§ 5.1.168 - L.R. 16 novembre 2018, n. 9.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:16/11/2018
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni ed integrazione all'articolo 26 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali))
Art. 2.  (Modificazione all'articolo 28 della l.r. 11/2015)
Art. 3.  (Modificazione all'articolo 29 della l.r. 11/2015)
Art. 4.  (Modificazioni all'articolo 30 della l.r. 11/2015)
Art. 5.  (Modificazioni all'articolo 31 della l.r. 11/2015)
Art. 6.  (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 36 della l.r. 11/2015)
Art. 7.  (Integrazione alla l.r. 11/2015)
Art. 8.  (Modificazione all'articolo 46 della l.r. 11/2015)
Art. 9.  (Integrazioni al Capo I del Titolo VIII della Parte I della l.r. 11/2015)
Art. 10.  (Ulteriori integrazioni al Titolo VIII della Parte I della l.r. 11/2015)
Art. 11.  (Modificazione all'articolo 103 della l.r. 11/2015)
Art. 12.  (Modificazione all'articolo 104 della l.r. 11/2015)
Art. 13.  (Modificazione alla rubrica del Capo II del Titolo XVI della Parte I della l.r. 11/2015)
Art. 14.  (Modificazione all'articolo 184 della l.r. 11/2015)
Art. 15.  (Ulteriori integrazioni alla l.r. 11/2015)
Art. 16.  (Modificazione all'articolo 185 della l.r. 11/2015)
Art. 17.  (Ulteriori integrazioni alla l.r. 11/2015)
Art. 18.  (Modificazione all'articolo 186 della l.r. 11/2015)
Art. 19.  (Ulteriori integrazioni alla l.r. 11/2015)
Art. 20.  (Modificazione all'articolo 215 della l.r. 11/2015)
Art. 21.  (Modificazioni all'articolo 217 della l.r. 11/2015)
Art. 22.  (Integrazione all'articolo 218 della l.r. 11/2015)
Art. 23.  (Modificazioni all'articolo 219-bis della l.r. 11/2015)
Art. 24.  (Integrazione all'articolo 219-ter della l.r. 11/2015)
Art. 25.  (Modificazione ed integrazione all'articolo 219-quater bis della l.r. 11/2015)
Art. 26.  (Integrazione all'articolo 219-septies della l.r. 11/2015)
Art. 27.  (Modificazione all'articolo 225 della l.r. 11/2015)
Art. 28.  (Integrazioni all'articolo 244 della l.r. 11/2015)
Art. 29.  (Modificazioni all'articolo 245 della l.r. 11/2015)
Art. 30.  (Modificazione all'articolo 255 della l.r. 11/2015)
Art. 31.  (Modificazione all'articolo 256 della l.r. 11/2015)
Art. 32.  (Modificazione all'articolo 260 della l.r. 11/2015)
Art. 33.  (Integrazione all'articolo 261 della l.r. 11/2015)
Art. 34.  (Integrazioni all'articolo 299 della l.r. 11/2015)
Art. 35.  (Integrazione all'articolo 302 della l.r. 11/2015)
Art. 36.  (Modificazioni al Titolo VI della Parte II della l.r. 11/2015)
Art. 37.  (Modificazione all'articolo 334 della l.r. 11/2015)
Art. 38.  (Modificazioni all'articolo 362 della l.r. 11/2015)
Art. 39.  (Modificazione all'articolo 365 della l.r. 11/2015)
Art. 40.  (Integrazione all'articolo 408 della l.r. 11/2015)
Art. 41.  (Integrazioni all'articolo 410)
Art. 42.  (Norme finali e transitorie)
Art. 43.  (Norma di abrogazione)


§ 5.1.168 - L.R. 16 novembre 2018, n. 9.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).

(B.U. 21 novembre 2018, n. 61 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Modificazioni ed integrazione all'articolo 26 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali))

1. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), è sostituito dal seguente:

«1. Il Direttore generale delle Aziende sanitarie regionali è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, con le modalità previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) e nel rispetto del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 11/2015, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 2, comma 1 del d.lgs. 171/2016, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità ed i criteri per la nomina da parte del Presidente della Regione della Commissione regionale incaricata di effettuare la valutazione dei candidati da inserire nella rosa relativa ad ogni Azienda sanitaria regionale, nel rispetto di quanto contenuto nel citato comma. La Commissione è composta da tre esperti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi. Per la partecipazione alla Commissione si applica quanto disposto dall'articolo 8 del d.lgs. 171/2016.».

3. Il comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 11/2015 è abrogato.

4. Il comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 11/2015 è abrogato.

5. Il comma 8 dell'articolo 26 della l.r. 11/2015 è abrogato.

 

     Art. 2. (Modificazione all'articolo 28 della l.r. 11/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 11/2015, le parole: «nel Documento regionale annuale di programmazione (D.A.P.) «sono sostituite dalle seguenti: «nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)».

 

     Art. 3. (Modificazione all'articolo 29 della l.r. 11/2015)

1. Al comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 11/2015, le parole: «entro il 30 aprile «sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno».

 

     Art. 4. (Modificazioni all'articolo 30 della l.r. 11/2015)

1. Al comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 11/2015, le parole: «oltre a quanto previsto agli articoli 3 e 3-bis del d.lgs. 502/1992 «sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto dei principi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del d.lgs. 171/2016, oltre a quanto previsto dai commi 5 e 6 dello stesso articolo».

2. Al comma 4 dell'articolo 30 della l.r. 11/2015, le parole: «dei commi 6 e 7 dell'articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992 «sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2 del d.lgs. 171/2016.».

 

     Art. 5. (Modificazioni all'articolo 31 della l.r. 11/2015)

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

«1. Il Direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria, nominato dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa, d'intesa con il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, è scelto tra gli iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del d.lgs. 171/2016, con le procedure e le modalità previste dall'articolo 6 del medesimo d.lgs. 171/2016 e dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. 517/1999, nonché dal d.lgs. 39/2013.».

2. Al comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 11/2015, le parole: «3-bis del d.lgs. 502/1992. «sono sostituite dalle seguenti: «2 del d.lgs. 171/2016.».

 

     Art. 6. (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 36 della l.r. 11/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 11/2015, le parole: «dagli articoli 3 e 3-bis del d.lgs. 502/1992. «sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 3, comma 7 e 3-bis, comma 9 del d.lgs. 502/1992.».

2. Al comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 11/2015, le parole: «a soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 171/2016, dal Direttore generale dell'Azienda ad un soggetto iscritto nell'Elenco regionale di idonei di cui all'articolo 36-bis» e le parole «abbiano» sono sostituite dalle seguenti: «abbia».

