§ 3.5.90 - L.R. 28 giugno 2012, n. 10.
Soppressione dell’Agenzia di promozione turistica dell’Umbria – Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 27 dicembre 2006, n. 18 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:28/06/2012
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Soppressione dell’Agenzia di promozione turistica dell’Umbria)
Art. 2.  (Commissario liquidatore dell’Agenzia)
Art. 3.  (Funzioni e compiti del Commissario liquidatore)
Art. 4.  (Modalità di liquidazione dell’Agenzia)
Art. 5.  (Personale)
Art. 6.  (Integrazione all’articolo 2)
Art. 7.  (Integrazione alla l.r. 18/2006)
Art. 8.  (Integrazione alla l.r. 18/2006)
Art. 9.  (Modificazione all’articolo 53)
Art. 10.  (Modificazione all’articolo 69)
Art. 11.  (Modificazione all’articolo 87)
Art. 12.  (Abrogazioni alla l.r. 18/2006)
Art. 13.  (Integrazione all’articolo 2)
Art. 14.  (Integrazione all’articolo 7)
Art. 15.  (Riorganizzazione di Sviluppumbria S.p.A.)
Art. 16.  (Norma finanziaria)
Art. 17.  (Norma finale)


§ 3.5.90 - L.R. 28 giugno 2012, n. 10.

Soppressione dell’Agenzia di promozione turistica dell’Umbria – Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) e 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell’Umbria – Sviluppumbria S.p.A.).

(B.U. 29 giugno 2012, n. 28)

 

TITOLO I

SOPPRESSIONE DELL’AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL’UMBRIA

 

Art. 1. (Soppressione dell’Agenzia di promozione turistica dell’Umbria)

1. L’Agenzia di promozione turistica dell’Umbria, di seguito denominata Agenzia, disciplinata dalla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Regione subentra nelle funzioni e nei compiti e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Agenzia soppressa ai sensi della presente legge, ivi compresa la titolarità dei beni immobili e mobili.

 

     Art. 2. (Commissario liquidatore dell’Agenzia)

1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, nomina il Commissario liquidatore con decorrenza dell’incarico dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto stesso. Fino a tale data rimangono in carica gli organi dell’Agenzia fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. Nel decreto di nomina di cui al comma 1 è indicata la durata dell’incarico, comunque non superiore a sei mesi, e i casi di revoca. Nel decreto è indicato, altresì, il compenso del Commissario liquidatore fissato dal Presidente della Giunta regionale, entro il massimo del cinquanta per cento dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni ricompresi nella classe demografica tra i 10.000 e 30.000 abitanti, con oneri a carico del bilancio della gestione straordinaria dell’Agenzia in liquidazione.

3. Il collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia rimane in carica fino alla chiusura della liquidazione di cui all’articolo 4.

 

     Art. 3. (Funzioni e compiti del Commissario liquidatore)

1. Il Commissario liquidatore, all’atto del suo insediamento, riceve il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato e prende in consegna, sulla base di appositi inventari i beni, i libri e gli altri documenti dell’Agenzia.

2. Il Commissario liquidatore provvede a predisporre il piano di liquidazione e a compiere tutti gli atti necessari ai fini della liquidazione, anche sulla base di criteri e indirizzi dettati dalla Giunta regionale.

3. Il Commissario liquidatore, previa autorizzazione della Giunta regionale, può fare transazioni e compromessi.

4. Il Commissario liquidatore risponde personalmente degli atti assunti sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile.

 

     Art. 4. (Modalità di liquidazione dell’Agenzia)

1. Il Commissario liquidatore, entro sessanta giorni dalla data di assunzione dell’incarico, predispone il piano di liquidazione e lo trasmette alla Giunta regionale. La Giunta regionale approva il piano e contestualmente determina il termine di conclusione delle attività di liquidazione.

2. Il Piano di liquidazione prevede, in particolare:

a) la dotazione patrimoniale con tutti i beni mobili ed immobili;

b) la ricognizione dei rapporti attivi e passivi;

c) l’individuazione dei procedimenti pendenti davanti all’Autorità giudiziaria all’atto della soppressione;

d) lo svolgimento delle attività connesse alla liquidazione dell’Agenzia.

3. Alla chiusura della liquidazione, il Commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, per l’approvazione, il bilancio della gestione unitamente ad una relazione.

