§ 95.18.36 - D.M. 14 dicembre 2001, n. 454.
Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.18 imposta di consumo
Data:14/12/2001
Numero:454


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Adempimenti dei beneficiari per l'ammissione all'agevolazione
Art. 3.  Determinazione dei quantitativi di oli minerali da ammettere all'impiego agevolato e rilascio del libretto di controllo
Art. 4.  Denaturazione dei prodotti
Art. 5.  Commercializzazione e circolazione dei prodotti denaturati
Art. 6.  Tenuta del libretto di controllo e dichiarazione di avvenuto impiego negli usi agevolati
Art. 7.  Adempimenti dell'ufficio regionale o provinciale
Art. 8.  Verifiche e controlli
Art. 9.  Determinazione delle aliquote di accisa
Art. 10.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 95.18.36 - D.M. 14 dicembre 2001, n. 454.

Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica

(G.U. 31 dicembre 2001, n. 302)

 

     Art. 1. Campo di applicazione

     1. Le aliquote ridotte di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", come successivamente modificato, e quella prevista dall'articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano, previa denaturazione secondo le modalità di cui all'articolo 4, alla benzina ed agli oli da gas utilizzati per lo svolgimento delle attività indicate nel medesimo punto 5 della citata tabella A, con l'impiego delle macchine adibite a lavori agricoli descritte al comma 3.

     2. Ai fini del presente regolamento, si considerano macchine adibite a lavori agricoli le macchine agricole previste dall'articolo 57 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, gli impianti e le attrezzature destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali, le macchine per la prima trasformazione dei prodotti agricoli, nonché gli impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione.

     3. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i consumi di prodotti petroliferi per l'autoproduzione di energia elettrica destinata agli usi delle aziende agricole per i quali si applica la disciplina prevista al punto 11 della tabella A del testo unico, come successivamente modificato. Non si comprendono tra le macchine agricole i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine operatrici, contemplati dagli articoli 52, 53, 54 e 58 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le macchine operatrici di cui sopra sono oggetto della disciplina del presente regolamento quando sono permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole.

 

          Art. 2. Adempimenti dei beneficiari per l'ammissione all'agevolazione

     1. L'agevolazione di cui all'articolo 1 compete ai seguenti soggetti:

     a) esercenti le attività richiamate all'articolo 1, comma 1, iscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e nell'anagrafe delle aziende agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

     b) cooperative, parimenti iscritte nel registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla lettera a), per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all'esercizio delle singole imprese;

     c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche;

     d) consorzi di bonifica e di irrigazione;

     e) imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese.

     2. Per i soggetti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), le agevolazioni competono per lo svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nei limiti ivi stabiliti, compresi gli interventi di manutenzione dei fondi e le lavorazioni agricole preparatorie di base; per i soggetti indicati alla lettera d), spettano per i lavori eseguiti nell'ambito dei propri comprensori e delle rispettive attività istituzionali; per le imprese agromeccaniche competono in relazione alle prestazioni, rese in favore delle imprese agricole iscritte nel registro delle imprese e registrate nell'anagrafe delle aziende agricole, in relazione alle attività agricole di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

     3. Per usufruire delle agevolazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti indicati al comma 1, lettera a) presentano, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, all'ufficio incaricato dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo all'impiego di carburanti agevolati per l'agricoltura, d'ora in avanti denominato "ufficio regionale o provinciale", competente in base all'ubicazione dei terreni, una richiesta contenente i seguenti dati:

     a) le proprie generalità ed il relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di essa, nonché le generalità del rappresentante legale;

     b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;

     c) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole;

     d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, anche le generalità del proprietario delle stesse;

     e) le macchine operatrici di cui all'articolo 1, comma 3, che si intendono utilizzare per lavori agricoli indicando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo;

     f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonché la ripartizione delle colture su di essa praticate;

     g) la dichiarazione dei lavori connessi alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, che si intendono eseguire nel corso dell'anno, riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire, con distinta indicazione di quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche, riservandosi di indicare, in fase di rendicontazione annuale, le generalità del titolare dell'impresa incaricata, nonché la ragione sociale e la relativa sede legale. Devono altresì risultare distintamente le lavorazioni, anche stagionali, eseguite con l'impiego di energia elettrica, nonché le lavorazioni, anche stagionali, per le quali sono stati impiegati gli oli minerali indicati all'articolo 1, comma 1, con l'applicazione di trattamenti agevolativi concessi ad altro titolo, ovvero combustibili diversi, affinché se ne tenga conto nella determinazione dei quantitativi spettanti ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