3. Al comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 11/2015, le parole: «a un medico» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 171/2016, dal Direttore generale dell'Azienda ad un medico iscritto nell'Elenco regionale di idonei di cui all'articolo 36-bis».

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 11/2015 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Per la nomina del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del d.lgs. 171/2016. I provvedimenti di nomina del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo, nonché i relativi curricula sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda.

4-ter. Ai fini dell'inserimento negli elenchi di idonei alla nomina di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario di cui all'articolo 36-bis ed in analogia a quanto previsto per i Direttori generali, ai candidati è richiesto il possesso dell'attestato di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria e relativo al profilo da ricoprire, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 9 del d.lgs. 502/1992 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale).».

5. Il comma 5 dell'articolo 36 della l.r. 11/2015 è abrogato.

 

     Art. 7. (Integrazione alla l.r. 11/2015)

1. Dopo l'articolo 36 della l.r. 11/2015 è aggiunto il seguente:

«Art. 36 bis. (Elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale)

1. Sono istituiti, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 3 del d.lgs. 171/2016, gli Elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale, aggiornati con cadenza biennale.

2. A seguito dell'emanazione dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano previsto dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 171/2016, la Giunta regionale, al fine di adeguare gli Elenchi di cui al comma 1 a quanto previsto dall'Accordo medesimo, dispone l'aggiornamento degli stessi Elenchi anche prima della scadenza del biennio.

3. Fino all'emanazione dell'Accordo, la Giunta regionale, con proprio atto, disciplina, nel rispetto dell'articolo 3 del d.lgs. 171/2016, le modalità per l'inserimento negli Elenchi di cui al comma 1, nonché i contenuti degli avvisi pubblici finalizzati alla costituzione degli Elenchi medesimi ed al loro aggiornamento.».

 

     Art. 8. (Modificazione all'articolo 46 della l.r. 11/2015)

1. Il comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

«1. Al personale dipendente delle Aziende sanitarie regionali in stato di quiescenza possono essere conferiti incarichi nei limiti e nel rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare di quelle contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).».

 

     Art. 9. (Integrazioni al Capo I del Titolo VIII della Parte I della l.r. 11/2015)

1. Dopo l'articolo 58 della l.r. 11/2015 sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 58 bis. (Crediti formativi)

1. A seguito della revisione dei percorsi dell'istruzione professionale di cui all'Intesa del 21 dicembre 2017, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, recante»Intesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sullo schema di regolamento recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»«, ai soggetti che conseguono il diploma di»Servizi per la Sanità e l'assistenza sociale«sono riconosciuti crediti formativi ai fini dell'acquisizione dell'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario.

 

     Art. 58 ter. (Regolamentazione)

1. La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, le modalità relative alla formazione professionale della figura di operatore socio-sanitario di cui agli articoli 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 58-bis della l.r. 11/2015.».

 

     Art. 10. (Ulteriori integrazioni al Titolo VIII della Parte I della l.r. 11/2015)

1. Dopo l'articolo 58-ter della l.r. 11/2015 sono aggiunti i seguenti Capi: CAPO I-BIS ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO e CAPO I-TER FORMAZIONE IN AMBITO SANITARIO.

2. Nel Capo I-bis di cui al comma 1 è inserito il seguente articolo 58-quater:

«Art. 58 quater. (Istituzione della figura professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico)

1. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018 (Individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico) è istituita la figura professionale dell'assistente di studio odontoiatrico.

2. L'assistente di studio odontoiatrico, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività finalizzata all'assistenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell'ambiente e dello strumentario, all'accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori.

3. La Giunta regionale con proprio regolamento, nel rispetto dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, recepito con il d.p.c.m. 9 febbraio 2018, specifica le competenze e le attività dell'assistente di studio odontoiatrico e disciplina il percorso formativo per l'acquisizione della relativa qualifica. Con il medesimo regolamento viene disciplinata la procedura di accreditamento delle strutture che svolgono i relativi corsi di formazione.»

3. Nel Capo I-ter di cui al comma 1 è inserito il seguente articolo 58-quinquies:

«Art. 58 quinquies. (Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali)

1. La Regione, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e destinate per la formazione in sanità e nel rispetto del fabbisogno dei medici specialistici da formare, riserva una parte delle stesse a posti aggiuntivi di formazione, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), presso le scuole di specializzazione universitarie dell'Università degli Studi di Perugia.

2. Al fine di favorire la permanenza dei professionisti in formazione nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario regionale, il medico specializzando assegnatario di un posto aggiuntivo regionale di cui al comma 1, sottoscrive apposite clausole predisposte dalla Giunta regionale al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007 (Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici), che viene conseguentemente adeguato sulla base di quanto previsto dal presente articolo.».

 

     Art. 11. (Modificazione all'articolo 103 della l.r. 11/2015)

1. L'articolo 103 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 103

(Comitato Etico regionale dell'Umbria)

1. Il Comitato Etico regionale dell'Umbria (CER Umbria) garantisce la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano a protocolli di ricerca clinica e fornisce pubblica garanzia di tale tutela.

2. Il CER Umbria svolge i compiti di cui alla normativa vigente ed esprime pareri in autonomia relativamente a:

a) sperimentazioni di farmaci, dispositivi medici, tecniche e metodiche invasive e non, studi osservazionali e/o non interventistici, usi terapeutici di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, da attuare nelle strutture del Servizio sanitario regionale;

b) aspetti etici riguardanti le attività scientifiche ed assistenziali svolte nelle strutture sanitarie regionali.

3. Il CER Umbria è istituito presso un'Azienda sanitaria individuata quale capofila dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, definendone la composizione e il funzionamento in applicazione delle normative nazionali ed europee in materia. Per la composizione si richiamano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute).

4. Il CER Umbria si avvale di una qualificata segreteria tecnico-scientifica, ai sensi della normativa vigente, assicurata dall'Azienda sanitaria capofila presso cui è istituito.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina:

a) le tariffe a carico degli sponsor, per ottenere il parere del Comitato per le sperimentazioni cliniche, da versare all'Azienda capofila, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 della l. 3/2018;

b) l'importo del gettone di presenza e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione a riunioni.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina altresì le modalità di utilizzo dei fondi, da parte dell'Azienda sanitaria capofila, necessari al funzionamento del CER Umbria e della qualificata segreteria tecnico-scientifica così come di eventuali quote eccedenti.».

 

     Art. 12. (Modificazione all'articolo 104 della l.r. 11/2015)

1. Al comma 6 dell'articolo 104 della l.r. 11/2015 le parole: «al comma 6, «sono sostituite dalle seguenti: «al comma 7,».

