula, non esprimono voto.

     3. Le votazioni a scrutinio palese si fanno mediante procedimento elettronico o per alzata di mano.

     4. Si procede a votazione per appello nominale nei casi previsti dallo Statuto o quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

     5. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere presentata prima che il Presidente inviti il Consiglio a votare.

     6. Sulle questioni riguardanti persone la votazione è fatta a scrutinio segreto, deponendo nell'urna apposita scheda.

 

     Art. 43. Irregolarità delle votazioni.

     1. In caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento concernenti le modalità di votazione o comunque nel caso di difetto dei dispositivi relativi al procedimento elettronico, il Presidente annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.

     2. E' facoltà del Presidente, anche su richiesta di un consigliere regionale, disporre la verifica della votazione. La verifica è effettuata per controprova con i consiglieri che hanno partecipato alla votazione.

 

     Art. 44. Risultato delle votazioni.

     1. I consiglieri segretari tengono nota e procedono al computo dei voti accertando il numero dei votanti favorevoli, contrari, astenuti e dei presenti non votanti e, in caso di votazione per appello nominale, il nome degli stessi.

     2. Il Presidente proclama il risultato della votazione con la formula: "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva".

 

     Art. 45. Proposte respinte.

     1. Una proposta respinta dal Consiglio non può essere ripresentata se non dopo sei mesi.

CAPO V

DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE

DELLE PROPOSTE DI LEGGE, DI REGOLAMENTO

E DI ATTO AMMINISTRATIVO

 

     Art. 46. Procedura d'urgenza.

     1. All'atto della presentazione di una proposta di legge, regolamento o atto amministrativo di competenza consiliare, il proponente può chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza.

     2. La richiesta, prima della assegnazione dell'atto in commissione ai sensi dell'art. 3, è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio, il quale decide con la maggioranza dei consiglieri assegnati, sentiti un oratore contro e uno a favore, nonché la Giunta regionale ove ne faccia richiesta.

     3. Qualora la procedura d'urgenza sia richiesta dalla Giunta regionale, la proposta di atto è immediatamente assegnata ali commissione competente, che ne inizia l'esame con precedenza su ogni altro argomento ed iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, ai sensi del comma 2.

     4. Nel caso in cui la proposta sia dichiarata urgente, tutti i termini procedimentali sono ridotti a metà.

     5. La procedura d'urgenza non può essere richiesta per le proposte concernenti: bilancio preventivo, istituzione tributi, piano regionale di sviluppo, piano urbanistico territoriale, piano sanitario, atti di riorganizzazione generale degli uffici regionali e delle funzioni amministrative degli enti locali territoriali.

     6. Le proposte di cui al comma 5 sono comunque esaminate dalle commissioni con precedenza su ogni altro argomento.

 

     Art. 47. Discussione generale.

     1. La discussione generale precede l'esame della proposta di legge, di regolamento e di atto amministrativo di competenza consiliare.

     2. La discussione generale è introdotta dalla relazione di maggioranza e dalle eventuali relazioni di minoranza.

     3. Nell'ipotesi di unica relazione, in caso di assenza del relatore, la relazione è svolta dal Presidente della commissione o da altro consigliere della commissione medesima da lui designato.

     4. Chiusa la discussione generale, hanno facoltà di parlare, nell'ordine, i componenti della Giunta, il Presidente della Giunta, il relatore di minoranza e il relatore di maggioranza.

 

     Art. 48. Proposta di non passaggio agli articoli.

     1. Durante la discussione generale e prima che abbia inizio l'esame degli articoli di una proposta di legge o di regolamento, ciascun consigliere può avanza re richiesta di non passaggio agli articoli. La richiesta può essere illustrata dal proponente per non più di dieci minuti ed è posta in votazione al termine della discussione generale.

 

     Art. 49. Esame degli articoli e degli emendamenti.

     1. Chiusa la discussione generale sulla proposta di legge si passa alla discussione di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti ad esso proposti, nel testo eventualmente emendato dalla commissione referente.

     2. Gli emendamenti devono esse presentati almeno il giorno non festivo precedente la discussione del testo cui si riferiscono. Alla Giunta ed ai relatori è consentito di presentare emendamenti senza osservanza di termini.

