§ 57.6.110 - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61.
Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonchè raccordo con i percorsi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.6 istruzione professionale
Data:13/04/2017
Numero:61


Sommario
Art. 1.  Oggetto, principi e finalità
Art. 2.  Identità dell'istruzione professionale
Art. 3.  Indirizzi di studio
Art. 4.  Assetto organizzativo
Art. 5.  Assetto didattico
Art. 6.  Strumenti per l'attuazione dell'Autonomia
Art. 7.  Raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale e Rete Nazionale delle scuole professionali
Art. 8.  Passaggi tra i sistemi formativi
Art. 9.  Dotazioni organiche
Art. 10.  Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi
Art. 11.  Passaggio al nuovo ordinamento
Art. 12.  Disposizioni finanziarie
Art. 13.  Abrogazioni
Art. 14.  Disposizioni transitorie e finali


§ 57.6.110 - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61.

Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonchè raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

(G.U. 16 maggio 2017, n. 112 - S.O. n. 23)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettere m) ed n), e terzo comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 1, commi 180, 181, lettera d) e 184 della legge 13 luglio 2015, n. 107;

     Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;

     Visto l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

     Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università;

     Visto l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese;

     Visto l'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico;

     Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

     Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

     Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

     Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

     Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonchè per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

     Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

     Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

     Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

     Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;

     Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

     Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;

     Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;

     Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 9 marzo 2017;

     Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;

     Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Oggetto, principi e finalità

     1. Il presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuati dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, disciplina la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, in raccordo con quelli dell'istruzione e formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali.

     2. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono scuole territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica.

     3. Il modello didattico è improntato al principio della personalizzazione educativa volta a consentire ad ogni studentessa e ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per l'apprendimento permanente a partire dalle competenze chiave di cittadinanza, nonchè di orientare il progetto di vita e di lavoro della studentessa e dello studente, anche per migliori prospettive di occupabilità. Il modello didattico aggrega le discipline negli assi culturali di cui al decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il medesimo modello fa riferimento a metodologie di apprendimento di tipo induttivo ed è organizzato per unità di apprendimento.

     4. Il sistema dell'istruzione professionale ha la finalità di formare la studentessa e lo studente ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese per un saper fare di qualità comunemente denominato «Made in Italy», nonchè di garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni e di favorire, altresì, la transizione nel mondo del lavoro e delle professioni, anche con riferimento alle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 [1].

 

     Art. 2. Identità dell'istruzione professionale

     1. Ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento, entro il diciottesimo anno di età, di almeno una qualifica professionale triennale, la studentessa e lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione può scegliere, all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, tra:

     a) i percorsi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali, realizzati da scuole statali o da scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;

     b) i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

     2. Al fine di assicurare alla studentessa e allo studente una solida base di istruzione generale e competenze tecnico-professionali in una dimensione operativa in relazione alle attività economiche e produttive cui si riferisce l'indirizzo di studio prescelto, i percorsi di istruzione professionale hanno un'identità culturale, metodologica e organizzativa che è definita nel profilo educativo, culturale e professionale di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

     3. Il profilo educativo, culturale e professionale di cui al comma 2 integra il profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed è comune a tutti i percorsi di istruzione professionale, nonchè ai profili di uscita degli indirizzi di studio di cui all'articolo 3.

     4. Il profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione europea, in coerenza con gli obiettivi di innovazione, sostenibilità ambientale e competitività del sistema produttivo in un'ottica di promozione e sviluppo dell'innovazione digitale determinata dalle evoluzioni generate dal Piano nazionale «Industria 4.0» e di personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) [2].

     5. I percorsi di istruzione professionale hanno una durata quinquennale e sono finalizzati al conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, relativi agli indirizzi di studio di cui all'articolo 3, che danno accesso agli istituti tecnici superiori, all'università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 

     Art. 3. Indirizzi di studio

     1. Gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale sono i seguenti:

     a) Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;

     b) Pesca commerciale e produzioni ittiche;

     c) Industria e artigianato per il Made in Italy;

     d) Manutenzione e assistenza tecnica;

     e) Gestione delle acque e risanamento ambientale;

     f) Servizi commerciali;

     g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera;

     h) Servizi culturali e dello spettacolo;

     i) Servizi per la sanità e l'assistenza sociale;

     l) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;

     m) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.