     4. Nella richiesta di cui al comma 3, possono essere omessi i dati di cui alla lettera f) risultanti dal repertorio notizie economiche ed amministrative (REA) previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, facendo ad esso riferimento; le richieste relative agli anni successivi al primo, qualora i dati dichiarati dall'azienda istante rimangano immutati rispetto alla richiesta iniziale, potranno essere sostituite da una dichiarazione attestante che i dati e le notizie già forniti sono validi anche per l'anno in cui si rinnova la richiesta di ammissione al beneficio.

     5. Le cooperative indicano nella richiesta di cui al comma 3, i dati di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) ed allegano l'elenco nominativo dei soci specificando, per ciascuno di essi, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, l'ubicazione e l'estensione della relativa azienda, la ripartizione delle colture della stessa ed i lavori che intendono eseguire riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire.

     6. Le aziende agricole delle istituzioni pubbliche producono, in allegato alla richiesta contenente i dati di cui al comma 3, lettere a), b), d), e), f) e g), una dichiarazione dalla quale risulti l'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione.

     7. I consorzi di bonifica e di irrigazione presentano, in allegato alla richiesta contenente i dati elencati al comma 3, lettere a), b), d), e), f), g) e, se ricorrono i presupposti di legge, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla lettera c), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti l'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione.

     8. Le imprese agromeccaniche possono richiedere un'assegnazione entro il limite dei quantitativi di prodotti assegnati nell'anno precedente; possono, altresì, richiedere nel corso dell'anno ulteriori assegnazioni previo rendiconto dei consumi di carburante già assegnato.

     9. Ai fini dell'ammissione all'agevolazione per le lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, alla richiesta è allegata la documentazione comprovante la conduzione, che può essere costituita anche dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario dei terreni, dall'affittuario ovvero congiuntamente, nella quale vengono indicati gli estremi di registrazione del contratto di affitto, ove sussista l'obbligo tributario. Nel caso di registrazione effettuata ai sensi del comma 3 bis aggiunto all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dall'articolo 7, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, congiuntamente alla predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, è allegato formale atto di impegno ad effettuare la debita registrazione mediante la denuncia annuale ed a comunicare gli estremi di registrazione della denuncia stessa non appena disponibili.

     10. Per la conduzione da parte della stessa azienda di terreni ubicati in più province appartenenti a diverse regioni, i soggetti interessati presentano unica istanza all'ufficio regionale o provinciale ricadente nel territorio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale risultano iscritti negli elenchi previsti dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580.

     11. Le variazioni dei dati dichiarati, ivi comprese quelle conseguenti al verificarsi di eventi di carattere eccezionale adeguatamente documentati, sono oggetto di apposita comunicazione integrativa della richiesta da presentare entro trenta giorni dal verificarsi della variazione, per i conseguenti adempimenti. In caso di decesso del titolare dell'azienda, ne viene data comunicazione all'ufficio regionale o provinciale entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, per i conseguenti adempimenti.

     12. I dati di cui al comma 3 possono essere omessi dal richiedente se registrati nell'anagrafe delle aziende agricole; in tal caso è sufficiente nella richiesta fare riferimento a detta registrazione. Le variazioni di cui al comma 11 si considerano effettuate se comunicate all'anagrafe delle aziende agricole, che provvede al loro invio all'ufficio regionale o provinciale senza oneri per il richiedente.