     3. Gli emendamenti ad emendamenti, nonché quelli relativi ad atti per i quali sia stata votata l'iscrizione immediata all'ordine del giorno della seduta, possono essere presentati nella seduta stessa.

     4. Gli emendamenti presentati nel corso della seduta vengono discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quello logico che il Presidente inappellabilmente reputi opportuno per la discussione.

     5. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio sullo stesso oggetto posto all'ordine del giorno.

 

     Art. 50. Ritiro degli emendamenti.

     1. Un emendamento si considera ritirato per dichiarazione espressa del proponente o per sua assenza, accertata dal Presidente all'apertura della discussione.

     2. Un emendamento ritirato può essere fatto proprio da altri.

 

     Art. 51. Facoltà di respingere gli emendamenti.

     1. Il Presidente ha facoltà di non porre in discussione emendamenti che siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione o siano comunque formulati con frasi improprie o sconvenienti.

     2. Il Presidente decide inappellabilmente sulla ammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa, ovvero su quelli che apportano correzioni di mera forma.

     3. Se il proponente insiste e il Presidente ritiene opportuno consultare il Consiglio, questo decide per alzata di mano senza discussione.

 

     Art. 52. Ordine del giorno.

     1. Nel corso della discussione degli articoli di una proposta di legge possono essere presentati ordini del giorno che servano di istruzione alla Giunta circa i criteri da adottare per la loro applicazione.

     2. Gli ordini del giorno sono svolti dal proponente per non più di dieci minuti e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo ma prima della votazione finale.

     3. Sono inammissibili ordini del giorno che riproducano emendamenti già respinti.

     4. L'inammissibilità dell'ordine del giorno è dichiarata dal Presidente, dopo averne dato lettura all'Assemblea.

     5. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare il Consiglio, questo decide per alzata di mano senza discussione.

 

     Art. 53. Correzioni formali.

     1. Prima della votazione finale, i relatori, la Giunta o ciascun consigliere possono richiamare l'attenzione s del Consiglio sulle correzioni che la proposta richiede anche ai fini di un migliore coordinamento del testo con particolare riguardo agli emendamenti approvati e proporre per iscritto le rettifiche che siano ritenute opportune.

     2. Il Consiglio delibera le correzioni proposte o autorizza il Presidente al coordinamento formale del testo prima che l'atto sia trasmesso per il controllo.

     3. Nei casi in cui siano stati introdotti molteplici emendamenti il Presidente, valutata la complessità del testo può proporre all'Assemblea di rinviare la votazione finale alla seduta successiva demandando alla commissione competente di procedere al coordinamento del testo.

 

     Art. 54. Votazione delle proposte.

     1. La votazione dei progetti di legge si fa su ogni articolo e ciascun emendamento proposto. Gli emendamenti sono votati prima dell'articolo cui si riferiscono.

     2. Dopo l'approvazione dei singoli articoli si procede a votazione finale sull'intero testo. Quando un progetto di legge consiste in un solo articolo e non sono stati proposti articoli aggiuntivi, si procede direttamente alla votazione finale.

     3. La votazione delle proposte di regolamento e di atto amministrativo avviene sull'intero testo, salvo che, per le proposte di regolamento, il Consiglio non deliberi di procedere articolo per articolo.

 

     Art. 55. Votazione degli emendamenti.

     1. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso articolo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi, infine, dopo l'approvazione dell'intero testo, quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

     2. Quando è presentato un solo emendamento e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

     3. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo più emendamenti e sub-emendamenti che differiscono tra loro esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e quindi un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario dichiarando assorbiti gli altri. E' facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

CAPO V BIS [6]

DELL'ESAME DEI DISEGNI DI

LEGGE FINANZIARIA E DEL BILANCIO

 

     Art. 55 bis. Sessione di bilancio. [7]

     1. L'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale, ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione.

     2. La sessione di cui al comma 1, ha durata non superiore a giorni 45 a decorrere dalla effettiva assegnazione degli atti alle commissioni. La sessione si conclude con la votazione in Consiglio dei due disegni di legge, finanziaria e bilancio, nell'ordine.

     3. La programmazione e il calendario dei lavori delle commissioni e dell'assemblea devono consentire la conclusione dell'esame dei disegni di legge entro il termine della sessione e, comunque, non oltre la scadenza dell'eventuale esercizio provvisorio.