     2. I quadri orari relativi agli indirizzi di studio di cui al comma 1 sono riportati nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Gli indirizzi di studio dell'ordinamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, confluiscono negli indirizzi di studio di cui al comma 1 come riportato nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

     3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i profili di uscita degli indirizzi di studio di cui al comma 1, i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze. Con il medesimo decreto è indicato il riferimento degli indirizzi di studio alle attività economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati almeno sino a livello di sezione e di correlate divisioni. Il decreto contiene altresì le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento, di cui al successivo articolo 11, e le indicazioni per la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale anche al fine di facilitare il sistema dei passaggi di cui all'articolo 8.

     4. Il decreto di cui al comma 3 individua i profili di uscita e i risultati di apprendimento secondo criteri che ne rendono trasparente la distinzione rispetto ai profili e ai criteri degli indirizzi dei settori tecnologico ed economico degli istituti tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. Il medesimo decreto correla i profili in uscita degli indirizzi di studio anche ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio 2015, n. 166.

     5. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono declinare gli indirizzi di studio di cui al comma 1 in percorsi formativi richiesti dal territorio coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera b). Tale declinazione può riferirsi solo alle attività economiche previste nella sezione e nella divisione cui si riferisce il codice ATECO attribuito all'indirizzo con il decreto di cui al comma 3. La declinazione è altresì riferita alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP) adottate dall'ISTAT. L'utilizzo della flessibilità avviene nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale.

 

     Art. 4. Assetto organizzativo

     1. L'istruzione professionale è caratterizzata da una struttura quinquennale dei percorsi, secondo quanto previsto dai quadri orari di cui all'Allegato B, che sono articolati in un biennio e in un successivo triennio.

     2. Il biennio dei percorsi dell'istruzione professionale comprende 2112 ore complessive, articolate in 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. Le attività e gli insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in assi culturali. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica, e con riferimento al Progetto formativo individuale, possono organizzare le azioni didattiche, formative ed educative in periodi didattici. I periodi didattici possono essere collocati anche in due diversi anni scolastici ai fini dell'accesso al terzo anno dei percorsi. Nell'ambito delle 2112 ore, una quota, non superiore a 264 ore, è destinata alla personalizzazione degli apprendimenti, alla realizzazione del progetto formativo individuale ed allo sviluppo della dimensione professionalizzate delle attività di alternanza scuola-lavoro, previste dall'articolo 5, comma 1, lettera e). Nel biennio le istituzioni scolastiche possono prevedere, per la realizzazione dei percorsi di cui al comma 4, specifiche attività finalizzate ad accompagnare e supportare le studentesse e gli studenti, anche facendo ricorso alla rimodulazione dei quadri orari e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni del presente comma si realizzano nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previste dalla normativa vigente.

     3. Il triennio dei percorsi dell'istruzione professionale è articolato in un terzo, quarto e quinto anno. Per ciascun anno del triennio, l'orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, al fine di consentire alla studentessa e allo studente di:

     a) consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in contesti di laboratorio e di lavoro, i livelli di istruzione generale acquisiti nel biennio, anche attraverso spazi orari riservati nell'ambito della quota di autonomia, determinata a norma del successivo articolo 6, comma 1, lettera a);

     b) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro;

     c) partecipare alle attività di alternanza scuola-lavoro, previste dall'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in apprendistato ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

     d) costruire il curriculum della studentessa e dello studente previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in coerenza con il Progetto formativo individuale;

     e) effettuare i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e quelli di istruzione e formazione professionale e viceversa, secondo le modalità previste dall'articolo 8.

     4. Al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale secondo modalità da definirsi con gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tali percorsi sono realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2.