 

     Art. 13. (Modificazione alla rubrica del Capo II del Titolo XVI della Parte I della l.r. 11/2015)

1. La rubrica del Capo II del Titolo XVI della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente: «NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ FUNERARIE E CIMITERIALI».

 

     Art. 14. (Modificazione all'articolo 184 della l.r. 11/2015)

1. L'articolo 184 del Capo II del Titolo XVI della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 184

(Principi, oggetto, finalità)

1. La Regione, nel rispetto della dignità delle scelte personali in materia di disposizione del proprio corpo nell'evenienza del decesso e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura, disciplina i servizi e le funzioni funerarie, cimiteriali e di polizia mortuaria, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi medesimi e di improntare le attività pubbliche a principi di trasparenza, di evidenza scientifica, efficienza ed efficacia delle prestazioni.

2. La Regione, nel rispetto delle convinzioni di ogni persona e dei diversi usi funerari propri di ciascuna comunità, promuove, senza oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione, l'informazione su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, con particolare riferimento alla tumulazione nei loculi aerati e, anche in collaborazione con le associazioni

cremazioniste, alla cremazione.

3. Al fine di assicurare un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sull'intero territorio regionale della persona defunta, e a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dal presente Capo, improntando la propria attività ai principi di efficacia e di efficienza della vigilanza sanitaria.

4. La Giunta regionale elabora linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori che esercitano l'attività funebre.

5. La Regione, ai sensi dell'articolo 341 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, può autorizzare la tumulazione di cadavere e dei resti mortali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della l. 31 luglio 2002, n. 179), in località differenti dal cimitero quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze.

6. Con la presente legge è istituito l'elenco regionale delle imprese autorizzate ad esercitare l'attività funebre e di trasporto funebre, di seguito denominate imprese, di cui all'articolo 184-ter, comma 2, che operano nel territorio regionale. L'elenco è gestito dalla struttura regionale competente.».

 

     Art. 15. (Ulteriori integrazioni alla l.r. 11/2015)

1. Dopo l'articolo 184 della l.r. 11/2015 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 184 bis. (Funzioni dei comuni)

1. Al fine di assicurare la sepoltura o la cremazione dei cadaveri, i comuni singoli o associati, di seguito denominati comuni, provvedono alla realizzazione dei cimiteri e degli impianti crematori. I comuni inoltre svolgono tutte le funzioni previste dalla normativa statale vigente in materia e, in particolare, adottano il regolamento per la polizia mortuaria e per i servizi e le funzioni funerarie e cimiteriali in coerenza con le disposizioni regionali vigenti in materia.

2. Il regolamento comunale di cui al comma 1 prevede, in particolare:

a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri e degli impianti crematori, nonché le modalità di utilizzo dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;

b) le condizioni e le modalità di trasferimento e di trasporto delle salme e dei cadaveri;

c) le prescrizioni e le modalità attuative relative alla cremazione, all'affidamento delle urne cinerarie e alla dispersione delle ceneri.

3. I comuni assicurano altresì spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri, anche per culti diversi da quello cattolico, nel rispetto della volontà del defunto e degli aventi titolo di cui al comma 4, e provvedono ad informare adeguatamente i cittadini sui servizi funerari e cimiteriali forniti, con particolare riguardo alle differenti forme di sepoltura e ai relativi profili economici.

4. Ai fini del presente Capo per aventi titolo si intendono il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto secondo quanto previsto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) o, in mancanza, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, di seguito denominati aventi titolo.

5. Ai fini dell'inserimento nell'Elenco regionale di cui all'articolo 184, comma 6, ogni Comune detiene, aggiorna e pubblicizza adeguatamente, anche nel proprio sito istituzionale, l'elenco comunale delle imprese autorizzate ad esercitare l'attività funebre e di trasporto funebre che operano nel territorio comunale. Detto elenco deve essere trasmesso, entro il 31 gennaio di ogni anno con riferimento all'anno precedente, alla struttura regionale competente.

 

     Art. 184 ter. (Attività funebre, autorizzazione e divieti)

1. Per attività funebre si intende una attività imprenditoriale che comprende ed assicura, in forma congiunta, almeno le seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato degli aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;

b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;

c) trasporto di cadavere, resti mortali, ceneri e ossa umane;

d) cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri.

2. L'attività funebre di cui al comma 1 è consentita esclusivamente ad imprese munite di apposita autorizzazione all'esercizio, valevole per l'intero territorio regionale, rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa stessa, sulla base del possesso dei requisiti strutturali, gestionali, professionali e formativi previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 186-octies, comma 1, lettera b).

3. Le imprese devono essere in possesso continuativo di risorse umane, strumentali e finanziarie idonee e adeguate, devono avvalersi di personale adeguatamente formato e devono garantire la trasparenza e la conoscibilità della propria struttura, delle proprie attività nonché dei servizi offerti e delle relative tariffe.

4. Il conferimento dell'incarico alle imprese per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale può svolgersi unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

5. Nello svolgimento dell'attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, è vietato proporre, direttamente o indirettamente, provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi natura per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi funerari.

 

     Art. 184 quater. (Incompatibilità e deroghe)

1. L'attività funebre di cui all'articolo 184-ter, comma 1, è incompatibile con la gestione di cimiteri, servizi cimiteriali e servizio di pubbliche affissioni, nonché con la gestione delle strutture obitoriali di cui all'articolo 185-bis. Sussiste altresì incompatibilità tra la gestione dei cimiteri e l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.

2. Per le imprese autorizzate ad esercitare attività funebre con sede legale in comuni con popolazione complessiva inferiore a duemila abitanti è ammessa deroga alle disposizioni di cui al comma 1.

 

     Art. 184 quinquies. (Trasporto funebre)

1. Per trasporto funebre si intende ogni trasferimento di cadavere, resti mortali, ceneri e ossa umane dal luogo del decesso o di accertamento dello stesso o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.

2. Lo spostamento dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna con funzione di servizio obitoriale, del corpo di una persona deceduta in una struttura sanitaria o socio-sanitaria, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura medesima che a nessun titolo può essere collegato alle imprese.

3. L'attività di trasporto funebre è svolta esclusivamente da imprese autorizzate dal Comune, nel rispetto del regolamento regionale di cui all'articolo 186-octies, comma 1, lettera b).

4. Ogni trasporto funebre deve essere autorizzato dal Comune a seguito di richiesta inoltrata, anche tramite l'impresa incaricata, dagli aventi titolo.».

