§ 2.2.3 - L.R. 26 febbraio 1973, n. 14.
Costituzione della S.p.A. denominata «Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria».


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:26/02/1973
Numero:14


Sommario
Art. 1.  La Regione dell'Umbria promuove la costituzione di una Società per azioni denominata «Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria», alla quale partecipano Enti pubblici, [...]
Art. 2.  (Programma di attività).
Art. 3.  (Interventi).
Art. 4.  Per la costituzione della Società dovranno essere osservate le seguenti condizioni:
Art. 5.  La Regione può concorrere al finanziamento dei programmi di attività della Società mediante contributi da disporre con legge regionale.
Art. 6.  Il bilancio dell'esercizio della Società, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'Assemblea, dovrà essere inviato, non [...]
Art. 7.  La Giunta regionale ed il suo Presidente sono autorizzati a compiere, per quanto di rispettiva competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della Società.
Art. 8.  La Regione concorre alla costituzione della Società sottoscrivendo azioni per l'ammontare di lire 550.000.000.


§ 2.2.3 - L.R. 26 febbraio 1973, n. 14. [1]

Costituzione della S.p.A. denominata «Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria».

(B.U. n. 6 del 28 febbraio 1973).

 

Art. 1. La Regione dell'Umbria promuove la costituzione di una Società per azioni denominata «Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria», alla quale partecipano Enti pubblici, compresi gli Enti locali, aziende a partecipazione statale ed istituti di credito e soggetti privati [2].

     La Società concorre alla realizzazione dell'equilibrato sviluppo economico della regione e si pone come strumento della programmazione regionale, in armonia con i princìpi contenuti nello Statuto dell'Umbria.

 

     Art. 2. (Programma di attività). [3]

     1. Il programma di attività della Società ha valenza triennale e viene rielaborato dalla Società stessa sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

     2. La Società trasmette alla Giunta regionale il programma di attività di cui al precedente comma; la Giunta regionale, previa verifica della compatibilità del programma con gli indirizzi disposti dal Consiglio regionale, ne determina la copertura finanziaria triennale e delibera l'erogazione della prima annualità trasmettendo la stessa alla competente commissione consiliare.

     3. L'erogazione dei contributi relativi alle successive annualità è deliberata dalla Giunta regionale a seguito di esame del rendiconto dell'attività della Società con riferimento all'anno precedente e del programma operativo annuale dell'anno successivo.

     4. Qualora la Giunta faccia rilievi con atto motivato sull'attività svolta dalla Sviluppumbria in ordine all'attuazione del programma ovvero ritenga di dover richiedere modifiche al programma medesimo, l'erogazione del contributo è sospesa sino a quando la Società non abbia fornito, entro 45 giorni, i chiarimenti necessari o apportato le modifiche richieste.

     5. Qualora la Giunta regionale ritenga necessaria una modifica o un aggiornamento degli indirizzi deve sottoporre una nuova proposta al Consiglio regionale, i nuovi indirizzi avranno durata triennale.

 

     Art. 3. (Interventi).

     1. Nei limiti e in conformità dei principi di cui al secondo comma dell'art. 1, la Società persegue la promozione e lo sviluppo del sistema di piccole e medie imprese operanti nei settori della produzione di beni, dei servizi finanziari e del terziario qualificato, sia attraverso la qualificazione e il rafforzamento del tessuto produttivo esistente, sia attraverso la costruzione e la promozione di nuove iniziative imprenditoriali, operando in coerenza con le scelte di politica economica effettuate dalla Regione e concorrendo alla loro attuazione.

     2. Per i fini di cui al comma 1, la Società opera mediante:

     a) il sostegno diretto alle imprese;

     b) l'organizzazione di un'offerta di servizi;

     c) la realizzazione di iniziative di qualificazione dei fattori localizzativi per le imprese;

     d) l'attività tecnica di supporto ad iniziative della Regione.

     3. Le tipologie di intervento di cui al comma 2 sono realizzate attraverso:

     a) attività di progettazione e di ricerca rivolte in particolare alla individuazione di nuove opportunità imprenditoriali;

     b) assistenza tecnica alle imprese;

     c) promozione e partecipazione alla costruzione di strumenti di servizio tecnici e finanziari a sostegno delle piccole e medie imprese;

     d) attività finanziaria, attraverso l'assunzione di partecipazioni a termine in piccole e medie imprese, nonché l'erogazione di finanziamenti e contributi.

     4. Per il conseguimento delle proprie finalità, la Società può, nel rispetto delle leggi vigenti e rapportandosi ai soggetti a ciò deputati, raccogliere risorse sui mercati finanziari.

     5. Le partecipazioni di cui alla lettera d) del comma 3 sono minoritarie.

     6. Qualora per perseguire obiettivi strategici, propri della programmazione regionale, sia opportuno assumere partecipazioni maggioritarie in organismi e società finalizzate allo sviluppo e alla promozione del tessuto produttivo, la Società chiede alla Giunta regionale apposita autorizzazione, sempre che non si tratti di interventi gestibili dalla Società stessa o da sue partecipate.

     7. La Società può gestire per conto della Regione e a seguito di stipula di apposita convenzione, fondi finalizzati a particolari interventi, istituiti con legge regionale, o provenienti da programmi dell'Unione Europea.