     5. Il quinto anno dell'istruzione professionale è strutturato dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia, in modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione professionale previo superamento degli esami di Stato, nonchè di maturare i crediti per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni.

     6. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono dotate di un ufficio tecnico, senza ulteriori oneri di funzionamento se non quelli previsti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonchè per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.

 

     Art. 5. Assetto didattico

     1. L'assetto didattico dell'istruzione professionale è caratterizzato:

     a) dalla personalizzazione del percorso di apprendimento, che si avvale di una quota del monte ore non superiore a 264 nel biennio di cui all'articolo 4, comma 2 e dal Progetto formativo individuale che viene redatto dal consiglio di classe entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza e aggiornato durante l'intero percorso scolastico. Il Progetto formativo individuale si basa su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale ed è idoneo a rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate, al fine di motivare ed orientare nella progressiva costruzione del percorso formativo e lavorativo. Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, individua, all'interno di quest'ultimo, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere le studentesse e gli studenti nell'attuazione e nello sviluppo del Progetto formativo individuale. L'attività di tutorato è svolta dai docenti designati, fatto salvo lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015, nell'ambito delle risorse disponibili presso l'istituzione scolastica a legislazione vigente;

     b) dall'aggregazione, nel biennio, delle discipline all'interno degli assi culturali caratterizzanti l'obbligo di istruzione e dall'aggregazione, nel triennio, delle discipline di istruzione generale;

     c) dalla progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti i diversi assi culturali;

     d) dall'utilizzo prevalente di metodologie didattiche per l'apprendimento di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, nonchè la gestione di processi in contesti organizzati;

     e) dalla possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro, già dalla seconda classe del biennio, e percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

     f) all'organizzazione per unità di apprendimento, che, partendo da obiettivi formativi adatti e significativi per le singole studentesse e i singoli studenti, sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite e la misura in cui la studentessa e lo studente abbiano maturato le competenze attese. Le unità di apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione;

     g) dalla certificazione delle competenze che è effettuata, nel corso del biennio, con riferimento alle unità di apprendimento, secondo un modello adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la disciplina vigente in merito alla certificazione delle competenze per il triennio, nonchè per le qualifiche triennali e i diplomi quadriennali, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

 

     Art. 6. Strumenti per l'attuazione dell'Autonomia

     1. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica:

     a) utilizzare la quota di autonomia del 20 per cento dell'orario complessivo del biennio, nonchè dell'orario complessivo del triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutte le studentesse e tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel Profilo educativo, culturale e professionale, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015;

     b) utilizzare gli spazi di flessibilità, in coerenza con gli indirizzi attivati e con i profili di uscita di cui all'articolo 3, entro il 40 per cento dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

     c) sviluppare le attività e i progetti di orientamento scolastico, nonchè di inserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso l'apprendistato formativo di primo livello di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

     d) stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale maturata nell'ambito delle attività economiche di riferimento dell'indirizzo di studio e in possesso di competenze specialistiche non presenti nell'Istituto, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati. A riguardo, le istituzioni scolastiche provvedono nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;

     e) attivare partenariati territoriali per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa, per il potenziamento dei laboratori, ivi comprese le dotazioni strumentali degli stessi, per la realizzazione dei percorsi in alternanza, comprese le esperienze di scuola-impresa e di bottega-scuola, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;

     f) costituire, nell'esercizio della propria autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;

     g) dotarsi, nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle attività e degli insegnamenti di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate.

 

     Art. 7. Raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale e Rete Nazionale delle scuole professionali

     1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 4.

     2. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, le modalità realizzative dei percorsi di cui all'articolo 4 sono definite a livello regionale attraverso appositi accordi tra la regione e l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale.

     3. Allo scopo di promuovere l'innovazione, il permanente raccordo con il mondo del lavoro, l'aggiornamento periodico, nel limite fissato dall'articolo 3, comma 1, degli indirizzi di studio e dei profili di uscita di cui all'articolo 3, nonchè allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, è istituita la «Rete nazionale delle scuole professionali», di seguito denominata Rete, di cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa identità e pari dignità, le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

     4. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della Rete.

