§ 3.6.49 - L.R. 15 novembre 2012, n. 20.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati e commercio
Data:15/11/2012
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Integrazioni all'articolo 3)
Art. 2.  (Modificazioni all'articolo 4)
Art. 3.  (Integrazioni all'articolo 5)
Art. 4.  (Disposizione finale)


§ 3.6.49 - L.R. 15 novembre 2012, n. 20.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità).

(B.U. 21 novembre 2012, n. 51)

 

Art. 1. (Integrazioni all'articolo 3)

1. Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità) dopo le parole: " senza applicazione di nessun ricarico, " sono inserite le seguenti: " ad eccezione della copertura dei costi di mera gestione, ", e dopo le parole: " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)) " sono inserite le seguenti: " . Con atto della Giunta regionale sono individuati i costi di mera gestione ammissibili e l'entità degli stessi ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2 ".

 

     Art. 2. (Modificazioni all'articolo 4)

1. La rubrica dell'articolo 4 della l.r. 1/2011 è sostituita dalla seguente: " Registro regionale dei GASP e misure di sostegno ".

 

2. I commi 1, 2 e 3, dell'articolo 4 della l.r. 1/2011 , sono sostituiti dai seguenti:

" 1. È istituito presso la Giunta regionale il Registro regionale dei GASP nel quale sono iscritti i gruppi di acquisto solidale e popolare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), in possesso di atto costitutivo e statuto, almeno autenticato o registrato, che rivestono la forma giuridica di associazione senza fine di lucro e svolgono la loro attività in modo stabile e continuativo nel territorio regionale, anche in forma di aggregazioni locali che operano nel territorio di un singolo comune della Regione.

2. Ai fini di incentivare e sostenere l'attività dei GASP, la Regione si impegna a contribuire alle spese di funzionamento, promozione ed organizzazione del gruppo con aiuti in regime de minimis, secondo la normativa comunitaria, per ciascun gruppo di acquisto per un periodo non superiore a tre anni.

3. Per accedere ai benefici di cui al comma 2 i GASP devono essere iscritti nel Registro regionale di cui al comma 1. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, determina modalità e requisiti per l'iscrizione dei GASP nel Registro stesso e le modalità di concessione delle erogazioni di cui al comma 2, tenendo conto anche dei seguenti criteri:

a) dimostrazione dell'avvenuto scambio;

b) acquisto di prodotti a chilometri zero, di qualità e a filiera corta in misura superiore al cinquanta per cento sul totale degli acquisti;

c) costituzione del gruppo almeno sei mesi prima della domanda di contributo;

d) numero minimo di almeno quindici partecipanti al gruppo residenti nel territorio umbro;

e) proporzionalità tra entità del contributo erogato, numero dei partecipanti al gruppo e volume di attività esercitata;

f) adozione di modelli di rendicontazione etico-sociali. ".

 

     Art. 3. (Integrazioni all'articolo 5)

1. Al comma 1, dell'articolo 5 della l.r. 1/2011 dopo le parole: " La Regione " sono inserite le seguenti: " , attraverso iniziative proprie, anche avvalendosi dei comuni, dei GASP ovvero di soggetti esterni che operano nell'ambito della comunicazione e della promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità, nel rispetto della normativa vigente sull'affidamento dei servizi, ".

 

     Art. 4. (Disposizione finale)

1. La Giunta regionale con proprio atto deliberativo da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) stabilisce modalità e requisiti per l'iscrizione dei GASP nel Registro regionale e le modalità di concessione delle erogazioni ai sensi del comma 3, dell'articolo 4 della l.r. 1/2011, come modificato dalla presente legge;

b) dà puntuale attuazione a quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 della l.r. 1/2011, come modificati dalla presente legge.