4. Le deliberazioni adottate dal Commissario liquidatore sono immediatamente esecutive. La Giunta regionale può pronunciarne l’annullamento, ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

5. Al termine della liquidazione, i rapporti giuridici non estinti dal Commissario liquidatore sono trasferiti in capo alla Regione.

 

     Art. 5. (Personale)

1. Il personale inserito nel ruolo della soppressa Agenzia è trasferito nel ruolo del personale della Giunta regionale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di nomina del commissario liquidatore, mantenendo il trattamento giuridico ed economico posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quello previdenziale ed assistenziale.

2. La dotazione organica della Giunta regionale è incrementata di un numero di posti corrispondenti alle unità di personale trasferito.

3. La Giunta regionale determina, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l’assegnazione del personale di cui al comma 1, nel rispetto delle specifiche professionalità, per le necessità degli uffici regionali, nonché l’utilizzazione provvisoria per le esigenze della liquidazione dell’Agenzia.

 

TITOLO II

ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2006, N. 18 (LEGISLAZIONE TURISTICA REGIONALE)

 

     Art. 6. (Integrazione all’articolo 2) [1]

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 18/2006, è inserito il seguente:

“2 bis. La Regione svolge le attività di promozione turistica e integrata, anche attraverso Sviluppumbria S.p.A. di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell’Umbria – Sviluppumbria S.p.A.).”.

 

     Art. 7. (Integrazione alla l.r. 18/2006) [2]

1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 18/2006, è inserito il seguente:

“Art. 5 bis. (Piano annuale delle attività di promozione turistica e integrata)

1. La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dal documento triennale di indirizzo strategico di cui all’articolo 5, approva entro il 31 ottobre, il Piano annuale di attività di promozione turistica e integrata per il successivo anno, di seguito Piano annuale di attività, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di turismo in collaborazione con le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili indicate nel bilancio pluriennale.

2. Nell’ambito del Piano annuale di attività vengono definiti i criteri ed i termini per il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione delle azioni previste e per la gestione e rendicontazione delle risorse destinate.

3. Il Piano annuale di attività è approvato previa acquisizione del parere del Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata di cui all’articolo 7 bis.

4. Le attività di promozione turistica e integrata, definite nel Piano annuale di attività, possono essere realizzate attraverso Sviluppumbria S.p.A. che provvede all’inserimento delle stesse nell’ambito del piano di attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2009.

5. Sviluppumbria S.p.A., previa deliberazione della Giunta regionale, può collaborare con la struttura regionale competente in materia di turismo e con le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata alla realizzazione di progetti di promozione turistica e integrata a carattere interregionale, nazionale e internazionale, anche in raccordo con enti e agenzie nazionali.

6. Sviluppumbria S.p.A. relaziona semestralmente alla Giunta regionale sullo stato di attuazione delle attività realizzate in attuazione del piano di cui al comma 4 nei termini previsti dal comma 2, lettera b) dell’articolo 4 della l.r. 1/2009.”.

 

     Art. 8. (Integrazione alla l.r. 18/2006) [3]

1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 18/2006, è inserito il seguente:

“Art. 7 bis. (Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata)

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata, di seguito “Comitato di coordinamento”, composto dagli Assessori regionali competenti e dal Presidente di Sviluppumbria S.p.A., nonché da diciotto membri designati:

a) sette dal Consiglio delle Autonomie locali di cui cinque in rappresentanza dei comuni;

b) quattro dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo;

c) quattro, congiuntamente, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria e del commercio e servizi;

d) due dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia e Terni;

e) uno, congiuntamente, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Le rappresentanze di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) sono individuate sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto.

3. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l’organo competente provvede a nominare i componenti già designati. In tal caso il Comitato di coordinamento opera ad ogni effetto come se fosse costituito solo dai soggetti nominati. L’organo è integrato con le designazioni successivamente pervenute.

4. Il Comitato di coordinamento è nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per cinque anni e comunque non oltre la durata della legislatura.

5. Il Comitato di coordinamento:

a) esprime parere obbligatorio sul Piano annuale di attività di cui all’articolo 5 bis;

b) promuove iniziative, progetti, indagini e studi relativi alla materia turismo e promozione turistica e integrata;

c) supporta la Regione nelle funzioni di indirizzo e coordinamento della attività di valorizzazione delle risorse turistiche territoriali di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a).