     5. Per le finalità di cui al comma 3, la Rete si raccorda con la «Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro» di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

 

     Art. 8. Passaggi tra i sistemi formativi

     1. I passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, costituiscono una delle opportunità che garantiscono alla studentessa e allo studente la realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni.

     2. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo e di linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, finalizzate a prevedere la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per il passaggio [3].

     3. Il passaggio prevede, da parte delle istituzioni scolastiche e formative interessate, la progettazione e l'attuazione di modalità di accompagnamento e di sostegno della studentessa e dello studente e la possibilità di inserimento graduale nel nuovo percorso.

     4. Il passaggio è effettuato esclusivamente a domanda della studentessa e dello studente nei limiti delle disponibilità di posti nelle classi di riferimento delle istituzioni scolastiche e formative.

     5. Il passaggio tiene conto dei diversi risultati di apprendimento e dello specifico profilo di uscita dell'ordine di studi e dell'indirizzo, riferiti al percorso al quale si chiede di accedere anche nel caso in cui la studentessa e lo studente sia già in possesso di ammissione all'annualità successiva del percorso di provenienza. La determinazione dell'annualità di inserimento è basata sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui la studentessa e lo studente chiede di accedere, nonchè sulle sue effettive potenzialità di prosecuzione del percorso.

     6. Nel corso o al termine dei primi tre anni, le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative accreditate tengono conto dei crediti maturati e certificati, secondo le seguenti modalità:

     a) certificazione delle competenze acquisite nel precedente percorso formativo, con riferimento alle unità di apprendimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);

     b) elaborazione, anche sulla base di eventuali verifiche in ingresso, di un bilancio di competenze da parte delle istituzioni che accolgono la studentessa e lo studente;

     c) progettazione e realizzazione delle attività di inserimento e di accompagnamento nel nuovo percorso.

     7. La studentessa e lo studente, conseguita la qualifica triennale, possono chiedere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le modalità previste dal presente articolo, oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia presso le istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni formative accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compreso nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012.

     8. I diplomi di istruzione professionale, rilasciati in esito agli esami di Stato conclusivi dei relativi percorsi quinquennali, le qualifiche e i diplomi professionali rilasciati in esito agli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, rispettivamente di durata triennale e quadriennale, sono titoli di studio tra loro correlati nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

 

     Art. 9. Dotazioni organiche

     1. Le dotazioni organiche dei percorsi di istruzione professionale sono determinate dall'Ufficio scolastico regionale competente, nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia previsto dall'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, tenendo conto del fabbisogno orario previsto dall'ordinamento dei singoli indirizzi e del numero delle studentesse e degli studenti iscritti, nel limite di un monte ore complessivo annuale di 1056 ore per ciascuno dei cinque anni di corso. La quota in compresenza è definita dai piani orari di cui all'allegato B, nell'ambito degli indirizzi di studio di cui all'articolo 3 nei quali confluiscono i percorsi di istruzione professionale definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, secondo l'Allegato C. Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 5, relative agli uffici tecnici sono svolte dagli insegnanti tecnico-pratici dell'organico dell'autonomia forniti di specifiche professionalità, nell'ambito degli insegnanti assegnati ai posti di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n.107.

     2. Le singole autonomie scolastiche possono adattare i percorsi attraverso la flessibilità di cui all'articolo 6, nei limiti delle dotazioni organiche triennali e della programmazione dell'offerta formativa regionale.

     3. I percorsi sono attivati nel limite dei parametri previsti per la costituzione delle classi dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

     4. L'articolazione delle cattedre, ivi comprese quelle degli insegnanti tecnico pratici, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi di istruzione professionale offerti dalle istituzioni scolastiche, è determinata dalle medesime istituzioni scolastiche e dagli Uffici scolastici regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Gli Uffici scolastici regionali verificano, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che l'articolazione proposta dalle istituzioni scolastiche non determini situazioni di esubero nel relativo ambito territoriale.