     4. Per il fine di cui al comma 3, la commissione referente stabilisce il calendario delle sedute e il programma delle consultazioni, attuate attraverso le audizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), della legge regionale 21 marzo 1997, n. 7, d'intesa con le altre commissioni e con il Presidente del Consiglio.

     5. Durante la sessione di bilancio è sospesa ogni deliberazione del Consiglio su progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate, previste nel bilancio pluriennale.

 

     Art. 55 ter. Discussione e approvazione. [8]

     1. La discussione generale in Consiglio sui disegni di legge di cui all'articolo 55 bis è congiunta.

     2. Sugli atti di cui al comma 1, non sono proponibili questioni pregiudiziali e sospensive e richieste di non passaggio agli articoli.

     3. Il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale sono votati nell'ordine. Tra la votazione finale del disegno di legge finanziaria e l'inizio delle votazioni sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione deve intercorrere un intervallo di almeno 24 ore.

 

     Art. 55 quater. Emendamenti al disegno di legge finanziaria regionale. [9]

     1. Non sono ammissibili, sia in commissione sia in aula, gli emendamenti che:

     a) non siano compatibili con gli indirizzi e obiettivi programmatici espressi nel Documento annuale di programmazione (DAP) e con i limiti derivanti dagli indirizzi di finanza statale;

     b) abbiano l'effetto di diminuire le entrate o di aumentare le spese, salvo che siano di carattere compensativo e rispettino i vincoli dell'equilibrio di bilancio;

     c) comportino variazioni compensative tra risorse autonome e risorse vincolate e variazioni compensative fra risorse vincolate con diverso vincolo di destinazione;

     d) comportino aumenti di spese continuative, ricorrenti o a pluriennalità determinata che non siano compensate da riduzioni di spese e/o da aumenti di entrate di eguale importo e natura ossia continuative, ricorrenti o a pluriennalità determinata.

     2. Gli effetti degli emendamenti di natura finanziaria alla legge finanziaria regionale devono essere riversati, attraverso apposite note di variazione, nel disegno di legge di bilancio.

 

     Art. 55 quinquies. Emendamenti al disegno di legge di bilancio. [10]

     1. Alla legge di bilancio possono, invece, essere presentati emendamenti concernenti tutti gli stanziamenti non di competenza della legge finanziaria riguardanti fra l'altro:

     a) oneri predeterminati legislativamente;

     b) oneri di natura inderogabile e/o obbligatoria (spese di funzionamento, spese rimborso prestiti, ecc.);

     c) entrate e spese aventi vincolo di destinazione ivi compreso l'inscrizione e destinazione dell'avanzo finanziario vincolato derivante da economie di spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione per legge o altro;

     d) spese continuative e/o ricorrenti;

     e) entrate e spese i cui stanziamenti non dipendano dal contenuto della legge finanziaria;

     f) ogni altro emendamento di competenza della legge di bilancio.

 

     Art. 55 sexies. Decisione sull'ammissibilità degli emendamenti. [11]

     1. Sull'ammissibilità degli emendamenti presentati all'Assemblea decide il Presidente del Consiglio; sull'ammissibilità di quelli presentati in commissione decide il Presidente della stessa.

     2. Gli emendamenti non ammessi in commissione non possono essere ripresentati in Consiglio; quelli respinti in commissione possono essere ripresentati in Consiglio.

 

     Art. 55 septies. Discussione e approvazione DAP. [12]

     1. Per la discussione e approvazione del DAP si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 55 bis.

     2. Integrazioni e modifiche al DAP, possono essere disposte con l'atto di indirizzo politico amministrativo di approvazione del DAP stesso, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

CAPO VI

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE,

MOZIONI E RISOLUZIONI

 

     Art. 56. Interrogazioni.

     1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta per iscritto alla Giunta regionale per avere informazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

     2. Il Presidente del Consiglio assegna l'interrogazione alla competente commissione consiliare, qualora l'interrogante non abbia espressamente richiesto la risposta in Consiglio.

 

     Art. 57. Svolgimento delle interrogazioni in Consiglio.

     1. Il Presidente della Giunta o un componente della stessa rispondono alle interrogazioni nella prima seduta successiva alla loro presentazione, a condizione che siano state presentate almeno dieci giorni prima della seduta stessa.