6. L’Assessore regionale in materia di turismo e promozione presiede e convoca il Comitato di coordinamento.

7. Il Comitato di coordinamento adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. Le attività di segreteria e di supporto tecnico vengono esercitate dal Servizio regionale competente in materia di turismo.

8. Ai componenti del Comitato di coordinamento non spetta alcun compenso.”.

 

     Art. 9. (Modificazione all’articolo 53) [4]

1. Al comma 2 dell’articolo 53 della l.r. 18/2006, le parole: “all’Agenzia di promozione turistica e,” sono soppresse.

 

     Art. 10. (Modificazione all’articolo 69) [5]

1. Al comma 2 dell’articolo 69 della l.r. 18/2006, le parole: “e lo trasmette semestralmente all’Agenzia di promozione turistica” sono soppresse.

 

     Art. 11. (Modificazione all’articolo 87) [6]

1. Al comma 5 dell’articolo 87 della l.r. 18/2006, le parole: “alla Agenzia di promozione turistica,” sono soppresse.

 

     Art. 12. (Abrogazioni alla l.r. 18/2006) [7]

1. Il Capo IV del Titolo I è abrogato; gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della l.r. 18/2006 sono abrogati.

2. Il comma 21-bis dell’articolo 107 della l.r. 18/2006 è abrogato.

 

TITOLO III

ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2009, N. 1 (SOCIETA’ REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL’UMBRIA - SVILUPPUMBRIA S.P.A.)

 

     Art. 13. (Integrazione all’articolo 2)

1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell’Umbria - Sviluppumbria S.p.A.), il segno di punteggiatura: “.” è sostituito dal seguente: “;”.

2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 1/2009, è aggiunta la seguente:

“e bis) attività di promozione tipiche di film commission.”.

3. Dopo la lettera d) del comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 1/2009, è inserita la seguente:

“d bis) il supporto tecnico e operativo alle attività di promozione turistica e di promozione integrata;”.

 

     Art. 14. (Integrazione all’articolo 7)

1. Al comma unico dell’articolo 7 della l.r. 1/2009, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

“Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri di cui due, compreso il Presidente, nominati dalla Regione.”.

 

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 15. (Riorganizzazione di Sviluppumbria S.p.A.)

1. Sviluppumbria S.p.A., in relazione all’attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 4 della l.r. 1/2009 così come modificato dalla presente legge ed alla necessità di assicurare il completamento del processo di riorganizzazione, è amministrata da un amministratore unico.

2. L’assemblea dei soci di Sviluppumbria S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma 1, su designazione della Regione, nomina un amministratore unico per un periodo non superiore a sei mesi, in sostituzione del Consiglio di amministrazione di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2009.

3. Durante il periodo di cui al comma 2, l’amministratore unico interviene nel Comitato di coordinamento previsto dall’articolo 7 bis della l.r. 18/2006, come inserito dall’articolo 8 della presente legge, in vece del Presidente di Sviluppumbria S.p.A..

4. L’assemblea dei soci di Sviluppumbria S.p.A. provvede alla nomina di cui al comma 2, previo adeguamento del proprio statuto, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro 45 giorni dalla conclusione del processo di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione in cui dà conto dei principi e criteri direttivi e dell’esito del processo di riorganizzazione.

 

     Art. 16. (Norma finanziaria)

1. [Per l’esercizio finanziario 2012 le somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge all’UPB 09.1.001 (cap. 5304, 5305 e 5303) sono attribuite rispettivamente alle seguenti UUPPBB del bilancio regionale:

a) all’UPB 09.1.001 per il finanziamento delle attività di cui all’articolo 5 bis della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (cap. 5306 n.i.);

b) all’UPB 02.1.005 (Amministrazione del personale);

c) all’UPB 02.1.014 (Gestione del patrimonio e del demanio e logistica)] [8].

2. [Per gli anni 2013 e successivi l’entità della spesa per le attività di cui all’articolo 5 bis della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (cap. 5306 n.i.) sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13] [9].

3. A seguito dell’approvazione del Bilancio di liquidazione di cui all’articolo 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale per l’iscrizione delle attività e passività residue di cui all’articolo 4, comma 5.

 

     Art. 17. (Norma finale)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi regionali, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che fanno riferimento all’Agenzia di promozione turistica dell’Umbria si intendono riferiti alla Regione ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 18/2006, come modificato dall’articolo 6 della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[2] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[3] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[4] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[5] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[6] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[7] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[8] Comma abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[9] Comma abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.