 

          Art. 3. Determinazione dei quantitativi di oli minerali da ammettere all'impiego agevolato e rilascio del libretto di controllo

     1. L'ufficio regionale o provinciale, ricevute le richieste di cui all'articolo 2, ne controlla la regolarità effettuando, anche con l'ausilio di collegamenti telematici, gli eventuali accertamenti sui dati esposti, e determina per ciascun soggetto beneficiario, entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse, i quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato per i lavori da svolgere nell'anno solare, tenendo conto delle rimanenze di prodotto dichiarate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, secondo i criteri fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21 convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

     2. L'ufficio regionale o provinciale rilascia ai soggetti ammessi all'agevolazione apposito libretto di controllo previa annotazione dei dati di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c) ed indica su di esso i quantitativi di prodotti determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo; limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), sono indicati anche gli elementi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f); limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) sono indicate gli estremi identificativi delle macchine a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera d).

     3. Entro quindici giorni dalla fine di ogni bimestre solare, l'ufficio regionale o provinciale compila un elenco nominativo degli utenti ammessi all'agevolazione nel bimestre medesimo, con l'indicazione della qualità e della quantità dei prodotti spettanti a ciascuno di essi e ne invia copia all'ufficio tecnico di finanza (UTF) ed al Comando della Guardia di finanza, competenti per territorio; entro lo stesso termine dà notizia delle eventuali modifiche oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 11.

     4. Il libretto di cui al comma 2 può essere sostituito dalla Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, a condizione che in essa siano contenuti tutti gli elementi di cui al medesimo comma 2 e che consenta l'effettuazione delle registrazioni previste per tale libretto dal presente regolamento. Con provvedimento del Dipartimento per le politiche fiscali e del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari in base all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono determinate le modalità di collegamento, tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tra l'anagrafe delle aziende agricole e gli uffici regionali o provinciali, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 6.

 

          Art. 4. Denaturazione dei prodotti

     1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, sono denaturati secondo le formule stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane.

     2. Le operazioni di denaturazione si svolgono, anche sulle linee di trasferimento dei prodotti, ivi comprese quelle di carico, presso i depositi fiscali. Gli impianti di denaturazione sono soggetti a denuncia all'UTF competente per territorio, che esegue, entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia, la verifica tecnica al fine di riconoscerne l'idoneità ai criteri stabiliti dall'agenzia delle dogane; in tale sede, l'UTF ha facoltà di prescrivere gli adattamenti e le integrazioni necessari alla salvaguardia degli interessi erariali, compresa la istituzione di appositi locali per la custodia dei denaturanti. Della verifica eseguita viene redatto verbale sottoscritto anche dall'operatore, che ne riceve un esemplare e si impegna a notificare preventivamente all'UTF tutte le modifiche che intendesse successivamente apportare.

     3. L'inizio delle operazioni di denaturazione viene comunicato all'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per la vigilanza almeno tre giorni prima, dal computo dei quali sono esclusi il sabato e le festività. La dichiarazione, redatta in doppio esemplare, deve contenere le seguenti indicazioni:

     a) per le operazioni da effettuarsi in serbatoio, la sigla del medesimo, la data di effettuazione delle operazioni, l'ora di inizio, il quantitativo di prodotto da denaturare e la presumibile durata della denaturazione;

     b) per le denaturazioni da effettuarsi in linea, i giorni e gli orari in cui tali operazioni avverranno.

     Un esemplare della dichiarazione, munito del protocollo dell'ufficio, viene restituito all'esercente che lo pone a corredo delle proprie contabilità. Qualsiasi variazione dei dati riportati nella dichiarazione deve essere oggetto di preventiva comunicazione all'ufficio di vigilanza.

     4. Le operazioni di denaturazione si svolgono durante l'orario ordinario di apertura degli uffici dell'Agenzia, a cura e sotto la responsabilità dell'esercente l'impianto. L'ufficio ha facoltà di far partecipare alle operazioni di denaturazione uno o più funzionari ovvero di far intervenire gli stessi nel corso di tali operazioni o successivamente; ha altresì facoltà di prescrivere l'adozione di particolari accorgimenti tecnici riconosciuti idonei e dispositivi di segnalazione di regolarità dell'operazione e di blocco automatico in caso di guasti.