 

     Art. 10. Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi

     1. I percorsi di istruzione professionale sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui fanno parte il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono la loro attività di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

     2. I profili di uscita e i relativi risultati di apprendimento dell'istruzione professionale sono aggiornati, con cadenza quinquennale, con riferimento agli esiti del monitoraggio di cui al comma 1, anche in relazione a nuove attività economiche e, più in generale, all'innovazione tecnologica e organizzativa e ai mutamenti del mercato del lavoro e delle professioni.

 

     Art. 11. Passaggio al nuovo ordinamento

     1. I percorsi di istruzione professionale sono ridefiniti ai sensi del presente decreto a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019.

     2. Gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, confluiscono nei nuovi indirizzi secondo quanto previsto dalla Tabella di confluenza di cui all'Allegato C, a partire dalle classi prime dell'anno scolastico 2018/2019.

     3. Il passaggio al nuovo ordinamento è supportato dalle indicazioni contenute nel decreto di cui all'articolo 3, comma 3, le quali contengono orientamenti riferiti a: sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, per la definizione dei piani triennali dell'offerta formativa e per l'attivazione dei percorsi di cui all'articolo 4; predisposizione di misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti professionali, nonchè per l'informazione dei giovani e delle loro famiglie in relazione alle scelte dei nuovi indirizzi di studio. Le misure sono attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 12. Disposizioni finanziarie

     1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 9 del presente decreto, pari a 15,87 milioni di euro per l'anno 2018, 63,59 milioni di euro per l'anno 2019, 85,33 milioni di euro per l'anno 2020, 55,48 milioni di euro per l'anno 2021, 40,42 milioni di euro per l'anno 2022 e 48,20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

     2. [A decorrere dall'anno 2018 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, destina annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, 25 milioni di euro aggiuntivi alle attività di formazione duale ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rivolte all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore] [4].

     3. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente provvedimento non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 13. Abrogazioni

     1. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, è abrogato.

     2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

 

     Art. 14. Disposizioni transitorie e finali

     1. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente:

     a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta;

     b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta;

     c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta;

     d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte.

     2. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto legislativo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

     3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato. Attraverso specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei predetti corsi in modo coerente con il percorso seguito dalla studentessa e dallo studente nel sistema dell'istruzione e formazione professionale. Per le Province autonome di Trento e Bolzano le commissioni d'esame sono nominate, ove richiesto dalle Province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. All'attuazione del presente comma le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono nell'ambito delle risorse dei propri bilanci, ivi compresi gli oneri delle Commissioni nominate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

     4. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.

 

     Allegato A

     (di cui all'articolo 2, comma 2)

 

     Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione dei percorsi di Istruzione Professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

     Premessa.

     I percorsi di istruzione professionale (di seguito denominata I.P.) sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

     I percorsi di I.P. concorrono all'affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 107/2015, come «Scuole territoriali dell'innovazione», svolgendo una «funzione di cerniera» tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, nel consolidare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti acquisiti nel primo ciclo e innalzarli progressivamente nel rispetto dei diversi tempi e stili di apprendimento, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale di cui al presente Allegato. Ciò al fine soprattutto di contrastare le diseguaglianze socio-culturali, favorire l'occupazione giovanile anche in relazione a «nuovi lavori», prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica in una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, che garantisce il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente.

     Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. possono ampliare, sulla base della programmazione delle Regioni, l'offerta formativa unitaria e integrata tra i percorsi di I.P. e i percorsi di IeFP per il conseguimento delle qualifiche professionali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 226/2005 come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo.

