§ 5.5.72 - L.R. 29 luglio 2009, n. 16.
Disciplina delle manifestazioni storiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.5 beni ed attività culturali
Data:29/07/2009
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Manifestazioni storiche)
Art. 3.  (Festa dei Ceri)
Art. 4.  (Elenco delle manifestazioni storiche dell’Umbria)
Art. 5.  (Calendario annuale delle manifestazioni storiche dell’Umbria)
Art. 6.  (Comitato tecnico scientifico per le manifestazioni storiche dell’Umbria)
Art. 7.  (Promozione delle manifestazioni storiche dell’Umbria)
Art. 8.  (Somministrazione di alimenti e bevande)
Art. 9.  (Finanziamenti)
Art. 10.  (Norma regolamentare)
Art. 11.  (Clausola valutativa)
Art. 12.  (Norma finanziaria)


§ 5.5.72 - L.R. 29 luglio 2009, n. 16.

Disciplina delle manifestazioni storiche.

(B.U. 5 agosto 2009, n. 35)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, in armonia con i principi sanciti dagli articoli 10 e 11 dello Statuto, riconosce le manifestazioni storiche quali espressioni del patrimonio storico e culturale della comunità regionale.

 

2. La Regione promuove e valorizza le manifestazioni storiche al fine di favorire:

a) la conoscenza delle tradizioni regionali e del territorio e lo sviluppo del turismo culturale;

b) la rivitalizzazione dei centri storici in cui le manifestazioni hanno luogo;

c) l’aggregazione e la coesione sociale attraverso il ruolo del volontariato e dell’associazionismo.

 

     Art. 2. (Manifestazioni storiche)

1. Sono manifestazioni storiche, ai fini della presente legge, le rappresentazioni di tipo rievocativo che rispettano criteri di veridicità storica mediante forme di espressione artistica.

 

2. Sono considerate manifestazioni storiche per gli effetti della presente legge, anche quelle manifestazioni radicate nella tradizione delle comunità locali che richiamano modi di vita, usi, costumi caratteristici dell’immagine e dell’identità regionale e che si contraddistinguono per il particolare valore culturale espresso.

 

     Art. 3. (Festa dei Ceri) [1]

[1. La Regione riconosce la Festa dei Ceri di Gubbio come la più arcaica espressione culturale dell’identità regionale.]

 

     Art. 4. (Elenco delle manifestazioni storiche dell’Umbria)

1. È istituito, presso la competente struttura organizzativa della Giunta regionale, l’Elenco delle manifestazioni storiche dell’Umbria, di seguito denominato Elenco.

 

2. Alla gestione dell’Elenco provvede la struttura organizzativa della Giunta regionale di cui al comma 1, assicurandone tempestivamente l’aggiornamento e le eventuali cancellazioni.

 

3. Il regolamento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), determina i requisiti per l’iscrizione nell’Elenco delle manifestazioni storiche, che devono essere organizzate in maniera continuativa da almeno cinque anni, e disciplina il procedimento per l’iscrizione e per l’aggiornamento annuale dello stesso.

 

4. L’Elenco aggiornato è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

 

     Art. 5. (Calendario annuale delle manifestazioni storiche dell’Umbria)

l. Le manifestazioni storiche iscritte nell’Elenco sono inserite nel Calendario annuale delle manifestazioni storiche dell’Umbria, di seguito denominato Calendario, sulla base dei programmi degli eventi, trasmessi dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati che le organizzano, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b).

 

2. La Regione, per la formazione del Calendario, procede con cadenza annuale alla ricognizione dei programmi degli eventi ai sensi del comma 1 e convoca apposita conferenza regionale a cui invita a partecipare gli enti pubblici e gli altri soggetti pubblici e privati che organizzano le manifestazioni storiche al fine di:

 

a) evitare, ove possibile, la sovrapposizione delle manifestazioni storiche e delle eventuali attività collaterali nell’ambito delle comunità locali limitrofe;

 

b) favorire la distribuzione delle manifestazioni storiche nell’arco temporale dell’intero anno di riferimento.

 

3. L’inserimento delle manifestazioni storiche nel Calendario comporta l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

 

     Art. 6. (Comitato tecnico scientifico per le manifestazioni storiche dell’Umbria)

1. È istituito il Comitato tecnico scientifico regionale per le manifestazioni storiche dell’Umbria, di seguito denominato Comitato, composto da:

 

a) il dirigente del Servizio regionale per le attività culturali e lo spettacolo;

 

b) il dirigente del Servizio regionale per il turismo;

 

c) due esperti in materia di cultura e storia regionale locale, di cui uno indicato dalla Federazione Italiana Giochi Storici (FIGS).