     2. Se nella seduta fissata ai sensi del primo comma il Presidente della Giunta o un componente della stessa dichiarino di non poter rispondere, indicandone il motivo, il Presidente del Consiglio, sentiti la Giunta e l'interrogante, stabilisce la seduta per lo svolgimento della interrogazione.

     3. Se l'interrogante non si trova presente quando la Giunta si accinge a rispondere, si intende che abbia rinunciato all'interrogazione, salvo i casi di assenza giustificata.

     4. L'interrogante ha diritto di replica, per non più di cinque minuti, in ordine alla risposta della Giunta, al fine di dichiarare se sia stato o meno soddisfatto.

 

     Art. 58. Risposta scritta.

     1. Nel presentare un'interrogazione il consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro quindici giorni, il Presidente della Giunta o un componente della stessa dà risposta scritta all'interrogante e la comunica per copia al Presidente del Consiglio, il quale, nella prima seduta successiva, ne informa l'Assemblea e ne dispone l'inserimento nel resoconto della seduta.

 

     Art. 59. Svolgimento delle interrogazioni in commissione.

     1. Per lo svolgimento delle interrogazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 57 e 58, in quanto compatibili.

 

     Art. 59 bis. Interrogazioni e risposte immediate. [13]

     1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo almeno una volta al mese.

     2. La seduta è convocata dal Presidente del Consiglio regionale con comunicazione trasmessa a tutti i consiglieri, almeno 48 ore prima, con l'indicazione delle interrogazioni ammesse e del rappresentante della Giunta regionale incaricato di rispondere, ove a rispondere non sia il Presidente della Regione. La seduta è valida indipendentemente dalla verifica del numero legale, di cui all'articolo 30.

     3. L'interrogazione consiste in una sola domanda, formulata in modo sintetico e chiaro, concernente un argomento di particolare urgenza e attualità.

     4. L'interrogazione è presentata al Presidente del Consiglio regionale, il quale, tra tutte quelle pervenute prima delle 48 ore antecedenti la seduta ad esse riservata e ritenute ammissibili, compila l'ordine del giorno in modo tale che siano diversi i gruppi di appartenenza dei presentatori.

     5. Il presentatore dell'interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di due minuti. Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, risponde per non più di quattro minuti. Successivamente l'interrogante ha diritto di replica per non più di due minuti.

     6. Le interrogazioni di cui al presente articolo non possono essere ripresentate, ancorché non svolte, come interrogazioni ordinarie, salvo che il Presidente del Consiglio le abbia dichiarate inammissibili alla procedura di trattazione immediata.

 

     Art. 60. Interpellanze.

     1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto circa i motivi o gli intendimenti della condotta della Giunta in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.

 

     Art. 61. Svolgimento delle interpellanze.

     1. Per lo svolgimento delle interpellanze vale quanto previsto per le interrogazioni, dagli articoli 57 e 58, salva la facoltà dell'interpellante di illustrare la propria interpellanza per non oltre dieci minuti. Qualora l'interpellante in sede di replica si dichiari insoddisfatto ed intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta, può presentare una mozione nel corso della stessa seduta. In tal caso la mozione è trattata non oltre la sessione immediatamente successiva.

 

     Art. 62. Mozione.

     1. La mozione consiste in un atto inteso a promuovere un voto da parte del Consiglio.

 

     Art. 63. Svolgimento delle mozioni.

     1. Lo svolgimento delle mozioni ha luogo nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione o in quella fissata dal Presidente del Consiglio, sentita la Giunta regionale. Il Consiglio decide senza discussione per alzata di mano. Qualora la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri essa è discussa entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione.

     2. Quale che sia il numero dei firmatari la mozione può essere illustrata solo dal primo firmatario o da uno dei firmatari successivi per un tempo non eccedente i quindici minuti.

     3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non eccedente i quindici minuti, un consigliere per ogni Gruppo e un rappresentante della Giunta. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i dieci minuti.

     4. Non sono permessi altri interventi, salvo che a titolo di dichiarazione di voto.

 

     Art. 64. Emendamenti alle mozioni.