     8. Per il finanziamento della propria attività la Società si avvale, oltre che dei propri mezzi patrimoniali, anche dei fondi ad essa erogati dalla Regione, ai sensi della legge regionale 15 novembre 1973, n. 40, con facoltà di utilizzarli anche contabilmente per la copertura dei propri costi di gestione; tale utilizzo non può superare il 20 per cento dell'importo dei fondi regionali medesimi [4].

 

     Art. 4. Per la costituzione della Società dovranno essere osservate le seguenti condizioni:

     a) la Regione assume e mantiene nella Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria una partecipazione comunque non inferiore al 51 per cento del capitale sociale;

     b) è riservata alla Giunta regionale la nomina di un numero di amministratori proporzionale al capitale sociale sottoscritto dalla Regione e, comunque, non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di amministrazione. E' riservata al Consiglio regionale la nomina, con voto limitato, di un numero di Sindaci proporzionale al capitale sociale sottoscritto dalla Regione e comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti il Collegio. Gli amministratori sono scelti tra persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350 e che non si trovino in una delle situazioni previste negli artt. 4 e 5 dello stesso decreto. Il Consiglio di amministrazione deve attenersi agli stessi criteri per la scelta dei propri rappresentanti in seno agli organi delle Società partecipate. Sono incompatibili con quella di amministratore le cariche di Consigliere regionale, di Consigliere provinciale, di Consigliere comunale nei comuni capoluoghi di provincia e di membro delle Giunte municipali in tutti i comuni, nonché i componenti le segreterie provinciali e regionali dei partiti politici. Il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente tra i membri designati dalla Giunta regionale. Il Collegio sindacale nomina il presidente tra i membri designati dal Consiglio regionale [5];

     c) gli interventi operativi della Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria previsti dall'art. 3, lett. b) e c), dovranno essere preferibilmente indirizzati verso società di capitali di piccole e medie dimensioni, specie se organizzate in forma cooperativa, e verso quelle attività che direttamente o indirettamente comportino i maggiori effetti di impiego e di occupazione;

     d) nelle società in cui la Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria assuma partecipazioni, alla stessa deve essere assicurata una rappresentanza, nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale, di norma, proporzionale alla quota del capitale sottoscritto. Il Consiglio di amministrazione della Società valuterà di volta in volta l'opportunità di essere rappresentato nei Consigli di amministrazione delle società partecipate [6];

     e) il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di consiglieri compresi tra un minimo di cinque e un massimo di sette [7];

     f) il Consiglio di amministrazione nomina il direttore generale, scelto tra persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.R. 350/1985 e che non si trovino in una delle situazioni previste negli articoli 4 e 5 dello stesso decreto, nonché alla lettera b) del presente articolo. Il direttore generale ha le responsabilità della conduzione tecnico-amministrativa della Società, ed in particolare ha la diretta responsabilità nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, nella gestione del personale, nel coordinamento delle unità organizzative e nelle proposte di nomina dei responsabili di queste, nonché in ogni altro compito assegnatogli dai competenti organi sociali [8];

     g) il Consiglio di amministrazione predispone l'Albo dei rappresentanti della Società nelle società partecipate, curandone l'aggiornamento almeno ogni due anni e la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione [9].

 

     Art. 5. La Regione può concorrere al finanziamento dei programmi di attività della Società mediante contributi da disporre con legge regionale.

     La Regione, nei modi previsti dall'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, potrà effettuare investimenti relativi alle materie di cui ai punti a) e b) dell'art. 3 della presente legge da affidare in gestione alla Società.

 

     Art. 6. Il bilancio dell'esercizio della Società, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'Assemblea, dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'art. 2435 del codice civile, alla Giunta regionale che lo invia per conoscenza al Consiglio regionale [10].

 

     Art. 7. La Giunta regionale ed il suo Presidente sono autorizzati a compiere, per quanto di rispettiva competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della Società.

 

     Art. 8. La Regione concorre alla costituzione della Società sottoscrivendo azioni per l'ammontare di lire 550.000.000.

     La predetta spesa di lire 550.000.000 è così ripartita:

- lire 160.000.000 per l'anno 1972;

- lire 390.000.000 per l'anno 1973;

e farà carico, per i corrispondenti importi, ai bilanci degli esercizi

finanziari 1972 e 1973, con imputazione al cap. n. 458, di nuova

istituzione, denominato «Partecipazione della Regione alla Società per la

promozione dello sviluppo economico dell'Umbria».

     Alla spesa medesima sarà fatto fronte per l'anno 1972, mediante il prelievo della somma di lire 160.000.000 dal cap. 460 «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso del bilancio dell'esercizio 1972, e per l'anno 1973, mediante il prelievo della somma di lire 390.000.000 dal cap. 460 «Fondo per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso» del bilancio dell'esercizio 1973.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 27 gennaio 2009, n. 1.

[2] Così modificato con L.R. 23-11-1973, n. 41.

[3] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 1995, n. 2 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 giugno 1999, n. 12.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 1995, n. 2.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 27 gennaio 1995, n. 2.

[6] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 27 gennaio 1995, n. 2.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 27 gennaio 1995, n. 2.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 27 gennaio 1995, n. 2.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 27 gennaio 1995, n. 2.

[10] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1995, n. 2.