 

     Art. 16. (Modificazione all'articolo 185 della l.r. 11/2015)

1. L'articolo 185 del Capo II del Titolo XVI della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 185

(Periodo di osservazione e trasferimento della salma e del cadavere)

1. Nel periodo di osservazione, di cui al Capo II del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), la salma deve essere mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza. Durante tale periodo la salma non può essere sottoposta a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia o chiusa in cassa. Il periodo di osservazione termina con l'accertamento della morte da parte del medico necroscopo che contestualmente rilascia il certificato necroscopico.

2. L'osservazione della salma può essere svolta, conformemente alla scelta degli aventi titolo, presso:

a) il domicilio del defunto;

b) le strutture obitoriali di cui all'articolo 185-bis, comma 1, lettera a), ad eccezione del caso in cui risultino mancanti posti disponibili;

c) le strutture obitoriali comunali di cui all'articolo 185-bis, comma 1, lettera b);

d) la casa funeraria di cui all'articolo 185-ter, comma 2.

3. Durante il periodo di osservazione, su richiesta degli aventi titolo, per lo svolgimento delle onoranze funebri è consentito il trasferimento della salma dal luogo ove è depositata all'abitazione di residenza, o altro domicilio indicato, alle strutture obitoriali di cui all'articolo 185-bis, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, lettera b), e alle strutture destinate al commiato di cui all'articolo 185-ter. Detto trasferimento, fermo restando il rilascio da parte del Comune ove è avvenuto il decesso dell'autorizzazione al trasporto e dell'autorizzazione alla sepoltura o alla cremazione, è consentito nel territorio del medesimo Comune ove è avvenuto il decesso o in altro Comune di destinazione, purché situato all'interno del territorio regionale.

4. Ai fini del trasferimento di cui al comma 3, escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato o che sia avvenuta in seguito a malattia infettiva diffusiva o che alla persona, ancora in vita, siano stati somministrati nuclidi radioattivi, il medico che constata il decesso, dopo aver certificato che la morte è avvenuta per cause naturali, attesta che nulla osta all'eventuale trasferimento della salma per la continuazione del periodo di osservazione, a condizione che esso avvenga senza pregiudizio per la salute pubblica. L'attestazione di nulla osta è titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma durante il periodo di osservazione, purché il suo completamento avvenga entro ventiquattro ore dalla constatazione del decesso.

5. Il trasferimento della salma, su mandato scritto degli aventi titolo, può essere effettuato esclusivamente dall'impresa incaricata alla sua esecuzione. Dell'avvenuto trasferimento nonché del giorno e dell'ora di arrivo della salma presso la sede prescelta dagli aventi titolo, è data tempestiva comunicazione, anche per via telematica, al Comune in cui è avvenuto

il decesso, al Comune ove è destinata la salma, nonché all'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio in relazione al luogo di destinazione della stessa, al fine dell'accertamento di morte e della relativa certificazione necroscopica.

6. Dopo l'accertamento della morte è consentito, su richiesta degli aventi titolo, e previo nulla osta del medico necroscopo, il trasferimento del cadavere ai fini della veglia funebre, anche a cassa aperta, dal luogo ove è depositato al luogo prescelto per le onoranze, per essere ivi esposto, purché tale trasferimento venga effettuato all'interno del territorio regionale, con le stesse modalità previste al comma 5, e sia portato a termine entro le ventiquattro ore dalla constatazione del decesso.

Il nulla osta è titolo valido e sufficiente per il trasferimento del defunto in altro luogo prescelto, ed è rilasciato dal medico in tempi tali da non limitare il diritto dei dolenti al trasferimento medesimo.».

 

     Art. 17. (Ulteriori integrazioni alla l.r. 11/2015)

1. Dopo l'articolo 185 della l.r. 11/2015 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 185 bis. (Strutture obitoriali)

1. Sono strutture obitoriali:

a) i locali all'interno della struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata, nonché della struttura sanitaria o socio-sanitaria, che, salvo quanto previsto dall'articolo 185, commi 2, lettera b), e 3, ricevono le persone decedute all'interno delle strutture medesime;

b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico ovvero, se richiesto dagli aventi titolo, decedute in abitazioni.

2. Presso le strutture obitoriali di cui al comma 1 è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) il mantenimento in osservazione della salma;

b) il riscontro diagnostico;

c) le autopsie giudiziarie;

d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;

e) le iniezioni conservative e i trattamenti di tanatocosmesi.

3. I comuni istituiscono i depositi di osservazione e gli obitori di cui al comma 1, lettera b) esclusivamente nell'ambito del cimitero o, mediante convenzione, presso le strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate ovvero presso le altre strutture sanitarie o socio-sanitarie. La convenzione regolamenta anche le modalità di accoglimento delle persone decedute in abitazioni di cui al comma 1, lettera b).

 

     Art. 185 ter. (Strutture destinate al commiato)

1. Ai fini del presente Capo sono strutture destinate al commiato la casa funeraria e la sala del commiato.

2. La casa funeraria è una struttura privata in possesso dei requisiti minimi strutturali e impiantistici richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) per l'esercizio dei servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private, gestita, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 186-octies, comma 1, lettera b), da imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, ove, a richiesta degli aventi titolo, in apposite sale attrezzate è consentito lo svolgimento di:

a) accoglimento e osservazione della salma durante il periodo di osservazione;

b) composizione e vestizione del defunto ed esecuzione dei trattamenti di tanatocosmesi consentiti dalla normativa vigente per la preparazione del cadavere;

c) esposizione, eventualmente anche durante il periodo di osservazione, della salma, e custodia del cadavere prima della chiusura della cassa;

d) celebrazione delle attività di commemorazione e di commiato del defunto;

e) sosta del feretro sigillato in attesa del suo trasporto per essere destinato alla sepoltura o alla cremazione.

3. La realizzazione e l'esercizio della casa funeraria sono autorizzati dai comuni, mediante i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo e con le modalità di utilizzo previste nel proprio regolamento di polizia mortuaria e per i servizi e le funzioni funerarie e cimiteriali, fermo restando il rispetto della distanza minima di metri centocinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dagli impianti crematori.

4. I soggetti esercenti regolamentano le procedure di corretta gestione delle attività svolte dal personale all'interno della casa funeraria e, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 186-octies, comma 1, lettera e), redigono una Carta dei Servizi messa a disposizione degli utenti, anche per via telematica, che fornisce informazioni sul soggetto esercente, sulle caratteristiche della struttura, sull'espletamento dei servizi forniti, sulle modalità di contatto con il soggetto esercente stesso, sulle tariffe praticate e sulla qualità dei servizi medesimi.

5. Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, socio-sanitarie e nei cimiteri, nonché convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari.

