§ 2.1.84 - L.R. 12 agosto 1998, n. 33.
Istituzione di un ufficio di collegamento presso l'Unione Europea, ai sensi dell'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:12/08/1998
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Ufficio regionale di collegamento).
Art. 3.  (Rapporto con enti ed istituzioni umbre).
Art. 4.  (Personale).
Art. 5.  (Norma finanziaria).


§ 2.1.84 - L.R. 12 agosto 1998, n. 33. [1]

Istituzione di un ufficio di collegamento presso l'Unione Europea, ai sensi dell'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

(B.U. n. 53 del 26 agosto 1998).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione nell'ambito delle iniziative e degli orientamenti nazionali concorre allo sviluppo del processo di unificazione e di integrazione europea.

     2. Per il perseguimento di tali finalità, la Regione e i suoi organi promuovono la realizzazione di un efficace sistema di relazioni con le istituzioni comunitarie nelle materie di competenza regionale assicurando, in particolare:

     - la partecipazione attiva della Regione alle iniziative comunitarie;

     - il sostegno alle Istituzioni regionali ed agli Enti locali umbri, nella promozione e sviluppo delle relazioni con gli organismi dell'Unione Europea;

     - un'organica e costante informazione sulle politiche ed iniziative comunitarie, avvalendosi anche della collaborazione del S.E.U.;

     - un rapporto diretto e continuativo con gli uffici, gli organismi e le istituzioni dell'Unione Europea.

 

     Art. 2. (Ufficio regionale di collegamento).

     1. Per il migliore perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è istituito, nell'ambito delle strutture della Presidenza della Giunta regionale, nei limiti fissati dal comma 10 dell'art. 38 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, un ufficio di collegamento denominato «Servizio per le relazioni con l'Unione Europea», con sede a Bruxelles.

     2. Il Consiglio regionale e le commissioni consiliari permanenti, per le materie di propria competenza, possono avvalersi dell'Ufficio di cui al comma 1.

     3. Il Servizio:

     a) presta la necessaria assistenza ai rappresentanti della Regione, negli organismi, gruppi o comitati di lavoro delle istituzioni comunitarie;

     b) favorisce le relazioni ed i contatti tra le istituzioni pubbliche umbre, gli enti locali, e l'unione europea relativamente alle varie iniziative comunitarie;

     c) informa e fornisce consulenza agli organi e agli enti della Regione in ordine alle norme, provvedimenti ed iniziative comunitari, anche allo scopo di conformare la legislazione regionale alla normativa comunitaria.

     4. Possono avvalersi del servizio le associazioni e gli organismi rappresentativi di interessi collettivi operanti in Umbria.

     5. Il Servizio opera in stretto rapporto con la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione Europea, esercitando compiti di raccordo organizzativo e collegamento nelle materie di competenza regionale.

     6. Previo accordo, possono essere realizzate e utilizzate sedi e strutture comuni con altre Regioni, nonché con le Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

     Art. 3. (Rapporto con enti ed istituzioni umbre).

     1. I Comuni, le Province e le Comunità montane dell'Umbria per lo svolgimento delle proprie relazioni con gli organismi dell'Unione Europea possono avvalersi della struttura di cui all'art. 2 che è tenuta ad assicurare ogni possibile collaborazione.

     2. Qualora tale collaborazione si sostanzi in attività complesse, questa può essere disciplinata mediante appositi atti convenzionali.

 

     Art. 4. (Personale).

     1. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, conferisce l'incarico di responsabile del Servizio di cui all'art. 2, su proposta del Presidente della Giunta regionale, in deroga al comma IV dell'art. 38 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15.

     2. Il Responsabile del Servizio è tenuto a prestare la propria attività nella sede di Bruxelles, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale su proposta del Presidente. Fatti salvi i casi di revoca dell'incarico stabiliti dalla vigente disciplina, il dirigente incaricato è tenuto a prestare la propria attività nella sede del Servizio salvo gravi e giustificati motivi che ne consentano, su domanda, l'anticipato rientro in sede.

     3. La Giunta regionale, per corrispondere a particolari esigenze operative connesse all'organizzazione ed allo svolgimento di iniziative complesse, richiedenti l'apporto di specifiche professionalità, può assegnare alla struttura, per un periodo non superiore a 12 mesi in un triennio, una ulteriore unità titolare di qualifica dirigenziale.

     4. Per l'esercizio delle attività di competenza, il Servizio può avvalersi:

     - di personale regionale di ruolo, di qualifica non dirigenziale con conoscenza di almeno una lingua di lavoro dell'Unione;

     - di personale assunto anche a part-time con contratto di diritto privato, a tempo determinato, rinnovabile, preferibilmente residente a Bruxelles con conoscenza della lingua italiana e di un'altra lingua di lavoro dell'Unione.

     5. La dotazione del personale non dirigenziale non può superare, per i primi due anni dall'apertura della sede, le due unità. La Giunta regionale, trascorso il suddetto periodo e in relazione all'attività effettivamente svolta dal servizio, può disporre di modificare tale dotazione.

     6. In relazione allo svolgimento di iniziative e attività promozionali, la Giunta regionale può distaccare per periodi determinati personale dalle strutture regionali interessate.

     7. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, in relazione alla sua attività e a quella delle commissioni consiliari permanenti può richiedere al Consiglio regionale il distacco temporaneo del proprio personale.

     8. Al personale regionale stabilmente assegnato presso la struttura, è corrisposta un'indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero di identico importo a quello spettante, per analoga qualifica professionale, al personale statale del Ministero competente in materia di affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanze all'estero. Al personale temporaneamente distaccato è corrisposta l'indennità di missione spettante secondo la disciplina in vigore.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti, in termini di competenza e di cassa, nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1998 e successivi, inerenti le spese di gestione, del personale regionale, nonché la spesa di gestione, locazione e manutenzione degli immobili. La spesa a carico dell'esercizio finanziario in corso è pari alla somma complessiva di lire 110.000.000. Per gli anni 1999 e successivi l'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 22 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.