§ 2.3.183 - L.R. 30 marzo 2015, n. 7.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:30/03/2015
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia di armonizzazione contabile)
Art. 2.  (Stato di previsione dell'entrata)
Art. 3.  (Stato di previsione della spesa)
Art. 4.  (Quadro generale riassuntivo)
Art. 5.  (Destinazione dell'avanzo finanziario presunto iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dell'entrata)
Art. 6.  (Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2015)
Art. 7.  (Autorizzazioni alle variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale)
Art. 8.  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine)
Art. 9.  (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 10.  (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
Art. 11.  (Fondo crediti di dubbia esigibilità)
Art. 12.  (Approvazione del bilancio pluriennale 2015-2017)
Art. 13.  (Autorizzazione al ricorso all'indebitamento)
Art. 14.  (Autorizzazione all'acquisto di immobili)
Art. 15.  (Ristrutturazione indebitamento)
Art. 16.  (Gestione attiva del portafoglio di debiti)
Art. 17.  (Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Anticipazione fondi Agea)


§ 2.3.183 - L.R. 30 marzo 2015, n. 7.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017

(B.U. 31 marzo 2015, n. 17 - S.S. n. 2)

 

Art. 1. (Disposizioni in materia di armonizzazione contabile)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 12 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) nell'anno 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali sono affiancati quelli previsti dal comma 1 del predetto articolo 11, cui è attribuita funzione conoscitiva.

 

2. II bilancio pluriennale 2015/2017, adottato secondo lo schema vigente nel 2014, svolge funzione autorizzatoria.

 

     Art. 2. (Stato di previsione dell'entrata)

1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario 2015 di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, è approvato in euro 5.470.042.801,13 in termini di competenza e in euro 6.506.082.188,02 in termini di cassa.

 

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 2015 secondo lo stato di previsione di cui al comma 1 .

 

3. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) l'articolazione in unità previsionali di base della parte entrata del bilancio di previsione 2015 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle entrate Tabella A allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. (Stato di previsione della spesa)

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario 2015 di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, è approvato in euro 5.470.042.801,13 in termini di competenza e in euro 6.506.082.188,02 in termini di cassa.

 

2. E' autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 2015 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1 .

 

3. E' altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 2015 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1 .

 

4. Ai sensi dell'articolo 41 della l.r. 13/2000, l'articolazione in funzioni obiettivo e unità previsionali di base della parte spesa del bilancio di previsione 2015 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle spese Tabella B allegata alla presente legge.

 

     Art. 4. (Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2015 allegato alla presente legge.

 

     Art. 5. (Destinazione dell'avanzo finanziario presunto iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dell'entrata)

1. L'avanzo finanziario presunto di euro 369.029.365,48 iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dello stato di previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 2014, è destinato agli interventi indicati nella Tabella I allegata alla presente legge.

 

2. La quota di euro 63.443,00 dell'avanzo presunto di cui al comma 1, determinato dal maggior accertamento nell'esercizio 2014 ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera a) del d.lgs. 118/2011, delle somme relative al finanziamento sanitario di parte corrente riconosciuto per l'esercizio 2014, è impegnato a favore delle Aziende sanitarie regionali per le medesime finalità.

 

3. Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1, saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 2015 in base alle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.

 

     Art. 6. (Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2015)

1. Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2015 ammontano a euro 1.596.614.521,00 e sono destinate agli interventi indicati nella Tabella M allegata alla presente legge.

 

2. La Giunta regionale - in relazione ai provvedimenti CIPE di riparto delle risorse per il Servizio sanitario nazionale, nonché sulla base di intese raggiunte in sede di Conferenza dei Presidenti delle regioni e/o Stato-Regioni - è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni agli stanziamenti della Tabella M di cui al comma 1, ivi compresi i correlati stanziamenti di entrata delle unità previsionali di base 1.01.001, 1.02.001 e 1.02.002.

 

     Art. 7. (Autorizzazioni alle variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 51, comma 10 del d.lgs. 118/2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione 2015 secondo le disposizioni di cui agli articoli 42, 43, 44 e 46 della l.r. 13/2000 e le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2015-2017:

a) variazioni tra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;

b) variazioni concernenti l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato;

c) variazioni conseguenti alle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi [1].