     5. Su richiesta motivata dell'esercente, l'ufficio può consentire che le denaturazioni abbiano luogo anche al di fuori dell'orario di cui al comma 4, a condizione che siano adottati particolari accorgimenti tecnici riconosciuti idonei e dispositivi di segnalazione di regolarità dell'operazione e di blocco automatico in caso di guasti.

     6. L'esercente, in ciascuno dei giorni indicati nella dichiarazione di cui al comma 3, inizia la denaturazione all'ora stabilita e la prosegue, senza interruzione, fino al termine, tranne che per il caso di caricazione di mezzi di trasporto. In caso di particolari e riconosciute difficoltà di omogeneizzazione, l'ufficio autorizza la prosecuzione delle operazioni limitatamente al completamento dell'omogeneizzazione, anche oltre l'ordinario orario di apertura degli uffici dell'Agenzia delle dogane.

     7. Al termine delle operazioni di denaturazione eseguite in ciascuna giornata, l'esercente redige verbale, in duplice esemplare, facendo riferimento alla dichiarazione preventiva di denaturazione e riportando l'orario di effettuazione delle operazioni ed i quantitativi effettivamente denaturati. Un esemplare del verbale è posto a corredo delle contabilità dell'esercente, mentre l'altro è consegnato o trasmesso a mezzo fax all'ufficio competente entro il giorno successivo a quello in cui è stata effettuata la denaturazione. Se sono intervenuti funzionari dell'ufficio, essi redigono verbale delle operazioni eseguite.

     8. I prodotti denaturati sono a disposizione dell'esercente per le successive operazioni di custodia e di movimentazione.

 

          Art. 5. Commercializzazione e circolazione dei prodotti denaturati

     1. La commercializzazione dei prodotti denaturati per l'agricoltura è effettuata oltre che dai depositi fiscali anche dai depositi commerciali previsti dall'articolo 25, commi 1 e 6, del testo unico, previa denuncia all'UTF competente per territorio almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'attività. Nei depositi commerciali presso i quali sono detenuti prodotti assoggettati ad aliquote di accisa diverse da quelle per l'agricoltura, i prodotti denaturati per l'agricoltura sono contabilizzati separatamente dagli altri prodotti.

     2. Il trasferimento dei prodotti denaturati dai depositi fiscali nazionali ai depositi commerciali è subordinato alla presentazione al mittente di copia della licenza fiscale di cui all'articolo 25, comma 4, del testo unico, vistata dall'UTF che la ha emessa; la suddetta copia è custodita dal depositario autorizzato ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari dell'Agenzia delle dogane e degli appartenenti alla Guardia di finanza. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attività, l'esercente del deposito commerciale ne dà comunicazione, entro cinque giorni, agli impianti fornitori. La circolazione dei prodotti denaturati dai depositi fiscali ai depositi commerciali è effettuato con la scorta del documento di accompagnamento comunitario semplificato (DAS) di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni.

     3. E' consentito agli esercenti dei depositi commerciali prelevare i prodotti denaturati dai depositi fiscali per inviarli direttamente ad altri depositi commerciali senza immetterli materialmente nei propri impianti. In tal caso i suddetti esercenti tengono un apposito registro di carico e scarico dei prodotti trasferiti con la particolare modalità, riportando il movimento dei prodotti prelevati con gli estremi dei documenti di accompagnamento che ne giustificano il carico e lo scarico.

     4. I prodotti di provenienza comunitaria possono pervenire ai predetti depositi commerciali già denaturati secondo le formule individuate con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane a norma dell'articolo 4, comma 1, con la scorta del documento di accompagnamento accise (DAA) di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni; in tal caso, l'esercente del deposito commerciale deve assumere la qualità di operatore professionale di cui all'articolo 8 del testo unico.

     5. Il prodotto agevolato perviene agli utilizzatori scortato, nei casi previsti dal DAS, che viene da essi custodito per un periodo di cinque anni.