6. La sala del commiato è una struttura, gestita nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 186-octies, comma 1, lettera b), collocata all'interno della casa funeraria o dei cimiteri o degli impianti crematori, ma comunque al di fuori delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate ovvero delle altre strutture sanitarie o socio-sanitarie, destinata, a richiesta degli aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia il feretro sigillato per brevi periodi, nonché ad esporre il feretro stesso per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.».

 

     Art. 18. (Modificazione all'articolo 186 della l.r. 11/2015)

1. L'articolo 186 del Capo II del Titolo XVI della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 186

(Cimiteri)

1. Ogni Comune, ai sensi dell'articolo 337 del r.d. 1265/1934, deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri sono disposte dai comuni.

2. I comuni, nella pianificazione dei cimiteri, tengono conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni, e a due turni di rotazione per le tumulazioni. Inoltre, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevedono aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura

nell'arco dei trenta anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui all'articolo 186-bis e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente di cui all'articolo 184, comma 2. I progetti di ristrutturazione e ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi sono adottati dai comuni previa acquisizione del parere igienico-sanitario dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio e devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, con particolare riguardo all'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, nonché la profondità e la direzione della falda idrica.

3. Ferme le incompatibilità e le deroghe di cui all'articolo 184-quater, i comuni, laddove non intendano esercitare la gestione diretta, possono procedere all'affidamento della gestione dei cimiteri, nel rispetto della normativa vigente.

4. In ogni cimitero deve essere assicurato un servizio di custodia. Il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere tutti i titoli autorizzatori che accompagnano il cadavere stesso e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato o cremato, nonché le relative variazioni.

5. I cimiteri devono essere delimitati da idonea recinzione e devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto la cui ampiezza è individuata, secondo quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 186-octies, comma 1, lettera g), considerando:

a) la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;

b) la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti, nonché in relazione a quanto previsto al comma 2;

c) la presenza di servizi ed impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di tutela;

d) il rispetto delle attività di culto.

6. In ogni cimitero sono presenti almeno:

a) un campo di inumazione;

b) un campo di inumazione speciale;

c) una camera mortuaria;

d) un ossario comune;

e) un cinerario comune.

7. I comuni possono concedere a privati e ad associazioni ed enti privi di scopo di lucro l'uso di aree pubbliche all'interno del cimitero per sepolture private, individuali, familiari e collettive, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienicosanitari. Possono inoltre autorizzare la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché dotate di un'area di rispetto.

8. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 186-octies, comma 1, lettera h), sono definiti i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri e strutture cimiteriali, nonché i criteri e gli eventuali tempi di adeguamento per l'ampliamento e la ristrutturazione di quelli esistenti. Con il regolamento regionale di cui al medesimo articolo 186-octies, comma 1, lettera i), sono definite inoltre le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi, delle sepolture private, delle cappelle private fuori dal cimitero, nonché le modalità di tenuta dei registri cimiteriali.».

 

     Art. 19. (Ulteriori integrazioni alla l.r. 11/2015)

1. Dopo l'articolo 186 della l.r. 11/2015 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 186 bis. (Diritto di sepoltura)

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti:

a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-sanitarie situate fuori del Comune;

d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi, nonché i feti e le parti anatomiche riconoscibili.

2. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto, fatto salvo il caso di madre e neonato morti in concomitanza con il parto.

 

     Art. 186 ter. (Loculi aerati)

1. Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati, i comuni, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 186-octies, comma 1, lettera j), possono prevedere, all'interno dei piani regolatori cimiteriali, la realizzazione di loculi aerati, a condizione che la loro costruzione sia eseguita in maniera da non rappresentare un rischio per la salute pubblica.

2. La realizzazione di loculi aerati, singoli o a batteria, è ammessa, sia per manufatti di nuova costruzione sia in caso di ristrutturazione di quelli esistenti, adottando soluzioni tecniche e costruttive conformi alle disposizioni normative vigenti in materia urbanistica e ambientale. La conformità dei progetti di costruzione dei loculi aerati ai requisiti indicati dalle disposizioni vigenti e alle relative norme igienico-sanitarie, deve essere specificamente certificata dal progettista.

3. In caso di tumulazione aerata, vista la diminuzione del tempo di scheletrizzazione del cadavere, la estumulazione ordinaria può essere effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro. I comuni possono conseguentemente prevedere la riduzione del relativo periodo di concessione fino ad un minimo di dieci anni, rinnovabili su richiesta degli aventi titolo.

 

     Art. 186 quater. (Impianti crematori)

1. La titolarità ad impiantare i crematori è in capo esclusivamente ai comuni. Gli impianti crematori, al fine di assicurare prestazioni di qualità, sono costruiti e gestiti nel rispetto dei requisiti strutturali, gestionali e professionali previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 186-octies, comma 1, lettera d), nonché secondo criteri di sicurezza, efficienza, efficacia, continuità del servizio, uguaglianza e imparzialità del trattamento, accessibilità, ecosostenibilità e tracciabilità delle diverse fasi della cremazione.

2. Gli impianti crematori operano altresì nel rispetto della normativa vigente in materia di salvaguardia della salute, di tutela ambientale, di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione e protezione antincendi, nonché di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

3. Ferme le incompatibilità e le deroghe di cui all'articolo 184-quater, i comuni, laddove non intendano esercitare la gestione diretta, possono procedere all'affidamento della gestione dell'impianto crematorio, nel rispetto della normativa vigente.

4. Ogni impianto crematorio è dotato di una Carta dei Servizi, predisposta nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 186-octies, comma 1, lettera e), quale strumento che fornisce informazioni sul soggetto gestore, sulle caratteristiche della struttura crematoria, sull'espletamento dei servizi, sulle modalità di contatto con il soggetto gestore stesso, sulle tariffe praticate e sulla qualità dei servizi medesimi. La Carta è messa a disposizione degli utenti ed è facilmente consultabile anche in formato digitale tramite il sito istituzionale del Comune ovvero quello del soggetto gestore.

5. Al fine di assicurare la salvaguardia della salute pubblica, dell'incolumità e la sicurezza di operatori e utenti, nonché la tutela dell'ambiente da fonti di inquinamento, il funzionamento e le emissioni degli impianti crematori sono soggetti al controllo e alla vigilanza dei comuni.

 

     Art. 186 quinquies. (Cremazione)

1. Per cremazione si intende il procedimento di sepoltura consistente nella riduzione in cenere di un cadavere o dei suoi resti eseguita mediante appositi forni crematori all'interno dei quali viene collocato un singolo ed intero feretro sigillato.

