§ 2.3.334 - L.R. 8 aprile 2016, n. 4.
Bilancio di previsione della Regione Umbria 2016-2018.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:08/04/2016
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Stato di previsione delle entrate e delle spese bilancio di previsione 2016-2018)
Art. 2.  (Allegati al bilancio di previsione 2016-2018)
Art. 3.  (Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2016)
Art. 4.  (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
Art. 5.  (Autorizzazione al ricorso all'indebitamento)
Art. 6.  (Ristrutturazione indebitamento)
Art. 7.  (Gestione attiva del portafoglio di debiti)
Art. 8.  (Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa)
Art. 9.  (Autorizzazione all'acquisto di immobili)
Art. 10.  (Programma di sviluppo rurale 2014/2020 - Anticipazione fondi Agea)


§ 2.3.334 - L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

Bilancio di previsione della Regione Umbria 2016-2018.

(B.U. 8 aprile 2016, n. 16 - S.S. n. 2)

 

Art. 1. (Stato di previsione delle entrate e delle spese bilancio di previsione 2016-2018)

1. Per l'esercizio finanziario 2016 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 5.660.765.588,36 e di cassa per euro 5.247.686.436,76 e spese di competenza per euro 5.660.765.588,36 e di cassa per euro 5.247.686.436,76 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2017 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 5.072.145.379,41 e spese di competenza per euro 5.072.145.379,41 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2018 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 5.013.229.928,87 e spese di competenza per euro 5.013.229.928,87 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), sono autorizzati per il triennio 2016-2018 gli accertamenti e gli incassi, gli impegni e i pagamenti nei limiti delle previsioni di cui ai precedenti commi.

 

     Art. 2. (Allegati al bilancio di previsione 2016-2018)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione 2016-2018:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 4);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (Allegato 5);

f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 6);

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (Allegato 7);

h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 9);

j) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 10);

k) la nota integrativa (Allegato 11) recante i riferimenti di cui agli allegati 14 e 15;

l) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 12);

m) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (Allegato 13);

n) la tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (Allegato 14);

o) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili (Allegato 15);

p) l'elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi (Allegato 16).

 

     Art. 3. (Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2016)

1. Le risorse autorizzate per il finanziamento della spesa sanitaria regionale, per l'anno 2016, ammontano ad euro 1.601.868.039,00 iscritti al Programma 01: "Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei lea", della Missione 13: "Tutela della salute".

2. Per l'attuazione del Titolo II del d.lgs. 118/2011 la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, per l'esercizio 2016, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari.

 

     Art. 4. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2016 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 125.677.991,02.

 

     Art. 5. (Autorizzazione al ricorso all'indebitamento) [1]

1. In applicazione dell'articolo 40, comma 2 del d.lgs. 118/2011 è autorizzato, per l'anno 2016, il ricorso al debito, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, fino all'importo complessivo di euro 193.143.389,29, a copertura del presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2015 determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'articolo 13 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017), come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2015, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).

2. Nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia di ricorso al debito, è, altresì, autorizzato, per il finanziamento degli investimenti dell'anno 2016, il ricorso all'indebitamento fino all'importo di euro 17.400.000,00.
3. L'indebitamento di cui ai commi 1 e 2 potrà essere contratto dalla Giunta regionale, per una durata massima di ammortamento di anni trenta, ad un tasso di interesse massimo pari al tasso determinato dalla "Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore ad euro 51.645.689,91", ai sensi dell'articolo 45, comma 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), in base alla durata prescelta o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

4. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre, in alternativa ai mutui di cui ai commi 1 e 2, prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)).

5. L'onere annuo di ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 1, per quanto riguarda la quota interessi, entro il limite di spesa rispettivamente di 548.000,00 euro per il 2016 e di 6.762.000,00 euro per gli anni successivi, è posto a carico del Programma 01: "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", della Missione 50: "Debito Pubblico", Titolo I: "Spese correnti" e per quanto riguarda la quota capitale, entro il limite di spesa rispettivamente di 271.000,00 euro per il 2016 e di 3.742.000,00 euro per gli anni successivi, è posto a carico del Programma 02: "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", della Missione 50: "Debito Pubblico", Titolo 4: "Rimborso prestiti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.

6. L'onere annuo di ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 2, per quanto riguarda la quota interessi, entro il limite di spesa rispettivamente di 312.000,00 euro per l'anno 2016 e di 609.000,00 euro per gli anni successivi, è posto a carico del Programma 01: "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", della Missione 50: "Debito Pubblico", Titolo I: "Spese correnti" e per quanto riguarda la quota capitale, entro il limite di spesa rispettivamente di 169.000,00 euro per l'anno 2016 e di 338.000,00 euro per gli anni successivi, è posto a carico del Programma 02: "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", della Missione 50: "Debito Pubblico", Titolo 4: "Rimborso prestiti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.