 

          Art. 6. Tenuta del libretto di controllo e dichiarazione di avvenuto impiego negli usi agevolati

     1. Soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, titolari del libretto di controllo rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, si riforniscono di prodotti petroliferi denaturati per l'agricoltura presso i depositi fiscali e presso i depositi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, nei limiti delle assegnazioni effettuate dall'ufficio regionale o provinciale, annotandone di volta in volta qualità e quantità sul libretto medesimo. Tali annotazioni sono convalidate, all'atto di effettuazione della fornitura, dall'esercente il deposito o da un suo delegato, con apposizione del proprio timbro e firma sul libretto stesso.

     2. Entro la scadenza del semestre e comunque entro la fine dell'anno solare di riferimento, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) annotano sul libretto richiamato al comma 1, i consumi complessivi di prodotti petroliferi, apponendovi la dichiarazione che i lavori colturali eseguiti sono conformi a quelli previsti per le colture oggetto della richiesta di cui all'articolo 2, comma 3.

     3. I consorzi di bonifica e di irrigazione integrano le annotazioni di cui al comma 2, specificando l'area di intervento.

     4. Le imprese agromeccaniche indicano entro cinque giorni dal termine dei lavori, nel libretto di controllo in loro possesso oppure in schede distinte per cliente e per provincia, le lavorazioni complessive eseguite per ciascuna coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati in ciascuna azienda agricola, specificando i nominativi degli esercenti attività agricole per conto dei quali le lavorazioni sono state effettuate e gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, nonché l'estensione e l'ubicazione delle relative aziende.

     5. Il libretto di controllo, tenuto nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 2219 del codice civile, è detenuto dal titolare unitamente ai documenti fiscali a corredo ed è dallo stesso custodito per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione [1].

     6. Entro il 30 giugno dell'anno successivo, i soggetti titolari del libretto di controllo presentano all'ufficio regionale o provinciale, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati per i quali erano stati richiesti in cui indicano, complessivamente, i quantitativi utilizzati nei suddetti impieghi e quelli non utilizzati e di cui si tiene conto in sede di assegnazione nell'anno solare successivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, nonché le lavorazioni eseguite in loro favore dalle imprese agromeccaniche, indicandone le generalità dei titolari, la ragione sociale e la sede legale.

     7. Alla dichiarazione prevista dal comma 6 è allegata copia del libretto di controllo con le debite annotazioni; le cooperative allegano, inoltre, un elenco nominativo contenente, distintamente per ciascun socio, le generalità dello stesso, le lavorazioni effettuate ed i relativi consumi di oli minerali, nonché gli elementi identificativi dei terreni ai quali si riferiscono le lavorazioni; le imprese agromeccaniche allegano un elenco nominativo, per provincia, degli esercenti imprese agricole in favore delle quali sono state eseguite le lavorazioni indicando, per ciascun soggetto, i lavori complessivi eseguiti per ciascun tipo di coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati, nonché copia delle fatture relative ai lavori eseguiti con l'indicazione dei destinatari delle prestazioni.

     8. Gli stessi adempimenti previsti dai commi 6 e 7 sono effettuati in caso di cessazione dell'attività nel corso dell'anno, entro trenta giorni dalla data di cessazione e, in caso di decesso del titolare dell'impresa, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento. Nell'ipotesi in cui residuino rimanenze di prodotti denaturati, nella dichiarazione vengono indicati anche gli estremi identificativi di altro soggetto, in possesso dei requisiti per l'utilizzo dei prodotti, ovvero del deposito abilitato alla loro commercializzazione ai quali si intendono cedere tali prodotti.

 

          Art. 7. Adempimenti dell'ufficio regionale o provinciale

     1. L'ufficio regionale o provinciale esamina le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, unitamente alla documentazione allegata, controlla che i quantitativi di oli minerali dichiarati siano compresi nei limiti determinati ai sensi dell'articolo 3, verifica le rimanenze di prodotti dichiarate ed effettua eventuali raffronti con i dati relativi alle superfici che usufruiscono di regimi di aiuto anche comunitari. L'accertamento è altresì finalizzato a verificare che per le stesse lavorazioni effettuate sui medesimi terreni non risultino duplicazioni di assegnazioni di oli minerali agevolati.