2. L'autorizzazione alla cremazione, nel rispetto della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, su istanza degli aventi titolo, corredata dal certificato del medico necroscopo ovvero dal nulla osta dell'autorità giudiziaria, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dagli aventi titolo secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della stessa l. 130/2001.

3. La cremazione è, di norma, a titolo oneroso, secondo le tariffe fissate dal Comune titolare dell'impianto nel rispetto delle tariffe massime definite dalle vigenti disposizioni ministeriali, fatta eccezione per i casi di indigenza accertata del defunto di cui all'articolo 5, comma 1, della l. 130/2001.

4. La cremazione, nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dai comuni, e le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun singolo cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e, tranne nel caso della successiva dispersione, tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. L'urna, sigillata da parte del personale dell'impianto crematorio per evitare eventuali profanazioni, reca all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

5. In ogni urna possono essere collocate le ceneri di un solo cadavere o dei suoi resti. È vietato conservare le ceneri di più cadaveri in una unica urna, fatto salvo il caso di madre e neonato morti in concomitanza con il parto.

6. Presso l'impianto crematorio deve essere tenuto un apposito registro contenente le generalità dei cadaveri o dei resti cremati, la data, la causa e il luogo di morte e la data di cremazione, la destinazione dell'urna e delle ceneri, gli eventuali assegnatari e gli estremi dell'autorizzazione. Nel caso di affidamento della gestione dell'impianto, il gestore è responsabile della compilazione del registro e dell'esattezza dei dati riportati.

7. Nel rispetto di quanto previsto dal Capo XVII del d.p.r. 285/1990, può essere autorizzata la cremazione postuma di cadavere preventivamente inumato o tumulato, nonché, ai sensi degli articoli 3 del d.p.r. 254/2003 e 7 del d.p.r. 285/1990, la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, di feti, di prodotti abortivi e prodotti del concepimento, e di resti mortali. Inoltre i comuni, previo consenso degli aventi titolo, possono disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate. Per la cremazione dei resti mortali, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 6 del d.p.r. 254/2003, non sono necessari il certificato e il nulla osta di cui al comma 2.

8. Non può essere autorizzata la cremazione di cadavere portatore di stimolatore o defibrillatore cardiaco che possono arrecare danno all'impianto di cremazione, se non previo espianto dei medesimi da effettuarsi da parte del medico necroscopo incaricato o altro medico dipendente del Servizio sanitario regionale, appositamente incaricato ed autorizzato, con le modalità indicate nei protocolli operativi delle Aziende unità sanitarie locali, alle quali spetta altresì lo smaltimento dei relativi rifiuti.

9. L'Ufficiale dello stato civile, in caso di comprovata necessità, previo assenso degli aventi titolo o, in caso di loro irreperibilità dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, può autorizzare la cremazione dei cadaveri inumati da almeno dieci anni e di quelli tumulati da almeno venti anni.

 

     Art. 186 sexies. (Destinazione e dispersione delle ceneri)

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione, raccolte in apposita urna cineraria sigillata, su richiesta degli aventi titolo possono essere, alternativamente, tumulate, inumate o conservate in cimitero, nell'edificio di cui al comma 2, o sversate in maniera indistinta nel cinerario comune del cimitero medesimo.

2. Nel cimitero dove è situato l'impianto crematorio deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne le cui caratteristiche edilizie sono stabilite dai regolamenti comunali. È altresì ammessa la collocazione dell'urna all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

3. Ogni cimitero deve essere dotato del cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione dei cadaveri per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della l. 130/2001, le urne di cui al comma 1 possono essere altresì affidate agli aventi titolo per la loro conservazione in ambito privato o per la dispersione con le modalità di cui ai commi 5 e 6.

5. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto e, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) della l. 130/2001, non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. Inoltre è consentita, sempre nel rispetto della volontà del defunto e con le modalità previste dalle disposizioni statali, nei seguenti luoghi:

a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;

b) in natura, tenendo presente che la dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti;

c) in aree private, al di fuori dei centri abitati, all'aperto, con il consenso dei proprietari.

6. La dispersione delle ceneri inoltre deve, in ogni caso, essere eseguita in modo tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti e deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché in materia di zone di elevata diversità floristico-vegetazionale e aree di particolare interesse naturalistico ambientale di cui all'articolo 83 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate).

 

     Art. 186 septies. (Sanzioni)

1. Ferme restando le funzioni di vigilanza sugli aspetti igienico-sanitari da parte delle Aziende unità sanitarie locali, i comuni provvedono alla vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capo e all'irrogazione delle relative sanzioni, introitandone i relativi proventi.

2. Ferme restando le vigenti disposizioni sanzionatorie penali e amministrative previste dalla normativa statale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 4.000,00 a euro 6.000,00 chiunque intraprenda l'attività funebre e di trasporto funebre, ovvero la gestione di una casa funeraria, senza essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi degli articoli 184-ter, comma 2, e 185-ter, comma 2; b) da euro 600,00 ad euro 1.000,00 chiunque effettui un trasporto funebre senza l'autorizzazione di cui all'articolo 184-quinquies, comma 4; c) da euro 2.000,00 a euro 8.000,00 chiunque eserciti attività funebre e di trasporto funebre ovvero di gestione delle strutture destinate al commiato, in violazione dei requisiti definiti dal regolamento regionale di cui all'articolo 186-octies, comma 1, lettera b), ovvero gestisca un impianto crematorio in violazione dei requisiti definiti dal regolamento regionale di cui al medesimo articolo 186-octies, comma 1, lettera d); d) da euro 500,00 a euro 1.000,00 chiunque ometta di dotarsi della Carta dei Servizi di cui agli articoli 185-ter, comma 4, e 186-quater, comma 4, ovvero violi i requisiti definiti dal regolamento regionale di cui all'articolo 186-octies, comma 1, lettera e), in relazione alla Carta dei Servizi medesima;

e) da euro 3.000,00 a euro 8.000,00 chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 184-ter, commi 4 e 5, e 184-quater, comma 1;

f) da euro 700,00 a euro 2.000,00 chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 185, commi 1, 5 e 6;

g) da euro 4.000,00 a euro 8.000,00 chiunque realizzi ed eserciti una casa funeraria senza essere in possesso dei titoli abilitativi di cui all'articolo 185-ter, comma 3;

h) da euro 3.000,00 a euro 7.000,00 chiunque proceda alla cremazione senza essere in possesso della autorizzazione di cui all'articolo 186-quinquies, comma 4;

i) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 chiunque violi le disposizioni relative alle modalità afferenti la cremazione di cui all'articolo 186-quinquies, commi 4, 5 e 6;

j) da euro 500,00 a euro 2.000,00 chiunque violi le disposizioni relative alla dispersione delle ceneri di cui all'articolo 186-sexies, commi 5 e 6.