     1. Su ciascuna mozione possono essere presentati, prima della chiusura della discussione, emendamenti.

     2. Gli emendamenti sono discussi con le modalità di cui all'articolo 49, comma 4, secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono.

 

     Art. 65. Trasformazione delle mozioni.

     1. Con il consenso del proponente o dei proponenti nel corso della discussione, una mozione può essere trasformata in risoluzione senza diritto di svolgimento.

 

     Art. 66. Votazione delle mozioni.

     1. Le mozioni vengono poste in votazione nel loro complesso se non è chiesta, anche da un solo consigliere, la votazione per parti separate. In questo caso, dopo la votazione delle parti delle quali sia stata richiesta la separazione, la mozione viene votata nel suo complesso.

     2. Il proponente può chiedere che venga preventivamente posta in votazione la mozione nel testo originario o con gli emendamenti dal medesimo proposti od accolti.

 

     Art. 67. Presentazione.

     1. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le risoluzioni di cui all'art. 71 sono presentate al Presidente del Consiglio.

 

     Art. 68. Limitazioni del numero delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

     1. Ciascun consigliere non può svolgere nella stessa seduta più di due interrogazioni o due interpellanze ed una mozione, salvo che non si tratti di sedute appositamente convocate per la discussione di tali atti inserite nel programma di cui all'art. 25.

 

     Art. 69. Discussione.

     1. Le interrogazioni e le interpellanze iscritte all'ordine del giorno del Consiglio da almeno sessanta giorni, non compresi i periodi di vacanza, sono dichiarate decadute dall'Ufficio di presidenza, d'intesa con il presentatore, e cancellate dall'ordine del giorno.

     2. In caso di presentazione di interrogazioni e interpellanze con richiesta di trattazione immediata, sulla urgenza e sulla conseguente iscrizione all'ordine del giorno decide l'Ufficio di presidenza sentito il Presidente della Giunta. Nei casi in cui la trattazione di interrogazioni o interpellanze di cui al presente comma non abbia luogo entro 15 giorni dalla richiesta, la Giunta, su istanza del proponente, è tenuta alla risposta scritta entro e non oltre i 10 giorni successivi.

     3. In caso di presentazione di mozioni con richiesta di trattazione immediata, sulla urgenza e sulla conseguente iscrizione all'ordine del giorno decide l'Ufficio di presidenza sentiti i presidenti dei Gruppi consiliari.

     4. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni formulate con frasi ingiuriose e sconvenienti.

 

     Art. 70. Riunione di interrogazioni, interpellanze e mozioni in un'unica discussione.

     1. Il Presidente può disporre che più mozioni, interrogazioni ed interpellanze, relative a fatti o argomenti identici, o strettamente connessi, formino oggetto di una unica discussione.

     2. Nel caso di cui al comma 1 le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze e gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni.

     3. Nel caso di discussione congiunta di più mozioni, le repliche hanno luogo invertendo l'ordine di illustrazione delle medesime da parte dei proponenti.

 

     Art. 71. Risoluzioni.

     1. Le risoluzioni sono atti del Consiglio diretti a manifestare orientamenti o a definire gli indirizzi su specifici argomenti. In occasione di comunicazioni del Presidente della Giunta regionale, ciascun consigliere può presentare una proposta di risoluzione.

     2. Le commissioni hanno facoltà di presentare all'assemblea di propria iniziativa relazioni e proposte di risoluzioni sulle materie di loro competenza.

     3. Per la discussione e la votazione delle risoluzioni si osservano le disposizioni di cui agli articoli 63 e 66.

 

     Art. 72. Mozione di sfiducia.

     1. La mozione di sfiducia, di cui all'art. 54 dello Statuto, è diretta al Presidente ed alla Giunta regionale e non può essere votata per parti separate.

     2. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni obbligatorie del Presidente e della Giunta regionale.

 

     Art. 73. Elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

     1. In caso di voto di sfiducia di cui all'art. 54 dello Statuto o di dimissioni del Presidente e della Giunta regionale ai sensi dell'art. 55, commi 2 e 3, il Consiglio è convocato in via d'urgenza per l'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta regionale, ai sensi degli artt. 51 e 52 dello Statuto.

     2. Il Consiglio non può deliberare su alcun altro oggetto prima dell'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta regionale.

     3. Il Presidente ed i membri della Giunta dimissionari restano in carica per gli affari correnti fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta regionale.