     1. Identità dell'istruzione professionale e il P.E.Cu.P.

     I percorsi di I.P. sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado ed hanno un'identità culturale, metodologica e organizzativa riconoscibile dagli studenti e dalle loro famiglie, che si esprime attraverso:

     a) il profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005, finalizzato:

     ad una crescita educativa, culturale e professionale;

     allo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio;

     all'esercizio della responsabilità personale e sociale.

     b) il profilo culturale, educativo e professionale specifico per i percorsi di I.P., comune ai relativi profili di uscita degli indirizzi di studio, che si basa su una dimensione connotata da uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni, ispirato ai modelli duali di apprendimento promossi dall'Ue per intrecciare istruzione, formazione e lavoro (Vocational Education and Training - VET) e da una personalizzazione dei percorsi resa riconoscibile e comunicabile dal Progetto formativo individuale, idonea a consentire a tutti gli studenti di rafforzare e innalzare le proprie competenze chiave di cittadinanza, a partire da quelle che caratterizzano l'obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e, nel contempo, avere migliori prospettive di occupabilità.

     Il P.E.Cu.P. delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. ha lo scopo di integrare, in modo armonico, competenze scientifiche, tecniche ed operative, costitutive di figure professionali di livello intermedio, in grado di assumere adeguate responsabilità in relazione alle attività economiche di riferimento nonchè, in coerenza con la strategia di transizione digitale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche con riferimento alle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 [5].

     I nuovi percorsi, in linea con le indicazioni europee, concorrono alla formazione del cittadino nella società della conoscenza e tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo lavorativo. Il diplomato dell'istruzione professionale è, pertanto, una persona competente, consapevole delle potenzialità e dei limiti degli strumenti tecnici di trasformazione della realtà, attento ad un utilizzo sempre più ampio delle tecnologie, così da dialogare con tutte le posizioni in gioco e sviluppare un contributo cooperativo alla qualità del lavoro come fattore in grado di determinare il risultato dell'intero processo produttivo e la crescita economica.

     Il fattore «professionalità del lavoro» risiede, pertanto, nell'assumere responsabilità in riferimento ad uno scopo definito e nella capacità di apprendere anche dall'esperienza, ovvero di trovare soluzioni creative ai problemi sempre nuovi che si pongono. Si tratta di una disposizione nuova, che supera la figura del «qualificato» del passato, per delineare un lavoratore consapevole dei propri mezzi, imprenditivo, che ama accettare le sfide con una disposizione alla cooperazione, che è in grado di mobilitare competenze e risorse personali per risolvere i problemi posti entro il contesto lavorativo di riferimento. Ciò, da un lato, comporta il superamento della tradizionale dicotomia tra formazione professionalizzante ed educazione generale, dall'altro, intende garantire il collegamento tra i sistemi formativi rispetto ai contesti territoriali ed alle loro vocazioni culturali ed economiche.

     Il P.E.Cu.P. si riferisce a tutti gli indirizzi di studio dei percorsi di I.P., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

     1.1. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi.

     I percorsi di I.P. hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento.

     A conclusione dei percorsi di I.P., gli studenti sono in grado di:

     agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali;

     utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente;

     utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali;

     riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;

     stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;

     utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;

     riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;

     individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva, multimediale e digitale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;

     utilizzare le reti e gli strumenti informatici per l'accesso ai web e ai social nelle attività di studio, ricerca e approfondimento;

     riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;

     comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;

     utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi;

     padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;

     individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri;

     utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;

     compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente;

     partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;

     acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro o di opportunità formative;

     valutare le proprie capacità, i propri interessi e le proprie aspirazioni (bilancio delle competenze) anche nei confronti del lavoro e di un ruolo professionale specifico;

     riconoscere i cambiamenti intervenuti nel sistema della formazione e del mercato del lavoro;

     sviluppare competenze metodologiche finalizzate alla presa di decisione e all'elaborazione di un piano d'azione per l'inserimento nel mondo del lavoro;

     individuare ed utilizzare le tecnologie dell'automazione industriale e della robotica 4.0;

     conoscere ed utilizzare tecnologie innovative applicabili alla manifattura e all'artigianato;

     padroneggiare l'uso di strumenti tecnologico-digitali.

