§ 2.3.313 - L.R. 9 aprile 2013, n. 7.
Legge finanziaria regionale 2013 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2013 e del bilancio puluriennale 2013-2015.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:09/04/2013
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Ricorso al mercato)
Art. 3.  (Oneri contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani)
Art. 4.  (Disposizioni per gli enti dipendenti)
Art. 5.  (Fondo per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione. Legge 9 dicembre 1998, n. 431 , articolo 11)
Art. 6.  (Finanziamento di programmi comunitari)
Art. 7.  (Modificazioni alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1)
Art. 8.  (Modificazioni alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 )
Art. 9.  (Fondi speciali e tabelle)
Art. 10.  (Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione)
Art. 11.  (Copertura finanziaria)


§ 2.3.313 - L.R. 9 aprile 2013, n. 7.

Legge finanziaria regionale 2013 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2013 e del bilancio puluriennale 2013-2015.

(B.U. 10 aprile 2013, n. 18 - S.S. n. 2)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel Documento annuale di programmazione (DAP), con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2013-2015 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico finanziaria regionale.

 

     Art. 2. (Ricorso al mercato)

1. Per l'anno 2013 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, determinato dalla mancata contrazione dei mutui e prestiti degli anni precedenti, è fissato fino all'importo di euro 311.441.058,50.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

     Art. 3. (Oneri contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani)

1. Ai sensi dell' articolo 48, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione destina la somma di euro 432.790,88, iscritta nella Unità Previsionale di Base (U.P.B.) della parte spesa n. 11.1.003 (cap. 2802), di cui alla Tabella B) allegata alla suddetta legge, all'attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.

2. I rapporti della Regione con l'INAIL e l'INPS sono definiti con apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.

 

     Art. 4. (Disposizioni per gli enti dipendenti)

1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l'attività istituzionale degli enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti previsti nella allegata Tabella C).

2. La disposizione di cui all' articolo 10 della presente legge si applica anche agli enti dipendenti dalla Regione.

 

     Art. 5. (Fondo per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione. Legge 9 dicembre 1998, n. 431 , articolo 11)

1. Ai sensi dell' articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modificazioni ed integrazioni, la somma di euro 1.000.000,00, iscritta nella U.P.B. 03.2.007 (cap. 7009/8020) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2013, è destinata al concorso della Regione al finanziamento degli interventi previsti dalla suddetta legge 431/1998 come previsto nell'allegata Tabella C).

TITOLO III

INTERVENTI PER LO SVILUPPO

 

     Art. 6. (Finanziamento di programmi comunitari)

1. Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario si provvede con lo stanziamento della U.P.B. 16.2.002 (cap. 9756) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2013, 2014 e 2015.

 

TITOLO IV

NORME FINALI

 

     Art. 7. (Modificazioni alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità) le parole: " 07.1.008 (Promozione dei prodotti agroalimentari " sono sostituite dalle seguenti: " 08.1.012 (Interventi in favore del Commercio) cap. 3558 ".

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 1/2011 le parole: " 07.1.008 (Promozione dei prodotti agroalimentari " sono sostituite dalle seguenti: " 08.1.012 (Interventi in favore del Commercio) cap. 3559 ".

 

     Art. 8. (Modificazioni alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 )

1. Al comma 2 dell'articolo 53 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico in materia di artigianato) le parole: " (cap. 5517 n.i. " sono sostituite dalle seguenti: " (cap. 5527 n.i. ".

 

     Art. 9. (Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da scrivere nei fondi speciali di cui all' articolo 29 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2013-2015, restano determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure indicate nelle allegate Tabelle A) e B), rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2013 e triennio 2013-2015, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate con la presente legge, sono indicate nella allegata Tabella C).

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi dell' articolo 30, comma 3 della l.r. 13/2000 , per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure indicate nella allegata Tabella D).

4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 3, l'assunzione degli impegni di spesa nell'anno 2013, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

 

     Art. 10. (Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione)

1. È disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione dell'articolo 82, comma 3 della l.r. 13/2000.

 

     Art. 11. (Copertura finanziaria)

1. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 2013 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2013 e per gli anni 2014 e 2015 nel bilancio pluriennale 2013/2015.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

Tabelle

(Omissis)