     4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso dell'inutile decorrenza del termine di cui all'art. 55, comma 1 dello Statuto.

CAPO VII

QUESTIONE DI FIDUCIA

 

     Art. 74. Questione di fiducia.

     1. Se il Presidente della Giunta regionale pone la questione di fiducia di cui all'art. 55, comma 3 dello Statuto, sull'accoglimento di una sua proposta, l'approvazione della stessa comporta la reiezione di ogni proposta contraria.

     2. Sulla proposta della Giunta si vota per appello nominale a maggioranza dei consiglieri assegnati.

     3. La questione di fiducia non può essere posta su proposte che attengono al funzionamento interno del Consiglio ed alla costituzione di commissioni di inchiesta.

     4. La seduta del Consiglio è sospesa su richiesta del Presidente della Giunta regionale ai fini della convocazione della Giunta regionale per la proposizione della questione di fiducia di cui all'art. 55, comma 3, dello Statuto.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 75. Decisioni in ordine alle petizioni.

     1. Il Presidente, in sede di comunicazioni al Consiglio, dà notizia all'assemblea delle petizioni di cui all'art. 13 dello Statuto e le trasmette alle commissioni competenti per materia.

     2. Le commissioni competenti possono deliberare la presa in considerazione, ovvero l'archiviazione della petizione qualora ritengano l'oggetto non attinente a comuni necessità o ricompreso in atti già decisi o in proposte all'attenzione del Consiglio. Nella prima ipotesi le commissioni possono chiedere che la petizione sia trasmessa da parte del Presidente del Consiglio alla Giunta regionale con invito a provvedere, ovvero presentare al Consiglio una proposta di risoluzione.

     3. Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione della decisione adottata dal Consiglio.

 

     Art. 76. Leggi rinviate dal Governo.

     1. Per l'esame delle leggi rinviate dal Governo al Consiglio, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, la discussione e la votazione è limitata agli articoli o alle parti che hanno dato luogo al rinvio o per i quali la commissione referente abbia proposto modifiche o siano stati presentati emendamenti in Consiglio, fatta salva l'approvazione finale.

     2. Qualora il Consiglio confermi il testo precedentemente approvato, nella votazione finale del progetto di legge è richiesta, per l'approvazione, la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

 

     Art. 77. Sentenze della Corte costituzionale e referendum abrogativi.

     1. Nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata l'illegittimità di una legge regionale, il Presidente del Consiglio, dopo le comunicazioni di cui all'art. 29, trasmette la relativa sentenza della Corte costituzionale alla commissione competente.

     2. La commissione, qualora ritenga che le norme dichiarate illegittime debbano essere sostituite da nuove disposizioni di legge e non sia già stata assunta al riguardo una iniziativa legislativa, propone al Consiglio una risoluzione con la quale si invita la Giunta regionale a provvedere.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nell'ipotesi di abrogazione di disposizioni di legge regionale a seguito di referendum.

 

     Art. 78. Norme finali e transitorie.

     1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si procede alla costituzione delle commissioni permanenti di cui all'art. 10, con le modalità previste dal comma 3 dell'art. 11.

     2. Le commissioni in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano a svolgere le proprie funzioni, con pienezza di poteri, sino alla costituzione delle nuove commissioni ai sensi del comma 1.

     3. Il Presidente del Consiglio, dopo gli adempimenti di cui all'art. 12, procede alla riassegnazione degli atti già assegnati alle commissioni cessate sulla base delle nuove articolazioni delle commissioni e delle relative competenze previste dall'art. 10.

 

     Art. 79. Abrogazioni.

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del presente regolamento, è abrogata la legge regionale 24 agosto 1981, n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 14 maggio 2007, n. 13.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 15 gennaio 2001, n. 5.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 aprile 2001, n. 12.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 17 aprile 2001, n. 12.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 gennaio 2001, n. 5.

[6] Capo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 marzo 2001, n. 6.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 9 marzo 2001, n. 6.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 9 marzo 2001, n. 6.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 9 marzo 2001, n. 6.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 9 marzo 2001, n. 6.

[11] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 9 marzo 2001, n. 6.

[12] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.R. 9 marzo 2001, n. 6.

[13] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 17 aprile 2001, n. 12.