§ 2.1.90 - L.R. 20 marzo 2000, n. 21.
Ordinamento della struttura organizzativa del Consiglio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:20/03/2000
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Finalità ed oggetto della legge).
Art. 2.  (Ruolo del personale del Consiglio regionale).
Art. 3.  (Autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale).
Art. 4.  (Accesso all'organico del Consiglio regionale).
Art. 5.  (mobilità tra le strutture di Consiglio e di Giunta).
Art. 6.  (Formazione del personale).
Art. 7.  (Strutture organizzative).
Art. 8.  (Strutture dirigenziali temporanee).
Art. 9.  (Regolamento di organizzazione).
Art. 10.  (Segretario generale del Consiglio).
Art. 11.  (Competenze e poteri del Segretario generale).
Art. 12.  (Comitato di direzione).
Art. 13.  (Personale assegnato ai gruppi e alle strutture di diretta collaborazione con gli organi del Consiglio regionale).
Art. 14.  (Relazioni fra Ufficio di presidenza e Giunta regionale per la gestione del personale).
Art. 15.  (Relazioni sindacali)
Art. 16.  (Abrogazione).


§ 2.1.90 - L.R. 20 marzo 2000, n. 21. [1]

Ordinamento della struttura organizzativa del Consiglio regionale.

(B.U. n. 17 del 24 marzo 2000).

 

Art. 1. (Finalità ed oggetto della legge).

     1. La struttura del Consiglio regionale si ispira a modelli organizzativi delle assemblee parlamentari nonché al rispetto dei principi dei decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e dei contratti collettivi nazionali.

     2. La struttura è organizzata secondo i seguenti criteri e finalità:

     - distinzione delle responsabilità e dei poteri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e del suo Presidente nonché degli altri organi consiliari da quelli propri della dirigenza;

     - miglioramento della produzione normativa con riferimento alla trasparenza, alla qualità tecnica e fattibilità delle leggi;

     - controllo dell'efficacia delle leggi e dell'attività amministrativa;

     - flessibilità organizzativa e gestione delle risorse umane;

- miglioramento delle professionalità, della efficienza e della efficacia

delle strutture;

     - utilizzo della informazione come risorsa attraverso lo sviluppo di sistemi di comunicazione interna ed esterna.

 

     Art. 2. (Ruolo del personale del Consiglio regionale).

     1. La struttura organizzativa del Consiglio regionale è informata alla piena autonomia organizzatoria, funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati, contabile dell'assemblea legislativa.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il ruolo del personale del Consiglio distinto da quello della Giunta regionale.

     3. La dotazione organica del ruolo del Consiglio regionale è determinata con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, su proposta del Segretario Generale, previa concertazione con la Giunta regionale [2].

     4. Il personale già appartenente al ruolo regionale e assegnato alle strutture del Consiglio regionale è inquadrato nel relativo organico a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento dell'Ufficio di presidenza.

     5. Al personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 2, compete lo stato giuridico e il trattamento economico previsto dalle disposizioni legislative e dai contratti collettivi per il personale regionale.

     Art. 3. (Autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale).

     1. Il Consiglio regionale dispone, per l'esercizio delle proprie funzioni, di un bilancio autonomo gestito in conformità alla normativa statale e regionale vigente ed al Regolamento interno di contabilità.

 

     Art. 4. (Accesso all'organico del Consiglio regionale).

     1. Il reclutamento del personale per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica del ruolo del Consiglio regionale è disposto dall'Ufficio di presidenza secondo le norme vigenti in materia.

     2. Per la copertura dei posti vacanti sono indetti di norma concorsi unici previa intesa tra Ufficio di presidenza e Giunta regionale anche in relazione alla ripartizione dei posti messi a concorso.

 

     Art. 5. (mobilità tra le strutture di Consiglio e di Giunta).

     1. In relazione ai fabbisogni, all'ottimale distribuzione delle risorse umane e all'esigenza di riconversione professionale è attuata la mobilità del personale tra le strutture organizzative del Consiglio e della Giunta regionale.

