§ 3.6.46 - L.R. 10 febbraio 2011, n. 1.
Norme per il sostegno dei gruppi d’acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati e commercio
Data:10/02/2011
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Principi)
Art. 2.  (Finalità)
Art. 3.  (Definizioni)
Art. 4.  (Registro regionale dei GASP e misure di sostegno
Art. 5.  (Azioni di informazione)
Art. 6.  (Clausola valutativa)
Art. 7.  (Norma finanziaria)


§ 3.6.46 - L.R. 10 febbraio 2011, n. 1.

Norme per il sostegno dei gruppi d’acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità.

(B.U. 16 febbraio 2011, n. 8)

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Principi)

1. La Regione riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile, considerandolo uno strumento di promozione della salute e del benessere dei cittadini.

2. La Regione incentiva la produzione a chilometri zero e la diffusione dei prodotti di qualità, quali strumenti funzionali alla tutela dei consumatori e dell’ambiente.

3. La Regione promuove, altresì, la valorizzazione delle produzioni agricole locali, delle produzioni di qualità e da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione, assicurando un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità di tali prodotti ed una maggiore trasparenza dei prezzi.

 

     Art. 2. (Finalità)

1. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1, la Regione si propone il fine di sostenere i gruppi di acquisto solidale e popolare (GASP) attraverso:

a) la concessione di contributi economici;

b) l’incentivazione dell’impiego nella preparazione dei pasti, da parte di gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, di prodotti agroalimentari locali, da filiera corta e di qualità;

c) l’incremento della vendita diretta dei prodotti agroalimentari locali e di qualità.

 

     Art. 3. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) gruppi di acquisto solidale e popolare (GASP): i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e servizi e di distribuzione dei medesimi, senza applicazione di nessun ricarico, ad eccezione della copertura dei costi di mera gestione, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale, di sostenibilità ambientale e di salvaguardia del potere d’acquisto dei redditi, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita, anche ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)). Con atto della Giunta regionale sono individuati i costi di mera gestione ammissibili e l'entità degli stessi ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2 [1];

b) prodotti da filiera corta: i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal produttore al consumatore;

c) prodotti a chilometri zero: i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 Kg di CO2 equivalente per tonnellata, e comunque i prodotti trasportati nel territorio regionale;

d) prodotti di qualità: i prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da produzione biologica, nonché i prodotti a denominazione protetta, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria.

 

     Art. 4. (Registro regionale dei GASP e misure di sostegno [2])

1. È istituito presso la Giunta regionale il Registro regionale dei GASP nel quale sono iscritti i gruppi di acquisto solidale e popolare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), in possesso di atto costitutivo e statuto, almeno autenticato o registrato, che rivestono la forma giuridica di associazione senza fine di lucro e svolgono la loro attività in modo stabile e continuativo nel territorio regionale, anche in forma di aggregazioni locali che operano nel territorio di un singolo comune della Regione [3].

2. Ai fini di incentivare e sostenere l'attività dei GASP, la Regione si impegna a contribuire alle spese di funzionamento, promozione ed organizzazione del gruppo con aiuti in regime de minimis, secondo la normativa comunitaria, per ciascun gruppo di acquisto per un periodo non superiore a tre anni [4].

3. Per accedere ai benefici di cui al comma 2 i GASP devono essere iscritti nel Registro regionale di cui al comma 1. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, determina modalità e requisiti per l'iscrizione dei GASP nel Registro stesso e le modalità di concessione delle erogazioni di cui al comma 2, tenendo conto anche dei seguenti criteri:

a) dimostrazione dell'avvenuto scambio;

b) acquisto di prodotti a chilometri zero, di qualità e a filiera corta in misura superiore al cinquanta per cento sul totale degli acquisti;

c) costituzione del gruppo almeno sei mesi prima della domanda di contributo;

d) numero minimo di almeno quindici partecipanti al gruppo residenti nel territorio umbro;

e) proporzionalità tra entità del contributo erogato, numero dei partecipanti al gruppo e volume di attività esercitata;

f) adozione di modelli di rendicontazione etico-sociali [5].

4. I Comuni o altri enti pubblici possono concedere in uso gratuito ai GASP, per lo svolgimento delle loro attività, degli spazi congrui individuati tra i propri beni immobili.

5. Per sostenere la filiera corta ed i prodotti a chilometri zero e di qualità, la Regione intende favorire il loro impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica stabilendo che, nei bandi per l’affidamento dei servizi di ristorazione collettiva, gli enti pubblici devono garantire priorità ai soggetti che prevedono l’utilizzo di prodotti locali, a filiera corta e di qualità in misura non inferiore al trentacinque per cento in valore, rispetto ai prodotti agricoli complessivamente utilizzati su base annua.

6. Al fine di incrementare la vendita diretta dei prodotti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, la Regione concede ai Comuni contributi per:

a) sostenere i mercati esistenti, con particolare riferimento a quelli auto-organizzati, e i punti vendita diretta dei produttori agricoli locali;

b) sostenere le attività di avvio per la realizzazione di mercati o comunque di punti vendita riservati ai produttori agricoli locali per la vendita diretta.