     2. Oltre ai controlli di cui al comma 1 del presente articolo, l'ufficio regionale o provinciale, avvalendosi dei poteri ad esso conferiti, verifica la corrispondenza tra quanto risulta nelle richieste di assegnazione presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 3 e 8 e nelle dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 6 e quanto effettivamente realizzato e vigila sull'effettivo svolgimento delle attività per le quali è stata richiesta l'ammissione al beneficio.

     3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 331 del codice di procedura penale per i fatti costituenti reato, qualora dal riscontro emergano irregolarità, l'ufficio regionale o provinciale ne dà immediata comunicazione all'UTF territorialmente competente che provvede ai successivi adempimenti.

 

          Art. 8. Verifiche e controlli

     1. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, e verifiche ai depositi indicati all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del testo unico.

     2. Per l'esecuzione delle indagini di cui al comma precedente, i funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza possono avvalersi anche della collaborazione dei funzionari dell'ufficio regionale o provinciale.

 

          Art. 9. Determinazione delle aliquote di accisa

     1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, le accise previste al punto 5 della tabella A si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.

 

          Art. 10. Disposizioni transitorie e finali

     1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni del regolamento approvato con decreto 11 dicembre 2000, n. 375, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 6 dicembre 2000.

     2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentito cedere prodotti non denaturati per usi agricoli agli utilizzatori ad un prezzo ridotto dell'accisa non dovuta e dell'IVA alla stessa afferente per i successivi centottanta giorni; entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la cessazione della predetta commercializzazione, gli esercenti impianti di deposito, che detengono prodotti petroliferi non denaturati e intendono iniziare a commercializzare prodotti agricoli denaturati a norma dell'articolo 4, adeguano la propria attività alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

     3. Per la commercializzazione di prodotti non denaturati di cui al comma 2, gli esercenti depositi commerciali assoggettati ad accisa ad aliquota intera, osservano i seguenti adempimenti:

     a) prestano cauzione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, commisurata al 30 per cento dell'importo massimo del credito d'imposta maturato in un semestre solare, prendendo a base per il computo la differenza tra l'aliquota normale e quella ridotta di accisa;

     b) all'atto della vendita dei prodotti, annotano su libretto di controllo esibito dai soggetti ammessi al beneficio, distintamente per prodotto le quantità di oli minerali vendute e la data in cui viene effettuata la cessione, verificando che i rifornimenti non superino l'assegnazione determinata dall'ufficio regionale o provinciale ed emettono fatture con separata indicazione dell'accisa assolta e non addebitata;

     c) per ciascun soggetto beneficiario riportano nel registro di carico e scarico a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni, distintamente dagli altri, i quantitativi consegnati ed effettuano il totale giornaliero dei prodotti forniti;

     d) presentano periodicamente al titolare del deposito fiscale fornitore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante per ciascun beneficiario l'indicazione dei quantitativi di prodotti petroliferi fatturati nel periodo di riferimento e dell'importo del credito d'imposta maturato, determinato tenuto conto dell'aliquota di accisa stabilita in via generale e di quella ridotta prevista per ciascun tipo di prodotto; tale credito viene trasferito, a conguaglio dei corrispettivi dei prodotti ritirati al titolare del deposito fiscale fornitore sopra indicato e da quest'ultimo viene esposto nelle proprie contabilità, denunciato all'atto della dichiarazione periodica delle partite immesse in consumo ed utilizzato a scomputo dei versamenti di accisa che sia tenuto ad effettuare. La dichiarazione sostitutiva è posta a corredo delle registrazioni fiscali.

     4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che detengono alla data di entrata in vigore del presente regolamento giacenze di prodotti non denaturati, risultanti dal libretto di controllo, sui quali è stata corrisposta l'accisa nella misura ridotta prevista per l'impiego di prodotti in agricoltura, continuano ad utilizzarle fino ad esaurimento.

 

          Art. 11. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.