 

     Art. 186 octies. (Regolamento regionale)

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, individua e definisce:

a) gli aspetti attuativi afferenti alle funzioni e ai compiti dei comuni e delle Aziende unità sanitarie locali nell'ambito delle materie disciplinate dal presente Capo;

b) i requisiti strutturali, gestionali, professionali e formativi per l'esercizio dell'attività funebre e di trasporto funebre, nonché per l'esercizio delle strutture destinate al commiato di cui all'articolo 185-ter;

c) le modalità di tenuta dell'Elenco regionale di cui all'articolo 184, comma 6, nonché i tempi e i criteri per l'inserimento nello stesso delle imprese di cui allo stesso articolo 184, comma 6;

d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per il funzionamento degli impianti crematori;

e) i contenuti nonché le modalità di tenuta della Carta dei Servizi di cui agli articoli 185-ter, comma 4, e 186-quater, comma 4;

f) le modalità e i tempi di adeguamento ai requisiti previsti alle lettere b), d), ed e), nonché ai requisiti delle strutture destinate al commiato di cui all'articolo 185-ter, per le imprese e per i soggetti gestori di impianti crematori, in esercizio, privi dei requisiti medesimi;

g) l'ampiezza minima e massima delle aree di rispetto di cui all'articolo 186, comma 5;

h) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri e strutture cimiteriali, nonché i criteri e i tempi di adeguamento per l'ampliamento e la ristrutturazione di quelli esistenti, di cui all'articolo 186, comma 8;

i) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi, delle sepolture private, delle cappelle private fuori dal cimitero, nonché le modalità di tenuta dei registri cimiteriali, di cui all'articolo 186, comma 8;

j) le caratteristiche dei loculi aerati di cui all'articolo 186-ter, comma 1.

2. A decorrere dall'adozione del regolamento regionale di cui al comma 1 è istituito il Sistema regionale per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori delle imprese. Gli oneri derivanti sono a carico dei fruitori.

3. La Giunta regionale, sentite le imprese e le associazioni di categoria, con propria deliberazione, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, disciplina i contenuti e le modalità attuative del Sistema regionale di cui al comma 2.».

 

     Art. 20. (Modificazione all'articolo 215 della l.r. 11/2015)

1. Al comma 3 dell'articolo 215 della l.r. 11/2015 le parole: «entro quarantotto ore dal rinvenimento,» sono sostituite dalla seguente: «immediatamente».

 

     Art. 21. (Modificazioni all'articolo 217 della l.r. 11/2015)

1. Nella rubrica dell'articolo 217 della l.r. 11/2015 dopo la parola: «animali «sono inserite le seguenti: «di affezione».

2. Al comma 1 dell'articolo 217 della l.r. 11/2015 le parole: «di affezione «sono soppresse.

 

     Art. 22. (Integrazione all'articolo 218 della l.r. 11/2015)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 218 della l.r. 11/2015 è aggiunto il seguente periodo: «Ai cani deve essere garantito adeguato movimento giornaliero.».

 

     Art. 23. (Modificazioni all'articolo 219-bis della l.r. 11/2015)

1. Al comma 3 dell'articolo 219-bis della l.r. 11/2015 le parole: «iscritta nell'elenco di cui all'articolo 212. Gli affidatari devono garantire il buon trattamento dell'animale.» sono sostituite dalle seguenti: «di protezione animali iscritta nel registro di cui all'articolo 371. Gli affidatari devono garantirne adeguata sistemazione e buon trattamento.».

2. Il comma 6 dell'articolo 219-bis della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

«6. I cani vengono sterilizzati prima dell'adozione, quale affidamento definitivo, o del loro trasferimento nei canili rifugio o nei canili privati convenzionati adibiti a canile rifugio, ad esclusione dei cuccioli che devono essere obbligatoriamente sterilizzati in età idonea, anche successivamente all'affidamento.».

 

     Art. 24. (Integrazione all'articolo 219-ter della l.r. 11/2015)

1. Al comma 2 dell'articolo 219-ter della l.r. 11/2015 dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d bis) un ambulatorio o medicheria;».

 

     Art. 25. (Modificazione ed integrazione all'articolo 219-quater bis della l.r. 11/2015)

1. Nella rubrica dell'articolo 219-quater bis della l.r. 11/2015 dopo le parole: «di volontariato «è aggiunta la seguente: «protezionistiche».

2. Il comma 1 dell'articolo 219-quater bis della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

«1. Le convenzioni con le associazioni di volontariato di protezione animali di cui all'articolo 219-ter, comma 1, lettera a) e 219-quater, comma 7, sono predisposte nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e delle linee guida emanate, al riguardo, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).».

 

     Art. 26. (Integrazione all'articolo 219-septies della l.r. 11/2015)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 219-septies della l.r. 11/2015 dopo le parole: «comma 5» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 214, comma 4, per le cucciolate».

 

     Art. 27. (Modificazione all'articolo 225 della l.r. 11/2015)

1. Al comma 3 dell'articolo 225 della l.r. 11/2015 le parole: «da euro 26,00 a euro 103,00.» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 100,00 a euro 600,00.».

 

     Art. 28. (Integrazioni all'articolo 244 della l.r. 11/2015)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 244 della l.r. 11/2015 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In caso di trasferimento di titolarità di farmacia in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze per la corresponsione dell'indennità di residenza, fissato al 31 marzo di ogni anno dispari, il nuovo titolare della farmacia potrà presentare l'istanza a proprio favore entro sessanta giorni dall'autorizzazione all'apertura della farmacia. L'indennità verrà corrisposta in maniera proporzionale al periodo di effettiva titolarità.

1-ter. In caso di apertura di una nuova farmacia avvenuta in data successiva al 31 marzo di ogni anno dispari, il titolare può presentare l'istanza entro il 31 marzo dell'anno successivo, fermo restando che l'erogazione dell'indennità sarà limitata a tale anno.».

 

     Art. 29. (Modificazioni all'articolo 245 della l.r. 11/2015)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 245 della l.r. 11/2015 le parole: «euro 3.099,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.000,00» e le parole: «compreso tra 51.646,00 e 103.291,00» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 105.000,00».
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 245 della l.r. 11/2015 le parole: «euro 2.066,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.000,00» e le parole: «compreso tra 103.291,00 e 129.114,00» sono sostituite dalle seguenti: «compreso tra 105.000,01 e 130.000,00».

3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 245 della l.r. 11/2015 le parole: «euro 1.033,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.000,00» e le parole: «compreso tra 129.114,00 e 154.937,00» sono sostituite dalle seguenti: «compreso tra 130.000,01 e 155.000,00».