7. Una percentuale degli spazi comunali attrezzati è utilizzata per i mercati con prodotti provenienti esclusivamente da agricoltura biologica, come disciplinata dalla normativa comunitaria e dalla normativa nazionale.

8. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 6 dell’articolo 7, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l’indicazione della natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.

9. Alle imprese di cui al comma 6 dell’articolo 7, viene assegnato, al fine di pubblicizzare l’utilizzo di prodotti agricoli da filiera corta, a chilometri zero e di qualità, un apposito contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono determinate con apposito atto della Giunta regionale.

 

     Art. 5. (Azioni di informazione)

1. La Regione, attraverso iniziative proprie, anche avvalendosi dei comuni, dei GASP ovvero di soggetti esterni che operano nell'ambito della comunicazione e della promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità, nel rispetto della normativa vigente sull'affidamento dei servizi, promuove azioni per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche qualitative dei prodotti posti in vendita attraverso [6]:

a) campagne di informazione e comunicazione relative ai gruppi di acquisto solidale e popolare esistenti ed alla loro attività, ai luoghi ed ai tempi di distribuzione dei prodotti a chilometri zero, da filiera corta e di qualità;

b) incontri tematici sul consumo sostenibile e su specifici prodotti di uso comune, al fine di stimolare e diffondere il consumo critico e consapevole;

c) programmi di educazione alimentare dei cittadini, di aggiornamento professionale e di formazione del personale scolastico addetto ai servizi di ristorazione pubblica e privata, volti prevalentemente alla promozione del modello di alimentazione mediterraneo basato sui prodotti di cui all’articolo 1 commi 2 e 3;

d) la promozione di conferenze e/o incontri tematici sulla sovranità alimentare;

e) la promozione di azioni a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari distribuiti dai GASP.

2. La Regione realizza un’apposita sezione sul portale web regionale dedicata ai mercati agricoli, agli eventi che si svolgono nella regione collegati alle materie trattate nella presente legge.

3. La Regione promuove azioni di informazione e sensibilizzazione rivolta ai piccoli produttori convenzionali per stimolarli a convertirsi al biologico e per diffondere la conoscenza e la pratica del biologico.

4. Al fine di cui al comma 3, la Regione adotta percorsi sperimentali di certificazione “bio” meno onerosi per i piccoli produttori convenzionali.

 

     Art. 6. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale entro il trentuno marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato d’attuazione e sull’efficacia della legge stessa. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

a) iniziative attuate per lo sviluppo e il consolidamento della filiera corta, delle produzioni di qualità e delle produzioni agricole locali;

b) diffusione e caratteristiche distintive che rivestono le iniziative rivolte alla valorizzazione delle produzioni agricole a chilometri zero, delle produzioni di qualità e di filiera corta;

c) numero, incremento e copertura territoriale dei GASP;

d) quantità delle domande presentate dai GASP;

e) quali iniziative sono state attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche dei prodotti agricoli di qualità.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione delle misure previste all’articolo 4, la spesa complessiva a carico del bilancio regionale di previsione 2011 ammonta a euro 70.000 in termini di competenza e di cassa da imputare nell’unità previsionale di base 08.1.012 (Interventi in favore del Commercio) cap. 3558 [7].

2. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 1, comma 3 e all’articolo 5, la spesa complessiva a carico del bilancio regionale di previsione 2011 ammonta a euro 50.000 in termini di competenza e di cassa da imputare nell’unità previsionale di base 08.1.012 (Interventi in favore del Commercio) cap. 3559 [8].

3. Al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte per l’importo complessivo di Euro 120.000 con la disponibilità che sarà presente nel fondo globale iscritto alla unità previsionale di base 16.1.001 (capitolo 6120 del bilancio di previsione 2011.

4. Per gli anni 2012 e successivi l’entità della spesa di cui ai commi 1 e 2 sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria).

5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare tutte le conseguenti variazioni al bilancio di previsione.

6. Con legge successiva, la Regione può riconoscere la riduzione dell’aliquota IRAP, nella misura compresa tra 0% e 0,92% alle imprese esercenti attività di ristorazione di cui ai codici ISTAT-Ateco 2007 “56.10.1” e “56.10.2”, aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale che, nell’ambito di acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell’anno, per almeno il trentacinque per cento del costo totale per l’acquisizione di materie prime, in termini di valore, si approvvigionino di prodotti agricoli da filiera corta, a chilometri zero e di qualità.


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 15 novembre 2012, n. 20.

[2] Rubrica così sostituita dall'art. 2 della L.R. 15 novembre 2012, n. 20.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 15 novembre 2012, n. 20.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 15 novembre 2012, n. 20.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 15 novembre 2012, n. 20.

[6] Alinea così modificato dall'art. 3 della L.R. 15 novembre 2012, n. 20.

[7] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 9 aprile 2013, n. 7.

[8] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 9 aprile 2013, n. 7.