 

2. Il Comitato, nominato dalla Giunta regionale, che resta in carica per la durata della legislatura, esprime parere ai fini dell’iscrizione delle manifestazioni storiche nell’Elenco di cui all’articolo 4 e per il relativo aggiornamento, nonché ai fini della concessione dei finanziamenti ai sensi dell’articolo 9.

 

3. Le modalità di funzionamento del Comitato ed i requisiti per la scelta dei soggetti di cui al comma l, lettera c), sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

4. La Regione provvede alle spese di funzionamento del Comitato.

 

     Art. 7. (Promozione delle manifestazioni storiche dell’Umbria)

1. Le manifestazioni storiche iscritte nell’Elenco fanno parte dell’offerta turistica integrata delle eccellenze dell’Umbria e possono essere inserite nell’ambito dei progetti e prodotti integrati e collettivi di cui all’articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale).

 

     Art. 8. (Somministrazione di alimenti e bevande)

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di distribuzione e di vendita dei prodotti tipici nelle attività collaterali alle manifestazioni storiche sono sottoposte a registrazione ai sensi del regolamento n. 852 del Parlamento e del Consiglio europeo del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e relativi provvedimenti applicativi regionali. L'esercizio di tali attività è comunque subordinato al rispetto delle procedure autorizzative previste dalla normativa regionale vigente in materia di esercizio temporaneo di somministrazione di alimenti e bevande, e i prodotti somministrati e indicati nel menù proposto devono provenire, di norma, per almeno il sessanta per cento da prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualità, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità) [2].

 

     Art. 9. (Finanziamenti)

1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione interviene con finanziamenti propri o derivati da altri soggetti pubblici e privati.

 

2. Le manifestazioni storiche che possono ricevere contributi sono individuate tra quelle inserite nel Calendario.

 

3. I contributi sono concessi secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c).

 

     Art. 10. (Norma regolamentare)

1. La Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina:

 

a) come previsto dall’articolo 4, comma 3, i requisiti e le modalità per l’iscrizione nell’Elenco tenendo conto della definizione di manifestazione storica formulata all’articolo 2;

 

b) come previsto dall’articolo 5, comma 1, le modalità per l’inserimento delle manifestazioni storiche nel Calendario;

 

c) come previsto dall’articolo 9, comma 3, i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi finanziari perseguendo l’obiettivo della qualificazione delle manifestazioni storiche e privilegiando le manifestazioni storiche che:

 

1) hanno rilevanza nazionale e internazionale;

 

2) hanno una rilevanza storico-culturale particolarmente significativa ai fini della valorizzazione del territorio e della promozione turistica anche per effetto di eventi connessi che si protraggono nell’arco di tutto l’anno;

 

3) privilegiano i centri storici quale sede degli eventi;

 

4) privilegiano la valorizzazione dei prodotti tipici legati alla comunità locale di riferimento;

 

5) privilegiano l’elemento storico rievocativo.

 

     Art. 11. (Clausola valutativa)

1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dei risultati ottenuti nella qualificazione e promozione delle manifestazioni storiche dell’Umbria.

2. A tal fine la Giunta regionale invia al Consiglio una relazione che risponde ai seguenti quesiti:

 

a) in che modo l’istituzione del calendario ha contribuito a risolvere il problema della sovrapposizione delle manifestazioni storiche favorendo la distribuzione nell’intero anno di riferimento;

 

b) quali manifestazioni storiche svolte nei centri storici hanno beneficiato dei contributi: in che misura e per quali interventi;

 

c) nel periodo di svolgimento della manifestazione storica, considerata come parte dell’offerta turistica integrata delle eccellenze dell’Umbria, come si sono evoluti i flussi turistici nelle zone territoriali dove ha sede la manifestazione.

 

3. La Giunta regionale comunica, alla Commissione consiliare competente, entro quindici giorni dalla sua definizione, il calendario delle manifestazioni storiche.

 

     Art. 12. (Norma finanziaria)

1. Al finanziamento delle spese previste all’articolo 6 si provvede con le risorse allocate nella unità previsionale di base 02.1.005 denominata “Amministrazione del personale” (cap. 560) del Bilancio di previsione regionale.

 

2. Al finanziamento degli interventi previsti all’articolo 10 si fa fronte con lo stanziamento della unità previsionale di base 10.1.004, denominata “Interventi a sostegno delle attività culturali”, del bilancio di previsione 2009, parte spesa (cap. 5230 n.i.) [3].

 

3. La quantificazione del finanziamento di cui al comma 2 è determinata annualmente con legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.


[1] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 25 gennaio 2012, n. 1.

[2] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 2.

[3] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 novembre 2009, n. 22.