 

2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata, ai sensi dell'articolo 46, comma 3 della l.r. 13/2000 ad effettuare variazioni compensative fra le unità previsionali di base individuate nell'elenco n. 3) allegato alla presente legge.

 

3. La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata, ai fini dell'attuazione del d.lgs. 118/2011, ad apportare, nel rispetto degli equilibri economici-finanziari, sia nella parte entrata che nella parte spesa, le variazioni al bilancio di previsione 2015/2017 necessarie all'integrazione e/o istituzione di nuove unità previsionali di base ivi comprese le variazioni agli stanziamenti dei relativi capitoli.

 

     Art. 8. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine)

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42, comma 2 della l.r. 13/2000, quelle indicate nell'elenco n. 1) allegato alla presente legge.

 

2. Sono in ogni caso integrabili tutte le unità previsionali di base per consentire il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell'articolo 82, comma 3 della l.r. 13/2000 .

 

     Art. 9. (Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. In osservanza dell'articolo 43 della l.r.13/2000, è approvato l'elenco 2) allegato alla presente legge.

 

     Art. 10. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 44 della l.r. 13/2000 è stabilito per l'anno 2015 in euro 498.000.000,00 e iscritto nella U.P.B. 16.1.002.

 

     Art. 11. (Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. 118/2011 e in applicazione del principio contabile generale ed applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del medesimo d.lgs., è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa a carico dell'UPB 16.1.002 del "Fondo crediti di dubbia esigibilità" per l'importo di euro 400.000,00.

 

     Art. 12. (Approvazione del bilancio pluriennale 2015-2017)

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2015/2017 secondo le risultanze contenute nell'Allegato n. 1 della presente legge.

 

2. E' autorizzato l'accertamento delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa per il triennio 2015-2017 nei limiti delle previsioni contenute nel bilancio di cui al comma 1 .

 

     Art. 13. (Autorizzazione al ricorso all'indebitamento)

1. Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 63 della l.r. 13/2000, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di euro 32.500.000,00 per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2015 e di 2.000.000,00 per gli anni successivi [2].

 

2. Al conseguente onere relativo agli anni 2015 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2015/2017 allegato alla presente legge.

 

3. Per gli effetti di cui all'articolo 62 del d.lgs. 118/2011, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E allegata alla presente legge.

 

4. Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2014, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'articolo 2, della legge regionale 17 novembre 2014, n. 20 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)), è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a norma dell'articolo 63 della l.r. 13/2000 uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di euro 169.434.490,37 per una durata massima di trenta anni a decorrere dal 2015 ed entro il limite di spesa di euro 400.000,00 per l'anno 2015 e di 10.400.000,00 per gli anni successivi [3].

 

5. Al conseguente onere relativo agli anni 2015 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2015/2017 allegato alla presente legge (Allegato n. 1).

 

6. Per gli effetti di cui all'articolo 10, primo comma della l. 281/1970, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella H allegata alla presente legge.

 

7. Le operazioni di indebitamento di cui al presente articolo possono realizzarsi anche tramite emissione di prestiti obbligazionari, della durata massima di anni trenta. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della l. 281/1970 e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), ne determina di massima le condizioni e le modalità, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative.

 

8. Il rimborso dei mutui e dei prestiti obbligazionari è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del rischio di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme è istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell'operazione di copertura dei rischi.

 

9. In relazione alla garanzia di cui al comma 5, la Giunta regionale può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare sulle entrate proprie, acquisite dalla Regione, le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

 

10. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all'ottenimento ed all'aggiornamento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

 

11. L'onere per l'attuazione del presente articolo grava sugli stanziamenti delle corrispondenti U.P.B. del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2015/2017.