 

     Art. 30. (Modificazione all'articolo 255 della l.r. 11/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 255 della l.r. 11/2015 dopo le parole: «dell'ordinamento comunitario,» sono inserite le seguenti: «tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,» e alla fine del comma medesimo dopo le parole: «di seguito denominate mobbing» sono aggiunte le seguenti: «ed inquadrabili nel contesto dei cosiddetti rischi psico-sociali, che sono causa di stress lavoro correlato».

 

     Art. 31. (Modificazione all'articolo 256 della l.r. 11/2015)

1. All'articolo 256 comma 1 della l.r. 11/2015 le parole: «strutture socio-sanitarie» sono sostituite dalle seguenti: «Aziende USL».

 

     Art. 32. (Modificazione all'articolo 260 della l.r. 11/2015)

1. L'articolo 260 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 260

(Sportelli anti-mobbing)

1. La Regione promuove l'istituzione presso le Aziende USL di appositi sportelli anti-mobbing, funzionalmente collegati ai Servizi PSAL con il compito di:

a) fornire una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore;

b) orientare il lavoratore presso gli uffici della Azienda USL;

c) segnalare, con il consenso del lavoratore, i casi di presunto mobbing al Servizio PSAL;

d) svolgere funzioni di mediazione nei conflitti interpersonali da cui sono scaturite o possono scaturire azioni di mobbing cosiddetto emozionale. Nella sua attività, lo sportello anti-mobbing viene supportato da uno psicologo del Servizio PSAL.».

 

     Art. 33. (Integrazione all'articolo 261 della l.r. 11/2015)

1. Dopo la lettera a) del comma 2, dell'articolo 261 della l.r. 11/2015 è inserita la seguente:

«a bis) i responsabili dei Servizi PSAL delle Aziende USL;».

 

     Art. 34. (Integrazioni all'articolo 299 della l.r. 11/2015)

1. All'articolo 299 della l.r. 11/2015 dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La Regione, altresì, anche al fine di assicurare le condizioni necessarie per svolgere appieno il ruolo genitoriale, promuove interventi diretti a sostenere padri e madri separati che vengano a trovarsi in situazione di grave difficoltà economica e psicologica a seguito dell'assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge. In particolare, la Regione assicura percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio e servizi utili a realizzare l'effettivo esercizio del ruolo genitoriale.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis la Regione promuove protocolli d'intesa tra enti locali e soggetti pubblici e privati diretti alla realizzazione di reti di assistenza sul territorio per il sostegno dei genitori separati e la salvaguardia dei minori.».

 

     Art. 35. (Integrazione all'articolo 302 della l.r. 11/2015)

1. All'articolo 302 della l.r. 11/2015, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La Regione, anche ai fini di quanto disposto all'articolo 299, commi 1-bis e 1-ter, attua politiche abitative idonee ad assicurare alloggi nei quali ospitare a canone contenuto i genitori separati che si trovano in condizioni di grave difficoltà economica per effetto dell'assegnazione della casa familiare all'altro coniuge separato.».

 

     Art. 36. (Modificazioni al Titolo VI della Parte II della l.r. 11/2015)

1. Alla rubrica del Titolo VI della Parte II della l.r. 11/2015 la parola: «favorire» è sostituita dalla seguente: «disciplinare».

2. Alla rubrica del Capo I del Titolo VI della Parte II della l.r. 11/2015 la parola: «favorire» è sostituita dalla seguente: «disciplinare».

 

     Art. 37. (Modificazione all'articolo 334 della l.r. 11/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 334 la parola: «favorisce» è sostituita dalla seguente: «disciplina».

 

     Art. 38. (Modificazioni all'articolo 362 della l.r. 11/2015)

1. Il comma 1 dell'articolo 362 della l.r. 11/2015 è abrogato.

2. Al comma 2 dell'articolo 362 della l.r. 11/2015 la parola: «, inoltre,» è soppressa.

 

     Art. 39. (Modificazione all'articolo 365 della l.r. 11/2015)

1. Al comma 4 dell'articolo 365 della l.r. 11/2015 le parole: «una delle cause» sono sostituite dalle seguenti: «la causa».

 

     Art. 40. (Integrazione all'articolo 408 della l.r. 11/2015)

1. All'articolo 408 della l.r. 11/2015 dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Ad integrazione delle risorse previste al comma 3 sono stanziati i risparmi derivanti dalla legge regionale 23 aprile 2018, n. 3 (Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali)), nella Missione 12: Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia, Programma 04: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (Capitolo 2596), in particolare per gli interventi di sostegno ai genitori separati in situazioni di difficoltà.».

 

     Art. 41. (Integrazioni all'articolo 410)

1. Alla lettera nnnn) del comma 1 dell'articolo 410 della l.r. 11/2015 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, ad esclusione dell'articolo 62».

 

     Art. 42. (Norme finali e transitorie)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il regolamento e la deliberazione di cui all'articolo 186-octies, commi 1 e 3 della l.r. 11/2015, come aggiunto dall'articolo 19, comma 1 della presente legge.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese e i soggetti gestori, già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge stessa, si adeguano a quanto previsto all'articolo 184-quater, comma 1, della l.r. 11/2015, come aggiunto dall'articolo 15, comma 1, della presente legge, in ordine ai regimi di incompatibilità ivi stabiliti.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 186-octies, comma 1, della l.r. 11/2015, come aggiunto dall'articolo 19, comma 1 della presente legge, i comuni provvedono alla formazione nonché alla comunicazione alla struttura regionale competente dell'elenco comunale delle imprese autorizzate di cui all'articolo 184-bis, comma 5 della l.r. 11/2015, come aggiunto dall'articolo 15, comma 1 della presente legge.

4. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 186-octies, comma 3, della l.r. 11/2015, come aggiunto dall'articolo 19, comma 1 della presente legge, i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni ivi contenute nonché al regolamento di cui allo stesso articolo 186-octies, comma 1, della l.r. 11/2015, come aggiunto dall'articolo 19, comma 1 della presente legge.

5. Fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 205, comma 1, lettera d) della l.r. 11/2015, per le piscine di tipo A2 e B1, già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura), non si applica quanto stabilito all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 17, comma 2 del regolamento regionale 1 aprile 2008, n. 2 (Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)), fatto salvo l'obbligo del titolare degli impianti natatori di assicurare l'igiene, la sicurezza, la funzionalità della piscina e la qualità dell'acqua, in conformità con quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003.

 

     Art. 43. (Norma di abrogazione)

1. L'articolo 27 della l.r. 11/2015 è abrogato.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.