     2. La mobilità di cui al comma 1, è disposta d'intesa tra Giunta regionale e Ufficio di presidenza, previa ricognizione annuale dei posti vacanti e delle necessità di personale delle rispettive strutture organizzative.

     3. L'immissione nel ruolo del Consiglio regionale è comunque subordinata alla disponibilità del posto.

 

     Art. 6. (Formazione del personale).

     1. La formazione e l'aggiornamento del personale, e dei dirigenti in particolare, è assunto quale metodo permanente per la valorizzazione delle capacità individuali e per un qualificato svolgimento dell'attività legislativa ed amministrativa.

     2. Per i fini di cui al comma 1, l'Ufficio di presidenza del Consiglio, anche d'intesa con la Giunta regionale o con altre pubbliche amministrazioni e istituzioni, attiva programmi e iniziative stipulando anche specifici contratti e convenzioni.

 

     Art. 7. (Strutture organizzative).

     1. Le strutture del Consiglio regionale sono organizzate in un'unica direzione generale, denominata Segreteria Generale, e si articolano in servizi, uffici dirigenziali temporanei, posizioni dirigenziali individuali e sezioni.

     2. I servizi attengono a funzioni di carattere continuativo e sono individuati in relazione alle attività di gestione, di supporto alla funzione normativa, di indirizzo, controllo e vigilanza dell'organo legislativo, di documentazione, comunicazione e partecipazione. Il servizio è affidato alla responsabilità di un dipendente con qualifica dirigenziale.

     3. All'interno dei servizi possono essere costituite unità organizzative, denominate sezioni, affidate alla responsabilità di dipendenti appartenenti alla categoria professionale "D" di cui al CCNL sul nuovo ordinamento professionale approvato il 31 marzo 1999.

     Le sezioni sono costituite per lo svolgimento di attività strumentali a quelle dirigenziali.

     4. Nell'ambito della direzione generale l'Ufficio di presidenza può istituire ambiti di coordinamento di funzioni omogenee.

     5. Il numero dei servizi, degli uffici temporanei e delle sezioni è stabilito nella dotazione organica determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

     6. La retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali ed organizzative di cui al presente articolo, determinata con i criteri previsti dai contratti collettivi di lavoro, non può eccedere quella stabilita dalla Giunta regionale per le proprie corrispondenti strutture.

 

     Art. 8. (Strutture dirigenziali temporanee).

     1. Per la realizzazione di progetti specifici, anche a carattere sperimentale, possono essere istituiti uffici dirigenziali temporanei, equiparati ai servizi.

     2. L'atto costitutivo degli uffici di cui al comma 1, stabilisce gli obiettivi e i risultati attesi del progetto, le risorse finanziarie e di personale assegnate temporaneamente, i tempi di realizzazione, i rapporti funzionali e di collaborazione con le strutture permanenti.

 

     Art. 9. (Regolamento di organizzazione).

     1. L'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale e sentito il Comitato di direzione, approva il regolamento di organizzazione.

     2. Il regolamento, in particolare:

     - determina la denominazione e la competenza dei servizi e delle posizioni individuali dirigenziali nonché i relativi rapporti funzionali;

     - definisce gli ambiti di coordinamento di cui all'articolo 7 in numero omogeneo a quelli istituiti dalla Giunta regionale nelle proprie Direzioni;

     - definisce le competenze dell'Ufficio di presidenza e della dirigenza nel rispetto del principio della distinzione tra compiti di indirizzo politico e compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

     - definisce le procedure per la prestazione di assistenza e consulenza agli organi consiliari nell'iter formativo degli atti normativi, al fine del miglioramento della qualità tecnica dei testi;

     - istituisce, per l'espletamento delle attività previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e del contratto collettivo dei dirigenti, il servizio di controllo interno;

     - definisce le procedure concorsuali nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

     3. Sulle materie di cui al comma 2, è garantito il preventivo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e secondo le modalità previste dall'articolo 15.