     La professionalità che gli studenti acquisiscono progressivamente nel corso del quinquennio tende a valorizzare la cultura del lavoro, intesa nella sua accezione più ampia, come l'insieme di operazioni, procedure, simboli, linguaggi e valori, ma anche l'identità e il senso di appartenenza ad una comunità professionale, che riflettono una visione etica della realtà, un modo di agire per scopi positivi in relazione ad esigenze non solo personali, ma collettive.

     Per corrispondere alle dinamiche evolutive degli assetti economici e produttivi e contribuire ad anticiparne i relativi sviluppi e fabbisogni è richiesta una preparazione caratterizzata da una fluida integrazione tra competenze culturali generali e competenze tecnico professionali specifiche. I risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente prevedono, quindi, una stretta integrazione tra la dimensione culturale-comunicativa e quella tecnico-operativa, tipica delle vocazioni dell'istruzione professionale.

     I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del quinquennio, consentono agli studenti di inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonchè nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. Nel corso del quinquennio va assicurato, quindi, un orientamento permanente che favorisca scelte fondate e consapevoli da parte degli studenti.

     2. Strumenti organizzativi e metodologici.

     I percorsi quinquennali di I.P. sono articolati in modo da garantire, ad ogni studente:

     a) la frequenza di un percorso personalizzato per acquisire, nel biennio, le competenze chiave di cittadinanza, i saperi e le competenze necessarie per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, gli strumenti per orientarsi in relazione all'indirizzo di studio scelto al momento dell'iscrizione alla prima classe. Per questo le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. hanno la possibilità di articolare, nella loro autonomia, le classi in livelli di apprendimento e periodi didattici, come strumenti più efficaci di prevenzione della dispersione scolastica e di inclusione sociale;

     b) la reversibilità delle scelte, consentendo i passaggi, dopo il primo biennio, ai percorsi di qualifica professionale presso le istituzioni formative di IeFP, nonchè i loro successivi rientri nei percorsi quinquennali di istruzione professionale.

     Il percorso è organizzato sulla base del «Progetto formativo individuale», redatto dal Consiglio di classe entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza. In esso sono evidenziati i saperi e le competenze acquisiti dallo studente anche in modo non formale e informale, ai fini di un apprendimento personalizzato, idoneo a consentirgli di proseguire con successo, anche attraverso l'esplicitazione delle sue motivazioni allo studio, le aspettative per le scelte future, le difficoltà incontrate e le potenzialità rilevate.

     Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. possono utilizzare, nell'organizzazione didattica, la quota di autonomia e ampi spazi di flessibilità. Questi ultimi costituiscono lo strumento attraverso il quale attivare percorsi formativi, rispondenti alle vocazioni del territorio e alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, in coerenza con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione.

     Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. possono utilizzare la quota di autonomia entro il limite del 20% dell'orario complessivo, nel rispetto delle quote orarie attribuite all'area generale e all'area di indirizzo e degli insegnamenti obbligatori previsti nei profili di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo di cui il presente allegato costituisce parte integrante. Al fine di preservare l'identità dell'istruzione professionale, le attività e gli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche sono coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente di cui al punto 1 e con quelli correlati agli indirizzi attivati.

     Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P., nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla legge 107/2015, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle famiglie, progettano attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi considerati prioritari dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 107/2015, individuati tra quelli sotto richiamati:

     «a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning (CLIL);

     b) potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche;

     c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

     d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonchè della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

     e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

     f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

     g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

     h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

     i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

     l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

     m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

     n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

     o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

     p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

     q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

     r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

     s) definizione di un sistema di orientamento».

     Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P., nei limiti delle risorse disponibili, possono stipulare contratti di prestazioni d'opera di esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nell'indirizzo di riferimento, soprattutto per l'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riguardo a profili professionali innovativi richiesti dal territorio.