 

     Art. 14. (Autorizzazione all'acquisto di immobili)

1. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni di principio vigenti in materia, è autorizzata ad acquistare i seguenti immobili, indispensabili al fine di non compromettere obiettivi di interesse regionale, di proprietà delle Comunità montane, soppresse e in liquidazione ai sensi degli articoli 63 e 65 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), che saranno iscritti al patrimonio indisponibile della Regione ai sensi della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 (Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale), in quanto della specie di quelli indicati al comma 3 dell'articolo 826 del codice civile :

a) terreni in prevalenza boscati siti in località Perugia vecchia del Comune di Deruta per complessivi 154 ettari al prezzo non superiore a 486.000,00 euro;

b) terreni in prevalenza destinati a bosco ed aree verdi ricreative siti in località Lupaia del Comune di Panicale per complessivi 35 ettari al prezzo non superiore a 691.000,00 euro;

c) terreni in prevalenza boscati siti in località Monte Montarale del Comune di Piegaro per complessivi 24 ettari al prezzo non superiore a 173.000,00 euro;

d) terreni in prevalenza boscati siti in località Monte Malbe del Comune di Perugia per 12 ettari e del Comune di Corciano per 401 ettari al prezzo non superiore a 1.235.000,00 euro;

e) terreni in prevalenza boscati siti in località Monte Tezio del Comune di Perugia per 376 ettari al prezzo non superiore a 1.131.000,00 euro;

f) terreni in prevalenza boscati, a prevalenza di pino nero, siti in Comune di San Venanzo per 98 ettari al prezzo non superiore a 244.000,00 euro;

g) terreni in prevalenza boscati e pascolivi siti in località Rio Secco del Comune di Trevi per 208 ettari al prezzo massimo di 610.000,00 euro;

h) immobile sito in località Isola maggiore del Comune di Tuoro su Trasimeno destinato a centro espositivo artigianato locale al prezzo non superiore a 207.000,00 euro;

i) immobile sito in località Ospedaletto di San Venanzo destinato a magazzino/rimessa attrezzi al prezzo non superiore a 173.000,00 euro;

l) immobile sito in località Capezzano in Comune di Spoleto destinato a magazzino/officina al prezzo massimo di 735.000,00 euro;

m) immobile sito in località Piano di Santa Scolastica in Comune di Norcia destinato a magazzino/officina al prezzo massimo di 815.000,00 euro.

 

2. All'onere complessivo di euro 6.500.000 euro di cui al comma 1, si fa fronte con lo stanziamento previsto nella unità previsionale di base 02.2.001- cap. 6500/1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015.

 

     Art. 15. (Ristrutturazione indebitamento)

1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti e/o di riduzione del rischio. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in qualunque forma tecnica in uso nei mercati, (comprese la rinegoziazione, e/o rimodulazione e/o sostituzione) ed estinguere anticipatamente i mutui o i prestiti contratti, ferma restando l'applicazione delle norme statali di riferimento e della relativa disciplina di attuazione, e le connesse operazioni in strumenti finanziari derivati, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri di ristrutturazione. L'indebitamento così ristrutturato non potrà eccedere la durata di trenta anni. A tali operazioni si applicano, in quanto non incompatibili, i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 10 .

 

2. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci alle unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2015/2017 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l'estinzione anticipata.

 

     Art. 16. (Gestione attiva del portafoglio di debiti)

1. Nei limiti e nelle forme consentite dalle norme statali, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare o estinguere anticipatamente i contratti di strumenti derivati precedentemente stipulati, allo scopo di conseguire economie negli oneri sostenuti e/o la riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato.

 

2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 13 .

 

     Art. 17. (Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Anticipazione fondi Agea)

1. È autorizzata per l'anno 2015, a titolo di anticipazione sui fondi rimborsabili da AGEA-OP, ai sensi del Reg.CE 1698/2005, per il finanziamento delle attività previste dal Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007-2013 (PSR) dove la Regione è beneficiario di misura e per l'attuazione della misura 511 "Assistenza Tecnica", la spesa di complessivi euro 18.000.000,00 di cui euro 8.000.000,00 per spese di investimento (UPB 07.2.014 - cap. 8200 - Rif. Entrata UPB 3.02.001 - cap. 2753) ed euro 10.000.000,00 per spese correnti (UPB 07.1.023 - cap. 3589 - Rif. Entrata UPB 3.02.001 - cap. 2753).

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione .

 

Allegati

Omissis


[1] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 26 novembre 2015, n. 17.

[2] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 26 novembre 2015, n. 17.

[3] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 26 novembre 2015, n. 17.