7. Il rimborso dei mutui e dei prestiti obbligazionari è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del rischio di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme è istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell'operazione di copertura dei rischi.

8. In relazione alla garanzia di cui al comma precedente, la Giunta regionale può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare sulle entrate proprie, acquisite dalla Regione, le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

9. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all'ottenimento ed all'aggiornamento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

 

     Art. 6. (Ristrutturazione indebitamento)

1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti e/o di riduzione del rischio ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)). A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in qualunque forma tecnica in uso nei mercati, (comprese la rinegoziazione e/o rimodulazione e/o sostituzione) ed estinguere anticipatamente i mutui o i prestiti obbligazionari contratti, ferma restando l'applicazione delle norme statali di riferimento e della relativa disciplina di attuazione, e le connesse operazioni in strumenti finanziari derivati, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri di ristrutturazione. L'indebitamento così ristrutturato non potrà eccedere la durata di trenta anni. A tali operazioni si applicano, in quanto non incompatibili, i commi 7 e 8 dell'articolo 5.

 

     Art. 7. (Gestione attiva del portafoglio di debiti)

1. Nei limiti e nelle forme consentite dalle norme statali, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare o estinguere anticipatamente i contratti di strumenti derivati precedentemente stipulati, allo scopo di conseguire economie negli oneri sostenuti e/o la riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato.

2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del comma 8 dell'articolo 5.

 

     Art. 8. (Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 69 del d.lgs. 118/2011, è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa, da estinguere nel medesimo esercizio finanziario, per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

2. La relativa entrata e la spesa per il rimborso delle anticipazioni sono rispettivamente iscritte al Titolo 7 Tipologia 100: "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere" in entrata ed al Titolo 5 Missione 60: "Anticipazioni finanziarie", Programma 01: "Restituzione anticipazione di tesoreria" in spesa.

3. Gli oneri relativi agli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al presente articolo sono stanziati al Titolo 1, Missione 60: "Anticipazioni finanziarie", Programma 01: "Restituzione anticipazioni di tesoreria" della spesa.

 

     Art. 9. (Autorizzazione all'acquisto di immobili)

1. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni di principio vigenti in materia, è autorizzata ad acquistare i seguenti immobili, indispensabili al fine di non compromettere obiettivi di interesse regionale, di proprietà della Comunità montana Associazione di Comuni Trasimeno Medio Tevere, soppressa e in liquidazione ai sensi degli articoli 63 e 65 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), che saranno iscritti al patrimonio indisponibile della Regione ai sensi della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 (Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale), in quanto della specie di quelli indicati al terzo comma dell'articolo 826 del Codice Civile :

a) fabbricato adibito ad uffici e relative pertinenze ubicato a Castiglione del Lago in via Bruno uozzi, n. 66, al prezzo non superiore a 265.000,00 euro;

b) terreno in comune di Magione di ettari 1,319 inserito nell'area del progetto Life Natura 2002 "Ripristino habitat e conservazione ardeidi sul Lago Trasimeno ", al prezzo non superiore a 34.000,00 euro;

c) immobile sito in località Isola Maggiore del Comune di Tuoro sul Trasimeno destinato a centro espositivo artigianato locale al prezzo non superiore a 207.000,00 euro.

2. All'onere complessivo di 506.000,00 euro derivante dalla spesa di cui al comma 1, si fa fronte con lo stanziamento previsto nella Missione 01: "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 06: "Ufficio tecnico", cap. 6500/1900, del Titolo II: "Spese in conto capitale", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018, annualità 2016.

 

     Art. 10. (Programma di sviluppo rurale 2014/2020 - Anticipazione fondi Agea)

1. È autorizzata, a titolo di anticipazione sui fondi rimborsabili da AGEA-OP, ai sensi del Reg. CE 1305/2013, per il finanziamento delle attività previste dal Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020 (PSR) dove la Regione è beneficiario di misura e per l'attuazione della Misura 20: "Assistenza Tecnica", la spesa di complessivi euro 27.101.200,00 per l'anno 2016, di cui euro 13.271.400,00 per spese di investimento, euro 39.354.154,00 per l'anno 2017, di cui euro 28.136.354,00 per spese di investimento ed euro 33.090.800,00 per l'anno 2018, di cui euro 21.580.000,00 per spese di investimento.

2. La spesa e la relativa entrata per il rimborso da parte di AGEA delle spese anticipate sono rispettivamente iscritte alla Missione 16: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Programma 03: "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca" in spesa e al Titolo 3 Tipologia 500: "Rimborsi e altre entrate correnti" e Titolo 4 Tipologia 500: "Altre entrate in conto capitale" in entrata.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 luglio 2016, n. 9.