     I percorsi di I.P. assumono modelli organizzativi e metodologie didattiche idonee a favorire l'integrazione tra area di istruzione generale e area di indirizzo, attraverso l'implementazione delle metodologie laboratoriali, non solo per consentire l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a reali situazioni di lavoro da parte degli studenti, ma anche al fine di permettere il conseguimento di risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi di cui al punto 1.1.

     I percorsi di I.P. consentono agli studenti di sviluppare, a partire dall'esperienza in laboratorio e in contesti operativi reali, le competenze, abilità e conoscenze richieste dal mondo del lavoro e delle professioni per assumere ruoli tecnici operativi in relazione all'area delle attività economiche di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. È, quindi, necessaria l'adozione di una pluralità di attività didattiche in laboratorio, soprattutto nel biennio e, nel triennio, in misura crescente dal terzo al quinto anno, soprattutto in alternanza scuola/lavoro e, ove possibile, in apprendistato.

     Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. sono chiamate a cogliere l'evoluzione delle filiere produttive che richiedono nuovi fabbisogni in termini di competenze e ad offrire una risposta adeguata alle necessità occupazionali. L'impianto del nuovo ordinamento, in particolare del triennio, intende - in questo senso - favorire stabili alleanze formative con il sistema produttivo, anche per rispondere alle sollecitazioni che provengono dalla dimensione internazionale.

     L'interazione con il territorio e il mondo produttivo non è solo un metodo di lavoro; è un fattore imprescindibile per l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa. Gli strumenti per intrecciare la progettazione didattica della scuola con i piani di sviluppo locali e le esigenze formative degli studenti sono quelli offerti dall'autonomia didattica e organizzativa, arricchiti dalle opportunità e dagli strumenti previsti dalla legge n. 107/2015, per superare gli stereotipi di un'interpretazione sequenziale del rapporto tra teoria e pratica e del primato dei saperi teorici, promuovendo una chiave di lettura che valorizzi i diversi stili di apprendimento degli studenti e offra risposte articolate alle domande del mondo del lavoro e delle professioni, tale da far percepire i saperi appresi come utili, significativi e riscontrabili nel reale.

     L'attività didattica, svolta prevalentemente in laboratorio, e l'apprendimento in alternanza scuola lavoro e in apprendistato valorizzano la cultura del lavoro, allo scopo di mettere lo studente in condizione di:

     apprendere in modo attivo, coinvolgente, significativo ed efficace;

     compiere scelte orientate al cambiamento;

     sviluppare attitudini all'auto-apprendimento, al lavoro di gruppo, alla formazione continua e all'auto-valutazione, valorizzando l'apporto scientifico e tecnologico per la costruzione del sapere;

     esercitare il rigore, l'onestà intellettuale, la libertà di pensiero, la creatività, la collaborazione, in quanto valori fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica. Tali valori, insieme ai principi ispiratori della Costituzione, sono alla base della convivenza civile.

     La metodologia laboratoriale consente di introdurre progressivamente lo studente ai processi e ai contesti produttivi e organizzativi aziendali, nonchè alle attività economiche di riferimento. Questa metodologia, insieme all'alternanza scuola-lavoro, costituisce un elemento fondamentale del continuo processo di orientamento, teso a favorire la riflessione degli studenti sulle scelte operate e le rende più fondate e consapevoli.

     Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. partecipano al Sistema nazionale di valutazione attivando modalità per l'auto-valutazione dei risultati conseguiti, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 80/2013 e utilizzando gli strumenti adottati a livello nazionale.

 

     ALLEGATO B

 

     ALLEGATO C


[1] Comma così modificato dall'art. 27 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito dalla L. 17 novembre 2022, n. 175.

[2] Comma così sostituito dall'art. 27 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito dalla L. 17 novembre 2022, n. 175.

[3] Comma così modificato dall'art. 27 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito dalla L. 17 novembre 2022, n. 175.

[4] Comma abrogato dall'art. 1, comma 111, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[5] Periodo così modificato dall'art. 27 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito dalla L. 17 novembre 2022, n. 175.