 

     Art. 10. (Segretario generale del Consiglio).

     1. La responsabilità della direzione generale di cui al comma 1 dell'articolo 7, è affidata al Segretario generale del consiglio.

     2. Il Segretario generale del Consiglio è nominato dal Presidente del Consiglio regionale su designazione dell'Ufficio di presidenza.

     3. L'incarico di Segretario generale è regolato dall'articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15.

     4. Il trattamento economico attribuibile al Segretario generale non può eccedere quello determinato dalla Giunta regionale per i propri Direttori.

 

     Art. 11. (Competenze e poteri del Segretario generale).

     1. Il Segretario generale dirige e coordina le strutture organizzative del Consiglio e risponde all'Ufficio di presidenza del loro funzionamento e della qualità tecnica della produzione normativa.

     In particolare:

     - assiste il Presidente e l'Ufficio di presidenza nell'esercizio delle loro funzioni;

     - partecipa alle sedute dell'Ufficio di presidenza;

     - è il capo del personale, ne cura la disciplina ed assegna i dipendenti ai servizi;

     - ha la rappresentanza legale dell'Amministrazione;

     - propone all'Ufficio di presidenza la individuazione dei servizi, delle posizioni individuali dirigenziali, la costituzione di eventuali strutture dirigenziali temporanee, nonché il conferimento dei relativi incarichi;

     - provvede su proposta dei responsabili dei servizi, alla individuazione delle sezioni ed al conferimento dei relativi incarichi;

     - predispone annualmente per l'Ufficio di presidenza una relazione sullo stato dell'Amministrazione.

 

     Art. 12. (Comitato di direzione).

     1. E' istituito il Comitato di direzione delle strutture organizzative del Consiglio regionale, con il compito di esaminare l'andamento generale delle attività in rapporto all'attuazione degli indirizzi politici, dei piani e programmi di lavoro, di verificare i problemi generali dell'organizzazione, di formulare proposte in merito all'espletamento delle attività.

     2. Il Comitato di direzione è composto oltre che dal Segretario generale, che lo convoca e presiede, dai dirigenti dei servizi.

     3. Al Comitato possono essere invitati anche i dirigenti titolari di posizioni dirigenziali individuali.

     4. Il Comitato si riunisce ogni sei mesi e ogni qualvolta lo decida il Segretario generale.

 

     Art. 13. (Personale assegnato ai gruppi e alle strutture di diretta collaborazione con gli organi del Consiglio regionale).

     1. Il personale regionale assegnato ai gruppi consiliari ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 e agli uffici di supporto agli organi consiliari di cui all'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, presta servizio alle dipendenze funzionali, rispettivamente, del Presidente del gruppo e degli organi cui è assegnato.

     2. A detto personale compete un trattamento economico accessorio, determinato in sede di contrattazione decentrata, da corrispondere mensilmente a fronte delle responsabilità degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

 

     Art. 14. (Relazioni fra Ufficio di presidenza e Giunta regionale per la gestione del personale).

     1. L'Ufficio di presidenza e la Giunta regionale stabiliscono forme di consultazione periodica al fine di garantire la gestione ottimale, il trattamento omogeneo del rispettivo personale ed il contenimento della spesa, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei risultati dei dirigenti, la graduazione delle funzioni dirigenziali ed il salario accessorio.

     2. [3].

 

     Art. 15. (Relazioni sindacali)

     1. L'Ufficio di presidenza attiva un sistema di relazioni sindacali nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi.

     2. A tal fine stipula protocolli di relazioni sindacali con i quali sono definite le procedure e le modalità della partecipazione sindacale.

 

     Art. 16. (Abrogazione).

     1. E' abrogato il Titolo III, artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15.

     2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 22 aprile 1997, n. 15.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 12 giugno 2007, n. 21, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 marzo 2001, n. 8.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 22 marzo 2001, n. 8.